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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12 marzo 2025, da
1) Parte_1
nata a [...], il [...]
cittadina italiana, Cod. Fisc.: C.F._1
residente a [...]
con l'Avv. Francesca Rufini
e
2) Parte_2
pagina 1 di 7
cittadino italiano, Cod. Fisc.: C.F._2
residente a [...]
anch'egli con l'Avv. Francesca Rufini
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, a Cadorago (CO), in data 13.01.2018 (anno 2018, atto n. 1, parte
1);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- , nato a [...], il [...]; e Persona_1
- , nata a [...], l'[...] Parte_3
Fatto
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12 marzo 2025 con domanda cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio, hanno richiesto pronuncia di separazione con l'accoglimento delle seguenti condizioni:
● dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
● ordinare al Comune di Cadorago (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi potranno vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e con la consapevolezza che la prole ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
gli stessi genitori si impegnano a mantenere una serena comunicazione tra loro, e a tutelare ciascuno la figura dell'altro agli occhi dei figli;
pagina 2 di 7 2) la figlia minore viene affidata a entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, e Parte_3 con collocamento presso l'abitazione della madre a Misinto ove le stesse trasferiranno la propria residenza entro 30 giorni dalla pronuncia di scioglimento del matrimonio;
3) le Parti sono consapevoli che le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore dovranno essere prese congiuntamente nel rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita di , idonea a garantirle una stabile consuetudine di vita e salde relazioni Parte_3 affettive sia con il padre che con la madre, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione;
4) la ex casa familiare resterà nella disponibilità del sig. , che ne è proprietario insieme ai suoi genitori Pt_2
e al fratello;
5) i genitori si impegnano a non far entrare in contatto e con eventuali nuovi partner Per_1 Parte_3 fino a quando la relazione non sarà stabile e, in ogni caso, ad introdurre con gradualità e delicatezza il nuovo eventuale partner nella vita dei figli, condividendo con l'altro genitore le informazioni ritenute opportune, utili e/o necessarie per rendere questo passaggio il più sereno possibile;
le Parti concordano che nessuna convivenza potrà essere iniziata se non decorsi due anni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
6) i genitori danno atto che, dal maggio 2024, entrambi i figli vivono stabilmente con la madre, a causa di incomprensioni con il padre che, quindi, vedono solo in rare occasioni e, quanto a , in Parte_3 occasione del suo accompagnamento a scuola o alle attività extrascolastiche;
a tale riguardo, il sig. Pt_2 si impegna a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di recuperare la relazione con i figli ed eventualmente una frequentazione con gli stessi che sia costante e regolare;
7) nelle more di un riavvicinamento tra il padre e la figlia, i genitori concordano starà a cena con il Pt_3 papà una sera alla settimana e a week end alternati, con il pernottamento del sabato, fatti sempre salvi i migliori diversi accordi che tengano conto delle esigenze della ragazza e dei genitori;
8) i genitori si impegnano a suddividere, per quanto possibile, l'impegno di gestione dei figli, ove gli stessi necessitino di essere accompagnati a scuola o ad altre attività extrascolastiche;
il sig. si impegna Pt_2 comunque, e almeno fino a quando non riprenderà il lavoro e fatti salvi imprevisti o impedimenti da comunicarsi il prima possibile e comunque con adeguato preavviso, ad accompagnare a scuola Pt_3 almeno 2 volte alla settimana, e a riprenderla tutti i giorni, nonché ad accompagnarla dalla psicologa o ad altra attività extrascolastica pomeridiana;
9) il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di Pt_2 Pt_1 euro 100, che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione gennaio 2026); pagina 3 di 7 10) il sig. verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli la Pt_2 Pt_1 somma complessiva di euro 900, che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione febbraio 2026); una volta che il sig. riprenderà il lavoro a tempo pieno con stipendio pari a quello attuale, e con conseguente Pt_2 impossibilità di contribuire al ménage familiare ai sensi del precedente punto 8), il contributo per il mantenimento dei figli sarà incrementato di euro 100 e ciò fino a quando non diventerà autonoma Pt_3 negli spostamenti/attività extrascolastiche/ingresso e uscita da scuola;
11) Il sig. terrà a proprio carico il 70% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Pt_2
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Como in data 25 aprile 2018 e quindi:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuolabus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri pagina 4 di 7 familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Alle predette spese, i Genitori convengono di aggiungere, tra le spese extrascolastiche da concordare preventivamente, le spese per le uscite dei figli con gli amici ed in quelle che non necessitano di accordo un importo forfettario di euro 20 alla settimana per il rifornimento dell'automobile in uso ai figli (per ora al solo figlio maggiore ). Per_1
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail o messaggio whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. con prova di avvenuta ricezione);
PRENDERE atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
12) L'assegno unico e universale per i figli sarà percepito ed incassato integralmente dalla signora la Pt_1
quale, fintantoché il sig. lavorerà in Svizzera, indicherà anche i figli come a suo carico al 100%. Pt_2 nonché
COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
***
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Diritto pagina 5 di 7 il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che si decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 bis 19 comma 2 c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando uno dei requisiti di cui all'art. 473 bis 51 comma 2 c.p.c..
Per Questi Motivi
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
Dichiara la separazione personale dei coniugi
Parte_1
e
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 13.01.2018, a Cadorago (CO),
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cadorago (CO) - (anno 2018, atto n. 1, parte 1);
Omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti;
pagina 6 di 7 Dispone che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato,
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cadorago (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Provvede come da separata ordinanza per la trasmissione sul ruolo del Giudice Relatore;
Spese di procedura al definitivo
Così deciso in COMO, il 3.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
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