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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 21/05/2025 innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 2408/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9.45 è presente l'avv. TARANTINO ERASMO per parte ricorrente il quale conclude riportandosi agli atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2408 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , ivi residente Parte_1 C.F._1
in Largo M. Blasco n.4 rappresentata e difesa dall'avv. Erasmo Tarantino per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale centrale a Roma CP_1
(CAP 00144) nella via Ciro il Grande n. 21, c. f. P.IVA_1
Convenuto contumace
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 21/05/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiarava: CP_1
- Dichiara il diritto di parte ricorrente alla liquidazione dell'assegno mensile di assistenza ex L.
118/1971 e DL 509/88 a far data dal 3/05/2021 e condanna l' al pagamento della prestazione CP_1
oltre accessori come per legge;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1200,00, CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.2.2025, conveniva in giudizio l' al fine di Parte_1 CP_1
sentire dichiarare il proprio diritto alla liquidazione dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/1971
e DL 509/88, a decorrere dalla domanda amministrativa (03/05/2021), i cui requisiti sanitari le erano stati riconosciuti con la sentenza n.4019/2024 del 11/10/2024, resa dal Tribunale di Palermo sezione lavoro, con condanna dell'Istituto al pagamento della prestazione oltre accessori.
Deduceva, la ricorrente, che con la detta sentenza le era stato riconosciuto il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla domanda amministrativa (03/05/2021), deduceva altresì che malgrado la notifica della sentenza e l'invio del modello AP70 ai fini dell'erogazione della prestazione, nulla gli era stato corrisposto dall' . CP_2
L' , benché ritualmente evocata in giudizio non si costituiva, pertanto ne va dichiarata la CP_1
contumacia
La causa senza alcuna attività istruttoria viene decisa all'odierna udienza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero dalla documentazione in atti risulta che, con la sentenza n.4019/2024 del 11/10/2024, resa dal
Tribunale di Palermo sezione lavoro, ad esito del procedimento recante r.g.n.12935/2022, è stato riconosciuto il requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile di assistenza, a decorrere dalla domanda amministrativa, risulta altresì la sussistenza del requisito reddituale e l'espletamento degli ulteriori adempimenti.
Alla luce dei superiori motivi, deve dichiararsi il diritto di alla liquidazione Parte_1
dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla domanda amministrativa con condanna dell' CP_1
al pagamento della prestazione, oltre agli accessori di legge.
Le spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe Così deciso in Palermo il 21.5.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile