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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2024, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
N. 4950/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4950/2022 R.G.A.C., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in S. Antonio Abate alla Via Scafati n. 175, presso Parte_1 lo studio dell'avvocato Giuseppe Tedeschi e dell'avvocato Alfonso Tedeschi che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato in Torre Controparte_1
Annunziata, alla Via Maresca n. 12, presso lo studio all'avvocato Riccardo Montani che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Opponente: revoca dell'ingiunzione e rigetto e/o inammissibilità della domanda della opposta;
in via subordinata, insiste nelle proprie richieste istruttorie, il tutto con vittoria di spese del giudizio;
Opposto: rigetto della domanda riportandosi alle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta, nonché nei successivi atti e note di trattazione scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 30-9-2022, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 837 del 7-7-2022, notificato in data 25-7-2022, emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata, nei suoi confronti, per la somma di euro 22.517,12, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e spese.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto da che Parte_2 assumeva di essere creditore di , per la predetta somma, a titolo di saldo dei Parte_1 lavori di manutenzione straordinaria eseguiti al fabbricato sito in Trecase alla Via Regina
Margherita.
A fondamento dell'opposizione, ha contestato l'inadempimento della impresa Parte_1 individuale appaltatrice, lamentando la sussistenza di vizi e difformità dell'opera realizzata.
Pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni subiti quantificati in euro 23.000,00, con eventuale compensazione delle somme riconosciute all'appaltatore, nonché la condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, eccepiva, in via preliminare, la decadenza Controparte_1 dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. e la prescrizione della domanda di risarcimento dei danni;
nel merito, contestava le deduzioni di controparte.
Pertanto, chiedeva, la concessione, totale o parziale, della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, chiedeva la compensazione giudiziale tra il credito vantato e il credito riconosciuto all'opponente, con vittoria di spese processuali, con attribuzione al difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
All'udienza di trattazione, l'opposto eccepiva la nullità del contratto di appalto a causa della esecuzione dei lavori dopo la scadenza della licenza edilizia, di cui non era a conoscenza.
2. Va preliminarmente evidenziato, in diritto, che, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c.
In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10-2001, n. 13533).
3. Ciò sottolineato, può farsi ricorso, nella specie, al principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – secondo la quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ., 2907/2017; Cass. civ., 17214/2016; Cass. civ., sez. un n.
9936/2014; Cass. civ., 12002/2014).
Occorre, pertanto, esaminare l'eccezione di nullità del contratto di appalto, proposta dal creditore opposto – alla prima udienza di trattazione - in replica alle richieste di risarcimento dei danni proposta dall'opponente.
In linea generale si ritiene che l'appalto per la costruzione di un immobile totalmente privo di concessione edilizia sia nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., per violazione di norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c. (Cass. civ., 4015/2007; Cass. civ.,
20301/2012; Cass. civ., 2013/21475; Cass. civ., 21398/2013; Cass. civ., 10808/2023).
Il contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un'opera senza la prescritta concessione edilizia è nullo per illiceità dell'oggetto e la nullità impedisce al contratto di produrre i suoi effetti sin dall'origine, senza che rilevi l'eventuale ignoranza delle parti circa il mancato rilascio della concessione, ignoranza comunque inescusabile, attesa la grave colpa di ciascun contraente, che avrebbe potuto verificare, con l'ordinaria diligenza, la reale situazione del bene dal punto di vista amministrativo (cfr. Cass. civ. n. 10173/2018; Cass. civ. n. 4015/2007 che ribadisce che trattasi di nullità che impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c.; Cass. civ. n. 13969/2011).
La medesima nullità colpisce anche il contratto che abbia ad oggetto immobili da costruire o costruiti in modo difforme dalla concessione edilizia.
Occorre, in particolare, distinguere a seconda che tale difformità sia totale o parziale: nel primo caso l'opera è da equiparare a quella costruita in assenza di concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto è nullo per illiceità dell'oggetto e per violazione delle norme imperative in materia urbanistica;
nessuna nullità sussiste - invece - nel secondo caso, ove si configuri una difformità solo parziale (Cass. 20258/2008; Cass.
2187/2011; Cass. 30703/2018; Cass. 11469/2019).
In giurisprudenza, è stato anche affermato che la nullità si verifica anche ove il contratto abbia ad oggetto un intervento edilizio relativo ad opere per la cui esecuzione sia necessaria la SCIA e i lavori siano stati eseguiti in assenza o di difformità totale dal titolo (cfr. Tribunale
Palermo, sentenza 16-7-2019, in Leggi d'Italia, e . CP_2 CP_3
All'ipotesi di appalto avente ad oggetto lavori privi di concessione, può assimilarsi anche quella avente ad oggetto lavori relativi ad un titolo edilizio ormai privo di efficacia, poiché una volta scaduti i termini di inizio dei lavori, della cui esistenza il costruttore non poteva certamente non esser consapevole, egli era - e sapeva di essere - nella condizione di chi edifica in difetto di concessione (cfr. Cass. civ., n. 4640/2009).
Ne deriva che, ai fini della conformità dell'opera alla disciplina urbanistica, è necessario che l'esecuzione dei lavori sia iniziata in un momento anteriore alla scadenza del termine di decadenza del titolo edilizio richiesto, mentre le opere realizzate in un momento successivo alla scadenza del titolo sono da considerarsi abusive. Tanto premesso, nel caso di specie, il creditore che ha agito per ottenere l'adempimento del contratto non ha fornito la prova della validità ed efficacia del titolo su cui si fonda l'obbligazione di cui richiede l'adempimento, bensì ne ha eccepito la nullità.
Al fine di paralizzare l'azione di garanzia proposta dal committente opponente, invero, ha dedotto che aveva eseguito le opere in assenza di titolo edilizio, in quanto la licenza edilizia era scaduta;
, a sostegno della descritta eccezione di nullità, ha depositato (con CP_1 le note di trattazione, in data 17-3-2023) la lettera raccomandata a/r del 7-6-2019 inviata al committente opponente, con la quale aveva contestato che i lavori erano stati eseguiti in un momento successivo alla scadenza della licenza edilizia e che tale circostanza era da lui ignorata e tale circostanza non è stata contestata dall'opponente.
Risulta, quindi, pacifico - ai sensi dell'art. 115 c.p.c. -, che i lavori oggetto del contratto di appalto siano stati eseguiti in epoca successiva alla scadenza dei termini di efficacia del titolo edilizio richiesto dalla normativa urbanistica per l'esecuzione dei lavori appaltati, e dunque, realizzati in assenza di tale titolo.
Ne consegue, che alla luce dei principi espressi, in assenza di prova in merito alla regolarità urbanistica dei lavori eseguiti va dichiarata la nullità del contratto di appalto concluso dalle parti - in data 3-8-2017 - ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.
L'accertata nullità del contratto, sulla base del quale l'opposto ha chiesto la condanna della controparte al pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori pattuiti, comporta il rigetto della domanda con conseguente revoca del monitorio opposto.
Conseguentemente, anche la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, di natura contrattuale, relativa ai danni subiti per l'allegato inadempimento dell'appaltatrice, deve essere respinta, in ragione della nullità del contratto.
Ogni altra questione resta assorbita.
4. La soccombenza reciproca delle parti comporta, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
, nei confronti di in persona del titolare ogni altra Pt_1 Controparte_1 CP_1 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie l'opposizione;
B) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 837 del 7-7-2022, notificato in data 25-7-2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata;
C) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Torre Annunziata, 10 aprile 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4950/2022 R.G.A.C., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in S. Antonio Abate alla Via Scafati n. 175, presso Parte_1 lo studio dell'avvocato Giuseppe Tedeschi e dell'avvocato Alfonso Tedeschi che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato in Torre Controparte_1
Annunziata, alla Via Maresca n. 12, presso lo studio all'avvocato Riccardo Montani che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
Opponente: revoca dell'ingiunzione e rigetto e/o inammissibilità della domanda della opposta;
in via subordinata, insiste nelle proprie richieste istruttorie, il tutto con vittoria di spese del giudizio;
Opposto: rigetto della domanda riportandosi alle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta, nonché nei successivi atti e note di trattazione scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 30-9-2022, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 837 del 7-7-2022, notificato in data 25-7-2022, emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata, nei suoi confronti, per la somma di euro 22.517,12, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. e spese.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto da che Parte_2 assumeva di essere creditore di , per la predetta somma, a titolo di saldo dei Parte_1 lavori di manutenzione straordinaria eseguiti al fabbricato sito in Trecase alla Via Regina
Margherita.
A fondamento dell'opposizione, ha contestato l'inadempimento della impresa Parte_1 individuale appaltatrice, lamentando la sussistenza di vizi e difformità dell'opera realizzata.
Pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni subiti quantificati in euro 23.000,00, con eventuale compensazione delle somme riconosciute all'appaltatore, nonché la condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, eccepiva, in via preliminare, la decadenza Controparte_1 dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. e la prescrizione della domanda di risarcimento dei danni;
nel merito, contestava le deduzioni di controparte.
Pertanto, chiedeva, la concessione, totale o parziale, della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, chiedeva la compensazione giudiziale tra il credito vantato e il credito riconosciuto all'opponente, con vittoria di spese processuali, con attribuzione al difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
All'udienza di trattazione, l'opposto eccepiva la nullità del contratto di appalto a causa della esecuzione dei lavori dopo la scadenza della licenza edilizia, di cui non era a conoscenza.
2. Va preliminarmente evidenziato, in diritto, che, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c.; a fronte dell'opponente convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni soggette comunque al principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c.
In particolare, nella materia contrattuale, di cui trattasi, è onere della parte opposta fornire la prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre la parte opponente è gravata dell'onere della prova del fatto modificativo e/o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., sez. un., 30-10-2001, n. 13533).
3. Ciò sottolineato, può farsi ricorso, nella specie, al principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – secondo la quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ., 2907/2017; Cass. civ., 17214/2016; Cass. civ., sez. un n.
9936/2014; Cass. civ., 12002/2014).
Occorre, pertanto, esaminare l'eccezione di nullità del contratto di appalto, proposta dal creditore opposto – alla prima udienza di trattazione - in replica alle richieste di risarcimento dei danni proposta dall'opponente.
In linea generale si ritiene che l'appalto per la costruzione di un immobile totalmente privo di concessione edilizia sia nullo, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., per violazione di norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c. (Cass. civ., 4015/2007; Cass. civ.,
20301/2012; Cass. civ., 2013/21475; Cass. civ., 21398/2013; Cass. civ., 10808/2023).
Il contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un'opera senza la prescritta concessione edilizia è nullo per illiceità dell'oggetto e la nullità impedisce al contratto di produrre i suoi effetti sin dall'origine, senza che rilevi l'eventuale ignoranza delle parti circa il mancato rilascio della concessione, ignoranza comunque inescusabile, attesa la grave colpa di ciascun contraente, che avrebbe potuto verificare, con l'ordinaria diligenza, la reale situazione del bene dal punto di vista amministrativo (cfr. Cass. civ. n. 10173/2018; Cass. civ. n. 4015/2007 che ribadisce che trattasi di nullità che impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne impedisce anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c.; Cass. civ. n. 13969/2011).
La medesima nullità colpisce anche il contratto che abbia ad oggetto immobili da costruire o costruiti in modo difforme dalla concessione edilizia.
Occorre, in particolare, distinguere a seconda che tale difformità sia totale o parziale: nel primo caso l'opera è da equiparare a quella costruita in assenza di concessione, con la conseguenza che il relativo contratto di appalto è nullo per illiceità dell'oggetto e per violazione delle norme imperative in materia urbanistica;
nessuna nullità sussiste - invece - nel secondo caso, ove si configuri una difformità solo parziale (Cass. 20258/2008; Cass.
2187/2011; Cass. 30703/2018; Cass. 11469/2019).
In giurisprudenza, è stato anche affermato che la nullità si verifica anche ove il contratto abbia ad oggetto un intervento edilizio relativo ad opere per la cui esecuzione sia necessaria la SCIA e i lavori siano stati eseguiti in assenza o di difformità totale dal titolo (cfr. Tribunale
Palermo, sentenza 16-7-2019, in Leggi d'Italia, e . CP_2 CP_3
All'ipotesi di appalto avente ad oggetto lavori privi di concessione, può assimilarsi anche quella avente ad oggetto lavori relativi ad un titolo edilizio ormai privo di efficacia, poiché una volta scaduti i termini di inizio dei lavori, della cui esistenza il costruttore non poteva certamente non esser consapevole, egli era - e sapeva di essere - nella condizione di chi edifica in difetto di concessione (cfr. Cass. civ., n. 4640/2009).
Ne deriva che, ai fini della conformità dell'opera alla disciplina urbanistica, è necessario che l'esecuzione dei lavori sia iniziata in un momento anteriore alla scadenza del termine di decadenza del titolo edilizio richiesto, mentre le opere realizzate in un momento successivo alla scadenza del titolo sono da considerarsi abusive. Tanto premesso, nel caso di specie, il creditore che ha agito per ottenere l'adempimento del contratto non ha fornito la prova della validità ed efficacia del titolo su cui si fonda l'obbligazione di cui richiede l'adempimento, bensì ne ha eccepito la nullità.
Al fine di paralizzare l'azione di garanzia proposta dal committente opponente, invero, ha dedotto che aveva eseguito le opere in assenza di titolo edilizio, in quanto la licenza edilizia era scaduta;
, a sostegno della descritta eccezione di nullità, ha depositato (con CP_1 le note di trattazione, in data 17-3-2023) la lettera raccomandata a/r del 7-6-2019 inviata al committente opponente, con la quale aveva contestato che i lavori erano stati eseguiti in un momento successivo alla scadenza della licenza edilizia e che tale circostanza era da lui ignorata e tale circostanza non è stata contestata dall'opponente.
Risulta, quindi, pacifico - ai sensi dell'art. 115 c.p.c. -, che i lavori oggetto del contratto di appalto siano stati eseguiti in epoca successiva alla scadenza dei termini di efficacia del titolo edilizio richiesto dalla normativa urbanistica per l'esecuzione dei lavori appaltati, e dunque, realizzati in assenza di tale titolo.
Ne consegue, che alla luce dei principi espressi, in assenza di prova in merito alla regolarità urbanistica dei lavori eseguiti va dichiarata la nullità del contratto di appalto concluso dalle parti - in data 3-8-2017 - ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.
L'accertata nullità del contratto, sulla base del quale l'opposto ha chiesto la condanna della controparte al pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori pattuiti, comporta il rigetto della domanda con conseguente revoca del monitorio opposto.
Conseguentemente, anche la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, di natura contrattuale, relativa ai danni subiti per l'allegato inadempimento dell'appaltatrice, deve essere respinta, in ragione della nullità del contratto.
Ogni altra questione resta assorbita.
4. La soccombenza reciproca delle parti comporta, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
, nei confronti di in persona del titolare ogni altra Pt_1 Controparte_1 CP_1 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie l'opposizione;
B) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 837 del 7-7-2022, notificato in data 25-7-2022, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata;
C) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Torre Annunziata, 10 aprile 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola