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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1434/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1434/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 11,55 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. MAGNINI EDOARDO Parte_1 Per l'avv. GORI MARCO Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e alle rispettive note difensive, insistendo per le rispettive conclusioni.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,50, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1434/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNINI Parte_1 C.F._1 EDOARDO e dell'avv. MONNINI MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA A. POLIZIANO N. 13 FIRENZE presso il difensore avv. MAGNINI EDOARDO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI MARCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GORI SIMONE, elettivamente domiciliato in VIALE G. MATTEOTTI 9 FIRENZE presso il difensore avv. GORI MARCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
“NEL MERITO, in via principale: A) accertato e dichiarato incidenter tantum l'avvenuto trasferimento ex art. 2112 c.c. della sig.ra
a far data dal 21/03/2018 dal precedente datore di lavoro ditta individuale CI Parte_1
AC SS alle dipendenze della società accertare e dichiarare che Controparte_1 fra la ricorrente sig.ra e la società in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante in carica pro tempore, per l'intero periodo di tempo decorrente dal 21/03/2018 e fino al 30/08/2022 (o da e/o fino a quella eventuale diversa data che risulterà acclarata e di giustizia), è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di capo ufficio con diritto della ricorrente ad essere inquadrata per l'intero periodo nel livello V del CCNL dipendenti delle Agenzie di assicurazione , salvo il diverso e CP_2 superiore inquadramento che sarà acclarato e ritenuto di giustizia, e per l'effetto B) condannare la società in persona del legale rappresentante in carica pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della sig.ra della somma complessiva lorda di € Parte_1
37.401,64 di cui € 2.558,65 per TFR, così come meglio riportato nel conteggio prodotto in allegato sub. doc. 10 – che forma parte integrante e sostanziale del presente ricorso –, o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà accertata e di giustizia anche a seguito dell'espletanda istruttoria, anche ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost.. NEL MERITO, in ipotesi: C) accertare e dichiarare che fra la ricorrente sig.ra e la società Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, per l'intero periodo di tempo
[...] decorrente dal 21/03/2018 e fino al 30/08/2022 (o da e/o fino a quella eventuale diversa data che risulterà acclarata e di giustizia), è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di capo ufficio con diritto della ricorrente ad essere inquadrata per l'intero periodo nel livello V del CCNL dipendenti delle Agenzie di assicurazione
, salvo il diverso e superiore inquadramento che sarà acclarato e ritenuto di CP_2 giustizia, e per l'effetto D) condannare la società in persona del legale rappresentante in carica pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della sig.ra della somma complessiva lorda di € Parte_1 8.927,78 di cui € 544,40 per TFR, così come meglio riportato nel conteggio prodotto in allegato sub doc. 11 – che forma parte integrante e sostanziale del presente ricorso –, o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà accertata e di giustizia anche a seguito dell'espletanda istruttoria, anche ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost..
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi dell'intero giudizio e rimborso delle spese del consulente del lavoro per l'elaborazione dei conteggi allegati”. Costituitasi in giudizio, la resistente ha contestato la fondatezza delle domande del ricorso e ne ha domandato il rigetto.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*** E' pacifico che la ricorrente sia stata dipendente della impresa individuale CI AC
SS dal 3.2.2015 al 20.3.2018 (vd. busta paga marzo 2018: doc. 5 fasc. ric.; doc. 6 fasc. res.)
e che, a decorrere dal 21.3.2018, sia stata assunta ex novo dall'odierna resistente in forza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, cessato il 30.8.2022 per dimissioni della lavoratrice (docc.
2, 3 e 4 fasc. ric.; docc. 5 e 6 fasc. res.).
Dal confronto tra l'ultima busta paga emessa a marzo 2018 dall'impresa individuale CI AC
SS e la documentazione relativa al rapporto di lavoro con la resistente, risulta che sia Pt_1
stata inquadrata, durante il primo rapporto di lavoro, al livello V del CCNL Unapass-Unapa e, durante il secondo rapporto di lavoro, al livello IV del medesimo CCNL.
La ricorrente ha rivendicato il diritto al riconoscimento del livello V anche per il periodo a far data dal
21.3.2018, rappresentando essere intercorsa una fattispecie di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.
e avendo comunque ella svolto mansioni proprie del superiore livello rivendicato.
Per contro, la resistente ha eccepito sotto ogni profilo la fondatezza delle domande attoree, contestando anche il quantum della pretesa.
Ciò posto, ricorre un'ipotesi di trasferimento di azienda “in tutti i casi in cui, ferma restando
l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare in virtù di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione” (Cass., 26215/2006): cioè, in ogni operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività produttiva organizzata preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento stesso la propria identità.
Nel caso di specie, può dirsi provato che sia subentrata, senza soluzione di Controparte_1 continuità, all'impresa individuale CI AC SS nella gestione dell'agenzia assicurativa Unipol di Scandicci (via Agnoletti 8).
Invero, il teste di parte resistente (dal 2013 fino ad agosto 2024 vicepresidente della Testimone_1 società e tuttora componente del CdA) ha riferito esservi stato nel marzo 2018, tra l'agenzia ex
“un accordo di fusione” (operazione a cui si riferisce il Parte_2
trasferimento del 19.3.2018 riportato a pag. 15 della visura della resistente: doc. 1 fasc. ric.), a seguito del quale sono rimasti invariati la sede dell'attività (appunto, presso l'agenzia di Scandicci, via
Agnoletti 8), la clientela gestita (portafoglio ex CI: teste vd. anche Testimone_2 deposizione del teste cliente dell'agenzia di CI AC e, poi, della Testimone_3 resistente, sempre seguito dalla , gli elementi materiali dell'azienda cessata (“lo stato degli Pt_1 uffici, l'arredamento e quant'altro è sempre rimasto lo stesso”: teste “L'ufficio di Scandicci Tes_3
è sempre rimasto uguale da quando lo frequento”: teste cliente dell'agenzia Testimone_4 assicurativa;
vd. anche deposizione teste , le modalità operative (“Non ho Testimone_2
verificato un cambiamento nelle modalità di gestione delle mie polizze da parte della ricorrente nel passaggio dal CI alla successiva agenzia”: così il teste e si è realizzato Tes_3
contestualmente il passaggio di tutto il personale1, compresa la ricorrente, che ha continuato presso la medesima agenzia ad effettuate le identiche mansioni in precedenza rese presso l'impresa individuale.
Ulteriori elementi corroborano tale conclusione: la resistente, proprio dal 21.3.2018, ha aperto, quale ulteriore unità locale, l'agenzia assicurativa di Scandicci via Agnoletti 8 (doc. 1 fasc. ric.); il CI, che in altro giudizio tra le odierne parti ha ricondotto la vicenda in esame nell'art. 2112 c.c., ha assunto una quota nella compagine sociale della resistente, salvo poi alienarla successivamente (doc. 7 fasc. ric.); il rapporto di lavoro con è cessato il 20.3.2018 (doc. 5 fasc. ric.; doc. 6 fasc. Parte_3
res.) e la ricorrente è stata assunta dal giorno successivo (doc. 2 fasc. ric.; doc. 5 fasc. res.), contestualmente alla “fusione” di cui sopra. La ravvisata sussistenza di un fenomeno di trasferimento di azienda, superando il dato formale rappresentato dalla nuova assunzione del 21.3.2020, implica l'applicazione dell'art. 2112 c.c., che
“assicura a favore dei dipendenti dell'imprenditore che trasferisce l'azienda o un suo ramo la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente e mira alla tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore (cfr.
Cass. 23.12.2003 n. 19681 e recentemente Cass. 12/11/2019 n. 29291)” (Cass., 2414572020)”.
Le considerazioni che precedono sono sufficienti per accertare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive per il superiore inquadramento (livello V) in precedenza riconosciutogli dal cedente, oltre al superminimo applicato dal cedente ed agli scatti riconosciuti dal CCNL UN
AN (applicato dal cedente e dal cessionario): invero, passando attraverso la ravvisata sussistenza di una fattispecie ex art. 2112 c.c., la domanda di riconoscimento del livello V è fondata senza necessità di disamina delle modalità che hanno caratterizzato le mansioni rese dalla ricorrente da marzo 2018 in poi.
A tale conclusione non osta quella parte di deposizione testimoniale di secondo cui Testimone_1
(come già allegato dalla resistente in memoria difensiva) il medesimo teste – all'epoca legale rappresentante della resistente – avrebbe raggiunto con un accordo per inquadrarla al livello IV Pt_1
(inferiore a quello di provenienza), perché la lavoratrice non avrebbe manifestato l'intenzione di svolgere quelle attività (mansioni di coordinamento del front office, analisi di mercato e coordinamento dell'azione commerciale degli agenti) proprie del livello V e riconducibili alla figura di “capo ufficio”: anche a voler superare la circostanza che di tale rinuncia non risulti un atto scritto ex art. 2113 c.c., sul punto la deposizione risulta inattendibile nella misura in cui il teste ha aggiunto che l'accordo prevedeva anche la conservazione della retribuzione fino ad allora percepita ( “ha accettato Pt_1
l'inquadramento al 4° livello, senza diminuzione della retribuzione”), quanto tale circostanza risulta smentita per tabulas dalle risultanze delle buste paga emesse dalla resistente, che ripotano una paga base (corrispondente a quella del livello IV) inferiore a quella percepita dalla lavoratrice presso l'impresa individuale CI (vd. la già richiamata busta paga di marzo 2018), oltre al mancato riconoscimento del superminimo e degli scatti di anzianità (voci di cui la ricorrente ha in precedenza goduto).
In ordine al quantum, spetta alla ricorrente l'importo della paga base corrispondente al V livello, oltre al superminimo di € 193,50 e agli scatti di anzianità (non di € 37,73, come sostenuto dalla resistente, ma) di € 277,60, ovvero gli stessi due importi riconosciuti per queste rispettive voci dall'impresa individuale CI AC prima del trasferimento di azienda. Ancora, la retribuzione di agosto 2022, in base ai conteggi, è di € 2.111,59 (come gli altri mesi) e non €
2.495,52 come indicato a pag. 11 della memoria difensiva, mentre è fondata la contestazione della resistente relativamente all'importo di € 107,09 a titolo di 16 ore di permesso non goduti anno 2020, in quanto questi ultimi non sono stati provati;
per il resto, non vi sono contestazioni specifiche sull'importo del percepito come indicato nei conteggi e, quindi, il richiamo al principio dell'assorbimento non ha effetti pratici;
mentre errato è, nel caso di specie, il richiamo al principio del cd. minimo costituzionale, trattando di vicenda nella quale opera il diverso principio di conservazione dei diritti ex art. 2112 c.c.
Conclusivamente, le differenze retributive spettanti alla ricorrente sono quantificabili in complessivi €
37.295,56 (€ 37.401,64 - € 106,08), al cui pagamento deve essere condannata la resistente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e solo liquidate come da dispositivo (la domanda di rimborso delle spese del consulente del lavoro per l'elaborazione dei conteggi allegati al ricorso non è stata accompagnata dal deposito di alcuna fattura e, quindi, non può essere accolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria domanda, eccezione e richiesta disattesa,
1) accertato e dichiarato l'avvenuto trasferimento ex art. 2112 c.c. del rapporto di lavoro della ricorrente a far data dal 21.3.2018, dal precedente datore di lavoro impresa individuale Parte_1
CI AC SS alle dipendenze della resistente ed accertato e Controparte_1
dichiarato che fra le odierne parti in causa è intercorso fino al 30.8.2022 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con inquadramento nel livello V del CCNL dipendenti delle Agenzie di assicurazione , condanna a pagare alla CP_2 Controparte_1
ricorrente a titolo di differenze retributive, la complessiva somma di € 37.295,56. oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) condanna a rifondere a parte ricorrente il pagamento delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in € 6.000,00 per compensi, € 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 10 aprile 2024
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il teste ha riferito che anche l'altra dipendente di CI, è passata alle Tes_1 Testimone_5 dipendenze della resistente, peraltro con le medesime modalità verificatesi con la ricorrente (risoluzione del precedente rapporto di lavoro ed insaturazione ex novo di un secondo;
il teste ha aggiunto poi che anche il procedente collaboratore di CI, , è passato quale collaboratore di Testimone_6
Parte_4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1434/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 11,55 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. MAGNINI EDOARDO Parte_1 Per l'avv. GORI MARCO Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e alle rispettive note difensive, insistendo per le rispettive conclusioni.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,50, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1434/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNINI Parte_1 C.F._1 EDOARDO e dell'avv. MONNINI MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA A. POLIZIANO N. 13 FIRENZE presso il difensore avv. MAGNINI EDOARDO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORI MARCO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GORI SIMONE, elettivamente domiciliato in VIALE G. MATTEOTTI 9 FIRENZE presso il difensore avv. GORI MARCO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
“NEL MERITO, in via principale: A) accertato e dichiarato incidenter tantum l'avvenuto trasferimento ex art. 2112 c.c. della sig.ra
a far data dal 21/03/2018 dal precedente datore di lavoro ditta individuale CI Parte_1
AC SS alle dipendenze della società accertare e dichiarare che Controparte_1 fra la ricorrente sig.ra e la società in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante in carica pro tempore, per l'intero periodo di tempo decorrente dal 21/03/2018 e fino al 30/08/2022 (o da e/o fino a quella eventuale diversa data che risulterà acclarata e di giustizia), è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di capo ufficio con diritto della ricorrente ad essere inquadrata per l'intero periodo nel livello V del CCNL dipendenti delle Agenzie di assicurazione , salvo il diverso e CP_2 superiore inquadramento che sarà acclarato e ritenuto di giustizia, e per l'effetto B) condannare la società in persona del legale rappresentante in carica pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della sig.ra della somma complessiva lorda di € Parte_1
37.401,64 di cui € 2.558,65 per TFR, così come meglio riportato nel conteggio prodotto in allegato sub. doc. 10 – che forma parte integrante e sostanziale del presente ricorso –, o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà accertata e di giustizia anche a seguito dell'espletanda istruttoria, anche ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost.. NEL MERITO, in ipotesi: C) accertare e dichiarare che fra la ricorrente sig.ra e la società Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, per l'intero periodo di tempo
[...] decorrente dal 21/03/2018 e fino al 30/08/2022 (o da e/o fino a quella eventuale diversa data che risulterà acclarata e di giustizia), è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di capo ufficio con diritto della ricorrente ad essere inquadrata per l'intero periodo nel livello V del CCNL dipendenti delle Agenzie di assicurazione
, salvo il diverso e superiore inquadramento che sarà acclarato e ritenuto di CP_2 giustizia, e per l'effetto D) condannare la società in persona del legale rappresentante in carica pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore della sig.ra della somma complessiva lorda di € Parte_1 8.927,78 di cui € 544,40 per TFR, così come meglio riportato nel conteggio prodotto in allegato sub doc. 11 – che forma parte integrante e sostanziale del presente ricorso –, o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà accertata e di giustizia anche a seguito dell'espletanda istruttoria, anche ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost..
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi dell'intero giudizio e rimborso delle spese del consulente del lavoro per l'elaborazione dei conteggi allegati”. Costituitasi in giudizio, la resistente ha contestato la fondatezza delle domande del ricorso e ne ha domandato il rigetto.
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*** E' pacifico che la ricorrente sia stata dipendente della impresa individuale CI AC
SS dal 3.2.2015 al 20.3.2018 (vd. busta paga marzo 2018: doc. 5 fasc. ric.; doc. 6 fasc. res.)
e che, a decorrere dal 21.3.2018, sia stata assunta ex novo dall'odierna resistente in forza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, cessato il 30.8.2022 per dimissioni della lavoratrice (docc.
2, 3 e 4 fasc. ric.; docc. 5 e 6 fasc. res.).
Dal confronto tra l'ultima busta paga emessa a marzo 2018 dall'impresa individuale CI AC
SS e la documentazione relativa al rapporto di lavoro con la resistente, risulta che sia Pt_1
stata inquadrata, durante il primo rapporto di lavoro, al livello V del CCNL Unapass-Unapa e, durante il secondo rapporto di lavoro, al livello IV del medesimo CCNL.
La ricorrente ha rivendicato il diritto al riconoscimento del livello V anche per il periodo a far data dal
21.3.2018, rappresentando essere intercorsa una fattispecie di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.
e avendo comunque ella svolto mansioni proprie del superiore livello rivendicato.
Per contro, la resistente ha eccepito sotto ogni profilo la fondatezza delle domande attoree, contestando anche il quantum della pretesa.
Ciò posto, ricorre un'ipotesi di trasferimento di azienda “in tutti i casi in cui, ferma restando
l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare in virtù di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione” (Cass., 26215/2006): cioè, in ogni operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività produttiva organizzata preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento stesso la propria identità.
Nel caso di specie, può dirsi provato che sia subentrata, senza soluzione di Controparte_1 continuità, all'impresa individuale CI AC SS nella gestione dell'agenzia assicurativa Unipol di Scandicci (via Agnoletti 8).
Invero, il teste di parte resistente (dal 2013 fino ad agosto 2024 vicepresidente della Testimone_1 società e tuttora componente del CdA) ha riferito esservi stato nel marzo 2018, tra l'agenzia ex
“un accordo di fusione” (operazione a cui si riferisce il Parte_2
trasferimento del 19.3.2018 riportato a pag. 15 della visura della resistente: doc. 1 fasc. ric.), a seguito del quale sono rimasti invariati la sede dell'attività (appunto, presso l'agenzia di Scandicci, via
Agnoletti 8), la clientela gestita (portafoglio ex CI: teste vd. anche Testimone_2 deposizione del teste cliente dell'agenzia di CI AC e, poi, della Testimone_3 resistente, sempre seguito dalla , gli elementi materiali dell'azienda cessata (“lo stato degli Pt_1 uffici, l'arredamento e quant'altro è sempre rimasto lo stesso”: teste “L'ufficio di Scandicci Tes_3
è sempre rimasto uguale da quando lo frequento”: teste cliente dell'agenzia Testimone_4 assicurativa;
vd. anche deposizione teste , le modalità operative (“Non ho Testimone_2
verificato un cambiamento nelle modalità di gestione delle mie polizze da parte della ricorrente nel passaggio dal CI alla successiva agenzia”: così il teste e si è realizzato Tes_3
contestualmente il passaggio di tutto il personale1, compresa la ricorrente, che ha continuato presso la medesima agenzia ad effettuate le identiche mansioni in precedenza rese presso l'impresa individuale.
Ulteriori elementi corroborano tale conclusione: la resistente, proprio dal 21.3.2018, ha aperto, quale ulteriore unità locale, l'agenzia assicurativa di Scandicci via Agnoletti 8 (doc. 1 fasc. ric.); il CI, che in altro giudizio tra le odierne parti ha ricondotto la vicenda in esame nell'art. 2112 c.c., ha assunto una quota nella compagine sociale della resistente, salvo poi alienarla successivamente (doc. 7 fasc. ric.); il rapporto di lavoro con è cessato il 20.3.2018 (doc. 5 fasc. ric.; doc. 6 fasc. Parte_3
res.) e la ricorrente è stata assunta dal giorno successivo (doc. 2 fasc. ric.; doc. 5 fasc. res.), contestualmente alla “fusione” di cui sopra. La ravvisata sussistenza di un fenomeno di trasferimento di azienda, superando il dato formale rappresentato dalla nuova assunzione del 21.3.2020, implica l'applicazione dell'art. 2112 c.c., che
“assicura a favore dei dipendenti dell'imprenditore che trasferisce l'azienda o un suo ramo la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente e mira alla tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore (cfr.
Cass. 23.12.2003 n. 19681 e recentemente Cass. 12/11/2019 n. 29291)” (Cass., 2414572020)”.
Le considerazioni che precedono sono sufficienti per accertare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive per il superiore inquadramento (livello V) in precedenza riconosciutogli dal cedente, oltre al superminimo applicato dal cedente ed agli scatti riconosciuti dal CCNL UN
AN (applicato dal cedente e dal cessionario): invero, passando attraverso la ravvisata sussistenza di una fattispecie ex art. 2112 c.c., la domanda di riconoscimento del livello V è fondata senza necessità di disamina delle modalità che hanno caratterizzato le mansioni rese dalla ricorrente da marzo 2018 in poi.
A tale conclusione non osta quella parte di deposizione testimoniale di secondo cui Testimone_1
(come già allegato dalla resistente in memoria difensiva) il medesimo teste – all'epoca legale rappresentante della resistente – avrebbe raggiunto con un accordo per inquadrarla al livello IV Pt_1
(inferiore a quello di provenienza), perché la lavoratrice non avrebbe manifestato l'intenzione di svolgere quelle attività (mansioni di coordinamento del front office, analisi di mercato e coordinamento dell'azione commerciale degli agenti) proprie del livello V e riconducibili alla figura di “capo ufficio”: anche a voler superare la circostanza che di tale rinuncia non risulti un atto scritto ex art. 2113 c.c., sul punto la deposizione risulta inattendibile nella misura in cui il teste ha aggiunto che l'accordo prevedeva anche la conservazione della retribuzione fino ad allora percepita ( “ha accettato Pt_1
l'inquadramento al 4° livello, senza diminuzione della retribuzione”), quanto tale circostanza risulta smentita per tabulas dalle risultanze delle buste paga emesse dalla resistente, che ripotano una paga base (corrispondente a quella del livello IV) inferiore a quella percepita dalla lavoratrice presso l'impresa individuale CI (vd. la già richiamata busta paga di marzo 2018), oltre al mancato riconoscimento del superminimo e degli scatti di anzianità (voci di cui la ricorrente ha in precedenza goduto).
In ordine al quantum, spetta alla ricorrente l'importo della paga base corrispondente al V livello, oltre al superminimo di € 193,50 e agli scatti di anzianità (non di € 37,73, come sostenuto dalla resistente, ma) di € 277,60, ovvero gli stessi due importi riconosciuti per queste rispettive voci dall'impresa individuale CI AC prima del trasferimento di azienda. Ancora, la retribuzione di agosto 2022, in base ai conteggi, è di € 2.111,59 (come gli altri mesi) e non €
2.495,52 come indicato a pag. 11 della memoria difensiva, mentre è fondata la contestazione della resistente relativamente all'importo di € 107,09 a titolo di 16 ore di permesso non goduti anno 2020, in quanto questi ultimi non sono stati provati;
per il resto, non vi sono contestazioni specifiche sull'importo del percepito come indicato nei conteggi e, quindi, il richiamo al principio dell'assorbimento non ha effetti pratici;
mentre errato è, nel caso di specie, il richiamo al principio del cd. minimo costituzionale, trattando di vicenda nella quale opera il diverso principio di conservazione dei diritti ex art. 2112 c.c.
Conclusivamente, le differenze retributive spettanti alla ricorrente sono quantificabili in complessivi €
37.295,56 (€ 37.401,64 - € 106,08), al cui pagamento deve essere condannata la resistente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e solo liquidate come da dispositivo (la domanda di rimborso delle spese del consulente del lavoro per l'elaborazione dei conteggi allegati al ricorso non è stata accompagnata dal deposito di alcuna fattura e, quindi, non può essere accolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra contraria domanda, eccezione e richiesta disattesa,
1) accertato e dichiarato l'avvenuto trasferimento ex art. 2112 c.c. del rapporto di lavoro della ricorrente a far data dal 21.3.2018, dal precedente datore di lavoro impresa individuale Parte_1
CI AC SS alle dipendenze della resistente ed accertato e Controparte_1
dichiarato che fra le odierne parti in causa è intercorso fino al 30.8.2022 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con inquadramento nel livello V del CCNL dipendenti delle Agenzie di assicurazione , condanna a pagare alla CP_2 Controparte_1
ricorrente a titolo di differenze retributive, la complessiva somma di € 37.295,56. oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) condanna a rifondere a parte ricorrente il pagamento delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, liquidate in € 6.000,00 per compensi, € 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 10 aprile 2024
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il teste ha riferito che anche l'altra dipendente di CI, è passata alle Tes_1 Testimone_5 dipendenze della resistente, peraltro con le medesime modalità verificatesi con la ricorrente (risoluzione del precedente rapporto di lavoro ed insaturazione ex novo di un secondo;
il teste ha aggiunto poi che anche il procedente collaboratore di CI, , è passato quale collaboratore di Testimone_6
Parte_4