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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 11.4.2025, letti gli atti della causa n. 19/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Torello del Foro di Chieti
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Barbara n. 36, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico de Pascale del Foro di Pescara
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2 interventore necessario
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni della ricorrente: dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con successiva prosecuzione del giudizio per le determinazioni relative ai figli minori e ai rapporti economici tra le parti.
Conclusioni del resistente: rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.
Conclusioni del p.m.: // FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha chiesto che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile Parte_1
contratto a Chieti in data 27.2.2017 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune come atto n. 2017/5/1, anno 2017) con il sig. , dal quale, anche prima della celebrazione del Controparte_1
Per matrimonio, ha avuto i figli (il 7.6.2010), (il 14.3.2013) e (il 21.1.2018). Per_1 Per_2
Ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli a sé e la disciplina del diritto di visita da parte del padre alle condizioni indicate nel suo ricorso, la previsione dell'obbligo, a carico del sig. di versarle contributi CP_1
di mantenimento mensili in favore dei figli, di importo complessivo pari ad € 600,00 e un assegno divorzile in suo favore, di importo pari ad € 300,00 mensili, nonché la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del sig. e nella misura del 30% a suo carico. CP_1
Ha dichiarato che il sig. aveva abbandonato la casa coniugale, disinteressandosi della prole dal CP_1
punto di vista morale e materiale, e che anche successivamente alla separazione, disposta con ordinanza presidenziale del 9.5.2021, confermata dalla sentenza n. 333/2023 emanata da questo Tribunale all'esito del procedimento n. 243/2021 r.g., tra loro non c'è stata alcuna riconciliazione.
Il sig. costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente, CP_1
dichiarando di aver formato un nuovo nucleo familiare e di essere disoccupato.
All'udienza del 9.4.2025, il giudice istruttore ha interrogato liberamente le parti e, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra loro, si è riservato di adottare i provvedimenti temporanei e urgenti e quelli istruttori, e di riferire al collegio per l'emissione della sentenza non definitiva di divorzio.
Osserva il collegio che ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 3 comma 1 n. 2 lettera b) l. n. 898/1970,
essendo stata la separazione dei coniugi disposta con ordinanza presidenziale del 9.5.2021, confermata con sentenza n. 333/2023 del 15.6.2023, pubblicata il 15.6.2023, emessa da questo Tribunale all'esito del giudizio n. 243/2021 r.g., e non essendo stata eccepita da parte resistente l'interruzione della separazione.
Deve quindi essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi indicati con separata ordinanza del giudice istruttore.
La natura non definitiva della presente decisione esime dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. , con ricorso presentato in data 8.1.2025, così decide:
[...] Controparte_1
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti a Chieti il 27.2.2017 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune come atto n. 2017/5/1, anno 2017; • manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza, al passaggio in giudicato della sentenza;
• dispone la prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dal giudice istruttore con separata ordinanza.
Chieti, 11.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 11.4.2025, letti gli atti della causa n. 19/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Torello del Foro di Chieti
ricorrente e
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Barbara n. 36, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico de Pascale del Foro di Pescara
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2 interventore necessario
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni della ricorrente: dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con successiva prosecuzione del giudizio per le determinazioni relative ai figli minori e ai rapporti economici tra le parti.
Conclusioni del resistente: rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.
Conclusioni del p.m.: // FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha chiesto che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile Parte_1
contratto a Chieti in data 27.2.2017 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune come atto n. 2017/5/1, anno 2017) con il sig. , dal quale, anche prima della celebrazione del Controparte_1
Per matrimonio, ha avuto i figli (il 7.6.2010), (il 14.3.2013) e (il 21.1.2018). Per_1 Per_2
Ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli a sé e la disciplina del diritto di visita da parte del padre alle condizioni indicate nel suo ricorso, la previsione dell'obbligo, a carico del sig. di versarle contributi CP_1
di mantenimento mensili in favore dei figli, di importo complessivo pari ad € 600,00 e un assegno divorzile in suo favore, di importo pari ad € 300,00 mensili, nonché la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del sig. e nella misura del 30% a suo carico. CP_1
Ha dichiarato che il sig. aveva abbandonato la casa coniugale, disinteressandosi della prole dal CP_1
punto di vista morale e materiale, e che anche successivamente alla separazione, disposta con ordinanza presidenziale del 9.5.2021, confermata dalla sentenza n. 333/2023 emanata da questo Tribunale all'esito del procedimento n. 243/2021 r.g., tra loro non c'è stata alcuna riconciliazione.
Il sig. costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente, CP_1
dichiarando di aver formato un nuovo nucleo familiare e di essere disoccupato.
All'udienza del 9.4.2025, il giudice istruttore ha interrogato liberamente le parti e, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra loro, si è riservato di adottare i provvedimenti temporanei e urgenti e quelli istruttori, e di riferire al collegio per l'emissione della sentenza non definitiva di divorzio.
Osserva il collegio che ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 3 comma 1 n. 2 lettera b) l. n. 898/1970,
essendo stata la separazione dei coniugi disposta con ordinanza presidenziale del 9.5.2021, confermata con sentenza n. 333/2023 del 15.6.2023, pubblicata il 15.6.2023, emessa da questo Tribunale all'esito del giudizio n. 243/2021 r.g., e non essendo stata eccepita da parte resistente l'interruzione della separazione.
Deve quindi essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi indicati con separata ordinanza del giudice istruttore.
La natura non definitiva della presente decisione esime dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. , con ricorso presentato in data 8.1.2025, così decide:
[...] Controparte_1
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti a Chieti il 27.2.2017 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune come atto n. 2017/5/1, anno 2017; • manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza, al passaggio in giudicato della sentenza;
• dispone la prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dal giudice istruttore con separata ordinanza.
Chieti, 11.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco