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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/03/2024, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 515/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/02/2024
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ACCORSI GIOVANNA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. ACCORSI GIOVANNA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … a) PRONUNCIA DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO: Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Enna tra i sig.ri e Controparte_1 [...]
il giorno 02/09/1993 con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Parte_1
Civile dello stesso Comune al n.143 P.II S. A Reg.-Uff-anno 1993 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
REVOCA ORDINE DI VERSAMENTO DIRETTO: darsi atto che la figlia maggiorenne è divenuta economicamente indipendente e Persona_1 conseguentemente revocare l'ordine all' di versamento diretto ex art.156 cc. CP_2 di euro 350,00 mensili alla sig.ra Controparte_1
Onorari e spese di causa a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti/della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
ENNA il 02/09/1993 ed ivi trascritto al numero 143, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1993;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe, con conseguente revoca dell'ordine all' di versamento diretto ex art.156 cc. di euro 350,00 mensili CP_2 alla sig.ra Controparte_1
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ENNA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 07/03/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 515/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/02/2024
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ACCORSI GIOVANNA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. ACCORSI GIOVANNA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … a) PRONUNCIA DELLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO: Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Enna tra i sig.ri e Controparte_1 [...]
il giorno 02/09/1993 con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Parte_1
Civile dello stesso Comune al n.143 P.II S. A Reg.-Uff-anno 1993 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
REVOCA ORDINE DI VERSAMENTO DIRETTO: darsi atto che la figlia maggiorenne è divenuta economicamente indipendente e Persona_1 conseguentemente revocare l'ordine all' di versamento diretto ex art.156 cc. CP_2 di euro 350,00 mensili alla sig.ra Controparte_1
Onorari e spese di causa a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti/della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
ENNA il 02/09/1993 ed ivi trascritto al numero 143, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1993;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe, con conseguente revoca dell'ordine all' di versamento diretto ex art.156 cc. di euro 350,00 mensili CP_2 alla sig.ra Controparte_1
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ENNA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 07/03/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
3