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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 01/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 136/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 136/2023 R.G. vertente tra con gli Avv.ti Roberto Morelli e Luca Parillo del foro di Modena Parte_1
attrice e
con gli Avv.ti Damiano Vaudo del Foro di La Spezia e Controparte_1
Alessandro Personi del Foro di Livorno
convenuta
in punto: spedizione
CONCLUSIONI
presentate in data 12.12.2024
dal procuratore di parte attrice:
„Contraris rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno,
Nel merito: - accertata la veridicità dell'assunto attoreo, dirsi tenuta e condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamen- Controparte_2
to, in favore di per i titoli di cui in premessa, della somma com- Controparte_3
1 plessiva di € 14.060,79=, ovvero condannarlo al pagamento di quella somma che verrà ri-
tenuta di giustizia o dimostrata all'esito dell'instauranda istruttoria;
- condannare altresì la convenuta alla rifusione dei danni che dovessero essere richiesti a
per la ritardata consegna dei materiali nella misura che risulterà Controparte_3
di giustizia al termine dell'istruttoria; - con interessi e rivalutazione monetaria dalla data
della domanda al saldo effettivo;
- con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre spese generali, Iva e Cpa come per leg-
ge”;
dal procuratore di parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis rejectis, per i motivi precedentemente
dedotti, respingere le domande, eccezioni e difese avversarie in quanto infondate, sia in
fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo del servizio postale
[...]
Parte (per brevità, d'ora in poi, evocava in giudizio, avanti l'intestato Parte_2
Tribunale, (di seguito , per ivi senti- Controparte_1 CP_1
re accogliere le seguenti conclusioni: “Contraris rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale
di Livorno, In via principale e nel merito: accertata la veridicità dell'assunto atto-
reo, dirsi tenuta e condannarsi in persona del le- Controparte_1
gale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore di Controparte_3
per i titoli di cui in premessa, della somma complessiva di € 14.060,79, ovve-
[...]
ro condannarla al pagamento di quella somma che verrà ritenuta di giustizia o di-
2 mostrata all'esito dell'instauranda istruttoria. Condannare altresì la convenuta alla
rifusione dei danni che dovessero essere richiesti a per la Controparte_3
ritardata consegna dei materiali nella misura che risulterà di giustizia al termine
dell'istruttoria. Con interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda
al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre spese generali,
Iva e Cpa come per legge”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, che contestava la domanda svolta nei suoi confronti dall'attrice e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia
all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, per i motivi precedentemente
dedotti, respingere le domande, eccezioni e difese avversarie in quanto infondate,
sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum. Con vittoria di spese diritti
ed onorari.”
Alla prima udienza di trattazione, il Giudice concedeva i termini per il deposito del-
le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa, per gli incombenti di cui all'art. 184 c.p.c., all'udienza del giorno 12.10.2023, da tenersi tramite trattazio-
ne scritta.
A tale udienza il Giudice ammetteva, nei limiti di cui in ordinanza, le prove orali ri-
chieste dalle parti, rinviando la causa, per l'escussione dei testi, all'udienza del
6.3.2024.
A tale udienza venivano escussi parte dei testi, con rinvio, per l'escussione di quelli regolarmente citati e non comparsi, all'udienza del 23.5.2024.
Esaurita l'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclu-
sioni all'udienza del 12.12.2024.
3 A tale udienza, tenutasi con trattazione scritta, il Giudice tratteneva la causa in deci-
sione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra per esteso riportate, con asse-
gnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di re-
plica
2. Parte attrice, agendo in giudizio, allegava, seppur in maniera estremamente sintetica in atto di citazione un asserito inadempimento da parte della convenuta nell'esecuzione del contratto di spedizione concluso tra le parti stesse.
Emerge in particolare per tabulas e non è nemmeno contestato che le parti conclu-
devano il predetto contratto giacché l'attrice doveva inviare materiali rispettivamen-
te in Angola ed in Etiopia.
Allegava l'attrice che le offerte formulate dalla controparte non riportavano esclu-
sioni di sorta e sarebbero state quindi intendersi all inclusive.
Ancora, secondo l'attrice, a seguito dell'affidamento dei servizi di spedizione per l'Angola, vi sarebbero stato rilevantissimi disservizi e ritardi nello sdoganamento
del materiale, cui si è accompagnata la richiesta di addebito di costi non contrat-
tualizzati e non dovuti (cfr. citazione, pag. 2). In particolare, non CP_1
avrebbe fornito all'attrice i documenti di viaggio (BL+3 copie) sino all'arrivo della
Parte nave nel porto di Luanda impedendo a di attivarsi per l'ottenimento del pro-
prio pagamento da parte della autorità angolana (pagamento subordinato alla con-
segna di detti documenti), nonché impedendo alla autorità stessa di preparare le
pratiche di importazione in tempo utile e facendo, inoltre, incorrere l'attrice nel ri-
schio di perdere la merce (cfr. ibidem).
Anche relativamente alla spedizione in Etiopia si sarebbero registrati notevoli ritardi
4 nell'esecuzione del servizio di sdoganamento della merce.
La nave - allegava l'attrice - giungeva in porto in data 10.9.2022, mentre la merce veniva consegnata solo in data 4.11.2022, con addebito di costi di sosta asserita-
mente non dovuti.
Ritiene, quindi, l'attrice, che la convenuta debba restituire la differenza tra gli im-
porti fatturati (e pagati) e quelli di cui all'offerta, oltre a dover pagare, a titolo di ri-
sarcimento di una posta di danno emergente, i costi che, relativamente alla spedi-
zione in Angola, l'attrice doveva sostenere per lo stoccaggio ed il ritardato sdoga-
namento della merce dal porto di Luanda.
Parte convenuta contestava le tesi attoree, non ritenendo sussistere in capo alla stes-
sa alcuna responsabilità, soprattutto alla luce delle obbligazioni derivanti dal con-
tratto di spedizione concluso.
****
Ora, non può revocarsi in dubbio che la fattispecie vada sussunta nel tipo contrattua-
le della spedizione, dovendosi, in primis, far cenno del condivisibile principio se-
condo cui “la differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste
nel fatto che, mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i
propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione,
nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga a concludere con altri, in nome e
per conto di chi gli ha dato l'incarico, il contratto di trasporto;
con la conseguenza
che non è configurabile una responsabilità dello spedizioniere per l'operato dei ter-
zi da lui incaricati del trasporto, a norma dell'art. 1228 cod.civ., in quanto detti ter-
zi non compiono (diversamente dai terzi contemplati in tale norma) un'attività che
5 lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto di
una sua obbligazione” (ex multis Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 3614 del
28/03/1995, Rv. 491448 – 01; cfr. anche Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2898 del
14/02/2005, Rv. 580109 - 01).
Va pure ricordato che, ai sensi dell'art. 1737 c.c., “il contratto di spedizione è un
mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome pro-
prio e per conto del mandante, o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e
per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di
compiere le operazioni accessorie”.
Lo spedizioniere, poi, ai sensi dell'art .1739 c.c. è tenuto a osservare le istruzioni
del mandante.
Quanto, più in concreto, alle obbligazioni che gravano sullo spedizioniere, va citato il principio secondo cui “lo spedizioniere doganale, che secondo le regole del man-
dato è tenuto ad eseguire l'incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di
famiglia nell'interesse del committente, ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni che
gli vengono impartite dal committente, e deve informarlo dei fatti sopravvenuti che
potrebbero indurlo a modificare le istruzioni stesse, incluse le prassi e le interpre-
tazioni degli uffici doganali;
se, a seguito di fatti sopravvenuti, omette di informare
il committente in ordine ad essi, ed opera discostandosi dalle istruzioni ricevute, ri-
sponde dei danni che quest'ultimo subisce tutto ciò salvo che sia mancata la possi-
bilità di informarlo, e rimanendo irrilevante che l'atto compiuto sia idoneo a realiz-
zare l'interesse del committente” (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 3650/2004).
Ora, citati i principi di cui sopra, nel caso de quo, non ricorrono tuttavia elementi di
6 responsabilità in capo allo spedizioniere evocato in giudizio.
A tale proposito corre l'obbligo di riportare le dichiarazioni rilasciate dai testimoni.
La testimone in particolare, riferiva: Tes_1
“Ho seguito i rapporti tra le parti, sia per la fase commerciale, sia per le quotazio-
ni; e poi ho seguito anche il lato operativo supervisionando l'aspetto delle spedi-
zioni.
Ricordo che le voci erano specificate, per alcune di queste i campi numerici erano
vuoti, ma alla sinistra erano comunque indicati i criteri;
i campi erano vuoti in
quanto ci mancavano gli elementi per la quantificazione.
Parte È vero che confermava la volontà di inserire la copertura assicurativa;
ini-
zialmente erano incerti se farla con noi o con altri, prima che cominciasse la spedi-
zione noi mandammo una bozza via e-mail del certificato assicurativo per control-
lo, dicendo che se andava bene si proseguiva, altrimenti avrebbero potuto provve-
dere loro con un broker;
al che confermarono via email che potevamo procedere;
se non ricordo male, successivamente ci fu anche un ulteriore conferma.
Ricordo che arrivò con un po' di ritardo (alla domanda se è vero che CP_1
riceveva solo in data 30.06.2022 la copia corretta della “Multimodal dangerous
goods form”, necessaria per procedere alla prenotazione del viaggio (c.d. “boo-
king”) con la compagnia di navigazione da Trieste a Luanda) rispetto alla conferma
del booking e questo documento era importante poiché si trattava di merce perico-
losa e il documento appunto forniva le caratteristiche essenziali per identificare il
tipo di pericolosità, senza questo documento le compagnie non possono dare la
conferma del booking;
ci fu mandato un primo documento che non era corretto, ma
7 alla fine ci fu mandato, non ricordo la data precisa, il documento corretto.
E' vero che fu richiesta questa documentazione (alla domanda se è vero che
[...]
Parte_ in data 19.07.2022, completato il carico della merce, richiedeva a i do- CP_2
cumenti necessari per l'espletamento delle formalità doganali, ovvero la fattura e la packing list); si tratta di documenti essenziali per le operazioni doganali.
Almeno un paio di giorni furono necessari (in riferimenti alla domanda se
[...]
impegnava un proprio dipendente per circa due giorni per l'elaborazione CP_2
Parte_ manuale dei documenti inviati da al fine di suddividere i colli, il peso ed il va-
lore per ogni singola voce doganale, così come richiesto dalla , vi erano Pt_4
tante voci doganali e per ogni singola voce vi erano più righe e ci erano stati forniti
due fogli Excel, che però non potevano essere elaborati automaticamente, essendo
necessaria un'attività manuale con anche necessità di correzione.
Parte_ Sì, è vero (che concordava con che sarebbe stato l'agente a de- CP_1
stino - ovvero - a richiedere il c.d. DU, necessario per l'emissione del Persona_1
cargo waiver); mi sembra ci sia stata una e-mail.
Sì, è vero (che veniva informata dall'agente che il rice- CP_1 Persona_1
vitore gli aveva comunicato un numero REI - ovvero un codice di importazione che autorizza il ricevitore ad importare merce in Angola ed imprescindibile per l'emissione del DU - scaduto).
Sì, li avvisammo che questo documento era indispensabile per l'emissione del DU
(alla domanda se rappresentava alla WTL che, in assenza del codice CP_1
REI aggiornato, sarebbe stato impossibile emettere il DU)
Questo numero di REI doveva essere fornito dal ricevitore in Angola, che però era
8 un Ministero, sicché si manifestarono delle grosse difficoltà burocratiche;
noi spie-
gammo, quindi, tutta la procedura per emettere questo REI che però, preciso, servi-
va non solo per questa spedizione, ma avrebbe avuto una validità di alcuni anni,
precisando che ci sarebbero stati costi superiori se ce ne fossimo dovuti occupare
noi.
In quotazione sicuramente era stato indicato il freetime al porto di imbarco;
suc-
cessivamente tramite e-mail furono informate anche del freetime al porto di sbarco,
dove ci sono due freetime, uno per le detentions del contenitore e l'altro per le port-
storage (relativamente alla domanda se sin dalla fase della quotazio- CP_1
Parte_ ne, informava che, superato il periodo di c.d. free time (ovvero il periodo di franchigia per il carico e lo scarico delle merci) sarebbero maturati degli extra costi per soste e container detention, tanto al porto di imbarco quanto al porto di sbarco,
Parte_ che la stessa avrebbe dovuto pagare).
Parte_ È vero (che in data 06.09.2022 inviava a il riepilogo del periodo CP_1
di c.d. free time ed i costi per soste e container detention maturati al porto di sbar-
co), non ricordo ovviamente la data esatta.
Parte_ E' vero (che in data 22.09.2022 comunicava a che il ricevitore a CP_1
Parte destino si rifiutava di rilasciare la c.d. ovvero una lettera nella quale avrebbe dovuto dichiarare che l'agente a destino avrebbe potuto procedere in suo nome e per suo conto allo sdoganamento ed alla consegna della merce), senza questo documen-
to non si poteva procedere all'operazione di importazione doganale in Angola e
conseguentemente la consegna della merce.
Parte_ E' vero (che in data 23.09.2022 comunicava a che il ricevitore CP_1
9 stava altresì tardando a rilasciare la c.d. . Parte_6
Parte_ E' vero (che apprendeva che aveva provveduto a corrispondere CP_1
la somma dovuta per tasse e dei dazi (USD 4.530,20) e la somma dovuta per costi di port storage e container detention (USD 6.962,40) direttamente all'agente locale
; alla fine pagarono in dollari direttamente al nostro agente che emi- Persona_1
Parte se fattura verso noi eravamo sempre messi in conoscenza anche perché il
mandato era stato dato a noi, ma ci fu lo scambio e- mail diretto tra di loro,
nell'ambito del quale fu affrontato anche il discorso della valuta del pagamento.
Mi sono occupata anche della tratta Italia- Etiopia. E' vero (che spe- CP_1
cificava in tale offerta le voci relative alle operazioni doganali, alle tasse portuali e alla copertura assicurativa All Risk, e che per la determinazione del relativo costo indicava il criterio di calcolo di ciascuna di dette voci), analogamente CP_1
a quanto spiegato prima in relazione alla tratta Italia-Angola.
Parte_ Ricordo che in questo caso ci fu una e-mail con conferma (alla domanda se confermava più volte a anche a mezzo email, la volontà di inserire la CP_1
copertura assicurativa offertale da per la tratta Italia – Etiopia). CP_1
Ricordo degli scambi via e-mail con cui informavamo di tutti i dettagli su partenza
e ritiro della merce, non ricordo di una e-mail in cui si dava letteralmente confer-
ma, ma nessuno mi disse di fermare le operazioni che andarono avanti con tutti i
dettagli.
Parte_ E' vero (che in data 22.08.2022 confermava a che il container CP_1
era stato imbarcato sulla nave MAERSK KARLSKRONA, partita da Livorno in da-
ta 19.08.2022), lo si fa di prassi.
10 E' vero (che in data 10.09.2022 il carico giungeva al porto di Gibuti), era il porto di
sbarco per poi far proseguire la merce fino ad Addis Abeba.
E' vero (che alla data del 14.09.2022 la UNOPS - Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti, non aveva ancora ricevuto l'esenzione doganale, che avrebbe quindi conseguito solo il successivo 28.09), ci fu un ritardo in attesa della lettera di
esenzione che doveva essere emessa dalle autorità locali, lettera che era indispen-
sabile per lo sdoganamento in esenzione.
E' vero (che in data 17.10.2022 veniva ottenuto il permesso di transito e veniva completato lo sdoganamento a Gibuti).
E' vero (che il 26.10.2022 il container partiva verso Addis Ababa, ove giungeva il successivo 31.10), non mi ricordo le date esatte, ma i tempi di transito sono quelle.
Sì, è vero (che completato lo sdoganamento ad Addis Ababa (ritardato in attesa che il ricevitore firmasse un documento doganale, che poi sottoscriveva il successivo
03.11), il carico veniva regolarmente consegnato in data 04.11.2022).
No, non è vero (che in assenza delle polizze di carico, la merce ha viaggiato total-
mente priva di copertura assicurativa); il numero della polizza di carico era già a
disposizione prima dell'imbarco, il certificato di assicurazione riportava il numero
della polizza di carico e il certificato di assicurazione, come decorrenza, riporta il
giorno del carico, quindi la copertura era effettiva, anche se mancava l'originale
della polizza di carico.
Parte Quando ci furono i problemi di cui ho detto sopra, ci mise in contatto con
Parte
che se ho capito bene, era un consulente esterno di proprio per CP_4
l'emissione del documento stesso.
11 Non mi risulta assolutamente (che il Dott. di dovette inter- Per_2 CP_4
venire a supporto di per fornire i chiarimenti richiesti dalla dogana an- CP_1
golana); la dogana angolana non ha neanche visto questo documento.
Non siamo stati noi (alla domanda se con riferimento alla spedizione CP_1
in Angola, ha addebitando costi pari ad $ 6.962,40, sostenuti per lo stoccaggio ed il ritardato sdoganamento della merce dal porto di Luanda), ma è stato direttamente il
Per_ Parte nostro agente su richiesta di .
La teste quindi, dipendente della convenuta, la quale si occupava delle opera- Tes_1
zioni in questione, confermava, con specifico riferimento ai documenti in atti esibiti,
che l'impresa incaricata nell'ambito del rapporto di spedizione, non solo comunica-
va, in principio, la cd. quotazione con indicazione dei parametri applicabili, non es-
sendo sin da subito possibile, comunque, specificare tutti i costi esatti, ma, altresì,
nel corso delle operazioni forniva costanti informazioni alla mandante, dando pure conto dei, per così dire, incidenti ed imprevisti accaduti nel corso della spedizione.
Analoghe le dichiarazioni dell'altra dipendente della convenuta la Testimone_2
quale confermava la completezza delle informazioni rese dalla mandataria prima e durante le operazioni, in modo del tutto coerente con le dichiarazioni della Tes_1
Anche la in particolare, dichiarava, quanto all'asserita circostanza secon- Tes_2
do cui la merce avrebbe viaggiato sprovvista di copertura assicurativa: “Non è asso-
lutamente vero, poiché la copertura assicurativa fu garantita con data di decorren-
za dal carico della merce”.
La teste , rispondendo ai capitoli formulati da parte attrice, in Testimone_3
realtà, nulla di rilevante riferiva in ordine ad asseriti inadempimenti da parte di
12 confermando pure in sostanza, in risposta, in sede di controprova sui CP_1
capitoli di parte convenuta, le dichiarazioni delle testimoni e Tes_1 Tes_2
Da ultimo, pure il testimone non faceva emergere, con le sue dichiarazio- Tes_4
ni, profili di negligenza o imperizia da parte di nell'esecuzione CP_1
dell'incarico affidatole.
In particolare, confermando anch'egli, in sostanza, le circostanze dichiarate dalle te-
sti e in risposta ai capitoli formulati dall'attrice, il testimone riferiva Tes_1 Tes_2
sì di alcuni inconvenienti, peraltro pure narrati dalle predette testimoni, evidenzian-
do profili che all'epoca dei fatti avevano fatto contrariare il management dell'attrice, profili che, tuttavia, attengono allo svolgimento del trasporto in quanto tale, e, dunque - in assenza di profili di colpa in capo a in punto obbli- CP_1
ghi informativi e, in generale, contegno secondo buona fede - esulano da quanto esigibile, per quanto sopra detto, dalla mandataria stessa (chiaro, ad CP_1
esempio, può essere l'esempio degli importi fatturati per soste di cui al capitolo 17
di parte attrice).
In definitiva, in assenza di evidenze in merito ad un inadempimento da parte della convenuta, appaiono infondate entrambe le domande, sia quella volta all'ottenimento della restituzione di parte degli importi pagati, sia quella volta alla condanna al pagamento di una posta di risarcimento in assenza di un nesso di causa provato tra contegno delle spedizioniere mandatario ed esborso sofferto.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
in conseguenza del rigetto delle domande atto-
ree, l'attrice dovrà rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio.
13 Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri discipli-
nati dal DM 147/2022 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014,
n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compen-
si per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 di-
cembre 2012, n. 247” pubblicato in GU n. 236 in data 8.10.2022 ed entrato in vigo-
re il 23.10.2022, applicabile alle cause comprendenti attività svolte successivamente a tale ultima data.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, in ragione del criterio del cd. decisum, lo scaglio-
ne da € 5.201,00 a € 26.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta le domande attoree;
condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 5.077,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a 15%
per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, 31.03.2025.
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 136/2023 R.G. vertente tra con gli Avv.ti Roberto Morelli e Luca Parillo del foro di Modena Parte_1
attrice e
con gli Avv.ti Damiano Vaudo del Foro di La Spezia e Controparte_1
Alessandro Personi del Foro di Livorno
convenuta
in punto: spedizione
CONCLUSIONI
presentate in data 12.12.2024
dal procuratore di parte attrice:
„Contraris rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno,
Nel merito: - accertata la veridicità dell'assunto attoreo, dirsi tenuta e condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamen- Controparte_2
to, in favore di per i titoli di cui in premessa, della somma com- Controparte_3
1 plessiva di € 14.060,79=, ovvero condannarlo al pagamento di quella somma che verrà ri-
tenuta di giustizia o dimostrata all'esito dell'instauranda istruttoria;
- condannare altresì la convenuta alla rifusione dei danni che dovessero essere richiesti a
per la ritardata consegna dei materiali nella misura che risulterà Controparte_3
di giustizia al termine dell'istruttoria; - con interessi e rivalutazione monetaria dalla data
della domanda al saldo effettivo;
- con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre spese generali, Iva e Cpa come per leg-
ge”;
dal procuratore di parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis rejectis, per i motivi precedentemente
dedotti, respingere le domande, eccezioni e difese avversarie in quanto infondate, sia in
fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo del servizio postale
[...]
Parte (per brevità, d'ora in poi, evocava in giudizio, avanti l'intestato Parte_2
Tribunale, (di seguito , per ivi senti- Controparte_1 CP_1
re accogliere le seguenti conclusioni: “Contraris rejectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale
di Livorno, In via principale e nel merito: accertata la veridicità dell'assunto atto-
reo, dirsi tenuta e condannarsi in persona del le- Controparte_1
gale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore di Controparte_3
per i titoli di cui in premessa, della somma complessiva di € 14.060,79, ovve-
[...]
ro condannarla al pagamento di quella somma che verrà ritenuta di giustizia o di-
2 mostrata all'esito dell'instauranda istruttoria. Condannare altresì la convenuta alla
rifusione dei danni che dovessero essere richiesti a per la Controparte_3
ritardata consegna dei materiali nella misura che risulterà di giustizia al termine
dell'istruttoria. Con interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda
al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi d'avvocato, oltre spese generali,
Iva e Cpa come per legge”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, che contestava la domanda svolta nei suoi confronti dall'attrice e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia
all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, per i motivi precedentemente
dedotti, respingere le domande, eccezioni e difese avversarie in quanto infondate,
sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum. Con vittoria di spese diritti
ed onorari.”
Alla prima udienza di trattazione, il Giudice concedeva i termini per il deposito del-
le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava la causa, per gli incombenti di cui all'art. 184 c.p.c., all'udienza del giorno 12.10.2023, da tenersi tramite trattazio-
ne scritta.
A tale udienza il Giudice ammetteva, nei limiti di cui in ordinanza, le prove orali ri-
chieste dalle parti, rinviando la causa, per l'escussione dei testi, all'udienza del
6.3.2024.
A tale udienza venivano escussi parte dei testi, con rinvio, per l'escussione di quelli regolarmente citati e non comparsi, all'udienza del 23.5.2024.
Esaurita l'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclu-
sioni all'udienza del 12.12.2024.
3 A tale udienza, tenutasi con trattazione scritta, il Giudice tratteneva la causa in deci-
sione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra per esteso riportate, con asse-
gnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di re-
plica
2. Parte attrice, agendo in giudizio, allegava, seppur in maniera estremamente sintetica in atto di citazione un asserito inadempimento da parte della convenuta nell'esecuzione del contratto di spedizione concluso tra le parti stesse.
Emerge in particolare per tabulas e non è nemmeno contestato che le parti conclu-
devano il predetto contratto giacché l'attrice doveva inviare materiali rispettivamen-
te in Angola ed in Etiopia.
Allegava l'attrice che le offerte formulate dalla controparte non riportavano esclu-
sioni di sorta e sarebbero state quindi intendersi all inclusive.
Ancora, secondo l'attrice, a seguito dell'affidamento dei servizi di spedizione per l'Angola, vi sarebbero stato rilevantissimi disservizi e ritardi nello sdoganamento
del materiale, cui si è accompagnata la richiesta di addebito di costi non contrat-
tualizzati e non dovuti (cfr. citazione, pag. 2). In particolare, non CP_1
avrebbe fornito all'attrice i documenti di viaggio (BL+3 copie) sino all'arrivo della
Parte nave nel porto di Luanda impedendo a di attivarsi per l'ottenimento del pro-
prio pagamento da parte della autorità angolana (pagamento subordinato alla con-
segna di detti documenti), nonché impedendo alla autorità stessa di preparare le
pratiche di importazione in tempo utile e facendo, inoltre, incorrere l'attrice nel ri-
schio di perdere la merce (cfr. ibidem).
Anche relativamente alla spedizione in Etiopia si sarebbero registrati notevoli ritardi
4 nell'esecuzione del servizio di sdoganamento della merce.
La nave - allegava l'attrice - giungeva in porto in data 10.9.2022, mentre la merce veniva consegnata solo in data 4.11.2022, con addebito di costi di sosta asserita-
mente non dovuti.
Ritiene, quindi, l'attrice, che la convenuta debba restituire la differenza tra gli im-
porti fatturati (e pagati) e quelli di cui all'offerta, oltre a dover pagare, a titolo di ri-
sarcimento di una posta di danno emergente, i costi che, relativamente alla spedi-
zione in Angola, l'attrice doveva sostenere per lo stoccaggio ed il ritardato sdoga-
namento della merce dal porto di Luanda.
Parte convenuta contestava le tesi attoree, non ritenendo sussistere in capo alla stes-
sa alcuna responsabilità, soprattutto alla luce delle obbligazioni derivanti dal con-
tratto di spedizione concluso.
****
Ora, non può revocarsi in dubbio che la fattispecie vada sussunta nel tipo contrattua-
le della spedizione, dovendosi, in primis, far cenno del condivisibile principio se-
condo cui “la differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste
nel fatto che, mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i
propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione,
nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga a concludere con altri, in nome e
per conto di chi gli ha dato l'incarico, il contratto di trasporto;
con la conseguenza
che non è configurabile una responsabilità dello spedizioniere per l'operato dei ter-
zi da lui incaricati del trasporto, a norma dell'art. 1228 cod.civ., in quanto detti ter-
zi non compiono (diversamente dai terzi contemplati in tale norma) un'attività che
5 lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto di
una sua obbligazione” (ex multis Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 3614 del
28/03/1995, Rv. 491448 – 01; cfr. anche Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2898 del
14/02/2005, Rv. 580109 - 01).
Va pure ricordato che, ai sensi dell'art. 1737 c.c., “il contratto di spedizione è un
mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome pro-
prio e per conto del mandante, o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e
per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di
compiere le operazioni accessorie”.
Lo spedizioniere, poi, ai sensi dell'art .1739 c.c. è tenuto a osservare le istruzioni
del mandante.
Quanto, più in concreto, alle obbligazioni che gravano sullo spedizioniere, va citato il principio secondo cui “lo spedizioniere doganale, che secondo le regole del man-
dato è tenuto ad eseguire l'incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di
famiglia nell'interesse del committente, ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni che
gli vengono impartite dal committente, e deve informarlo dei fatti sopravvenuti che
potrebbero indurlo a modificare le istruzioni stesse, incluse le prassi e le interpre-
tazioni degli uffici doganali;
se, a seguito di fatti sopravvenuti, omette di informare
il committente in ordine ad essi, ed opera discostandosi dalle istruzioni ricevute, ri-
sponde dei danni che quest'ultimo subisce tutto ciò salvo che sia mancata la possi-
bilità di informarlo, e rimanendo irrilevante che l'atto compiuto sia idoneo a realiz-
zare l'interesse del committente” (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 3650/2004).
Ora, citati i principi di cui sopra, nel caso de quo, non ricorrono tuttavia elementi di
6 responsabilità in capo allo spedizioniere evocato in giudizio.
A tale proposito corre l'obbligo di riportare le dichiarazioni rilasciate dai testimoni.
La testimone in particolare, riferiva: Tes_1
“Ho seguito i rapporti tra le parti, sia per la fase commerciale, sia per le quotazio-
ni; e poi ho seguito anche il lato operativo supervisionando l'aspetto delle spedi-
zioni.
Ricordo che le voci erano specificate, per alcune di queste i campi numerici erano
vuoti, ma alla sinistra erano comunque indicati i criteri;
i campi erano vuoti in
quanto ci mancavano gli elementi per la quantificazione.
Parte È vero che confermava la volontà di inserire la copertura assicurativa;
ini-
zialmente erano incerti se farla con noi o con altri, prima che cominciasse la spedi-
zione noi mandammo una bozza via e-mail del certificato assicurativo per control-
lo, dicendo che se andava bene si proseguiva, altrimenti avrebbero potuto provve-
dere loro con un broker;
al che confermarono via email che potevamo procedere;
se non ricordo male, successivamente ci fu anche un ulteriore conferma.
Ricordo che arrivò con un po' di ritardo (alla domanda se è vero che CP_1
riceveva solo in data 30.06.2022 la copia corretta della “Multimodal dangerous
goods form”, necessaria per procedere alla prenotazione del viaggio (c.d. “boo-
king”) con la compagnia di navigazione da Trieste a Luanda) rispetto alla conferma
del booking e questo documento era importante poiché si trattava di merce perico-
losa e il documento appunto forniva le caratteristiche essenziali per identificare il
tipo di pericolosità, senza questo documento le compagnie non possono dare la
conferma del booking;
ci fu mandato un primo documento che non era corretto, ma
7 alla fine ci fu mandato, non ricordo la data precisa, il documento corretto.
E' vero che fu richiesta questa documentazione (alla domanda se è vero che
[...]
Parte_ in data 19.07.2022, completato il carico della merce, richiedeva a i do- CP_2
cumenti necessari per l'espletamento delle formalità doganali, ovvero la fattura e la packing list); si tratta di documenti essenziali per le operazioni doganali.
Almeno un paio di giorni furono necessari (in riferimenti alla domanda se
[...]
impegnava un proprio dipendente per circa due giorni per l'elaborazione CP_2
Parte_ manuale dei documenti inviati da al fine di suddividere i colli, il peso ed il va-
lore per ogni singola voce doganale, così come richiesto dalla , vi erano Pt_4
tante voci doganali e per ogni singola voce vi erano più righe e ci erano stati forniti
due fogli Excel, che però non potevano essere elaborati automaticamente, essendo
necessaria un'attività manuale con anche necessità di correzione.
Parte_ Sì, è vero (che concordava con che sarebbe stato l'agente a de- CP_1
stino - ovvero - a richiedere il c.d. DU, necessario per l'emissione del Persona_1
cargo waiver); mi sembra ci sia stata una e-mail.
Sì, è vero (che veniva informata dall'agente che il rice- CP_1 Persona_1
vitore gli aveva comunicato un numero REI - ovvero un codice di importazione che autorizza il ricevitore ad importare merce in Angola ed imprescindibile per l'emissione del DU - scaduto).
Sì, li avvisammo che questo documento era indispensabile per l'emissione del DU
(alla domanda se rappresentava alla WTL che, in assenza del codice CP_1
REI aggiornato, sarebbe stato impossibile emettere il DU)
Questo numero di REI doveva essere fornito dal ricevitore in Angola, che però era
8 un Ministero, sicché si manifestarono delle grosse difficoltà burocratiche;
noi spie-
gammo, quindi, tutta la procedura per emettere questo REI che però, preciso, servi-
va non solo per questa spedizione, ma avrebbe avuto una validità di alcuni anni,
precisando che ci sarebbero stati costi superiori se ce ne fossimo dovuti occupare
noi.
In quotazione sicuramente era stato indicato il freetime al porto di imbarco;
suc-
cessivamente tramite e-mail furono informate anche del freetime al porto di sbarco,
dove ci sono due freetime, uno per le detentions del contenitore e l'altro per le port-
storage (relativamente alla domanda se sin dalla fase della quotazio- CP_1
Parte_ ne, informava che, superato il periodo di c.d. free time (ovvero il periodo di franchigia per il carico e lo scarico delle merci) sarebbero maturati degli extra costi per soste e container detention, tanto al porto di imbarco quanto al porto di sbarco,
Parte_ che la stessa avrebbe dovuto pagare).
Parte_ È vero (che in data 06.09.2022 inviava a il riepilogo del periodo CP_1
di c.d. free time ed i costi per soste e container detention maturati al porto di sbar-
co), non ricordo ovviamente la data esatta.
Parte_ E' vero (che in data 22.09.2022 comunicava a che il ricevitore a CP_1
Parte destino si rifiutava di rilasciare la c.d. ovvero una lettera nella quale avrebbe dovuto dichiarare che l'agente a destino avrebbe potuto procedere in suo nome e per suo conto allo sdoganamento ed alla consegna della merce), senza questo documen-
to non si poteva procedere all'operazione di importazione doganale in Angola e
conseguentemente la consegna della merce.
Parte_ E' vero (che in data 23.09.2022 comunicava a che il ricevitore CP_1
9 stava altresì tardando a rilasciare la c.d. . Parte_6
Parte_ E' vero (che apprendeva che aveva provveduto a corrispondere CP_1
la somma dovuta per tasse e dei dazi (USD 4.530,20) e la somma dovuta per costi di port storage e container detention (USD 6.962,40) direttamente all'agente locale
; alla fine pagarono in dollari direttamente al nostro agente che emi- Persona_1
Parte se fattura verso noi eravamo sempre messi in conoscenza anche perché il
mandato era stato dato a noi, ma ci fu lo scambio e- mail diretto tra di loro,
nell'ambito del quale fu affrontato anche il discorso della valuta del pagamento.
Mi sono occupata anche della tratta Italia- Etiopia. E' vero (che spe- CP_1
cificava in tale offerta le voci relative alle operazioni doganali, alle tasse portuali e alla copertura assicurativa All Risk, e che per la determinazione del relativo costo indicava il criterio di calcolo di ciascuna di dette voci), analogamente CP_1
a quanto spiegato prima in relazione alla tratta Italia-Angola.
Parte_ Ricordo che in questo caso ci fu una e-mail con conferma (alla domanda se confermava più volte a anche a mezzo email, la volontà di inserire la CP_1
copertura assicurativa offertale da per la tratta Italia – Etiopia). CP_1
Ricordo degli scambi via e-mail con cui informavamo di tutti i dettagli su partenza
e ritiro della merce, non ricordo di una e-mail in cui si dava letteralmente confer-
ma, ma nessuno mi disse di fermare le operazioni che andarono avanti con tutti i
dettagli.
Parte_ E' vero (che in data 22.08.2022 confermava a che il container CP_1
era stato imbarcato sulla nave MAERSK KARLSKRONA, partita da Livorno in da-
ta 19.08.2022), lo si fa di prassi.
10 E' vero (che in data 10.09.2022 il carico giungeva al porto di Gibuti), era il porto di
sbarco per poi far proseguire la merce fino ad Addis Abeba.
E' vero (che alla data del 14.09.2022 la UNOPS - Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti, non aveva ancora ricevuto l'esenzione doganale, che avrebbe quindi conseguito solo il successivo 28.09), ci fu un ritardo in attesa della lettera di
esenzione che doveva essere emessa dalle autorità locali, lettera che era indispen-
sabile per lo sdoganamento in esenzione.
E' vero (che in data 17.10.2022 veniva ottenuto il permesso di transito e veniva completato lo sdoganamento a Gibuti).
E' vero (che il 26.10.2022 il container partiva verso Addis Ababa, ove giungeva il successivo 31.10), non mi ricordo le date esatte, ma i tempi di transito sono quelle.
Sì, è vero (che completato lo sdoganamento ad Addis Ababa (ritardato in attesa che il ricevitore firmasse un documento doganale, che poi sottoscriveva il successivo
03.11), il carico veniva regolarmente consegnato in data 04.11.2022).
No, non è vero (che in assenza delle polizze di carico, la merce ha viaggiato total-
mente priva di copertura assicurativa); il numero della polizza di carico era già a
disposizione prima dell'imbarco, il certificato di assicurazione riportava il numero
della polizza di carico e il certificato di assicurazione, come decorrenza, riporta il
giorno del carico, quindi la copertura era effettiva, anche se mancava l'originale
della polizza di carico.
Parte Quando ci furono i problemi di cui ho detto sopra, ci mise in contatto con
Parte
che se ho capito bene, era un consulente esterno di proprio per CP_4
l'emissione del documento stesso.
11 Non mi risulta assolutamente (che il Dott. di dovette inter- Per_2 CP_4
venire a supporto di per fornire i chiarimenti richiesti dalla dogana an- CP_1
golana); la dogana angolana non ha neanche visto questo documento.
Non siamo stati noi (alla domanda se con riferimento alla spedizione CP_1
in Angola, ha addebitando costi pari ad $ 6.962,40, sostenuti per lo stoccaggio ed il ritardato sdoganamento della merce dal porto di Luanda), ma è stato direttamente il
Per_ Parte nostro agente su richiesta di .
La teste quindi, dipendente della convenuta, la quale si occupava delle opera- Tes_1
zioni in questione, confermava, con specifico riferimento ai documenti in atti esibiti,
che l'impresa incaricata nell'ambito del rapporto di spedizione, non solo comunica-
va, in principio, la cd. quotazione con indicazione dei parametri applicabili, non es-
sendo sin da subito possibile, comunque, specificare tutti i costi esatti, ma, altresì,
nel corso delle operazioni forniva costanti informazioni alla mandante, dando pure conto dei, per così dire, incidenti ed imprevisti accaduti nel corso della spedizione.
Analoghe le dichiarazioni dell'altra dipendente della convenuta la Testimone_2
quale confermava la completezza delle informazioni rese dalla mandataria prima e durante le operazioni, in modo del tutto coerente con le dichiarazioni della Tes_1
Anche la in particolare, dichiarava, quanto all'asserita circostanza secon- Tes_2
do cui la merce avrebbe viaggiato sprovvista di copertura assicurativa: “Non è asso-
lutamente vero, poiché la copertura assicurativa fu garantita con data di decorren-
za dal carico della merce”.
La teste , rispondendo ai capitoli formulati da parte attrice, in Testimone_3
realtà, nulla di rilevante riferiva in ordine ad asseriti inadempimenti da parte di
12 confermando pure in sostanza, in risposta, in sede di controprova sui CP_1
capitoli di parte convenuta, le dichiarazioni delle testimoni e Tes_1 Tes_2
Da ultimo, pure il testimone non faceva emergere, con le sue dichiarazio- Tes_4
ni, profili di negligenza o imperizia da parte di nell'esecuzione CP_1
dell'incarico affidatole.
In particolare, confermando anch'egli, in sostanza, le circostanze dichiarate dalle te-
sti e in risposta ai capitoli formulati dall'attrice, il testimone riferiva Tes_1 Tes_2
sì di alcuni inconvenienti, peraltro pure narrati dalle predette testimoni, evidenzian-
do profili che all'epoca dei fatti avevano fatto contrariare il management dell'attrice, profili che, tuttavia, attengono allo svolgimento del trasporto in quanto tale, e, dunque - in assenza di profili di colpa in capo a in punto obbli- CP_1
ghi informativi e, in generale, contegno secondo buona fede - esulano da quanto esigibile, per quanto sopra detto, dalla mandataria stessa (chiaro, ad CP_1
esempio, può essere l'esempio degli importi fatturati per soste di cui al capitolo 17
di parte attrice).
In definitiva, in assenza di evidenze in merito ad un inadempimento da parte della convenuta, appaiono infondate entrambe le domande, sia quella volta all'ottenimento della restituzione di parte degli importi pagati, sia quella volta alla condanna al pagamento di una posta di risarcimento in assenza di un nesso di causa provato tra contegno delle spedizioniere mandatario ed esborso sofferto.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
in conseguenza del rigetto delle domande atto-
ree, l'attrice dovrà rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio.
13 Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri discipli-
nati dal DM 147/2022 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014,
n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compen-
si per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 di-
cembre 2012, n. 247” pubblicato in GU n. 236 in data 8.10.2022 ed entrato in vigo-
re il 23.10.2022, applicabile alle cause comprendenti attività svolte successivamente a tale ultima data.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, in ragione del criterio del cd. decisum, lo scaglio-
ne da € 5.201,00 a € 26.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta le domande attoree;
condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che liquida, per l'intero, in Euro 5.077,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a 15%
per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, 31.03.2025.
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
14