Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4815 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO f LA CORTE S04 8 15 /03- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G.N. 3617/01 10877Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Cron. Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rep. - Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Ud.17/12/02 Consigliere- Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. S.P.A. -> FERROVIE DELLO STATO - SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ROMEI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IT LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO rappresentato e difeso dagli avvocati 2002 BUZZI, GIANFRANCO DI MATTIA, PASQUALE FATIGATO, giusta delega 5574 -1- in atti;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 292/00 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 31/03/00 R.G.N. 1293/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato ROMEI ROBERTO;
udito l'Avvocato BUZZI per delega FATIGATO e DI MATTIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Ferrovie dello Stato
contro
TI ĠI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 29 glumai: 1996 IG TI premettendo di essere stato dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a. e di essere stato collocato in quiescenza in data 31 maggio 1995 all'esito del 9° procedimento di prepensionamento ai sensi della legge n. 141 del 1990; di avere beneficiato di un numero di giorni di ferie inferiore rispetto a quello previsto per l'intero anno, mentre avrebbe avuto diritto a fruire dell'intero periodo feriale annuale ai sensi dell'art. 52 comma 9° c.c.n.l. 1990/1992 e, per le giornate di ferie non materialmente godute,a un compenso sostitutivo calcolato ai sensi dell'art. 4 comma 14° del c.c.n.l. 1994/1995, ciò premesso conveniva in giudizio davanti al Pretore di Foggia le Ferrovie dello Stato s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento della somma corrispondente all'indennità sostitutiva per le giornate di ferie non usufruite oltre rivalutazione e interessi. La società convenuta si costituiva eccependo l'inapplicabilità dell'art. 52 del c.c.n.l. invocato, perché riguardava soltanto le ipotesi ordinarie di risoluzione del rapporto e non anche i prepensionamenti. Deduceva, altresì, che il diritto al completo periodo annuale di ferie veniva riconosciuto a condizione che lo stesso potesse essere goduto integralmente prima della risoluzione del rapporto. Con sentenza in data 19 giugno 1998 il Pretore adito accoglieva la domanda e condannava le Ferrovie dello Stato alle spese del giudizio. Con sentenza in data 17 febbraio 2000 il Tribunale di Foggia rigettava l'appello delle Ferrovie dello Stato osservando che l'art. 52 comma 9° c.c.n.l. 1990/1992, il quale originariamente prevedeva il diritto del lavoratore al periodo completo di ferie annuale in ogni ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro salvo che esse non potessero essere fruite prima della sua risoluzione e senza possibilità di indennità sostitutiva in caso 1 di mancata fruizione era stato modificato sull'accordo delle parti sociali in senso più favorevole al lavoratore e cioè nel senso che il diritto alla fruizione dell'intero periodo di ferie annuale spettasse al lavoratore mediante corresponsione di una equivalente indennità sostitutiva anche in caso di impossibilità della fruizione prima della risoluzione del rapporto di lavoro alla sola condizione che la mancata fruizione non fosse dipesa dalla volontà del lavoratore. Da ciò il Tribunale argomentava che al lavoratore spettasse la reclamata indennità sostitutiva, posto che a seguito della domanda di prepensionamento il medesimo non aveva potuto fruire delle ferie non già per cause dipendenti dalla sua volontà bensì, piuttosto, per cause imputabili alla società datrice di lavoro che nel dare attuazione al procedimento di prepensionamento voluto dalla legge aveva imposto ai dipendenti termini così ristretti da impedire loro di fruirne. Le Ferrovie dello Stato ricorrono per cassazione con tre motivi. Il lavoratore resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., erronea interpretazione dell'art. 52 commi 4° e 9° c.c.n.l. dei ferrovieri 1990/1992 e dell'art. 14 c.c.n.l.1993/1995, violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e 2109 c.c., nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, dopo avere premesso che in forza dell'art.425 c.p.c. come nuovamente formulato la Suprema Corte avrebbe il potere di sindacare la interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune come se fossero vere e proprie norme giuridiche, posto che il giudice ha ora la facoltà di acquisire d'ufficio il testo di tali contratti, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il citato art. 52 del c.c.n.l. 1990/1992 assicuri al lavoratore il diritto al periodo annuale di ferie in ogni ipotesi di risoluzione del rapporto di 2 lavoro e, quindi, anche nell'ipotesi in cui lo stesso lavoratore abbia chiesto il prepensionamento anticipato. La ricorrente aggiunge che, anche ove si accedesse alla tesi secondo, cui l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune sia una questione di fatto sottratta al sindacato del giudice di legittimità, ciò nonostante l'interpretazione offerta dal Tribunale sarebbe censurabile per omessa motivazione e per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale con riferimento a quello della interpretazione del testo visto nel suo complesso e a quello della ricerca della comune intenzione delle parti, con la conseguenza che secondo tali criteri sarebbe più corretto ritenere che le parti sociali avevano inteso escludere il prepensionamento dalle altre ipotesi di risoluzione anticipata, per le quali era stata prevista l'integrale fruizione del periodo di ferie annuale. Il dedotto motivo è infondato. Anche dopo che l'art. 425.p.c. ha concesso al giudice di merito di acquisire d'ufficio il testo dei contratti collettivi di diritto comune oggetto di controversia tra le parti, la loro interpretazione è rimasta riservata al giudice di merito, la cui facoltà di acquisirne il testo è preordinata a facilitare tale compito istituzionale di ermeneutica contrattuale. Il sindacato di questa Corte è, pertanto, limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della coerenza e logicità della motivazione, non potendo le censure risolversi nella mera prospettazione di una interpretazione diversa da quella offerta dalla sentenza impugnata. ( v. Cass. 18 settembre 2002 ; Cass. 30 ottobre 2002 n. 15355 ; ecc.). Nella specie il Tribunale con motivazione esauriente interpretando l'art.52 cit. del c.c.n.l. 1990/1992, posto a raffronto con le modifiche ad esso apportate dall'art. 14 del c.c.n.l. 1993/1995 a suo completamento e integrazione, secondo l'intenzione manifestata in proposito dalle parti sociali nella stipula di tale modifica, aveva ritenuto che il prepensionamento non escludesse il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva per le 3 ferie non fruite in relazione all'intero periodo annuale, perché con l'adesione al prepensionamento il lavoratore medesimo non aveva manifestato la volontà di non volere usufruire delle ferie e perché tale volontà del lavoratore soltanto se manifestata univocamente e arbitrariamente costituisce, secondo la lettura della norma collettiva eseguita dal giudice di merito, l'unico ostacolo al sorgere del diritto alla fruizione del periodo di ferie annuale nella sua integralità, a prescindere dal fatto che il rapporto di lavoro si sia risolto anticipatamente. Pertanto è irrilevante- ove non sia ravvisabile la mera volontà del lavoratore di non volere - usufruire delle ferie in modo effettivo, pur avendone avuta offerta dal datore di lavoro la possibilità-la ragione per cui il rapporto si sia risolto ( e, quindi, irrilevante è la circostanza che esso si sia risolto a seguito dell'accoglimento della domanda di prepensionamento anticipato ). La motivazione così offerta dal Tribunale di Foggia non solo è esauriente ma, altresì, appare rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale disciplinati dagli artt 1362 e segg. c.c. e, perciò, non è sindacabile in questa sede di legittimità. Il primo motivo di ricorso va, pertanto, respinto. Con il secondo motivo la società ricorrente, denunziando sempre erronea interpretazione dell'art. 52 comma 9° c.c.n.l. 1990/1992, violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c., nonché violazione degli artt. 1362 e segg. c.c., nonché omessa motivazione, deduce che il Tribunale non aveva tenuto conto della funzione attribuita dall'art. 36 Cost., dall'art. 2109 c.c. nonché da dottrina e giurisprudenza, compresa quella costituzionale, alle ferie, che adempiono alla esigenza di consentire il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore con la conseguenza che esse possono essere attribuite al medesimo soltanto con criterio di proporzionalità rispetto al periodo annuale lavorato e con la conseguenza che, in caso di mancata fruizione, esse possono essere fatte godere al lavoratore con una indennità patrimoniale sostitutiva proporzionale alle giornate di ferie non usufruite. 4 Da ciò la società ricorrente trae la conclusione che il Tribunale abbia erroneamente interpretato l'art. 52 comma 9° del citato contratto collettivo nella locuzione: "semprechè le stesse (ferie )possano essere godute prima della data di risoluzione o sospensione ". Le Ferrovie dello Stato deducono, infatti, che tale locuzione, in armonia con le disposizioni di cui all'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 terzo comma c.c., debba essere interpretata nel senso che la norma collettiva voglia attribuire al lavoratore le ferie soltanto se esse potevano essere usufruite prima della risoluzione del rapporto di lavoro, esclusa, peraltro, la corresponsione di una indennità sostitutiva in riferimento al periodo non corrispondente a giornate non lavorate in aderenza al principio della stretta proporzionalità tra giornate lavorate recupero delle energie psico-fisiche attraverso le ferie. Anche tale motivo è infondato. Va, intanto precisato che la funzione delle ferie del lavoratore vista come esigenza del medesimo di recuperare le energie affettive e sociali con la conseguenza che esse maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa, come viene ad evincersi 나 dall'art. 36 Cost. e dall'art. 2109 terzo comma c.c. non esclude che gli accordi collettivi , possano ragguagliarle all'anno lavorativo prescindendo dal periodo effettivamente lavorato senza con ciò incorrere in una violazione della norma costituzionale o dell'art. 2109 del codice civile, se la proporzione viene mantenuta a vantaggio del lavoratore e non in suo danno. ( v. Cass. 5 gennaio 2001 n. 96 ; Cass. 10 dicembre 2001 n. 1559 ; ecc.). Le citate disposizioni costituzionali e codicistiche vanno, infatti, intese come norme inderogabili nella disciplina delle ferie in modo che esse consentano al lavoratore il recupero delle energie lavorative in misura proporzionale al periodo lavorato, con la conseguenza che esse rendono nulle ex art. 1418 primo comma c.c. i contratti individuali o collettivi di lavoro che in qualche modo limitino o escludano tale proporzionalità in danno del lavoratore, ma non già quelli che riconoscono al lavoratore ferie superiori a quelle 5 richieste dalla stretta proporzionalità tra recupero delle energie psico-fisiche e loro fruizione. L'interpretazione delle citate norme collettive proposta dalle Ferrovie dello Stato in senso ad esse favorevole e come unica interpretazione esigibile attraverso la lettura delle indicate disposizioni pattizie, in alternativa a quella offerta dal Tribunale, oltre a non concretizzarsi in una denunzia di violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale prevista dagli artt. 1362 e segg. c.c. si viene altresì, a prospettare come richiesta ' alternativa di un accertamento in fatto (ricerca dell'intenzione delle parti sociali nella stipula della norma collettiva ) non devolubile al giudice della legittimità. Il secondo motivo di ricorso va, pertanto, respinto. Con il terzo motivo, infine, le Ferrovie dello Stato denunziano violazione e falsa applicazione della legge 7 giugno 1990 n. 141 per il fatto che il Tribunale aveva ritenuto che esse avessero colposamente ristretto i tempi per le modalità di presentazione delle domande di prepensionamento, pur essendo evidente in base alla legge che esse fossero vincolate a perfezionare le procedure di prepensionamento secondo precise e inderogabili norme di legge e di regolamento e secondo gli accordi perfezionatisi con le organizzazioni sindacali territoriali. Anche tale terzo e ultimo motivo è infondato. La censura così formulata non cade ex art. 36 nn. 3 e 5 c.p.c. su punti decisivi della controversia, poiché, secondo l'interpretazione della norma collettiva offerta dal Tribunale e ritenuta da questa Corte immune da vizi logici e da violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale disciplinati dagli artt. 1362 e segg. c.c., il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie spetta al lavoratore a prescindere dai giorni lavorati nel corso dell'anno in relazione al quale sia stato reclamato, essendo di ostacolo al sorgere del diritto soltanto la circostanza che la mancata fruizione sia dipesa da mera volontà (arbitrio) del lavoratore medesimo. 6 Tale terzo e ultimo motivo va, pertanto, respinto con conseguente integrale rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del presente giudizio, It wliquidate in euro.... oltre euro 1000,00 (mille/00) per onorari. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2002. Il Consigliere estensore Matale Capitanio Il Presiden IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 29 MAR. 2003 IN CANCELLIERE 7