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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Torresan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2177/2024 R.G.,
da
, in proprio (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato/a in VIA LOUIS ARMSTRONG, N. 27/B, 80147 NAPOLI,
ATTORE
contro quale impresa designata del Fondo di Garanzia Vittime Controparte_1
della Strada (C.F. , elettivamente domiciliato/a in VIA SARTORI, N. 2, P.IVA_1
31100 TREVISO, presso l'VECCHIONI LUCA che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'ATTORE
“1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto,
in totale riforma della sentenza n.349/2024 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Treviso, accertare e dichiarare completamente infondata e meritevole di rigetto l'opposizione all'esecuzione, proposta dalla FGVS nella Controparte_1
1
procedura esecutiva rg. 1244/2022, pendente innanzi al Tribunale di Treviso;
2) per l'effetto, per la sentenza 2768/2022 (D'AN , stante l'erroneo Per_1
pagamento della somma di € 36,00, accertare e dichiarare che sussiste, in favore del sottoscritto avvocato anticipatario n.q. indicata, un credito pignorato di almeno €
334,02;
3) per la sentenza 3304/2022 ( , stante il parziale e tardivo Persona_2
pagamento di € 345,79 e l'erroneo pagamento di € 252,43, accertare e dichiarare che sussiste, in favore del sottoscritto avvocato anticipatario n.q. indicata, un residuo credito pignorato di € 337,94;
4) accertare e dichiarare conseguentemente che il sottoscritto avvocato n.q. indicata è
ancora creditore nei confronti della FGVS, per i 2 titoli esecutivi Controparte_1
azionati (sentt. 2768/2022 e 3304/2022), della complessiva somma di € 671,96 (cioè €
334,02 + € 337,94) e, per l'effetto, condannare la al Controparte_2
pagamento, in favore del sottoscritto avvocato anticipatario, della suddetta somma di €
671,96;
5) concedere conseguentemente al sottoscritto avvocato n.q. indicata termine per la riassunzione della procedura esecutiva rg. 1244/2022, pendente innanzi al Tribunale di
Treviso ed attualmente sospesa ed emettere tutti gli ulteriori opportuni e conseguenziali provvedimenti;
6) condannare la F.G.V.S. al pagamento delle spese vive e dei Controparte_1
compensi per l'attività giudiziale svolta nel doppio grado di giudizio, con attribuzione,
ex art.93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato anticipatario, Parte_1
oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, nonché
oltre Iva e Cpa come per legge.”
PER LA CONVENUTA
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“IN VIA PRINCIPALE
Respingere l'appello promosso dall'Avv. , poiché inammissibile e/o Pt_1
comunque del tutto infondato stante l'assenza di legittimazione attiva del procedente e/o l'abuso del processo esecutivo perpetrato dall'appellante e/o comunque giacché
avente ad oggetto importi non dovuti e/o erroneamente e/o esosamente indicati ovvero
- in via di stretto subordine - da compensarsi in tutto e/o in parte con quanto dal procedente dovuto all'opponente a titolo di condanna ex art. 96 c.p.c.
Per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 349/2024.
Con rifusione delle spese anche del grado d'appello e con condanna dell'appellante al risarcimento di ulteriore somma per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. , in proprio, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
349/2024, depositata in 2 aprile 2024, con la quale il Giudice di Pace di Treviso,
all'esito della fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co.
2, c.p.c., dichiarava l'illegittimità e l'infondatezza dell'azione esecutiva intrapresa dall'avv. nei confronti di (R.G.E. 1244/2022) e Pt_1 Controparte_1
condannava quest'ultimo “alla rifusione delle spese di lite che liquida ex art. 96 c.p.c.
in € 3.000,00 in favore di oltre accessori di legge”. Controparte_1
Secondo il giudice di primo grado, le condotte tenute dall'avv. Pt_1
integrerebbero una violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. e
88 c.p.c., in quanto sarebbero state volte ad impedire il pagamento spontaneo da parte di e, dunque, ad aggravare la posizione debitoria della stessa: Controparte_1
l'avv. , infatti, avrebbe provveduto alla duplicazione dei titoli esecutivi e, Pt_1
senza aver mai notificato il titolo esecutivo né aver richiesto in via bonaria il pagamento del dovuto, avrebbe, del tutto repentinamente e senza ragioni di urgenza,
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notificato l'atto di pignoramento inserendo voci non dovute, nonostante le rassicurazioni dei procuratori di in merito alla possibilità di Controparte_1
definire bonariamente la questione.
Inoltre, il Giudice di prime cure affermava che non sussisterebbe interesse ad agire in capo all'avv. , trattandosi di importi minimali e, in ogni caso, da compensarsi Pt_1
con quanto dovuto da quest'ultimo a titolo di condanna ex art. 96 c.p.c.
Con atto di citazione in appello del 2 maggio 2024 l'avv. deduceva di essere Pt_1
creditore nei confronti di in forza delle sentenze di appello n. Controparte_1
2768/2022 (pubblicata il 18 marzo 2022), e n. 3304/2022 (pubblicata il 1° aprile
2022), con cui il Tribunale di Napoli Nord, in riforma delle sentenze di primo grado,
aveva condannato in qualità di mandataria del Controparte_1 [...]
, al pagamento, in favore dello stesso avv. in Parte_2 Pt_1
qualità di avvocato antistatario, della somma di € 660,00 “per spese esenti, in luogo di euro 624,00” (sentenza n. 2768/2022) e della “ulteriore somma di € 55,45 a titolo di vive processuali rispetto a quelle già riconosciute in primo grado, oltre accessori di legge”, e “delle spese di questo secondo grado di giudizio che si liquidano… in €
110,50 per compensi ed € 44,04 per spese, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA e IVA” (sentenza n. 3304/2022).
Quanto alla sentenza n. 2768/2022 del Tribunale di Napoli Nord, l'appellante esponeva di aver inviato via pec al legale della società debitrice, avv. Controparte_3
in data 5 aprile 2022, i conteggi relativi alle somme dovute e di aver successivamente notificato, in data 19 aprile 2022, l'atto di precetto per l'importo di € 958,02.
Nella stessa data del 19 aprile 2022 avrebbe altresì ricevuto, da parte di Controparte_1
un assegno dell'importo di € 36,00, il quale, tuttavia, era stato erroneamente
[...]
intestato al proprio assistito (il titolo azionato prevedeva Controparte_4
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espressamente il pagamento in favore dell'avvocato antistatario), che, in ogni caso,
non era sufficiente ad estinguere l'obbligazione, poiché, oltre a tale importo, CP_1
avrebbe dovuto corrispondere anche le somme pagate per la richiesta delle copie della sentenza in forma esecutiva e per la notifica dell'atto di precetto, oltre ai compensi per la redazione di quest'ultimo (cfr. pag. 8 atto di appello) .
In relazione alla sentenza n. 3304/2022, l'avv. deduceva di aver parimenti Pt_1
inviato via pec al legale della società debitrice, avv. Paolo Vitiello, in data 21 aprile
2022, i conteggi relativi alle somme dovute e di aver notificato, in data 4 maggio
2022, atto di precetto per l'importo di € 683,73.
In data 30 maggio 2022 l'odierno appellante avrebbe ricevuto da parte di
[...]
un secondo assegno di € 252,43, il quale, tuttavia, era erroneamente CP_1
intestato alla propria assistita (anche in questo caso il titolo Controparte_5
azionato prevedeva espressamente il pagamento in favore dell'avvocato antistatario).
Una volta decorsi i termini indicati nei due atti di precetto, l'avv. aveva, Pt_1
dunque, provveduto alla notifica dell'atto di pignoramento, perfezionatasi in data 30
maggio 2022 e, in data 3 giugno 2022, all'iscrizione a ruolo della espropriazione presso terzi (R.G.E. 1244/2022).
Solo in data 8 giugno 2022 lo stesso avrebbe ricevuto un terzo assegno per l'importo di € 345,79 correttamente intestato allo stesso avv. , il quale, tuttavia, non era Pt_1
idoneo a soddisfare il proprio credito.
presentava opposizione all'esecuzione con richiesta di Controparte_1
sospensione della procedura esecutiva e il Giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza di sospensione, ritenendo che la condotta dell'avv. fosse contraria Pt_1
ai principi di correttezza e buona fede nonché di lealtà processuale (i quali imporrebbero di attendere, sollecitando il pagamento della eventuale residua somma,
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prima di intraprendere l'azione esecutiva), essendo volta unicamente a radicare ulteriori contenziosi con aggravio di spese per il debitore.
Il Giudice dell'esecuzione valutava, inoltre, la condotta tenuta da parte opposta quale abuso del processo, a fonte dell'esiguità delle somme dovute e della nota solvibilità
del creditore.
L'avv. provvedeva quindi ad instaurare il giudizio di merito, all'esito del Pt_1
quale veniva emessa la sentenza appellata.
Con il primo motivo di appello l'attore lamenta “l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze processuali” da parte del giudice di primo grado, poiché quest'ultimo non avrebbe tenuto conto che dagli atti di causa emergerebbe che al momento della iscrizione a ruolo della procedura esecutiva (3 giugno 2022), lo stesso era ancora creditore dell'intera somma pignorata, poiché l'assegno di € 36,00 ricevuto in data 19
aprile 2022 (contestualmente al perfezionamento della notifica dell'atto di precetto)
per la sentenza n. 2768/2022 e l'assegno di € 252,54 ricevuto in data 30 maggio 2022
(successivamente al perfezionamento della notifica dell'atto di precetto e contestualmente alla notifica dell'atto di pignoramento) per la sentenza n. 3304/2022,
non erano intestati all'avv. , bensì ai propri assistiti ed Pt_1 Controparte_4
Controparte_5
Inoltre, l'assegno di € 345,79 per la sentenza n. 3304/2022, l'unico correttamente intestato all'avv. , sarebbe pervenuto solo in data 8 giugno 2022 e, quindi, Pt_1
dopo l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.
L'appellante eccepisce, altresì, che il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto della circostanza per cui, prima di notificare i due atti di precetto in data 19
aprile 2022 e 4 maggio 2022, aveva inviato via pec i conteggi ai procuratori di controparte in data 5 aprile 2022 (sentenza n. 2768/2022) e 21 aprile 2022 (in
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relazione alla sentenza n. 3304/2022) e che solo dopo la scadenza dei termini indicati negli atti di precetto aveva notificato l'atto di pignoramento in data 30 maggio 2022,
instaurando dunque un'unica procedura esecutiva sulla base di due diversi titoli esecutivi.
Tra i due inviti al pagamento spontaneo di data 5 aprile 2022 e 21 aprile 2022 e la notifica dell'atto di pignoramento perfezionatasi in data del 30 maggio 2022, inoltre,
sarebbe trascorso un tempo più che ragionevole per consentire a Controparte_1
di pagare spontaneamente (oltre 40 giorni).
Con il secondo motivo di appello l'avv. lamenta “l'arbitraria ed erronea Pt_1
interpretazione delle risultanze processuali”, per avere il Giudice di primo grado dichiarato illegittima ed infondata l'azione esecutiva, nonostante lo stesso fosse ancora creditore dell'importo totale di € 671,68.
In relazione alla sentenza n. 2768/2022, infatti, deduce di essere ancora creditore dell'importo di € 334,02 e, quanto alla sentenza n. 3304/2022, dell'importo di €
337,94, posto che l'unica somma correttamente pagata sarebbe quello di € 345,79 di cui all'assegno pervenuto in data 8 giugno 2022, mentre l'assegno di € 252,43
ricevuto in data 30 maggio 2022 era erroneamente intestato ad Controparte_5
L'avv. evidenzia, altresì, che nel corso della procedura esecutiva e del Pt_1
giudizio di primo grado, non avrebbe mai specificamente Controparte_1
contestato la sussistenza del residuo credito precettato e pignorato.
Con il terzo motivo l'appellante mette in luce “l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze processuali”, avendo il Giudice di primo grado errato nel ritenere sussistente la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, quando in realtà il suo comportamento nei confronti della società debitrice era stato corretto, in quanto, prima della notifica degli atti di precetto, aveva inviato ai procuratori costituiti gli inviti al
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pagamento spontaneo, contenenti precise indicazioni anche sulla modalità di pagamento.
Solo una volta trascorsi i termini indicati negli stessi, non essendo pervenuta alcuna comunicazione con cui aveva manifestato la concreta volontà di adempiere CP_1
pagando “tutte le somme dovute e richieste”, l'avv. , aveva, dunque, Pt_1
notificato gli atti di precetto e, successivamente, un unico atto di pignoramento, non sussistendo in capo allo stesso alcun ulteriore obbligo di natura deontologica o dovere di colleganza/collaborazione.
Con il quarto motivo di appello l'avv. lamenta la violazione e falsa Pt_1
applicazione dell'art. 96 c.p.c. nonché delle norme di cui al DM 147/2022, poiché la condanna alle spese non sarebbe conforme le tabelle di cui al nuovo D.M. 147/2022,
in quanto illegittima e sproporzionata, chiedendo, dunque, la modifica della sentenza appellata e per l'effetto l'accertamento del proprio credito nella somma complessiva di € 671,96, di cui € 334,02 per la sentenza n. 2768/2022 ed € 337,94 per la sentenza n. 334/2022.
Con comparsa di costituzione depositata il 22 novembre 2024 Controparte_1
esponeva che, quanto alla sentenza n. 2768/2022, in data 5 aprile 2022 l'avv. Pt_1
aveva provveduto all'invio dei conteggi in quanto sollecitato dal procuratore di
(avv. ; che tali conteggi, tuttavia, indicavano voci non Controparte_1 CP_3
dovute e/o non provate ed erroneamente maggiorate degli onorari per atto di precetto
(in quanto lo stesso non era ancora stato notificato); che il giorno dopo l'invio dei conteggi il procuratore di aveva riscontrato l'avv. Controparte_1 Pt_1
evidenziando l'erroneità degli stessi ed affermando di ritenere dovuta la minore somma di € 36,00 (pari alla differenza tra € 660,00 liquidati dal Giudice di appello ed
€ 624,00 già corrisposti sulla base della sentenza di primo grado) (doc. 3); che in data
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19 aprile 2022 Generali aveva, dunque, consegnato all'avv. un assegno Pt_1
dell'importo di € 36,00 correttamente intestato al sig. , che, tuttavia, veniva CP_4
stornato in data 14 giugno 2022; che nella stessa data del 19 aprile 2022 l'avv.
, senza preventivamente informare il procuratore di Pt_1 Controparte_1
aveva notificato atto di precetto e, in data 30 maggio 2022, atto di pignoramento.
Quanto alla sentenza n. 3304/2022, invece, rilevava che in data Controparte_1
1° aprile 2022 il legale di (l'avv. Vitiello) aveva inviato all'avv. Controparte_1
richiesta di conteggi, manifestando, dunque, la volontà di pagare quanto Pt_1
dovuto (doc. 5); che in data 21 aprile 2022 l'avv. aveva, dunque, inviato i Pt_1
conteggi richiesti, indicando, tuttavia, voci non dovute e/o non provate;
che, in data 4
maggio 2022, lo stesso avv. , senza preventivamente avvisare il procuratore Pt_1
di aveva inviato atto di precetto;
che il procuratore di Controparte_1 [...]
con pec del 9 maggio 2022, aveva contestato la debenza di alcuni importi, CP_1
informato l'avv. di aver predisposto il pagamento di quanto dovuto (secondo Pt_1
i conteggi riportati ad equità) mediante invio presso lo studio di quest'ultimo due assegni: un assegno di € 345,79 intestato all'avv. (pari alla differenza tra Pt_1
quanto già corrisposto sulla base della sentenza di primo grado e quanto dovuto sulla base della sentenza d'appello) e un assegno di € 252,43 intestato a Persona_2
invitatando altresì l'avv. ad abbandonare l'azione esecutiva (doc. 6); che tale Pt_1
ultimo assegno che veniva riaccreditato in data 20 giugno 2022.
Parte appellata contestava inoltre che la somma di € 36,00 dovesse essere corrisposta direttamente all'avv. , giacché il titolo non recherebbe alcuna indicazione in Pt_1
merito, e, quanto all'assegno di € 252,34 intestato alla sig.ra evidenziava che CP_5
l'avv. avrebbe potuto ottenere le somme dalla cliente. Pt_1
Tanto premesso deduceva la correttezza della sentenza del Controparte_1
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giudice di primo grado alla luce dell'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa dall'avv. , posto che la condotta tenuta dallo stesso integrerebbe una Pt_1
violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c. nonché del dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92 c.p.c.
Secondo la tesi di l'avv. , infatti: Controparte_1 Pt_1
- aveva provveduto con immotivata urgenza alla notifica degli atti di precetto a distanza di soli 14 e 13 giorni dall'invio dei conteggi;
- aveva dato impulso alla procedura esecutiva nonostante avesse ricevuto dai procuratori di plurime manifestazioni di volontà di pagare quanto CP_1
disposto nei titoli esecutivi e, per quanto riguarda la sentenza n. 3304/2022, il preavviso circa il pagamento disposto da Controparte_1
- aveva dato impulso alla procedura esecutiva nonostante avesse ricevuto gli assegni a totale di soddisfo di quanto dovuto, senza neppure darne atto;
- aveva dato impulso alla procedura esecutiva per importi esigui, per i quali non sussiste interesse ad agire;
- aveva dato impulso alla procedura esecutiva nonostante non vi fosse alcuna ragione di urgenza e la debitrice fosse soggetto notoriamente solvibile.
L'appellata deduceva altresì la sussistenza di un controcredito in capo a Controparte_1
stante la correttezza della condanna dell'avv. ai sensi dell'art. 96
[...] Pt_1
c.p.c.
chiedeva, quindi, in via principale, il rigetto dell'appello, poiché Controparte_1
inammissibile e/o comunque infondato, stante l'assenza di legittimazione attiva dell'avv. , l'abuso del processo esecutivo, avente ad oggetto importi non Pt_1
dovuti e/o erroneamente indicati;
in subordine, la compensazione del credito dell'avv.
con quanto dallo stesso dovuto a titolo di condanna ex art. 96 c.p.c. Pt_1
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Parte appellata chiedeva, altresì, la condanna dell'avv. al pagamento delle Pt_1
spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e il Giudice fissava per la discussione ora della causa ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 17 aprile 2025, all'esito della quale riservava il deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
***
L'appello è fondato e deve quindi essere accolto, per le ragioni che seguono.
La condotta tenuta dall'avv. non appare idonea ad integrare una violazione Pt_1
dei doveri di correttezza e buona fede e di lealtà processuale: dagli atti di causa emerge, infatti, che, prima di procedere alla notifica degli atti di precetto, l'avv.
, in data 5 aprile 2022 e 21 aprile 2022 aveva richiesto “in via bonaria” a Pt_1
(nel prosieguo anche solo il pagamento del dovuto, Controparte_1 CP_1
mediante l'invio, ai procuratori costituiti della società, di due comunicazioni contenenti i conteggi delle somme dovute (“bozza di fattura”).
Quanto agli importi richiesti sulla base della sentenza n. 2768/2022, il procuratore di con pec del 6 aprile 2022, aveva contestato gli importi richiesti dall'avv. CP_1
, ritenendo dovuta la minore somma di € 36,00 (pari alla differenza tra Pt_1
quanto già corrisposto da sulla base della sentenza di primo grado e quanto CP_1
liquidato nella sentenza di appello) senza, tuttavia, nulla prevedere in merito al pagamento della stessa (cfr. doc. 3 . CP_1
Quanto al credito di cui alla sentenza n. 3304/2022, dagli atti di causa emerge che, in un primo momento, non aveva contestato gli importi richiesti dall'avv. CP_1
con comunicazione del 21 aprile 2022, il quale, non avendo ricevuto alcun Pt_1
pagamento da parte di né alcuna contestazione, aveva provveduto a distanza, CP_1
rispettivamente, di 14 e 13 giorni dall'invio delle comunicazioni del 5 e 21 aprile
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2022, alla notificazione dei titoli e degli atti di precetto, perfezionatasi in data 19
aprile 2022 (sentenza n. 2768/2022) e 4 maggio 2022 (sentenza n. 3304/2022).
Risulta inoltre quale circostanza pacifica e non contestata che solo in data 19 aprile
2022, e dunque dopo l'invio dell'atto di precetto relativo alla sentenza n. 2768/2022
(la cui notifica si è perfezionata nella stessa data del 19 aprile 2022), l'avv. Pt_1
abbia ricevuto un primo assegno di € 36,00 (stornato in data 14 giugno 2022).
Al riguardo, sebbene la sentenza n. 2768/2022 prevedesse espressamente il pagamento dell'importo di € 660,00 in favore dell'avv. in qualità di procuratore Pt_1
antistatario (“confermandosi le restanti statuizioni anche in ordine all'attribuzione
(ndr. al difensore antistatario)”), tale assegno veniva erroneamente intestato al sig.
e non all'avv. e risultava “non trasferibile”, con la conseguenza CP_4 Pt_1
che solo il beneficiario indicato avrebbe potuto incassarlo.
Quanto al credito di cui alla sentenza n. 3304/2022, dopo la notifica dell'atto di precetto, perfezionatasi in data 4 maggio 2022, il procuratore di con pec del CP_1
9 maggio 2022, aveva informato l'avv. della circostanza che aveva Pt_1 CP_1
provveduto (in data 6 aprile 2022) all'emissione di due assegni dell'importo totale di €
598,22 (doc. 6 : uno di € 252,43 intestato alla sig. ra e uno CP_1 Persona_2
di € 345,79 intestato all'avv. . Pt_1
Anche tale comunicazione del 9 maggio 2022, tuttavia, non può essere qualificata come espressa manifestazione della volontà di di adempiere al pagamento di CP_1
tutti gli importi complessivamente dovuti all'avv. . Pt_1
L'assegno di € 252,43 (effettivamente ricevuto in data 30 maggio 2022 e, dunque,
dopo l'invio dell'atto di pignoramento e “riaccreditato” in data 20 giugno 2022),
infatti, anche ove fosse stato tempestivamente ricevuto dall'avv. , non Pt_1
avrebbe potuto essere incassato dallo stesso, poiché erroneamente intestato alla sig.ra
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e, in relazione all'eccezione di parte appellata secondo cui l'avv. CP_5 Pt_1
avrebbe potuto ottenere il pagamento delle somme dalla cliente (cfr. pag. 16
costituzione), si ritiene, in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, che “in materia di spese di lite, quando le medesime sono liquidate nel titolo in favore del procuratore legale dichiaratosi antistatario, è il detto procuratore titolare del diritto al pagamento e legittimato ad agire per il recupero del proprio credito” (Cfr.
Trib. di Roma, sent. n. 7020/2023).
Con la stessa missiva del 9 maggio 2022, inoltre, il procuratore di contestava CP_1
la debenza sia dell'importo di € 125,00 per rimborso della spesa sostenuta in primo grado per contributo unificato e marca da bollo, in quanto “nella parte motiva non vi è
alcuna menzione a tale liquidazione essendo in linea con il
PQM
”, sia della somma di
€ 315,00 per compensi successivi alla formazione del titolo esecutivo “in quanto riferita alla fase esecutiva non azionata ad oggi”.
Tali contestazioni, però, appaiono prive di fondamento, in quanto, per la somma di €
125,00 lo stesso Tribunale di Napoli nella sentenza n. 3304/2022 aveva statuito che la spesa per contributo unificato e marca da bollo è “autonomamente ripetibile … senza specifico dictum giudiziale”, costituendo “una obbligazione “ex lege” di importo predeterminato che grava sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese” (cfr. pag. 6 e 7 sentenza n. 3304/2022); la somma di € 315,00 non è, invece, è
neppure indicata nell'atto di precetto.
Pertanto, essendo ampiamente decorso il termine di 10 giorni indicato negli atti di precetto e non avendo ancora ricevuto alcun pagamento idoneo ad estinguere il debito di l'avv. notificava un unico atto di pignoramento sulla base dei CP_1 Pt_1
citati titoli esecutivi, perfezionatosi in data 30 maggio 2022 e, successivamente,
all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva in data 3 giugno 2022.
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A tal proposito non può ritenersi che l'odierno appellante abbia operato alcuna duplicazione dei titoli e delle procedure esecutive, avendo, nel rispetto dei termini di cui all'art. 480 c.p.c., iscritto a ruolo un'unica procedura esecutiva sulla base di due diversi titoli esecutivi.
Infine, l'assegno di € 345,79, l'unico correttamente intestato all'avv. e Pt_1
idoneo ad estinguere parzialmente il credito di è pervenuto solo in data 8 CP_1
giugno 2022 e, dunque, dopo l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva.
Tanto premesso, deve ritenersi sussistente il diritto dell'avv. di agire Pt_1
esecutivamente nei confronti di per la minore somma di € 334,02 (quanto al CP_1
credito di cui alla sentenza n. 2768/2022), come dallo stesso riconosciuto nell'atto di appello (cfr. pag. 8 atto di appello).
In relazione, invece, alla sentenza n. 3304/2022, al netto del pagamento di € 345,79
pervenuto dopo l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, l'Avv. ha Pt_1
diritto di agire in via esecutiva nei confronti di per la minore somma di € CP_1
337,94.
Sul punto, nel corso del giudizio di appello non ha specificamente contestato CP_1
tali importi, limitandosi ad eccepire genericamente l'erroneità delle somme indicate nei conteggi inviati dall'avv. in data 5 aprile 2022 e 21 aprile 2022. Pt_1
In particolare, quanto ai conteggi del 5 aprile 2022, che gli stessi avrebbero ricompreso, oltre a “voci non dovute e/o non provate”, anche i compensi per atto di precetto, il quale, però, in quella data, non era ancora stato inviato, e, quanto ai conteggi del 21 aprile 2022, “voci non dovute e/o non provate” (pag. 4 comparsa di risposta).
Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, l'avv. non può essere Pt_1
condannato al al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
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Le spese di lite, calcolate sulla base dei parametri fissati dal D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza di in entrambi i gradi di CP_1
giudizio e sono liquidate come in dispositivo (per il primo grado valore della controversia € 1.641,75; fasi di studio, introduttiva e decisionale ai valori medi;
fase istruttoria/trattazione ai valori minimi in quanto consistita nel solo deposito di documentazione – per il secondo grado valore della controversia € 671,96; fasi di studio, introduttiva e decisionale ai valori medi;
fase istruttoria/trattazione ai valori minimi in quanto consistita nel solo deposito di documentazione).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 349/2024, emessa dal
Giudice di Pace di Treviso in data 2 aprile 2024, accerta il diritto dell'avv. Parte_1
in qualità di avvocato antistatario, di procedere ad esecuzione forzata nei
[...]
confronti di per la somma di € 671,96; Controparte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Controparte_1
, che liquida in € 1.089,00 per il primo grado di giudizio, oltre a Parte_1
rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge ed € 562,00 per il presente grado di giudizio, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Treviso, 26/05/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Paola Torresan
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