Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/05/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
RG nr. 371/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 26/05/2021 da (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Zampieri del Foro di Venezia e domicilio eletto presso il difensore con studio in Venezia, Cannaregio 1322/b, Parte appellante contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia, Dorsoduro 3500/d, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile Parte appellata
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Oggetto: impugnazione della sentenza n. 466/2020 pronunciata in data 4/12/2020 dal Tribunale di Venezia – giudice del lavoro – non notificata. In punto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
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CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente ricorso in appello e, pertanto, in totale riforma della sentenza n. 466/2020 del Tribunale di Venezia in funzione di Giudice, emessa nel procedimento R.G. 1577/2019, pubblicata il 04/12/2020 e mai notificata, IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'inesistenza/invalidità/nullità insanabile della notifica dell'avviso di addebito impugnato e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento qui impugnato per i motivi dedotti in narrativa. IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA: si chiede di essere ammessi a provare per testi le circostanze già capitolate nel ricorso introduttivo con i testi già indicati. NEL MERITO: accertata e dichiarata la nullità e/o l'illegittimità
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Conclusioni per parte appellata: Piaccia all'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, - dichiarare l'appello inammissibile o, in subordine, infondato, per le ragioni esposte, confermando la sentenza impugnata, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
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Motivi della decisione
1. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Venezia ha dichiarato come inammissibilmente proposto, per tardività ai sensi dell'art. 24, DLgs. 46/1999, il ricorso in opposizione proposto da (oltre 40 Parte_1 giorni dalla notifica dell'avviso) avverso all'avviso di addebito n. 41920180004453400000, notificatole in data 17.1.2019, per il recupero di contributi asseritamente omessi relativi alla Gestione Separata portante la somma pari ad € 7.033,00.
1.1. Il giudice di prime cure, in particolare, preso atto della preliminare difesa della che <premesso che la tempestiva opposizione non era stata pt_1 possibile in quanto casella pec ove avvenuta notifica di addebito n.d.r. malfunzionante fino al chiedeva preliminarmente essere rimessa termini rispetto all ex art. d.lgs.>>, rigettava la domanda sulla base della seguente assorbente ragione: <<- l'opposizione odierna è inammissibile, per essere intervenuta la decadenza di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/99, norma che impone l'impugnazione dell'avviso di addebito entro 40 giorni, termine che per consolidato ed univoco orientamento è da ritenersi appunto di decadenza;
- invero, anche ad ammettere che parte opponente sia incorsa in errore scusabile per non aver potuto proporre l'opposizione tempestivamente rispetto alla notifica dell'avviso di addebito del 17.1.2019, il deposito del ricorso (in data 23.7.2019) è intervenuto oltre i 40 giorni rispetto alla ripresa della funzionalità della casella pec di parte opponente, individuata in ricorso al 12.3.2019;
- le ulteriori deduzioni svolte in sede di prima udienza1 da parte opponente non sono
2 esaminabili, perché relative a motivi di eventuale opposizione agli atti esecutivi ovvero all'esecuzione, azioni diverse rispetto a quella originariamente attivata;
- l'opposizione è dunque da dichiarare inammissibile per intervenuta decadenza;
- le spese di lite seguono la soccombenza>>. Restavano quindi assorbite le difese della la quale Pt_1 sosteneva <l prescrizione dei contributi azionati e deduceva l nel merito di un obbligo contributivo in relazione ai redditi percepiti riferiti allo sfruttamento economico diritti d>>.
2. Avverso la sentenza in epigrafe ha proposto appello con atto depositato il 26/5/2021 sulla base di tre motivi di Parte_1 impugnazione.
2.1. Con il primo motivo di appello la contesta la decisione Pt_1 impugnata per non avere il giudice di primo grado esaminato l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'avviso di addebito e, quindi, per non essersi pronunciato sulla stessa.
Rileva infatti parte appellante come il giudice di prime cure solamente all'esito di detto accertamento preliminare avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza posto che <come chiaramente affermato dalla cassazione a sezioni unite con sentenza n. del in ordine alla impugnabilit degli atti impositivi non notificati validamente i termini di impugnazione un atto possono che decorrere notificazione dell ed il destinatario ha diritto provocare la verifica della validit o meno notifica: ove infatti l risultasse notificato avrebbero neppure iniziato decorrere. principio ribadito stessa corte ordinanza>>.
Contesta poi l'appellante, sempre nell'ambito del primo motivo di gravame, la porzione di decisione con la quale il Tribunale di Venezia ha ritenuto che l'eccezione non potesse, comunque, essere esaminata in ragione del suo contenuto afferente a <motivi di eventuale opposizione agli atti esecutivi ovvero all azioni diverse rispetto a quella originariamente attivata>>.
2.2. La con un secondo motivo di gravame, invero sviluppando Pt_1 il suddetto motivo di impugnazione ed in conseguenza dello stesso, argomenta in merito alle ragioni della ritenuta inesistenza della notifica dell'avviso di addebito individuandole:
a) nella mancanza della firma elettronica sull'atto impositivo trasmesso via pec come richiesto dall'art. 30, DL 78/2010 tale da non renderlo un
3 documento informatico ma una mera copia semplice non notificata bensì solo trasmessa,
b) nel mancato rispetto del protocollo di notificazione degli avvisi di addebito, previsto dal messaggio n. 18947 del 22/11/2013 a mente CP_1 del quale provvede a notifi ezzo pec solo in seconda battuta CP_1 ove la n a mezzo raccomandata non sia stata possibile e non in relazione ad avvisi di addebito inerenti a contributi dovuti da persone fisiche;
inoltre, non ha fornito, come oggetto, del messaggio, le CP_1 indicazioni di cui al protocollo;
c) nella mancanza della relazione di notifica e di attestazione di conformità della copia all'originale analogico;
d) nell'utilizzo di un indirizzo pec non registrato nei pubblici elenchi di cui all'art. 16-ter DL 179/2012.
2.3. – Nell'ambito del terzo motivo di appello, la argomenta in Pt_1 ordine alla prescrizione dell'avverso credito quinquennale ai sensi dell'art. 3, co. 9, Legge 335/1995.
Parte appellante rileva come la data di inizio decorso della prescrizione deve farsi risalire al 9/7/2012 atteso che, a fronte del primo atto interruttivo della prescrizione collocabile alla data del 28/8/2017,
04/08/2017 sub doc. 1 fascicolo e sub doc. 3 fascicolo >>. Richiama al Pt_1 CP_1 riguardo consolidata giurisprudenza di Cassazione (Cass. Civ. sez. lav. n. 13463 del 29/05/2017 + Cassazione civ. sez. lavoro n. 14638 del 09/07/2020). Inoltre rilevando come non sia per nulla condivisibile <il dies a quo per il computo della prescrizione i contributi dovuti dai professionisti iscritti alla gestione separata percentuale va individuato nella data di scadenza del relativo cp_1 versamento che l imposta indicata nel giorno risulta dalle istruzioni generali modello unico persone fisiche cfr. docc. e fascicolo ne d atto stessa sua lettera raccomandata pt_1>> di modo che non opererebbe la causa di sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 2942, n. 8 cc.
4 2.4. Argomenta quindi la parte appellante, sempre in seno al terzo motivo di gravame, in merito all'insussistenza del credito azionato dall' CP_1
3. Con memoria dell'11/7/2022 si è costituito l' chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello e l'integrale conferma della pronuncia gravata.
3.1. Eccepisce parte appellata, innanzitutto, l'inammissibilità (ex art. 434, comma 1 e 434 c.p.c.) dell'appello essendo in esso mancate la specifica impugnazione del capo della sentenza che accerta e dichiara l'intervenuta tardività dell'opposizione con conseguente oramai intervenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza che accerta e dichiara la tardività del deposito del ricorso avverso l'avviso di addebito
3.2. con riferimento alle doglienze di cui al punto B dell'atto CP_1 introduttivo (superiore punto 2.2.), ne rileva parimenti l'inammissibilità, prim'ancora che l'infondatezza, queste traducendosi <in svariati motivi di opposizione all addebito che non risultano formulati nel ricorso prime cure talch essi andranno dichiarati inammissibili in sede gravame>>; evidenzia CP_1 richiamando pronuncia della Cassazione, come <“Nel rito del lavoro, il divieto di "nova" in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario”. (ex multis, Cass. Civ., n. 4854 del 28 febbraio 2014)” […] (cfr., Cass.
4/06/2022, n.20451, relativa al giudizio di Cassazione ma con argomenti che, mutatis mutandis, ben si attagliano anche al divieto dei nova in appello, nel caso di specie)>>.
3.3. Nel merito delle avverse doglianze di cui al punto B dell'atto introduttivo (superiore punto 2.2.), ha argomentato in ordine all'infondatezza delle CP_1 stesse stante la certa inconfigurabilità della notifica effettuata dell'avviso di addebito come inesistente.
3.4. Circa la prescrizione – senza quindi argomentare in ordine alla effettiva sussistenza del credito – ne ha escluso l'inutile decorso trovando nel CP_1 caso di specie applicazione l'art. 2942, n. 8 cc.
5 4. La causa, la cui prima udienza è stata fissata al 21/7/2022 (decreto del 4/6/2021), poi rinviata per ragioni organizzative con provvedimenti del 12/7/2022, del 20/6/2023, del 26/6/2024 e del 28/1/2025, è stata trattata all'udienza dell'8/5/2025 e quindi decisa con da dispositivo.
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5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. Il primo ed il secondo motivo di appello possono essere congiuntamente trattati restando assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongo l'accoglimento delle prime due ragioni di impugnazione e, quindi, l'affermazione di irrilevanza della tardiva proposizione dell'opposizione all'avviso di addebito.
6.1. Ciò detto, sul presupposto della correttezza dell'affermazione fatta dalla parte appellante secondo cui in presenza di una notificazione inesistente – magari nulla – i termini di decadenza dell'opposizione non iniziano a decorrere, rileva il Collegio come la notificazione con la quale ha reso CP_1 edotta la dell'esistenza del qui opposto avviso di addebito non è Pt_1 né inesistente né, tantomeno, nulla, essendosi perfezionata per le ragioni che seguono.
6.2. Prima di affrontare il nucleo centrale della questione posta dalla parte appellante occorre, innanzitutto, rilevare come non venga nel presente grado di appello contestata la porzione di decisione che ha disatteso le difese della in punto rilevanza del mal funzionamento della propria casella Pt_1 di posta certificata. La quindi concentra le proprie difese Pt_1 sull'affermazione di nullità/inesistenza della notifica dell'avviso di addebito.
6.3. Premesso quanto sopra e, quindi, in merito al motivo di appello sopra descritto al punto 2.2. lettera a), rileva innanzitutto il Collegio come l'avviso di addebito, evidentemente costituito da atto in formato analogico riprodotto su file formato .pdf, quindi notificato a mezzo pec, è stato sottoscritto nelle forme di cui all'art. 3, co. 2, DLgs. 39/1993 [in esso è infatti riportata la seguente dicitura : <firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell comma del d.lgs. n.39>>].
Ora, un avviso di addebito di tal fatta e che sia notificato a mezzo pec, non abbisogna di alcuna sottoscrizione in formato digitale.
Questa Corte, anche di recente, ha avuto modo di affermare che <
9. Quanto, infine, alla contestazione afferente alla rilevanza della mancata sottoscrizione dell'avviso di addebito notificato e dell'attestazione di conformità della copia notificata all'originale, pur in
6 presenza del disconoscimento della conformità della copia all'originale, rileva innanzitutto il Collegio come, dalla lettura degli atti del primo grado di giudizio, non si rinvenga alcun disconoscimento né, in ogni caso, stando al tenore dell'atto di appello, un disconoscimento sufficientemente individualizzato con chiara indicazione dei motivi di ritenuta difformità della copia notificata rispetto all'originale.
Posto quanto sopra, e a conclusione della valutazione del motivo di appello, può essere qui richiamata la pronuncia n. 3805/2018 resa dalla Cassazione in tema di efficacia sanante prodotta dal raggiungimento dello scopo dell'atto e, in ogni caso, ricordato come sempre il Supremo collegio, al cui insegnamento questa Corte non ha motivo di discostarsi, abbia avuto modo di affermare non essere necessaria alcuna sottoscrizione dell'atto notificato (qui un avviso di addebito) atteso che <<valorizzando le disposizioni dettate dall primo comma lett. c f ed i-ter del d.p.r. febbraio n. e dell d.lgs. marzo questa corte ha ripetutamente affermato che notifica della cartella di pagamento pu avvenire indifferentemente sia allegando al messaggio pec un documento informatico duplicato originario c.d. nativo digitale mediante una copia per immagini su supporto in originale cartaceo informatica ossia appunto file formato pdf document format con l precisazione norma legge impone la origine cartacea notificata riscossione tramite venga poi sottoscritta firma cass. conf. ex multis donde vizio tale ragione non dato riscontrare>> (cfr cass civ. 28852/2023 e cass. civ. 12016/2022). Dovendosi in ogni caso rilevare come la copia (in formato .pdf) notificata dell'opposto avviso di addebito risulti sottoscritta secondo la previsione di cui all'art. 3, co. 2, DLgs. 39/1993>> [Cfr. Sent. 9/2025 CdA Venezia, in RG n. 310/2021].
6.4. Quanto alle tesi di parte appellante descritte al superiore punto 2.2. lettera b), reputa il Collegio, vista la tassativa elencazione delle cause di nullità e, certamente, non coincidendo la categoria della nullità con quella dell'inadempimento, potersi escludere che il mancato rispetto di un protocollo da parte di un Ente possa comportare la nullità di una notifica di un atto che risulta, come qui di seguito si terminerà di dire, perfettamente conforme alla Legge.
Un eventuale inadempimento, che pur ad opinione del Collegio non è ravvisabile, potrà, al massimo, formare oggetto di una successiva domanda risarcitoria (per inadempimento) che qui, in ogni caso, non è stata proposta.
6.5. Sulle ragioni di appello sopra descritte al punto 2.2. lettera c) e, in particolare, quanto alla mancanza della relata di notifica, richiama il Collegio il
7 proprio consolidato orientamento che viene qui in appresso riportato mediante rimando a precedente di questa Corte.
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7. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione - con il quale si sostiene la necessità che l'attività di notificazione sia accompagnata da una relata di notifica – rileva il Collegio come le ragioni della parte appellante piuttosto che aggredire la sentenza del Tribunale di Verona alla luce di un ben preciso dato normativo – al quale il primo giudice a ben vedere si è appoggiato – si fondino su mere ragioni di opportunità; ciò aldilà della previsione normativa dal Tribunale di Verona individuata in un ben preciso complesso di regole che esplicitamente escludono per le notifiche a mezzo pec effettuate dall' CP_1
l'applicabilità dell'art. 149 bis cpc rendendo in tal modo chiaro che <<la scelta del legislatore di adottare modalit notifica speciale ed autonoma rispetto alle altre gi previste dall che non richiedono n l un ufficiale giudiziario la redazione una relata>> [in termini analoghi, Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sentenza n. 113 del 23 gennaio 2024].
Il Collegio condivide in pieno le ragioni esposte dal Tribunale di Verona inoltre rilevando, a ragione della non indispensabilità della relata, come l'utilizzo della pec consenta in termini più che ottimali di fornire informazioni certe sull'attività di notificazione essendo la pec in grado di documentare chi effettua la notifica, quando questa è stata tentata e si è poi perfezionata giungendo nella disponibilità di un ben preciso ed individuabile soggetto. Vale a dire tutti i dati rilevanti per verificare la ricezione di un dato atto da parte del suo destinatario.
In ogni caso è un dato di fatto che la notificazione dell'avviso di addebito opposto, così come effettuata, ha raggiunto – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156, co. 2 cpc - il proprio scopo essendo pervenuta il 4.7.2019 nella disponibilità di
[...] che ha poi, seppur con ritardo, Parte_2 proposto opposizione. Non vedendosi come l'eventuale assenza della relata di notifica possa avere pregiudicato i diritti di difesa dell'odierna appellante in particolare non consentendole il rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 24, co. 5, DLgs 46/1999>> [Cfr. Sent. 9/2025 CdA Venezia, in RG n. 310/2021].
Pare poi utile qui riportare, per miglior comprensione delle ragioni della decisione, pronuncia resa in sede Tributaria, appena sopra richiamata, secondo cui <l prescrizione dei contributi azionati e deduceva l nel merito di un obbligo contributivo in relazione ai redditi percepiti riferiti allo sfruttamento economico diritti d>8 la presenza di un ufficiale notificatore>> (Cfr. sent. n. 113/2024, Corte giust. Trib. 2° grado Toscana).
6.6. In merito alla mancata attestazione di conformità della copia all'originale, valgono le considerazioni di cui sopra.
Ed infatti, l'art. 26, co. 2, DPR 602/1973 prevede che <la scelta del legislatore di adottare modalit notifica speciale ed autonoma rispetto alle altre gi previste dall che non richiedono n l un ufficiale giudiziario la redazione una relata>[…]. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600>> il quale (l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) prevede che <in svariati motivi di opposizione all addebito che non risultano formulati nel ricorso prime cure talch essi andranno dichiarati inammissibili in sede gravame>>.
Nessuna delle norme sopra richiamate, che evidentemente descrivono un sistema notificatorio speciale, a sé stante, prevede la compilazione di una qualche relata.
6.7. Sul motivo di appello sopra descritto al punto 2.2. lettera d), richiama la Corte proprio precedente funzionale ad escludere la fondatezza del motivo potendo invero avvalersi anche di indirizzi pec non contenuti nei CP_1 pubblici registri, dovendosi in ogni caso qui rappresentare come parte appellante non segnali le ragioni per le quali ha ritenuto di dubitare della bontà dell'indirizzo PEC t] dal quale ha ricevuto il Email_1 messaggio. Qui subito in appresso viene riportato, per comodità di lettura, quanto la Corte d'appello di Venezia ha già avuto modo di affermare in merito al tema che la ha posto a fondamento delle ragioni di appello. Pt_1
<
8. Circa la contestazione afferente al mancato utilizzo da parte dell'Ente impositore (per l'invio della pec) di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblico registro, è qui sufficiente fare rimando all'ormai consolidata giurisprudenza del Supremo collegio secondo cui <<È valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la
9 riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente>> (Cass. civ., ord. n. 26682 del 14/10/2024); dovendosi qui rilevare come l'indirizzo di spedizione [ t>] fosse Email_1 inquivocabilmente riconducibile ad come l'atto, come già sopra appena detto, abbia CP_1 raggiunto il proprio scopo (essendo pervenuto nella disponibilità dell'appellante odierna) e come Parte_2 non abbia segnalato di avere effettuato particolari e defatiganti attività – che non
[...] le hanno consentito il rispetto del suddetto termine di decadenza - funzionali alla comprensione di chi fosse l'intestatario dell'indirizzo pec dal quale perveniva l'avviso di addebito poi opposto. Tenuto conto anche del fatto – come segnalato dalla stessa appellante
– che Parte_2 aveva già ricevuto, sulla base dei medesimi verbali ispettivi, richiesta di pagamento
[...] di contributi per conto di , quindi potendo ben ipotizzare che analoga richiesta CP_2 sarebbe di li a poco pervenuta anche da parte dell > [Cfr. Sent. 9/2025 CdA CP_1
Venezia, in RG n. 310/2021].
7. Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
8. In conclusione, posto quanto sopra, deve in definitiva essere confermato il ragionamento del giudice di primo grado che, ritenendo essersi la notificazione dell'avviso di addebito al più tardi perfezionata il 12.3.2019, si è realizzata la decadenza di cui all'art. 24, DLgs. 46/1999, atteso che l'atto di opposizione risulta essere stato depositato in data 23/7/2019, quindi oltre 40 giorni decorrenti dal 17/1/2019 (data di notifica) ed anche oltre 40 giorni da quado la casella pec della sarebbe ritornata funzionate in data Pt_1
12.3.2019 (pur dovendosi, in ogni caso, dare atto del non dimostrato iniziale non corretto funzionamento della casella pec della ). Pt_1
9. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di ragioni per provvedere in difformità dal principio di soccombenza, le stesse devono essere poste a carico della parte appellante previa loro determinazione in base ai criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, ciò secondo valori medi di scaglione tenuto anche conto del non svolgimento nel presente grado di giudizio di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio sostenute
10 dalla parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 3.966,00 oltre a spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Venezia in data 8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <in svariati motivi di opposizione all addebito che non risultano formulati nel ricorso prime cure talch essi andranno dichiarati inammissibili in sede gravame>>.