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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/05/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2025
Registro generale Appello Lavoro n. 959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Daniela Macaluso Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1134/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Rossella Chirieleison) promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Zacchino ed elettivamente domiciliata Parte_1
in Reggio Emilia (RE), Piazza Vallisneri n. 5, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Fezzi, Maurizio Borali, Controparte_1
Simone Perego ed elettivamente domiciliata in Milano, via Serbelloni n. 4, presso lo studio dei difensori appellata
I procuratori delle parti rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro n. 1134/2024, con dispositivo letto all'udienza del 5.03.2024, e motivazione pubblicata in data 6.05.2024, non notificata, nel giudizio n. 11780/2023 R.G., ed in accoglimento dell'appello proposto, accertare la legittimità del licenziamento impugnato, e rigettare le domande tutte formulate dalla Sig.ra in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1 con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della ricorrente e per testi sui seguenti capitoli (…). nonché a controprova sui capitoli avversari eventualmente ammessi.
1 APPELLATA voglia la Corte d'Appello di Milano – sez. Lavoro così giudicare:
- nel merito Respingere l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto, integralmente confermando la sentenza di primo grado, eventualmente anche con diversa motivazione.
- in subordine e con riserva di impugnazione, accertata l'illegittimità del licenziamento, condannare la società appellante a corrispondere all'appellata l'indennità ex art. 18, c. 5 S.L., nella misura massima di 24 mensilità, (ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condannare altresì l'appellata, accertata l'insussistenza della giusta causa, a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso (€ 3.035,46);
- in via istruttoria
Ammettere, occorrendo, prove per testimoni e per interpello sui fatti dedotti in narrativa, da intendersi qui ritrascritti e preceduti dalla clausola "vero che", nonché eventuale prova contraria sui fatti capitolati dall'appellante.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.9.2024, la società ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1134/2024 del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa disposto in data 18.10.2023 nei confronti di ed ha condannato la società Controparte_1 alla reintegra della lavoratrice ed al risarcimento dei danni nella misura mensile di € 1.517,73 dal licenziamento alla reintegra.
Il Tribunale, considerata la contestazione disciplinare rivolta alla lavoratrice, consistita nell'avere questa osservato in data 7.8.2023 una condotta di insubordinazione, ed ascoltata la registrazione prodotta dalla lavoratrice, ha ritenuto, senza necessità di un approfondimento istruttorio, che il diverbio oggetto della contestazione, pacificamente avvenuto, dovesse essere calato nell'intero contesto della discussione intervenuta, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico, presso il magazzino del punto vendita dove la lavoratrice svolgeva le mansioni di responsabile di vendita al pubblico, addetta al piano accessori, come emergente dalla registrazione e non estrapolando, come aveva invece fatto la società, delle singole parole/frasi.
Più precisamente, nel corso della discussione sulla preparazione dei pacchetti (secondo la lavoratrice potevano essere preparati dalle commesse, inserendo una fiche colorata per identificare il venditore, come stabilito nel precedente incontro del 18.7.2023, cui aveva partecipato anche la direttrice invece, secondo le colleghe presenti all'incontro del 7 agosto Parte_2
dovevano essere preparati dalle cassiere), le frasi oggetto dell'addebito, “peraltro differenti nelle esatte parole utilizzate rispetto a quanto contestato”, dovevano, secondo il giudice, considerarsi
“frutto del progressivo inasprirsi del confronto e non di una volontà specifica della sig.ra CP_1
di assumere una posizione di insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici e dell'azienda in generale”. Tant'è vero che “chiusa la discussione, inoltre, non risulta che vi siano state concrete condotte volte a pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività aziendale”.
2 Ha ritenuto quindi insussistente la fattispecie dell'insubordinazione, difettando sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo.
La società impugna la sentenza sotto diversi profili.
Con il primo motivo lamenta l'erroneo rigetto delle istanze istruttorie e soprattutto l'avere il primo giudice fondato la propria decisione esclusivamente sulle registrazioni prodotte dalla lavoratrice.
Quanto alle registrazioni, evidenzia di averne, con la memoria di costituzione in primo grado, disconosciuto ai sensi dell'art. 2712 c.c. la conformità all'intero e completo svolgimento dei fatti dedotti in causa, contestandone l'idoneità quale mezzo di prova.
Sottolinea come le registrazioni risultino in parte incomprensibili e siano frammentate in quattro differenti file, tra i quali non vi sarebbe continuità.
Esse offrono, pertanto, una ricostruzione solo parziale dei fatti di causa e non possono costituire elemento di prova esaustivo.
Insiste, quindi, per l'ammissione delle prove testimoniali al fine di confermare le dichiarazioni scritte rilasciate dalle impiegate presenti ai fatti.
Con il secondo motivo contesta la valutazione del primo giudice secondo cui vi sarebbe stato un diverbio, essendo stata, invece, la sola sig.ra a mantenere un comportamento alterato e CP_1
offensivo.
Infatti, dall'ascolto delle registrazioni prodotte dalla lavoratrice emerge come la sig.ra si CP_1 fosse dimostrata fin da subito contrariata rispetto alle linee guida dell'azienda illustrate nella riunione del 7.8.2023, dichiarando espressamente di non volersi attenere alle stesse e offendendo la collega sig.ra e la capo reparto sig.ra Per_1 Parte_3
Escluso il contesto ipotizzato dal giudice, dalle stesse registrazioni emergerebbe la prova delle condotte addebitate ed in particolare le frasi dal contenuto offensivo e minaccioso nei confronti soprattutto della capo reparto sig.ra integranti l'insubordinazione, in quanto Parte_3
configuranti – oltre a condotte offensive verso le colleghe e la capo reparto – un rifiuto all'adempimento delle disposizioni dei superiori.
La gravità dell'insubordinazione emergerebbe anche dal linguaggio volgare e gravemente offensivo utilizzato dalla sig.ra nei confronti del superiore gerarchico e dal fatto che la CP_1
lavoratrice già in passato si era resa responsabile di condotte analoghe, come dimostrato dal biasimo scritto irrogato in data 22.09.2017.
Il comportamento ingiurioso della sig.ra non risulta in alcun modo giustificato dal contesto CP_1
nel quale esso si è verificato. Conseguentemente, tali condotte hanno leso in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro, tanto da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.
3 Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha attribuito rilevanza al fatto che le frasi oggetto di addebito sarebbero differenti rispetto a quelle utilizzate da Anche se CP_1
fosse così, sussisterebbe comunque identità di significato e di portata offensiva, nel rispetto della specificità della contestazione.
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto l'assenza di condotte concrete della lavoratrice volte a pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività lavorativa.
Il rifiuto di eseguire le disposizioni aziendali e di riconoscere il rapporto gerarchico previsto dall'organigramma aziendale costituiscono, secondo la società appellante, evidente motivo di pregiudizio del corretto svolgimento dell'attività aziendale.
Con il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la fattispecie contestata quale illecito disciplinare difettasse dell'elemento sia oggettivo che soggettivo.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere, invece, integrata la fattispecie dell'insubordinazione nell'ipotesi di rifiuto di eseguire le disposizioni aziendali e di riconoscere il rapporto gerarchico
(Cass n. 27939/2021).
Nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi il licenziamento sproporzionato rispetto ai fatti, rileva come comunque non potrebbe disporsi la reintegrazione in quanto il fatto contestato (insubordinazione, costituente violazione del dovere di diligenza previsto dall'art. 2104 cc) non risulta tipizzato in una norma negoziale che ne prevede la punibilità con la sanzione conservativa (Cass. n. 19586/2021).
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato per i motivi di seguito esposti.
Va innanzitutto ricordato che “La registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa;
il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e
183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.” (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 1250 del 19/01/2018)
Nel caso in esame, la società, con la memoria di primo grado, non ha contestato che la conversazione sia avvenuta né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, tant'è vero che ha utilizzato le registrazioni, riportando alcune frasi (di cui ai file: 1 min. 11.36-12.00; file 2 min.
00.45; file 2 min. 2.07) e sostenendo che le stesse confermerebbero i fatti contestati nonostante
4 trattavasi, a suo dire, di registrazioni riprodotte in quattro file diversi, tra i quali non vi sarebbe continuità, ed a tratti incomprensibili.
Pacifico poi che alla conversazione abbia partecipato l'appellata.
Quanto al disconoscimento, solo nella parte finale della memoria, poco prima delle conclusioni,
l'odierna appellante precisava “Si contesta e si disconosce, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2712 c.c., la conformità delle registrazioni prodotte dalla ricorrente quale doc. 8, all'intero e completo svolgimento dei fatti dedotti in causa, trattandosi di registrazioni frammentate in diversi file, non aventi continuità l'uno con l'altro; si contesta, pertanto, l'idoneità delle stesse registrazioni quali mezzo di prova.”
E' evidente come trattasi di disconoscimento non circostanziato, non avendo l'appellante nemmeno allegato elementi volti a dimostrare la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
Conseguentemente le registrazioni costituiscono idonea fonte di prova, pienamente utilizzabili.
La trascrizione delle registrazioni, rispetto alla quale non è stata sollevata alcuna osservazione dall'odierna appellante, offre con chiarezza il quadro complessivo nel quale si sono svolti i fatti in contestazione, tanto da rendere superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
Gli ulteriori motivi di appello, per la loro stretta connessione logica, possono essere trattati congiuntamente
Oggetto della conversazione, come emerge chiaramente dalla registrazione, è il confezionamento dei pacchetti delle vendite che, secondo l'appellata, dovrebbe essere fatto dalla commessa che ha seguito la cliente, previa visione della merce oggetto di vendita da parte della cassiera, come sostenuto dalla direttrice ( in un precedente incontro, mentre secondo le altre dipendenti Pt_2
dovrebbe essere fatto direttamente dalle cassiere.
Lo scambio di opinioni si inasprisce nei toni quando viene insinuato che la procedura indicata dall'appellata in realtà serva per impedire alle cassiere di verificare il contenuto del pacchetto, nel quale potrebbe esservi merce ulteriore non “passata” per il relativo pagamento, e soprattutto quando l'appellata viene indicata dalla collega non solo come l'unica ad osservare Per_1
detta procedura ma anche come l'unica che avrebbe in un'occasione portato in cassa un pacchetto già confezionato, nonchè ulteriormente quando la caporeparto conferma quest'ultima Parte_3
circostanza.
Proprio l'avallo dato dalla alle accuse rivolte all'appellata costituisce per quest'ultima Parte_3 un'offesa insopportabile, tanto da chiedere di recarsi nell'ufficio di per chiarire Parte_3
immediatamente la questione, se necessario anche con la direzione di Genova, trattandosi a suo dire di una vera e propria “calunnia”.
5 L'accusa è talmente insopportabile per l'appellata che si sente male, fa fatica a respirare, tanto che e la stessa cercano di tranquillizzarla, facendola sdraiare e rassicurandola che Per_2 Parte_3
averle detto di aver chiuso il pacchetto senza farlo vedere in cassa non costituiva un'accusa.
Pur nella concitazione del momento, l'appellata continua a negare di aver mai chiuso i pacchetti senza farli vedere alle cassiere, lamentando l'ingiustizia e la gravità dell'accusa ricevuta, tra l'altro in presenza delle altre colleghe, e senza che la fosse intervenuta a suo favore nonostante Parte_3
la conoscesse da diversi anni.
Così ricostruita la vicenda, risulta in maniera oggettiva come le frasi - a volte effettivamente scurrili e dal tenore irrispettoso- pronunciate dall'appellata nei confronti in particolare della siano espressione non della volontà di offendere e di assumere una Parte_4
posizione di insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici e dell'azienda in generale, ma piuttosto di un sentimento di prostrazione per essere stata ferita nella dignità di lavoratrice onesta con un'accusa falsa.
L'appellata, come emerge dalla trascrizione, non ha preteso di cambiare le regole circa il confezionamento dei pacchi, ma ha semplicemente sostenuto di essere a conoscenza di una regola diversa appresa nel corso di un precedente incontro aziendale.
La situazione ha iniziato a diventare concitata non a causa della differente posizione sull'impacchettamento ma a seguito dell'accusa rivolta all'appellata di aver proceduto al confezionamento della merce venduta senza darne conto alla cassiera, impedendo ogni controllo sul contenuto del pacco.
Da qui l'insussistenza di una condotta di insubordinazione, intesa anche come comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle disposizioni dei superiori nel quadro dell'organizzazione aziendale.
Quanto poi alla frase “prima di parlare con me, impara l'italiano” che l'appellata avrebbe rivolto a , come riportato nella contestazione disciplinare, la stessa non trova pieno riscontro Per_1
nelle trascrizioni dalle quali emerge invece che l'appellata, a seguito della correzione rivolta all'appellata da con riferimento all'uso da parte di del termine “caporeparto” Per_1 CP_1
invece che “floor manager”, sentendosi dichiaratamente offesa, reagisce affermando di saper parlare l'italiano meglio di e di non aver bisogno che quest'ultima le spieghi che “si Per_1 chiama floor manager” – “… cioè scusami…se adesso fai anche tanto la di più… parla bene
l'italiano e io so parlare l'italiano meglio di te… no scusate no… lei ha offeso me… floor manager mi ha corretto… (…) io sto solo dicendo che so parlare l'italiano che non ho bisogno che lei mi spieghi che si chiama floor manager tanto per incominciare primo io ti rispondo a tono quindi sei maleducata io so parlare l'italiano”-.
6 Manca qualsiasi elemento o intento di offesa gratuita, trattandosi di una reazione del tutto modesta ed innocua all'intervento di percepito da come offensivo. Per_1 CP_1
L'insussistenza di una condotta di insubordinazione, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, come sopra evidenziato, comporta l'insussistenza del fatto contestato, con le conseguenze individuate dal primo giudice.
Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, assorbenti e dirimenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 1134/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano 18.2.2025
Presidente est
Maria Rosaria Cuomo
7
Registro generale Appello Lavoro n. 959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est dott.ssa Serena Sommariva Consigliera dott.ssa Daniela Macaluso Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1134/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Rossella Chirieleison) promossa:
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Zacchino ed elettivamente domiciliata Parte_1
in Reggio Emilia (RE), Piazza Vallisneri n. 5, presso lo studio del difensore appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Fezzi, Maurizio Borali, Controparte_1
Simone Perego ed elettivamente domiciliata in Milano, via Serbelloni n. 4, presso lo studio dei difensori appellata
I procuratori delle parti rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro n. 1134/2024, con dispositivo letto all'udienza del 5.03.2024, e motivazione pubblicata in data 6.05.2024, non notificata, nel giudizio n. 11780/2023 R.G., ed in accoglimento dell'appello proposto, accertare la legittimità del licenziamento impugnato, e rigettare le domande tutte formulate dalla Sig.ra in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_1 con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della ricorrente e per testi sui seguenti capitoli (…). nonché a controprova sui capitoli avversari eventualmente ammessi.
1 APPELLATA voglia la Corte d'Appello di Milano – sez. Lavoro così giudicare:
- nel merito Respingere l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto, integralmente confermando la sentenza di primo grado, eventualmente anche con diversa motivazione.
- in subordine e con riserva di impugnazione, accertata l'illegittimità del licenziamento, condannare la società appellante a corrispondere all'appellata l'indennità ex art. 18, c. 5 S.L., nella misura massima di 24 mensilità, (ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condannare altresì l'appellata, accertata l'insussistenza della giusta causa, a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso (€ 3.035,46);
- in via istruttoria
Ammettere, occorrendo, prove per testimoni e per interpello sui fatti dedotti in narrativa, da intendersi qui ritrascritti e preceduti dalla clausola "vero che", nonché eventuale prova contraria sui fatti capitolati dall'appellante.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.9.2024, la società ha impugnato la sentenza n. Parte_1
1134/2024 del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa disposto in data 18.10.2023 nei confronti di ed ha condannato la società Controparte_1 alla reintegra della lavoratrice ed al risarcimento dei danni nella misura mensile di € 1.517,73 dal licenziamento alla reintegra.
Il Tribunale, considerata la contestazione disciplinare rivolta alla lavoratrice, consistita nell'avere questa osservato in data 7.8.2023 una condotta di insubordinazione, ed ascoltata la registrazione prodotta dalla lavoratrice, ha ritenuto, senza necessità di un approfondimento istruttorio, che il diverbio oggetto della contestazione, pacificamente avvenuto, dovesse essere calato nell'intero contesto della discussione intervenuta, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico, presso il magazzino del punto vendita dove la lavoratrice svolgeva le mansioni di responsabile di vendita al pubblico, addetta al piano accessori, come emergente dalla registrazione e non estrapolando, come aveva invece fatto la società, delle singole parole/frasi.
Più precisamente, nel corso della discussione sulla preparazione dei pacchetti (secondo la lavoratrice potevano essere preparati dalle commesse, inserendo una fiche colorata per identificare il venditore, come stabilito nel precedente incontro del 18.7.2023, cui aveva partecipato anche la direttrice invece, secondo le colleghe presenti all'incontro del 7 agosto Parte_2
dovevano essere preparati dalle cassiere), le frasi oggetto dell'addebito, “peraltro differenti nelle esatte parole utilizzate rispetto a quanto contestato”, dovevano, secondo il giudice, considerarsi
“frutto del progressivo inasprirsi del confronto e non di una volontà specifica della sig.ra CP_1
di assumere una posizione di insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici e dell'azienda in generale”. Tant'è vero che “chiusa la discussione, inoltre, non risulta che vi siano state concrete condotte volte a pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività aziendale”.
2 Ha ritenuto quindi insussistente la fattispecie dell'insubordinazione, difettando sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo.
La società impugna la sentenza sotto diversi profili.
Con il primo motivo lamenta l'erroneo rigetto delle istanze istruttorie e soprattutto l'avere il primo giudice fondato la propria decisione esclusivamente sulle registrazioni prodotte dalla lavoratrice.
Quanto alle registrazioni, evidenzia di averne, con la memoria di costituzione in primo grado, disconosciuto ai sensi dell'art. 2712 c.c. la conformità all'intero e completo svolgimento dei fatti dedotti in causa, contestandone l'idoneità quale mezzo di prova.
Sottolinea come le registrazioni risultino in parte incomprensibili e siano frammentate in quattro differenti file, tra i quali non vi sarebbe continuità.
Esse offrono, pertanto, una ricostruzione solo parziale dei fatti di causa e non possono costituire elemento di prova esaustivo.
Insiste, quindi, per l'ammissione delle prove testimoniali al fine di confermare le dichiarazioni scritte rilasciate dalle impiegate presenti ai fatti.
Con il secondo motivo contesta la valutazione del primo giudice secondo cui vi sarebbe stato un diverbio, essendo stata, invece, la sola sig.ra a mantenere un comportamento alterato e CP_1
offensivo.
Infatti, dall'ascolto delle registrazioni prodotte dalla lavoratrice emerge come la sig.ra si CP_1 fosse dimostrata fin da subito contrariata rispetto alle linee guida dell'azienda illustrate nella riunione del 7.8.2023, dichiarando espressamente di non volersi attenere alle stesse e offendendo la collega sig.ra e la capo reparto sig.ra Per_1 Parte_3
Escluso il contesto ipotizzato dal giudice, dalle stesse registrazioni emergerebbe la prova delle condotte addebitate ed in particolare le frasi dal contenuto offensivo e minaccioso nei confronti soprattutto della capo reparto sig.ra integranti l'insubordinazione, in quanto Parte_3
configuranti – oltre a condotte offensive verso le colleghe e la capo reparto – un rifiuto all'adempimento delle disposizioni dei superiori.
La gravità dell'insubordinazione emergerebbe anche dal linguaggio volgare e gravemente offensivo utilizzato dalla sig.ra nei confronti del superiore gerarchico e dal fatto che la CP_1
lavoratrice già in passato si era resa responsabile di condotte analoghe, come dimostrato dal biasimo scritto irrogato in data 22.09.2017.
Il comportamento ingiurioso della sig.ra non risulta in alcun modo giustificato dal contesto CP_1
nel quale esso si è verificato. Conseguentemente, tali condotte hanno leso in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro, tanto da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.
3 Con il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha attribuito rilevanza al fatto che le frasi oggetto di addebito sarebbero differenti rispetto a quelle utilizzate da Anche se CP_1
fosse così, sussisterebbe comunque identità di significato e di portata offensiva, nel rispetto della specificità della contestazione.
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto l'assenza di condotte concrete della lavoratrice volte a pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività lavorativa.
Il rifiuto di eseguire le disposizioni aziendali e di riconoscere il rapporto gerarchico previsto dall'organigramma aziendale costituiscono, secondo la società appellante, evidente motivo di pregiudizio del corretto svolgimento dell'attività aziendale.
Con il quinto motivo censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la fattispecie contestata quale illecito disciplinare difettasse dell'elemento sia oggettivo che soggettivo.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere, invece, integrata la fattispecie dell'insubordinazione nell'ipotesi di rifiuto di eseguire le disposizioni aziendali e di riconoscere il rapporto gerarchico
(Cass n. 27939/2021).
Nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi il licenziamento sproporzionato rispetto ai fatti, rileva come comunque non potrebbe disporsi la reintegrazione in quanto il fatto contestato (insubordinazione, costituente violazione del dovere di diligenza previsto dall'art. 2104 cc) non risulta tipizzato in una norma negoziale che ne prevede la punibilità con la sanzione conservativa (Cass. n. 19586/2021).
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato per i motivi di seguito esposti.
Va innanzitutto ricordato che “La registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa;
il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e
183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.” (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 1250 del 19/01/2018)
Nel caso in esame, la società, con la memoria di primo grado, non ha contestato che la conversazione sia avvenuta né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, tant'è vero che ha utilizzato le registrazioni, riportando alcune frasi (di cui ai file: 1 min. 11.36-12.00; file 2 min.
00.45; file 2 min. 2.07) e sostenendo che le stesse confermerebbero i fatti contestati nonostante
4 trattavasi, a suo dire, di registrazioni riprodotte in quattro file diversi, tra i quali non vi sarebbe continuità, ed a tratti incomprensibili.
Pacifico poi che alla conversazione abbia partecipato l'appellata.
Quanto al disconoscimento, solo nella parte finale della memoria, poco prima delle conclusioni,
l'odierna appellante precisava “Si contesta e si disconosce, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2712 c.c., la conformità delle registrazioni prodotte dalla ricorrente quale doc. 8, all'intero e completo svolgimento dei fatti dedotti in causa, trattandosi di registrazioni frammentate in diversi file, non aventi continuità l'uno con l'altro; si contesta, pertanto, l'idoneità delle stesse registrazioni quali mezzo di prova.”
E' evidente come trattasi di disconoscimento non circostanziato, non avendo l'appellante nemmeno allegato elementi volti a dimostrare la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
Conseguentemente le registrazioni costituiscono idonea fonte di prova, pienamente utilizzabili.
La trascrizione delle registrazioni, rispetto alla quale non è stata sollevata alcuna osservazione dall'odierna appellante, offre con chiarezza il quadro complessivo nel quale si sono svolti i fatti in contestazione, tanto da rendere superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio.
Gli ulteriori motivi di appello, per la loro stretta connessione logica, possono essere trattati congiuntamente
Oggetto della conversazione, come emerge chiaramente dalla registrazione, è il confezionamento dei pacchetti delle vendite che, secondo l'appellata, dovrebbe essere fatto dalla commessa che ha seguito la cliente, previa visione della merce oggetto di vendita da parte della cassiera, come sostenuto dalla direttrice ( in un precedente incontro, mentre secondo le altre dipendenti Pt_2
dovrebbe essere fatto direttamente dalle cassiere.
Lo scambio di opinioni si inasprisce nei toni quando viene insinuato che la procedura indicata dall'appellata in realtà serva per impedire alle cassiere di verificare il contenuto del pacchetto, nel quale potrebbe esservi merce ulteriore non “passata” per il relativo pagamento, e soprattutto quando l'appellata viene indicata dalla collega non solo come l'unica ad osservare Per_1
detta procedura ma anche come l'unica che avrebbe in un'occasione portato in cassa un pacchetto già confezionato, nonchè ulteriormente quando la caporeparto conferma quest'ultima Parte_3
circostanza.
Proprio l'avallo dato dalla alle accuse rivolte all'appellata costituisce per quest'ultima Parte_3 un'offesa insopportabile, tanto da chiedere di recarsi nell'ufficio di per chiarire Parte_3
immediatamente la questione, se necessario anche con la direzione di Genova, trattandosi a suo dire di una vera e propria “calunnia”.
5 L'accusa è talmente insopportabile per l'appellata che si sente male, fa fatica a respirare, tanto che e la stessa cercano di tranquillizzarla, facendola sdraiare e rassicurandola che Per_2 Parte_3
averle detto di aver chiuso il pacchetto senza farlo vedere in cassa non costituiva un'accusa.
Pur nella concitazione del momento, l'appellata continua a negare di aver mai chiuso i pacchetti senza farli vedere alle cassiere, lamentando l'ingiustizia e la gravità dell'accusa ricevuta, tra l'altro in presenza delle altre colleghe, e senza che la fosse intervenuta a suo favore nonostante Parte_3
la conoscesse da diversi anni.
Così ricostruita la vicenda, risulta in maniera oggettiva come le frasi - a volte effettivamente scurrili e dal tenore irrispettoso- pronunciate dall'appellata nei confronti in particolare della siano espressione non della volontà di offendere e di assumere una Parte_4
posizione di insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici e dell'azienda in generale, ma piuttosto di un sentimento di prostrazione per essere stata ferita nella dignità di lavoratrice onesta con un'accusa falsa.
L'appellata, come emerge dalla trascrizione, non ha preteso di cambiare le regole circa il confezionamento dei pacchi, ma ha semplicemente sostenuto di essere a conoscenza di una regola diversa appresa nel corso di un precedente incontro aziendale.
La situazione ha iniziato a diventare concitata non a causa della differente posizione sull'impacchettamento ma a seguito dell'accusa rivolta all'appellata di aver proceduto al confezionamento della merce venduta senza darne conto alla cassiera, impedendo ogni controllo sul contenuto del pacco.
Da qui l'insussistenza di una condotta di insubordinazione, intesa anche come comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle disposizioni dei superiori nel quadro dell'organizzazione aziendale.
Quanto poi alla frase “prima di parlare con me, impara l'italiano” che l'appellata avrebbe rivolto a , come riportato nella contestazione disciplinare, la stessa non trova pieno riscontro Per_1
nelle trascrizioni dalle quali emerge invece che l'appellata, a seguito della correzione rivolta all'appellata da con riferimento all'uso da parte di del termine “caporeparto” Per_1 CP_1
invece che “floor manager”, sentendosi dichiaratamente offesa, reagisce affermando di saper parlare l'italiano meglio di e di non aver bisogno che quest'ultima le spieghi che “si Per_1 chiama floor manager” – “… cioè scusami…se adesso fai anche tanto la di più… parla bene
l'italiano e io so parlare l'italiano meglio di te… no scusate no… lei ha offeso me… floor manager mi ha corretto… (…) io sto solo dicendo che so parlare l'italiano che non ho bisogno che lei mi spieghi che si chiama floor manager tanto per incominciare primo io ti rispondo a tono quindi sei maleducata io so parlare l'italiano”-.
6 Manca qualsiasi elemento o intento di offesa gratuita, trattandosi di una reazione del tutto modesta ed innocua all'intervento di percepito da come offensivo. Per_1 CP_1
L'insussistenza di una condotta di insubordinazione, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, come sopra evidenziato, comporta l'insussistenza del fatto contestato, con le conseguenze individuate dal primo giudice.
Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, assorbenti e dirimenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55 come modificato dal DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 1134/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.500,00 oltre accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano 18.2.2025
Presidente est
Maria Rosaria Cuomo
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