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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2024, n. 7676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7676 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19664/2016 R.G. proposto da: RARE SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato LA AR MB ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE GL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 36, presso lo studio dell’avvocato DELEGAZIONE DELLA REGIONE GL (-) rappresentato e difeso dall'avvocato CAPOBIANCO ME RI ([...]) Civile Sent. Sez. 5 Num. 7676 Anno 2024 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 21/03/2024 2 di 5 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 198/2016 depositata il 27/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA STALLA. udito il Procuratore Generale che ha concluso per l’estinzione o in subordine il rigetto;
Fatti rilevanti di causa e motivi della decisione. § 1. AR RL in liquidazione ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il provvedimento 10 luglio 2012 con il quale la Regione Puglia - Ufficio Tributi Propri contestava alla società la violazione della disciplina sul tributo speciale (‘ecotassa’) per il deposito in discarica dei rifiuti solidi speciali non pericolosi (art.3 l. 549/95 e 7, co.21, LR Puglia n.38/12), attesi gli accertati illeciti di discarica abusiva ed abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti, procedendo al recupero dell’importo complessivo di euro 6.813.431,49 comprensivo di sanzioni ed interessi. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - dovevano essere condivise le valutazioni rese dai primi giudici, con motivazione <>, in ordine alla qualificazione come rifiuti dei materiali rinvenuti presso la sede operativa della società dai verbalizzanti (PVC GdF 24.2.2012), nonché alla effettiva sussistenza della discarica abusiva ed alla quantificazione del materiale (principalmente inerti da scavo e demolizioni) ai fini del calcolo della base imponibile assoggettabile ad ’ecotassa’; - contrariamente a quanto sostenuto dalla società (effettivamente abilitata alla “messa in riserva” dei rifiuti, cioè all'attività di loro stoccaggio 3 di 5 temporaneo in attesa dell'avvio alle altre operazioni di recupero) i rifiuti dovevano essere avviati a tali operazioni entro un anno, non tre anni, dalla loro ricezione, in modo tale che il superamento del termine annuale, come accertato dai primi giudici, determinava il carattere abusivo della discarica (art. 183, co. 1^ lett. aa) d.lgs 152/06; art.6 co. 6^ D.M.
5.2.98 come modificato ed integrato dal D.M.
5.4.06 n. 186); - una diversa conclusione non poteva basarsi sull'articolo 2 comma primo lettera g) del decreto legislativo n. 36/03 recante la definizione di discarica, posto che dall’interpretazione letterale della norma non potevano derivare dubbi <<sulla unicità del termine di un anno entro il quale i rifiuti devono essere avviati alle altre operazioni, senza alcuna distinzione tra triennale riferito alla sola messa in riserva e annuale attività recupero da intraprendere dopo la riserva, come sostenuto dalla società>>; - la sussistenza di una discarica abusiva era del resto stata accertata in sede penale dal Tribunale di Taranto che, con la sentenza n. 3032 del 2014, aveva riconosciuto il legale rappresentante della società colpevole del reato di cui all'articolo 256 comma 3^ decreto legislativo n. 152/06; - nel senso che l'attività principale della società (autorizzata al recupero dei rifiuti in forma semplificata con determinazione del Dirigente Ecologia della Provincia di Taranto n. 81 del 28 luglio 2006, ma non autorizzata alla gestione di una discarica) fosse appunto quella di stoccaggio illegittimo di rifiuti, doveva desumersi altresì da quanto accertato dai verbalizzanti (e rilevato anche dal giudice penale), in ordine al fatto che gli introiti aziendali certificati dalla società risultavano <<quasi esclusivamente derivanti dai ricavi ottenuti dal conferimento dei rifiuti e solo marginalmente dalla vendita di materiale riciclato>>; - la qualifica come rifiuto del materiale rinvenuto risultava pacificamente attestata dalla relazione tecnica della stessa società a firma dott. ASllo, secondo cui si trattava appunto di <<materiale che risulta essere rifiuto 4 di 5 e quindi dovrà sottoposto alle operazioni recupero (r5) nell'impianto della ditta rare RL successivamente commercializzato in base richieste del mercato>>; - sempre sulla base della (seconda) relazione tecnica di parte dott. ASllo la Guardia di Finanza aveva poi determinato la quantità di rifiuti e, quindi, la base imponibile del tributo in totali 74.947,20 tonnellate, come da PVC citato. Ha resistito con controricorso la Regione Puglia. § 2. Con nota del 22 gennaio 2024 la ricorrente AR RL in liq. ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con conseguente pronuncia di estinzione del processo. Con memoria 12.2.2024 la Regione Puglia, preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso (avente comunque natura non accettizia: Cass.n.10140720; n.3971/15 ed altre), ha concluso anch’essa, in via principale, per l’estinzione del processo, salvo subordinatamente insistere per il rigetto del ricorso avversario. In tale situazione, sussistono i presupposti ex art. 390 cod.proc.civ. per la dichiarazione di estinzione del processo. L’esito del giudizio, in una con la controvertibilità delle questioni dedotte, depongono per la compensazione delle spese di lite. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente- rinunciante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art.13 d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
- dichiara estinto il presente processo;
- compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, riunitasi in data 28 febbraio 2024. Il Consigliere est. 5 di 5 CO AL Il Presidente OR De AS
Fatti rilevanti di causa e motivi della decisione. § 1. AR RL in liquidazione ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il provvedimento 10 luglio 2012 con il quale la Regione Puglia - Ufficio Tributi Propri contestava alla società la violazione della disciplina sul tributo speciale (‘ecotassa’) per il deposito in discarica dei rifiuti solidi speciali non pericolosi (art.3 l. 549/95 e 7, co.21, LR Puglia n.38/12), attesi gli accertati illeciti di discarica abusiva ed abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti, procedendo al recupero dell’importo complessivo di euro 6.813.431,49 comprensivo di sanzioni ed interessi. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - dovevano essere condivise le valutazioni rese dai primi giudici, con motivazione <
5.2.98 come modificato ed integrato dal D.M.
5.4.06 n. 186); - una diversa conclusione non poteva basarsi sull'articolo 2 comma primo lettera g) del decreto legislativo n. 36/03 recante la definizione di discarica, posto che dall’interpretazione letterale della norma non potevano derivare dubbi <<sulla unicità del termine di un anno entro il quale i rifiuti devono essere avviati alle altre operazioni, senza alcuna distinzione tra triennale riferito alla sola messa in riserva e annuale attività recupero da intraprendere dopo la riserva, come sostenuto dalla società>>; - la sussistenza di una discarica abusiva era del resto stata accertata in sede penale dal Tribunale di Taranto che, con la sentenza n. 3032 del 2014, aveva riconosciuto il legale rappresentante della società colpevole del reato di cui all'articolo 256 comma 3^ decreto legislativo n. 152/06; - nel senso che l'attività principale della società (autorizzata al recupero dei rifiuti in forma semplificata con determinazione del Dirigente Ecologia della Provincia di Taranto n. 81 del 28 luglio 2006, ma non autorizzata alla gestione di una discarica) fosse appunto quella di stoccaggio illegittimo di rifiuti, doveva desumersi altresì da quanto accertato dai verbalizzanti (e rilevato anche dal giudice penale), in ordine al fatto che gli introiti aziendali certificati dalla società risultavano <<quasi esclusivamente derivanti dai ricavi ottenuti dal conferimento dei rifiuti e solo marginalmente dalla vendita di materiale riciclato>>; - la qualifica come rifiuto del materiale rinvenuto risultava pacificamente attestata dalla relazione tecnica della stessa società a firma dott. ASllo, secondo cui si trattava appunto di <<materiale che risulta essere rifiuto 4 di 5 e quindi dovrà sottoposto alle operazioni recupero (r5) nell'impianto della ditta rare RL successivamente commercializzato in base richieste del mercato>>; - sempre sulla base della (seconda) relazione tecnica di parte dott. ASllo la Guardia di Finanza aveva poi determinato la quantità di rifiuti e, quindi, la base imponibile del tributo in totali 74.947,20 tonnellate, come da PVC citato. Ha resistito con controricorso la Regione Puglia. § 2. Con nota del 22 gennaio 2024 la ricorrente AR RL in liq. ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con conseguente pronuncia di estinzione del processo. Con memoria 12.2.2024 la Regione Puglia, preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso (avente comunque natura non accettizia: Cass.n.10140720; n.3971/15 ed altre), ha concluso anch’essa, in via principale, per l’estinzione del processo, salvo subordinatamente insistere per il rigetto del ricorso avversario. In tale situazione, sussistono i presupposti ex art. 390 cod.proc.civ. per la dichiarazione di estinzione del processo. L’esito del giudizio, in una con la controvertibilità delle questioni dedotte, depongono per la compensazione delle spese di lite. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente- rinunciante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art.13 d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
- dichiara estinto il presente processo;
- compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, riunitasi in data 28 febbraio 2024. Il Consigliere est. 5 di 5 CO AL Il Presidente OR De AS