TRIB
Decreto 10 marzo 2025
Decreto 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 477/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott.sa Rosanna Scollo, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; considerato che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è un consumatore;
ritenuto che
le clausole del contratto posto a fondamento del ricorso, rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda, non hanno carattere vessatorio, non rientrando tra quelle indicate nell'art. 33 comma 2 D.Lgs. n. 206/2005, e non determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
atteso, in particolare, che il foro di Ragusa corrisponde a quello di residenza dell'ingiunto;
INGIUNGE A
(C.F. CP_1 C.F._1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 57.175,90;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi professionali, in € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie ex art.2, comma 2 D.M. n.55/2014;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo, e il consumatore ingiunto decadrà dalla possibilità di fare valere il carattere vessatorio delle clausole del contratto.
Ragusa, 07/03/2025.
Il Giudice
(Dott.sa Rosanna Scollo)
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott.sa Rosanna Scollo, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; considerato che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è un consumatore;
ritenuto che
le clausole del contratto posto a fondamento del ricorso, rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda, non hanno carattere vessatorio, non rientrando tra quelle indicate nell'art. 33 comma 2 D.Lgs. n. 206/2005, e non determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
atteso, in particolare, che il foro di Ragusa corrisponde a quello di residenza dell'ingiunto;
INGIUNGE A
(C.F. CP_1 C.F._1 di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 57.175,90;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi professionali, in € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie ex art.2, comma 2 D.M. n.55/2014;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo, e il consumatore ingiunto decadrà dalla possibilità di fare valere il carattere vessatorio delle clausole del contratto.
Ragusa, 07/03/2025.
Il Giudice
(Dott.sa Rosanna Scollo)