Legge 12 luglio 2017, n. 113

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  • 1Riforma forense - Pag. 1
    Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025

    LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (13G00018) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disciplina dell'ordinamento forense 1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato. 2. L'ordinamento forense, stante la specificita' della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa e' preposta: a) regolamenta l'organizzazione e …

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  • 2Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

  • 3Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Nel corso di due procedimenti relativi ad altrettanti reclami presentati avverso le decisioni delle Commissioni elettorali degli ordini degli avvocati, rispettivamente, di La Spezia e di Savona, entrambe dell'11 gennaio 2019, l'adito Consiglio nazionale forense (CNF), nella sua qualità di giudice speciale, rilevato che i reclamanti lamentavano che alcuni candidati eletti in quelle competizioni, per avere svolto due consecutivi mandati precedenti, si trovassero nella condizione di ineleggibilità prevista dall'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali …

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  • 4Corte costituzionale - Pagina 31
    https://dirittifondamentali.it/

    CategoriaCorte costituzionale La Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 649 Cpp (Corte Cost., sent. 15 luglio – 24 ottobre 2019, n. 222) La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649 Cpp, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU dal momento che l'ordinanza di rimessione non chiarisce adeguatamente le ragioni per le quali non sarebbero soddisfatte nel caso […] La Corte Costituzionale sulla determinazione della misura dei contributi all'editoria (Corte cost., sent. 4 giugno 2019 – 25 luglio 2019, n. 206) È …

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  • 5Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
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Giurisprudenza106

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/08/2024, n. 23101
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 13053-2023 proposto da: NASTRI BR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 89, presso lo studio dell'avvocato AN TT, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA 32, presso lo studio dell'avvocato UGO SAVIO DE LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO FRANCIOSO; - ricorrente successivo - contro TO LA ON, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, Oggetto AVVOCATI - CONSIGLIO DELL'ORDINE – ELEZIONI R.G.N. 13053/2023 Cron. Rep. Ud. 28/05/2024 P.U. …
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    • art. 3 L. n. 113/2017·
    • ineleggibilità·
    • estinzione del giudizio·
    • reclamo elettorale·
    • integrazione del contraddittorio·
    • giurisdizione C.N.F.·
    • principio di immanenza della funzione giurisdizionale·
    • conflitto di interessi·
    • art. 6-bis L. n. 241/1990·
    • art. 307 cod. proc. civ.

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2024, n. 22624
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12788/2023 R.G. proposto da: CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORRE ANNUNZIATA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI, n. 32, presso lo studio dell'avvocato ARISTIDE POLICE ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TR MA, elettivamente domiciliato in SANTA MARIA LA Civile Sent. Sez. U Num. 22624 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA AL Relatore: RUBINO LINA Data pubblicazione: 09/08/2024 2 di 14 CARITA' VIA POLVERIERA N. 22/A, presso lo studio dell'avvocato AL NO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDUARDO MP ([...]) -controricorrente- avverso la SENTENZA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA n. 77/2023 …
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    • ammissione con riserva·
    • esclusione·
    • elezioni dei componenti del coa circondariale·
    • fase successiva al voto·
    • commissione elettorale·
    • permanenza del potere di verifica delle candidature·
    • consigli dell'ordine·
    • avvocato e procuratore

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2025, n. 13376
    Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 13376 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 20/05/2025 1. Il ricorrente avv. Gaetano Paolino è stato Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Salerno nella consiliatura 2015/2018 ed in quella immediatamente 3 precedente, mentre non ha presentato la propria candidatura per la consiliatura 2019/2022. Atteso il divieto di svolgere più di due mandati consecutivi, previsto dall'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017, l'odierno ricorrente, che non si è candidato per una consiliatura (2019/2022), ha poi presentato la propria candidatura per la consiliatura 2023/2026. La durata della consiliatura …
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    • giudizio di rinvio·
    • rilevanza questione di legittimità·
    • art. 3, comma 3, legge n. 113/2017·
    • incandidabilità·
    • principio di uguaglianza·
    • giurisdizione CNF·
    • art. 36 legge n. 247/2012·
    • giudicato implicito·
    • legittimità costituzionale·
    • principio di diritto

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2025, n. 1662
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 12357-2023 proposto da: OM IN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato NNLISA PUCILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO GALLUCCIO MEZIO; - ricorrente - contro IO LU, NO FA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 11, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO ANTONAZZO, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE MACRI' e CARLO TI; - controricorrenti - nonchè contro COMMISSIONE ELETTORALE ISTITUITA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO Oggetto AVVOCATI - CONSIGLIO L'ORDINE - ELEZIONI R.G.N. 12357/2023 Cron. Rep. UP 12/11/2024 Civile Sent. Sez. U Num. 1662 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE …
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    • art. 3 L. n. 113/2017·
    • divieto terzo mandato consecutivo·
    • ineleggibilità·
    • giurisdizione C.N.F.·
    • ricorso incidentale·
    • elezioni consiglio ordine avvocati·
    • competenza Commissione Elettorale·
    • mandato oggettivo·
    • proclamazione eletti·
    • ammissione con riserva

  • 5Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2022, n. 11169
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 24590-2021 proposto da: IC IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SCOGLIO, rappresentato e difeso da sé medesimo; Sez. U. -RG 24590/2021 camera di consiglio 22.2.2022 Civile Sent. Sez. U Num. 11169 Anno 2022 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: FALABELLA MASSIMO Data pubblicazione: 06/04/2022 - ricorrente - contro ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SANTA MA AP VETERE, COMMISSIONE ELETTORALE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI S. MA AP VETERE, OS NR VICTOR; - intimati - avverso la sentenza n. 169/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 17/09/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di …
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    • art. 33 comma 3 I. n. 247/2012·
    • diritto quesito·
    • art. 28 comma 7 I. n. 247/2012·
    • art. 3 comma 3 I. n. 113/2017·
    • incandidabilità·
    • elezioni in sostituzione·
    • omessa pronuncia·
    • onere della prova·
    • elezioni forensi
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Versioni del testo

  • Capo I : Disposizioni generali
  • Art. 1. Oggetto 1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalita' per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.
    N O T E

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

  • Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per:
    a) «ordine»: l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell' articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ;
    b) «consiglio»: l'organo dell'ordine previsto dall' articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , la cui composizione ed elezione sono disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 28 della citata legge n. 247 del 2012 e dalla presente legge;
    c) «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera b).
    Note all'art. 2:
    - Il testo dell' articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), e' il seguente:
    «Art. 25 (L'ordine circondariale forense). - 1. Presso ciascun tribunale e' costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
    2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalita' stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.
    3. Presso ogni consiglio dell'ordine e' costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.
    4. Presso ogni consiglio dell'ordine e' costituito il comitato pari opportunita' degli avvocati, eletto con le modalita' stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.».
    - Il testo dell' articolo 26 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , e' il seguente:
    «Art. 26 (Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto). - 1. Sono organi dell'ordine circondariale:
    a) l'assemblea degli iscritti;
    b) il consiglio;
    c) il presidente;
    d) il segretario;
    e) il tesoriere;
    f) il collegio dei revisori.
    2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.».
    - Il testo dell' articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , come modificato dalla presente legge e' il seguente:
    «Art. 28. Il consiglio dell'ordine
    1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed e' composto:
    a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
    b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
    c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
    d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
    e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;
    f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
    g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.
    2. (abrogato).
    3. (abrogato).
    4. (abrogato).
    5. (abrogato).
    6. (abrogato).
    7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.
    8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la meta' dei suoi componenti.
    9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio puo' eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica e' eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il piu' anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'.
    10. La carica di consigliere e' incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonche' di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilita' deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.
    11. Per la validita' delle riunioni del consiglio e' necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri.
    Per la validita' delle deliberazioni e' richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.
    12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo puo' proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.».