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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/01/2024, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 707 /2021
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 707 /2021
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 12/01/2024 ore 10:27, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Elena Casavecchi in sostituzione dell'Avv. Alessio De Rita;
- per parte convenuta l'Avv. Vincenzo Carbone.
L'Avv. Casavecchi insiste per l'accoglimento delle domande, eccezioni e deduzioni per i motivi di cui al ricorso ed agli atti depositati. Evidenzia nuovamente l'errore nella CTU poiché non trova riscontro nella lettera del contratto ed insiste affinché nella quantificazione del maggior danno si tenga conto degli estratti conto bancari depositati contestualmente alle note che forniscono prova dell'ulteriore pregiudizio subito dal ricorrente a causa dell'inadempimento di controparte. Ne consegue il diritto dell'odierno ricorrente a percepire a titolo di penale ed a titolo di maggior danno di cui alla nota depositata con vittoria di spese.
L'Avv. Carbone chiede lo stralcio del documento depositato nelle note conclusive, in quanto tardivo e teso a colmare un deficit probatorio di controparte che poteva essere colmato in sede di ricorso. Si riporta alle note depositate in atti e rileva ancora una volta che il contratto per cui è causa risulta
1 privo della data di sottoscrizione, della durata, nonché del periodo di recesso, per cui ribadisce l'eccezione di nullità formulata. Per il resto si riporta agli atti.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17:05
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2 Depositata il 12 gennaio 2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 707 / 2021 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Alessio De Rita;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Carbone;
Controparte_1
Parte resistente
Oggetto: subagenzia – risoluzione – risarcimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il sig. (rectius Lorenzo) premette di aver concluso, con la società Pt_1 Pt_1 [...]
un accordo commerciale di rappresentanza per la conclusione di contratti di fornitura CP_2
o somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale nell'intero territorio della Org_1
3 Sostiene di essersi avvalso, nell'espletamento del proprio incarico, della collaborazione del sig.
, il quale, il 24.1.2020, ha costituito la società (di cui è socio ed CP_1 CP_1 CP_3 amministratore unico), avente ad oggetto prevalente l'attività di commercio di energia elettrica, gas ed altri materiali da combustione attraverso sistemi di distribuzione gestiti da terzi.
Il sig. , quindi, intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere Pt_1
l'accertamento giudiziale della risoluzione del contratto ed al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento della penale prevista dall'art. 10 del contratto di subagenzia sottoscritto, per violazione dell'obbligo di non concorrenza previsto dal precedente art. 7, commisurato ad un trimestre dei corrispettivi medi erogati nell'ultimo semestre ovvero nel minore periodo di riferimento, ovvero del risarcimento della somma di giustizia.
2. Si è costituito (tardivamente rispetto alla prima udienza di discussione) il sig. CP_1
, sostenendo l'indeterminatezza della domanda sotto il profilo del petitum e della causa petendi,
[...] alla luce del contratto prodotto, privo di data e di ogni riferimento temporale in merito alla durata ed alla vigenza dello stesso e, pertanto, privo degli elementi essenziali per essere posto alla base di una richiesta di natura economica. Invita il Tribunale, pur nella consapevolezza delle preclusioni oramai maturare, a valutare nell'ambito dei suoi poteri d'ufficio l'incompetenza per territorio e per materia.
Deduce inoltre l'insussistenza di alcun patto di esclusiva con il sig. , ma unicamente con la Pt_1 società mandante (di cui afferma che il sig. era socio, all'epoca dei fatti) con la quale afferma Pt_1 di aver sottoscritto, nel gennaio 2020, un rapporto di agenzia. Lamenta inoltre la mancata corresponsione di provvigioni per l'anno 2019, elemento dedotto come un grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante CTU contabile ed alla presente udienza, all'esito della discussione orale, viene decisa nei seguenti termini.
4. Preliminarmente, si ritiene che il procedimento sia correttamente instaurato presso il Giudice per materia e territorialmente competente.
Se è pur vero che nel contratto viene fatta espressa esclusione della riconducibilità delle parti alla figura dell'agente, la struttura dei contratti allegati da parte ricorrente e sottoscritti dalla convenuta sono sicuramente afferibili, per portata e dislocazione temporale, al più ampio genus del rapporto di agenzia, o, comunque, ad una collaborazione coordinata e continuativa nel corso del tempo suscettibile di essere ricondotta a quei rapporti di parasubordinazione propri del genus previsto dall'art. 413 c. 4 c.p.c. e, quindi, latu sensu, nell'ambito del rapporto di subagenzia.
4 La subagenzia, nel cui ambito è stata collocata la domanda di parte ricorrente, costituisce, difatti, una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto (ex multis,
Cass., n. 9489/2020), con la conseguenza che trovano applicazione anche le regole della competenza funzionale e territoriale proprie delle controversie del lavoratore parasubordinato. Deve difatti farsi riferimento all'art. 413 c. 4 c.p.c., per cui la competenza territoriale si determina in modo esclusivo in relazione al foro del domicilio del prestatore (avuto dall'agente in costanza di rapporto, motivo per cui la cessazione dello stesso non incide sulla determinazione del giudice competente), alla luce della ratio legis, individuata nell'”intento del legislatore di privilegiare sempre e soltanto il luogo ove il lavoratore parasubordinato – attore o convenuto che sia – ha stabilito il centro dei suoi affari” (Cass., n. 28566/2018 – che richiama il più importante arresto a Sezioni Unite – n. 841/2005; si veda inoltre Cass., n.
18007/2019). Nell'ultima pronuncia è stato chiarito, in conformità ai principi espressi dalla Suprema
Corte, che deve prestarsi particolare attenzione al luogo di residenza, in quanto, secondo l'id quod plerumque accidit, esso coincide con il domicilio. Trattasi, peraltro, di foro inderogabile rispetto al quale non assumono valenza eventuali clausole convenzionali derogatorie del criterio della competenza legislativamente predeterminato. Nel caso di specie, non risulta contestato (e non risultano riferimenti di segno contrario che influenzino il criterio del domicilio dell'agente), che tutte le parti siano residenti nel territorio rientrante nella competenza territoriale di Prato (il sig. a Vaiano, Pt_1 il sig. a Prato). CP_1
Pertanto, le sollecitazioni in rito della convenuta, aldilà della questione della loro rilevabilità o meno d'ufficio, non colgono nel segno.
5. Non merita accoglimento, inoltre, l'eccezione preliminare di nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum. È difatti principio oramai consolidato quello secondo cui l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese (si cfr., ex multis, Cass., n. 7074/2005; Cass., n. 12567/2009; Cass., n.
26873/2017).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha del tutto delimitato l'oggetto della propria pretesa, ovvero l'accertamento del rapporto di subagenzia, la risoluzione del rapporto e la condanna al relativo del risarcimento del danno che non può dirsi, per l'omessa quantificazione delle varie poste di danno,
5 per questo indeterminata (per quanto si avrà modo di dire, con riferimento alla prima parte delle conclusioni), atteso il suo riferimento ad uno specifico criterio di calcolo ed ad una clausola penale contenuta all'interno del contratto.
6. Venendo quindi al merito della causa, occorre ricordare, in ordine alla questione della nullità o meno del contratto di subagenzia sollevata dalla difesa del convenuto, che la data, pur venendo di regola apposta, non è elemento essenziale della scrittura privata.
È, difatti, pacificamente ammessa l'efficacia documentale delle scritture prive della data, la cui prova, nei rapporti fra le parti, può essere fornita con qualsiasi mezzo (ex multis, Cass. n.19508/
2020). L'ambito soggettivo di applicabilità dell'art. 2704 c.c. è, di converso, limitato agli effetti verso i terzi, non già nei confronti delle parti.
7. Ciò premesso, si ritiene che parte ricorrente abbia fornito persuasiva prova in ordine al rapporto, per come dedotto in giudizio, producendo innanzitutto una scrittura privata che, seppur priva di data, risulta essere sottoscritta (né vi sono contestazioni in tal senso) dalla parte convenuta ad ogni pagina ed anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. con riferimento ad alcune sue disposizioni. Ha, inoltre, allegato estratti conto provvigionali relativi all'anno 2019 (denominati “rapporto royalties”), nel quale, a partire dal settembre 2019, compare il nominativo del sig. sotto la voce “agente / CP_1 subagente” (cfr. all. 5 p. 281 e seguenti); elemento quest'ultimo rispetto al quale la difesa della convenuta non offre una diversa ricostruzione che porti ad una modulazione dei rapporti - diversa da come risultano estrinsecati in tale documento - ed, anzi, implicitamente ammette la sussistenza del rapporto quantomeno alla data del 2019 rivendicando, quale propria giusta causa di recesso, il mancato pagamento in suo favore delle provvigioni per tale annualità, per un importo pari ad €.
1.063,60.
8. Assumendo pertanto come provata, quantomeno, la vigenza del contratto nel settembre 2019, occorre osservare come alcuna parte abbia prodotto documenti o richiesto di provare con testimoni la volontà delle parti di risolvere il contratto (se non, come si avrà modo di dire, con la lettera di messa in mora del sig. nell'ottobre 2021). Pt_1
Pertanto, da un lato non può non suscitare una certa perplessità, in punto di sua validità (nullità, comunque, di carattere relativo rispetto all'insieme del contratto), la lettura della clausola contrattuale di cui all'art. 9 del contratto, dal momento che l'assenza di ogni riferimento temporale non consente di evincere l'ambito di concreta efficacia temporale. Si riproduce al riguardo, per comodità, il contenuto della clausola 3 relativo alla durata (“il presente Accordo ha durata di anni __ (___), decorrenti
6 dalla data di sua sottoscrizione e contestuale efficacia e, alla scadenza, si rinnoverà tacitamente per ulteriori anni __
(___) e, così, di volta in volta alle successive scadenze, salvo che non venga esercitato il diritto di recesso di cui al successivo art. 9”) ed il contenuto della clausola n. 9 (“decorsi 6 (sei) mesi dalla prima scadenza contrattuale di
__ (__) anni, è in facoltà di esercitare, mediante invio a Controparte_1 CP_4 di idonea comunicazione di posta elettronica certificata – PEC o lettera raccomandata A.R., diritto di recesso dal presente Accordo con preavviso di almeno 6 (sei) mesi”).
Dall'altro lato, non si rinvengono allegazioni in atti in punto di manifestazione, ad opera delle parti, della volontà di recedere dall'accordo contrattuale, se non con la missiva del sig. Pt_1 contenente la messa in mora. Pertanto, alcun elemento viene addotto da parte convenuta a sostegno della manifestazione della volontà di recedere dal contratto che ha incontestatamente sottoscritto e, pertanto, non vi sono elementi per escludere la vigenza del contratto tra le parti anche nel periodo successivo al 2019, non ravvisandosi manifestazioni di volontà di recesso al riguardo.
9. Attesa la tardività della costituzione e, pertanto, la preclusione intervenuta, il Tribunale non può prendere posizione in ordine alla valorizzabilità della condotta del sig. che si sarebbe reso Pt_1 inadempiente rispetto al mancato pagamento delle provvisioni in favore del sig. (domanda CP_1 che peraltro avrebbe dovuto essere proposta attraverso tempestiva domanda riconvenzionale).
Come affermato, mutatis mutandis, costantemente dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cass., n. 11728/2002 e successive conformi, tra cui da ultimo Cass., n. 16810/2021) - l'exceptio inadimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., costituisce un'eccezione in senso proprio, rimessa pertanto alla disponibilità ed all'iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di esaminarla d'ufficio.
10. Venendo, diversamente, alla richiesta sotto tale profilo del ricorrente, si premette che la risoluzione del contratto per inadempimento presuppone la valutazione giurisdizionale della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, tenuto conto di due criteri: uno oggettivo (ossia la verifica che l'inadempimento ha inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto in astratto - per la sua entità - e in concreto - in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente -) e un parametro di carattere soggettivo, consistente nel comportamento di entrambe le parti che può attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata.
Del tutto pacifico ed incontestato che il convenuto sia legale rappresentante della società
[...]
CP_
costituita il 24.1.2020 ed avente ad oggetto, come attività prevalente, “attività di agenti di commercio
7 energia elettrica venduta da terzi attraverso loro sistemi di distribuzione, compreso gas e altri materiali da combustione”
(cfr. visura camerale all. 3 ricorso). L'espletamento di un rapporto di agenzia con la società è peraltro implicitamente evincibile anche dalle stesse difese di parte resistente.
Trattasi, pacificamente, di attività del tutto affine a quella oggetto del contratto di subagenzia, il cui art. 7 (intitolato “obbligo di non concorrenza durante l'esecuzione del contratto”) prevede: “durante
l'esecuzione del presente Accordo è fatto divieto a di assumere, da altri operatori del Controparte_1 mercato energetico, incarichi di promuovere l'attività e/o le offerte commerciali di altri operatori del mercato energetico, incarichi di promuovere l'attività e/o le offerte commerciali di altri operatori nel mercato dell'energia elettrica e/o del gas naturale e/o di qualsiasi altro prodotto e/o servizio identico e/o affine e/o collegato a quelli oggetto del presente
Accordo e/o di esercitare in proprio, in forma autonoma o societaria o di collaborazione o anche tramite terzi le suddette attività”.
Tale condotta, pertanto, costituisce sicura violazione dell'obbligo di non concorrenza, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività in un ambito territoriale anche potenzialmente comune.
Sotto questo profilo, pertanto, deve sicuramente ritenersi sussistente una risoluzione del contratto, seppur nei seguenti termini temporali.
Deve valorizzarsi a tal fine la lettera di messa in mora allegata al ricorso, nella quale, dopo aver riepilogato i rapporti tra le parti, il sig. si avvale della clausola risolutiva espressa, prevista Pt_1 dall'art. 10 del contratto tra le parti (clausola risolutiva espressa pacificamente ammissibile in un rapporto, come quello tra le parti, riconducibile al genus dell'agenzia, come ricordato, ad esempio, da
Cass., n. 25194/2021). In tale clausola, si prevede, in particolare: “le parti stabiliscono espressamente che, in caso di violazione da parte di anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti Controparte_1
Artt. 4, 6, 7 e 8, il presente Accordo si intende immediatamente ed automaticamente risolto, con obbligo di
, al versamento in favore di , entro e non oltre 30 (trenta) Controparte_1 CP_4 giorni dal ricevimento di relativa diffida a mezzo posta elettronica certificata – PEC o raccomandata A.R., di un importo, a titolo di penale, commisurato ad un trimestre dei corrispettivi medi erogati nell'ultimo semestre o minore periodo di riferimento esistente, fatti in ogni caso salvi i maggiori danni eventualmente subiti (…) da liquidarsi in sede giudiziale, e l'applicazione di quanto disposto dal secondo capoverso del successivo Art. 11”.
Come emerge dalla lettura dell'allegato 4 del ricorso introduttivo, ricevuto in data 8.11.2021, il sig.
lamenta la mancata corresponsione delle provvigioni a partire dal gennaio 2020, data in cui “il Pt_1
Sig. ) assumeva stabilmente - in qualità di agente - l'incarico di promuovere, per conto della Controparte_1
[...
[...] [
la conclusione di contratti di fornitura”, rapporto di agenzia concluso, si assume, ad insaputa Parte_2 del ricorrente;
con la conclusione: “con la presente - da valere quale formale messa in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 e ss. c.c. - invito e diffido il Sig. a provvedere, entro e non oltre il termine di Controparte_1
15 giorni dal ricevimento della presente, al pagamento - in favore del mio assistito - del 30% delle royalties maturate in forza dei contratti conclusi con i terzi a far data dal 01/2020 sino ad oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di decorrenza del credito sino all'effettivo soddisfo, con espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il contratto di subagenzia si intenderà risolto di diritto”).
Non vi sono dubbi in merito all'operatività della clausola risolutiva espressa (tenuto conto della possibilità di collocare le doglianze relative alla messa in mora nell'ambito dell'art. 4 del contratto sottoscritto), non arguendosi in alcuna parte una rinuncia del ricorrente ad avvalersi di tale clausola.
Del resto, la stessa suprema Corte afferma che “in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza del creditore, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina
l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene” (Cass., n. 24564/2013 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n.
36098/2023). Analizzando tale indirizzo, certamente condivisibile, si legge che la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento.
Ne deriva che il contratto deve ritenersi risolto con la dichiarazione di volontà del sig. a Pt_1 provocare la risoluzione del contratto, con effetto dalla data dell'inadempimento (cfr. Cass., n.
18320/2015): data pertanto che va individuata alla fine del gennaio 2020, quando il convenuto ha costituito la società ponendosi, di fatto, in concorrenza con il ricorrente.
11. Ciò posto, non vi sono dubbi in ordine all'operatività della penale prevista dalla disciplina contrattuale secondo il già richiamato art. 10.
Sulla base criterio di calcolo ivi individuato e sulla scorta dell'arco temporale sopra descritto (che individua pertanto la risoluzione alla data dell'inadempimento nel gennaio 2020), è stato affidato incarico al CTU che ha documentato come i corrispettivi di riferimento dell'ultimo semestre siano pari ad euro 4.204,22.
9 Deve concordarsi in proposito con la difesa di parte ricorrente circa la necessità di operare una quantificazione diversa da quella operata in sede di perizia alla luce del dato letterale del contratto, in quanto la somma viene individuata nel “trimestre dei corrispettivi medi erogati nell'ultimo semestre”, pertanto, di fatto la metà dei corrispettivi maturati nel semestre e non nel 30% del fatturato prodotto.
Maggiormente corretta quindi è l'indicazione di parte ricorrente e la quantificazione della penale in €. 2.102,11, somma cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
12. Infine, occorre prendere posizione in ordine alla richiesta di condanna a danni ulteriori.
Il Tribunale dubita preliminarmente dell'ammissibilità di tale richiesta, su cui si dubita sia stata effettivamente svolta domanda ai sensi dell'art. 99 c.p.c., alla luce sia delle conclusioni che del contenuto del ricorso. Difatti il corpo della parte assertiva sub punto 3) contiene un cenno, del tutto generico, a maggiori danni;
tuttavia, nelle conclusioni tali voci vengono poste in modalità alternativa rispetto alla condanna di pagamento alla somma quantificabile sulla scorta della clausola penale, richiesta per prima. Pertanto, già l'allegazione e la domanda risultano formulate se non altro in modo perplesso inammissibilmente generico e, comunque, senza alcun tipo di riferimento concreto (ad esempio, in punto di effettivo sviamento della clientela).
Ad ogni buon conto, anche ove si superasse la questione di ammissibilità della richiesta, si rileva come le richieste di danni specifici formulate nella nota depositata siano del tutto tardivamente proposte.
Difatti, le stesse posano su un estratto conto bancario riferibile alla società che risulta CP_6 del tutto tardivamente prodotto, in quanto allegato all'ultima nota depositata. Difatti, non può non evidenziarsi che l'estratto risulta riferibile anche ad annualità antecedenti al deposito del ricorso e, purtuttavia, parte ricorrente non allega alcuna ragione impeditiva della relativa acquisizione, poi avvenuta nelle more del giudizio. Non trovandosi quindi ragioni giustificative della mancata acquisizione documentale in data utile rispetto al giudizio con riferimento agli asseriti danni quantificabili fino all'introduzione del ricorso introduttivo, non può che ritenersi la tardività della richiesta di danni specificata nella nota.
Sul punto non idoneo risulta il richiamo al principio di cui all'art. 421 c.p.c. sollecitato dalla difesa del ricorrente, dal momento che occorre sempre ribadire che “nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità -, non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti
10 medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale" (Cass. n. 17102/2009 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n.
29940/2023)
Di qui le raggiunte conclusioni.
13. In punto di spese del giudizio, deve applicarsi il principio della soccombenza, ragion per cui, tenuto conto delle considerazioni espresse in punto di maggior danno, a fronte dell'accoglimento delle ragioni del ricorrente per come interpretata la domanda originaria (pur secondo diversi termini temporali), e del comportamento delle parti sotto il profilo conciliativo (difatti, parte resistente ha dichiarato la propria disponibilità a conciliare per 1.000 euro, mentre parte ricorrente ha dichiarato di poter valutare offerte non inferiori a 18.000 euro), le spese vanno compensate nella misura di un terzo, mentre gli ulteriori due terzi vanno posti a carico della resistente e liquidate in ragione del valore della domanda per come quantificato all'esito dell'istruttoria espletata.
Le spese della CTU - liquidate con separato decreto- vanno poste, per il principio di causalità, a carico della società resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta l'avvenuta risoluzione del contratto di subagenzia intercorrente tra le parti alla data dell'inadempimento e condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della penale ivi stabilita, quantificata in €. 2.102,11, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna parte resistente al pagamento di due terzi delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida per l'intero in €. 1.800,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore frazione tra le parti di giudizio. Pone le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente.
Così deciso in Prato, il 12 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
11 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
12
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 707 /2021
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 12/01/2024 ore 10:27, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Elena Casavecchi in sostituzione dell'Avv. Alessio De Rita;
- per parte convenuta l'Avv. Vincenzo Carbone.
L'Avv. Casavecchi insiste per l'accoglimento delle domande, eccezioni e deduzioni per i motivi di cui al ricorso ed agli atti depositati. Evidenzia nuovamente l'errore nella CTU poiché non trova riscontro nella lettera del contratto ed insiste affinché nella quantificazione del maggior danno si tenga conto degli estratti conto bancari depositati contestualmente alle note che forniscono prova dell'ulteriore pregiudizio subito dal ricorrente a causa dell'inadempimento di controparte. Ne consegue il diritto dell'odierno ricorrente a percepire a titolo di penale ed a titolo di maggior danno di cui alla nota depositata con vittoria di spese.
L'Avv. Carbone chiede lo stralcio del documento depositato nelle note conclusive, in quanto tardivo e teso a colmare un deficit probatorio di controparte che poteva essere colmato in sede di ricorso. Si riporta alle note depositate in atti e rileva ancora una volta che il contratto per cui è causa risulta
1 privo della data di sottoscrizione, della durata, nonché del periodo di recesso, per cui ribadisce l'eccezione di nullità formulata. Per il resto si riporta agli atti.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17:05
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
2 Depositata il 12 gennaio 2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 707 / 2021 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Alessio De Rita;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Carbone;
Controparte_1
Parte resistente
Oggetto: subagenzia – risoluzione – risarcimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il sig. (rectius Lorenzo) premette di aver concluso, con la società Pt_1 Pt_1 [...]
un accordo commerciale di rappresentanza per la conclusione di contratti di fornitura CP_2
o somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale nell'intero territorio della Org_1
3 Sostiene di essersi avvalso, nell'espletamento del proprio incarico, della collaborazione del sig.
, il quale, il 24.1.2020, ha costituito la società (di cui è socio ed CP_1 CP_1 CP_3 amministratore unico), avente ad oggetto prevalente l'attività di commercio di energia elettrica, gas ed altri materiali da combustione attraverso sistemi di distribuzione gestiti da terzi.
Il sig. , quindi, intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere Pt_1
l'accertamento giudiziale della risoluzione del contratto ed al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento della penale prevista dall'art. 10 del contratto di subagenzia sottoscritto, per violazione dell'obbligo di non concorrenza previsto dal precedente art. 7, commisurato ad un trimestre dei corrispettivi medi erogati nell'ultimo semestre ovvero nel minore periodo di riferimento, ovvero del risarcimento della somma di giustizia.
2. Si è costituito (tardivamente rispetto alla prima udienza di discussione) il sig. CP_1
, sostenendo l'indeterminatezza della domanda sotto il profilo del petitum e della causa petendi,
[...] alla luce del contratto prodotto, privo di data e di ogni riferimento temporale in merito alla durata ed alla vigenza dello stesso e, pertanto, privo degli elementi essenziali per essere posto alla base di una richiesta di natura economica. Invita il Tribunale, pur nella consapevolezza delle preclusioni oramai maturare, a valutare nell'ambito dei suoi poteri d'ufficio l'incompetenza per territorio e per materia.
Deduce inoltre l'insussistenza di alcun patto di esclusiva con il sig. , ma unicamente con la Pt_1 società mandante (di cui afferma che il sig. era socio, all'epoca dei fatti) con la quale afferma Pt_1 di aver sottoscritto, nel gennaio 2020, un rapporto di agenzia. Lamenta inoltre la mancata corresponsione di provvigioni per l'anno 2019, elemento dedotto come un grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante CTU contabile ed alla presente udienza, all'esito della discussione orale, viene decisa nei seguenti termini.
4. Preliminarmente, si ritiene che il procedimento sia correttamente instaurato presso il Giudice per materia e territorialmente competente.
Se è pur vero che nel contratto viene fatta espressa esclusione della riconducibilità delle parti alla figura dell'agente, la struttura dei contratti allegati da parte ricorrente e sottoscritti dalla convenuta sono sicuramente afferibili, per portata e dislocazione temporale, al più ampio genus del rapporto di agenzia, o, comunque, ad una collaborazione coordinata e continuativa nel corso del tempo suscettibile di essere ricondotta a quei rapporti di parasubordinazione propri del genus previsto dall'art. 413 c. 4 c.p.c. e, quindi, latu sensu, nell'ambito del rapporto di subagenzia.
4 La subagenzia, nel cui ambito è stata collocata la domanda di parte ricorrente, costituisce, difatti, una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto (ex multis,
Cass., n. 9489/2020), con la conseguenza che trovano applicazione anche le regole della competenza funzionale e territoriale proprie delle controversie del lavoratore parasubordinato. Deve difatti farsi riferimento all'art. 413 c. 4 c.p.c., per cui la competenza territoriale si determina in modo esclusivo in relazione al foro del domicilio del prestatore (avuto dall'agente in costanza di rapporto, motivo per cui la cessazione dello stesso non incide sulla determinazione del giudice competente), alla luce della ratio legis, individuata nell'”intento del legislatore di privilegiare sempre e soltanto il luogo ove il lavoratore parasubordinato – attore o convenuto che sia – ha stabilito il centro dei suoi affari” (Cass., n. 28566/2018 – che richiama il più importante arresto a Sezioni Unite – n. 841/2005; si veda inoltre Cass., n.
18007/2019). Nell'ultima pronuncia è stato chiarito, in conformità ai principi espressi dalla Suprema
Corte, che deve prestarsi particolare attenzione al luogo di residenza, in quanto, secondo l'id quod plerumque accidit, esso coincide con il domicilio. Trattasi, peraltro, di foro inderogabile rispetto al quale non assumono valenza eventuali clausole convenzionali derogatorie del criterio della competenza legislativamente predeterminato. Nel caso di specie, non risulta contestato (e non risultano riferimenti di segno contrario che influenzino il criterio del domicilio dell'agente), che tutte le parti siano residenti nel territorio rientrante nella competenza territoriale di Prato (il sig. a Vaiano, Pt_1 il sig. a Prato). CP_1
Pertanto, le sollecitazioni in rito della convenuta, aldilà della questione della loro rilevabilità o meno d'ufficio, non colgono nel segno.
5. Non merita accoglimento, inoltre, l'eccezione preliminare di nullità del ricorso per indeterminatezza del petitum. È difatti principio oramai consolidato quello secondo cui l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese (si cfr., ex multis, Cass., n. 7074/2005; Cass., n. 12567/2009; Cass., n.
26873/2017).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha del tutto delimitato l'oggetto della propria pretesa, ovvero l'accertamento del rapporto di subagenzia, la risoluzione del rapporto e la condanna al relativo del risarcimento del danno che non può dirsi, per l'omessa quantificazione delle varie poste di danno,
5 per questo indeterminata (per quanto si avrà modo di dire, con riferimento alla prima parte delle conclusioni), atteso il suo riferimento ad uno specifico criterio di calcolo ed ad una clausola penale contenuta all'interno del contratto.
6. Venendo quindi al merito della causa, occorre ricordare, in ordine alla questione della nullità o meno del contratto di subagenzia sollevata dalla difesa del convenuto, che la data, pur venendo di regola apposta, non è elemento essenziale della scrittura privata.
È, difatti, pacificamente ammessa l'efficacia documentale delle scritture prive della data, la cui prova, nei rapporti fra le parti, può essere fornita con qualsiasi mezzo (ex multis, Cass. n.19508/
2020). L'ambito soggettivo di applicabilità dell'art. 2704 c.c. è, di converso, limitato agli effetti verso i terzi, non già nei confronti delle parti.
7. Ciò premesso, si ritiene che parte ricorrente abbia fornito persuasiva prova in ordine al rapporto, per come dedotto in giudizio, producendo innanzitutto una scrittura privata che, seppur priva di data, risulta essere sottoscritta (né vi sono contestazioni in tal senso) dalla parte convenuta ad ogni pagina ed anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. con riferimento ad alcune sue disposizioni. Ha, inoltre, allegato estratti conto provvigionali relativi all'anno 2019 (denominati “rapporto royalties”), nel quale, a partire dal settembre 2019, compare il nominativo del sig. sotto la voce “agente / CP_1 subagente” (cfr. all. 5 p. 281 e seguenti); elemento quest'ultimo rispetto al quale la difesa della convenuta non offre una diversa ricostruzione che porti ad una modulazione dei rapporti - diversa da come risultano estrinsecati in tale documento - ed, anzi, implicitamente ammette la sussistenza del rapporto quantomeno alla data del 2019 rivendicando, quale propria giusta causa di recesso, il mancato pagamento in suo favore delle provvigioni per tale annualità, per un importo pari ad €.
1.063,60.
8. Assumendo pertanto come provata, quantomeno, la vigenza del contratto nel settembre 2019, occorre osservare come alcuna parte abbia prodotto documenti o richiesto di provare con testimoni la volontà delle parti di risolvere il contratto (se non, come si avrà modo di dire, con la lettera di messa in mora del sig. nell'ottobre 2021). Pt_1
Pertanto, da un lato non può non suscitare una certa perplessità, in punto di sua validità (nullità, comunque, di carattere relativo rispetto all'insieme del contratto), la lettura della clausola contrattuale di cui all'art. 9 del contratto, dal momento che l'assenza di ogni riferimento temporale non consente di evincere l'ambito di concreta efficacia temporale. Si riproduce al riguardo, per comodità, il contenuto della clausola 3 relativo alla durata (“il presente Accordo ha durata di anni __ (___), decorrenti
6 dalla data di sua sottoscrizione e contestuale efficacia e, alla scadenza, si rinnoverà tacitamente per ulteriori anni __
(___) e, così, di volta in volta alle successive scadenze, salvo che non venga esercitato il diritto di recesso di cui al successivo art. 9”) ed il contenuto della clausola n. 9 (“decorsi 6 (sei) mesi dalla prima scadenza contrattuale di
__ (__) anni, è in facoltà di esercitare, mediante invio a Controparte_1 CP_4 di idonea comunicazione di posta elettronica certificata – PEC o lettera raccomandata A.R., diritto di recesso dal presente Accordo con preavviso di almeno 6 (sei) mesi”).
Dall'altro lato, non si rinvengono allegazioni in atti in punto di manifestazione, ad opera delle parti, della volontà di recedere dall'accordo contrattuale, se non con la missiva del sig. Pt_1 contenente la messa in mora. Pertanto, alcun elemento viene addotto da parte convenuta a sostegno della manifestazione della volontà di recedere dal contratto che ha incontestatamente sottoscritto e, pertanto, non vi sono elementi per escludere la vigenza del contratto tra le parti anche nel periodo successivo al 2019, non ravvisandosi manifestazioni di volontà di recesso al riguardo.
9. Attesa la tardività della costituzione e, pertanto, la preclusione intervenuta, il Tribunale non può prendere posizione in ordine alla valorizzabilità della condotta del sig. che si sarebbe reso Pt_1 inadempiente rispetto al mancato pagamento delle provvisioni in favore del sig. (domanda CP_1 che peraltro avrebbe dovuto essere proposta attraverso tempestiva domanda riconvenzionale).
Come affermato, mutatis mutandis, costantemente dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cass., n. 11728/2002 e successive conformi, tra cui da ultimo Cass., n. 16810/2021) - l'exceptio inadimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., costituisce un'eccezione in senso proprio, rimessa pertanto alla disponibilità ed all'iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di esaminarla d'ufficio.
10. Venendo, diversamente, alla richiesta sotto tale profilo del ricorrente, si premette che la risoluzione del contratto per inadempimento presuppone la valutazione giurisdizionale della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, tenuto conto di due criteri: uno oggettivo (ossia la verifica che l'inadempimento ha inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto in astratto - per la sua entità - e in concreto - in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente -) e un parametro di carattere soggettivo, consistente nel comportamento di entrambe le parti che può attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata.
Del tutto pacifico ed incontestato che il convenuto sia legale rappresentante della società
[...]
CP_
costituita il 24.1.2020 ed avente ad oggetto, come attività prevalente, “attività di agenti di commercio
7 energia elettrica venduta da terzi attraverso loro sistemi di distribuzione, compreso gas e altri materiali da combustione”
(cfr. visura camerale all. 3 ricorso). L'espletamento di un rapporto di agenzia con la società è peraltro implicitamente evincibile anche dalle stesse difese di parte resistente.
Trattasi, pacificamente, di attività del tutto affine a quella oggetto del contratto di subagenzia, il cui art. 7 (intitolato “obbligo di non concorrenza durante l'esecuzione del contratto”) prevede: “durante
l'esecuzione del presente Accordo è fatto divieto a di assumere, da altri operatori del Controparte_1 mercato energetico, incarichi di promuovere l'attività e/o le offerte commerciali di altri operatori del mercato energetico, incarichi di promuovere l'attività e/o le offerte commerciali di altri operatori nel mercato dell'energia elettrica e/o del gas naturale e/o di qualsiasi altro prodotto e/o servizio identico e/o affine e/o collegato a quelli oggetto del presente
Accordo e/o di esercitare in proprio, in forma autonoma o societaria o di collaborazione o anche tramite terzi le suddette attività”.
Tale condotta, pertanto, costituisce sicura violazione dell'obbligo di non concorrenza, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività in un ambito territoriale anche potenzialmente comune.
Sotto questo profilo, pertanto, deve sicuramente ritenersi sussistente una risoluzione del contratto, seppur nei seguenti termini temporali.
Deve valorizzarsi a tal fine la lettera di messa in mora allegata al ricorso, nella quale, dopo aver riepilogato i rapporti tra le parti, il sig. si avvale della clausola risolutiva espressa, prevista Pt_1 dall'art. 10 del contratto tra le parti (clausola risolutiva espressa pacificamente ammissibile in un rapporto, come quello tra le parti, riconducibile al genus dell'agenzia, come ricordato, ad esempio, da
Cass., n. 25194/2021). In tale clausola, si prevede, in particolare: “le parti stabiliscono espressamente che, in caso di violazione da parte di anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti Controparte_1
Artt. 4, 6, 7 e 8, il presente Accordo si intende immediatamente ed automaticamente risolto, con obbligo di
, al versamento in favore di , entro e non oltre 30 (trenta) Controparte_1 CP_4 giorni dal ricevimento di relativa diffida a mezzo posta elettronica certificata – PEC o raccomandata A.R., di un importo, a titolo di penale, commisurato ad un trimestre dei corrispettivi medi erogati nell'ultimo semestre o minore periodo di riferimento esistente, fatti in ogni caso salvi i maggiori danni eventualmente subiti (…) da liquidarsi in sede giudiziale, e l'applicazione di quanto disposto dal secondo capoverso del successivo Art. 11”.
Come emerge dalla lettura dell'allegato 4 del ricorso introduttivo, ricevuto in data 8.11.2021, il sig.
lamenta la mancata corresponsione delle provvigioni a partire dal gennaio 2020, data in cui “il Pt_1
Sig. ) assumeva stabilmente - in qualità di agente - l'incarico di promuovere, per conto della Controparte_1
[...
[...] [
la conclusione di contratti di fornitura”, rapporto di agenzia concluso, si assume, ad insaputa Parte_2 del ricorrente;
con la conclusione: “con la presente - da valere quale formale messa in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 e ss. c.c. - invito e diffido il Sig. a provvedere, entro e non oltre il termine di Controparte_1
15 giorni dal ricevimento della presente, al pagamento - in favore del mio assistito - del 30% delle royalties maturate in forza dei contratti conclusi con i terzi a far data dal 01/2020 sino ad oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di decorrenza del credito sino all'effettivo soddisfo, con espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il contratto di subagenzia si intenderà risolto di diritto”).
Non vi sono dubbi in merito all'operatività della clausola risolutiva espressa (tenuto conto della possibilità di collocare le doglianze relative alla messa in mora nell'ambito dell'art. 4 del contratto sottoscritto), non arguendosi in alcuna parte una rinuncia del ricorrente ad avvalersi di tale clausola.
Del resto, la stessa suprema Corte afferma che “in tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza del creditore, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina
l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene” (Cass., n. 24564/2013 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n.
36098/2023). Analizzando tale indirizzo, certamente condivisibile, si legge che la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l'eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza manifesti l'intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento.
Ne deriva che il contratto deve ritenersi risolto con la dichiarazione di volontà del sig. a Pt_1 provocare la risoluzione del contratto, con effetto dalla data dell'inadempimento (cfr. Cass., n.
18320/2015): data pertanto che va individuata alla fine del gennaio 2020, quando il convenuto ha costituito la società ponendosi, di fatto, in concorrenza con il ricorrente.
11. Ciò posto, non vi sono dubbi in ordine all'operatività della penale prevista dalla disciplina contrattuale secondo il già richiamato art. 10.
Sulla base criterio di calcolo ivi individuato e sulla scorta dell'arco temporale sopra descritto (che individua pertanto la risoluzione alla data dell'inadempimento nel gennaio 2020), è stato affidato incarico al CTU che ha documentato come i corrispettivi di riferimento dell'ultimo semestre siano pari ad euro 4.204,22.
9 Deve concordarsi in proposito con la difesa di parte ricorrente circa la necessità di operare una quantificazione diversa da quella operata in sede di perizia alla luce del dato letterale del contratto, in quanto la somma viene individuata nel “trimestre dei corrispettivi medi erogati nell'ultimo semestre”, pertanto, di fatto la metà dei corrispettivi maturati nel semestre e non nel 30% del fatturato prodotto.
Maggiormente corretta quindi è l'indicazione di parte ricorrente e la quantificazione della penale in €. 2.102,11, somma cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
12. Infine, occorre prendere posizione in ordine alla richiesta di condanna a danni ulteriori.
Il Tribunale dubita preliminarmente dell'ammissibilità di tale richiesta, su cui si dubita sia stata effettivamente svolta domanda ai sensi dell'art. 99 c.p.c., alla luce sia delle conclusioni che del contenuto del ricorso. Difatti il corpo della parte assertiva sub punto 3) contiene un cenno, del tutto generico, a maggiori danni;
tuttavia, nelle conclusioni tali voci vengono poste in modalità alternativa rispetto alla condanna di pagamento alla somma quantificabile sulla scorta della clausola penale, richiesta per prima. Pertanto, già l'allegazione e la domanda risultano formulate se non altro in modo perplesso inammissibilmente generico e, comunque, senza alcun tipo di riferimento concreto (ad esempio, in punto di effettivo sviamento della clientela).
Ad ogni buon conto, anche ove si superasse la questione di ammissibilità della richiesta, si rileva come le richieste di danni specifici formulate nella nota depositata siano del tutto tardivamente proposte.
Difatti, le stesse posano su un estratto conto bancario riferibile alla società che risulta CP_6 del tutto tardivamente prodotto, in quanto allegato all'ultima nota depositata. Difatti, non può non evidenziarsi che l'estratto risulta riferibile anche ad annualità antecedenti al deposito del ricorso e, purtuttavia, parte ricorrente non allega alcuna ragione impeditiva della relativa acquisizione, poi avvenuta nelle more del giudizio. Non trovandosi quindi ragioni giustificative della mancata acquisizione documentale in data utile rispetto al giudizio con riferimento agli asseriti danni quantificabili fino all'introduzione del ricorso introduttivo, non può che ritenersi la tardività della richiesta di danni specificata nella nota.
Sul punto non idoneo risulta il richiamo al principio di cui all'art. 421 c.p.c. sollecitato dalla difesa del ricorrente, dal momento che occorre sempre ribadire che “nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità -, non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti
10 medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale" (Cass. n. 17102/2009 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n.
29940/2023)
Di qui le raggiunte conclusioni.
13. In punto di spese del giudizio, deve applicarsi il principio della soccombenza, ragion per cui, tenuto conto delle considerazioni espresse in punto di maggior danno, a fronte dell'accoglimento delle ragioni del ricorrente per come interpretata la domanda originaria (pur secondo diversi termini temporali), e del comportamento delle parti sotto il profilo conciliativo (difatti, parte resistente ha dichiarato la propria disponibilità a conciliare per 1.000 euro, mentre parte ricorrente ha dichiarato di poter valutare offerte non inferiori a 18.000 euro), le spese vanno compensate nella misura di un terzo, mentre gli ulteriori due terzi vanno posti a carico della resistente e liquidate in ragione del valore della domanda per come quantificato all'esito dell'istruttoria espletata.
Le spese della CTU - liquidate con separato decreto- vanno poste, per il principio di causalità, a carico della società resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta l'avvenuta risoluzione del contratto di subagenzia intercorrente tra le parti alla data dell'inadempimento e condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della penale ivi stabilita, quantificata in €. 2.102,11, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo;
2) condanna parte resistente al pagamento di due terzi delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida per l'intero in €. 1.800,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore frazione tra le parti di giudizio. Pone le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico della parte resistente.
Così deciso in Prato, il 12 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
11 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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