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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1231/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 11.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1231/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Isabella Laura Maria Giglioli
contro
:
Controparte_1
Avv. Roberto Casella
Fatti di causa
(di seguito, anche solo chiese ed ottenne dal Tribunale di Reggio Emilia il Controparte_1 P_
decreto ingiuntivo n. 624/2022 nei confronti di (di seguito, anche solo ) per la Parte_1 Pt_1
consegna di 225,60 tonnellate di fertilizzante (fosfato biammonico DAP NP 1846) o, in alternativa, per il pagamento del controvalore di € 189.504.
Nel ricorso monitorio, depositato il 9.2.2022, allegò che: P_
- il 30.9.2020 aveva acquistato da 1000 tonnellate di detto fertilizzante al prezzo di € Pt_1
309,87 a tonnellata (doc. 3) e il 30.11.2020 aveva pagato il prezzo di tutta la merce;
- l'accordo con , riflesso nella fattura emessa da questa al n. V6-20-00027-S00, prevedeva Pt_1
che la stessa emettesse fatture a deconto in coincidenza con eventuali consegne parziali (doc 4);
- aveva, tuttavia, ricevuto da la minor quantità di 774,40 tonnellate, espressamente P_ Pt_1 indicata nell'ultima delle fatture elettroniche a deconto emesse da , talché era creditrice Pt_1
della differenza, pari a 225,60 tonnellate (doc 6);
pagina 1 di 12 - alla data di deposito del ricorso, il valore di dette 225,60 tonnellate di fertilizzante era pari ad €
189.504, calcolato al prezzo a tonnellata di € 840, inferiore ai prezzi risultanti dai rilevamenti compiuti nel gennaio 2022 dalla Borsa Merci di Roma e di Torino, attestatisi, nel minimo, ad €
875 alla tonnellata (docc. 10 e 11).
propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendone la revoca integrale. Pt_1
L'opponente espose e precisò:
- di avere venduto a in data 30.9.2020, con la clausola Incoterms “Ex Works”, 1000 P_ tonnellate di fertilizzante fosfato biammonico DAP “merce rinfusa” che si trovava in giacenza presso il magazzino del Consorzio Agrario di Sardegna, stabilimento Macchiareddu Z.I. UTA V strada Z.F. (CA) (d'ora in poi, anche solo Consorzio) e di avere consegnato l'intero quantitativo a in data 1.10.2020, mettendolo a disposizione della stessa presso i locali del Consorzio, P_
luogo di consegna eletto dalle parti nel contratto;
- dunque, secondo quanto concordato, essa aveva consegnato l'intero quantitativo di fertilizzante in data 1.10.2020 mediante la messa a disposizione dell'acquirente presso i locali del P_
Consorzio;
- aveva utilizzato il magazzino del Consorzio come proprio deposito e da lì nei mesi P_
successivi, fino a gennaio 2021, aveva distribuito il prodotto ai propri clienti, in base ai loro ordini, ed aveva organizzato i singoli carichi prendendo contatto direttamente con il Consorzio, nella piena e libera disponibilità della merce;
- nel gennaio 2021, dal confronto tra le giacenze di magazzino del Controparte_2
e quelle della era emerso un ammanco del prodotto in questione;
[...] P_
- erano seguiti numerosi contatti tra le parti nel corso dei quali aveva eccepito la propria Pt_1
estraneità rispetto a tale ammanco ed aveva cercato di trovare una soluzione ragionevole alla questione.
eccepì la carenza di legittimazione passiva, trattandosi di vendita con la clausola “ex Works”, Pt_1 ossia “franco partenza” o “franco fabbrica” e sostenne di avere agito con la diligenza dovuta, avendo provveduto senza ritardo, in data 1.10.2020, a dare indicazioni al Consorzio per la messa a disposizione di dell'intero quantitativo di prodotto acquistato, perfezionando in tal modo la propria P_
obbligazione di consegna (doc. 2). Il fertilizzante, interamente consegnato presso il Consorzio, e quindi di proprietà di era successivamente andato parzialmente perduto per fatti non imputabili ad P_
. Pt_1
I beni oggetto di causa, contrariamente a quanto previsto ex art. 639 c.p.c., non avevano più il carattere della fungibilità essendone stata perfezionata la consegna.
pagina 2 di 12 Infine, contestò il quantum e l'applicabilità degli interessi. Pt_1
Si costituì ribadendo le allegazioni contenute nel ricorso monitorio e chiedendo il rigetto P_ dell'opposizione sul rilievo che:
- pur corrispondendo al vero che doveva consegnare l'intero lotto di fertilizzante di 1.000 Pt_1
tonnellate presso il , la stessa non vi aveva adempiuto essendo Controparte_2
dimostrato documentalmente che non ne aveva consegnate 225,60 tonnellate;
- essa era stata costretta ad accettare consegne parziali che avvenivano con le seguenti modalità: chiedeva ad di consegnare determinate quantità di fertilizzante destinate ai propri P_ Pt_1
clienti sardi, dava disposizione al Consorzio di confezionare la merce in sacchi che poi Pt_1
rimetteva ai vettori designati dai clienti di ed emetteva il documento di trasporto nel quale P_
risultava che il fertilizzante era estratto dal deposito di presso il Consorzio e che la Pt_1
vendita avveniva per conto di come risultava dai n. 36 documenti di trasporto emessi dal P_
Consorzio;
- il 23.10.2020 aveva chiesto di consegnare “tutto il lotto già di sua proprietà”, ma la P_
richiesta non aveva avuto seguito;
- l'opponente non aveva dimostrato l'effettiva presenza a magazzino dell'intero quantitativo di fertilizzante oggetto di vendita, non avendo prodotto i documenti di trasporto che avrebbero dovuto accompagnarne la consegna a presso il Consorzio;
P_
- il Consorzio agiva per conto di , come si evinceva dal messaggio di posta elettronica Pt_1 ordinaria in cui quest'ultima forniva istruzioni al medesimo;
- dal messaggio di posta elettronica ordinaria, apparentemente scritto il 13.1.2021 dal sig. Per_1 del Consorzio, con cui quest'ultimo invia ad , e non a il resoconto delle giacenze di Pt_1 P_ fosfato biammonico, risultava ulteriormente confermata l'identità della depositante e possessore della merce;
- era necessaria la preventiva richiesta e autorizzazione di al fine di ispezionare la merce Pt_1
come dimostrato dai messaggi di posta elettronica prodotti. P_
Istruita documentalmente la causa, l'adito Tribunale con sentenza n. 705/2023 giudicò l'opposizione infondata e la rigettò condannando l'opponente alla rifusione delle spese.
Richiamato il criterio di riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale (Cass.
SU 13533/2001), il giudice ritenne che avesse adempiuto al proprio onere, avendo provato il P_ titolo, il contratto di compravendita, e allegato l'inadempimento della debitrice e, di contro, che Pt_1
non avesse offerto la prova liberatoria che le competeva.
pagina 3 di 12 Precisò il Tribunale: “L'intero impianto difensivo dell'opponente si fonda sul presupposto dell'avvenuta individuazione dei beni oggetto di causa, che la , a suo dire, avrebbe messo a Pt_1
disposizione della presso i magazzini del Consorzio Agrario di Sardegna. Secondo la P_
, infatti, tale messa a disposizione avrebbe determinato il trasferimento della proprietà, e quindi Pt_1 del conseguente rischio, all'acquirente, sicché eventuali ammanchi costituirebbero vicende successive da regolarsi tra l'opposta e il Consorzio.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria, questa ricostruzione non è condivisibile.
È vero che ai sensi dell'art. 1378 c.c., “nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti”.
Ed è altresì vero che il contratto stipulato tra le parti prevedeva che il fosfato biammonico dovesse essere messo a disposizione della presso i magazzini del Consorzio Agrario di P_
Sardegna (vd. doc. 2).
Va però osservato che, per dimostrare che un'effettiva individuazione delle merci vi fosse stata, la
avrebbe dovuto dar prova non soltanto di aver ordinato al Consorzio di mettere i beni a Pt_1
disposizione della (vd. doc. 3), ma anche che, al momento di tale messa a disposizione P_
(1/10/2020), nei magazzini vi fossero effettivamente merci in quantità corrispondente a quella acquistata, e che fossero state adottate misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal genus.
Ebbene, tale prova:
1) non può trarsi dalla e-mail inviata dall'opponente al Consorzio (doc. 3), trattandosi di una comunicazione che non basta a dimostrare né l'esistenza e la disponibilità delle merci, né che il
Consorzio avesse poi effettivamente provveduto a individuarle per metterle a disposizione della
[...]
; P_
2) non può trarsi dalla e-mail inviata dal Consorzio alla (doc. 5), dal momento che tale e-mail si Pt_1 limita a confermare gli ammanchi di merce in data 13/1/2021, mentre non dimostra né che l'1/10/2020 nei magazzini vi fossero effettivamente 1000 tonnellate di fosfato biammonico, né tanto meno che tali tonnellate fossero state separate dalle altre;
3) non può trarsi dalla documentazione prodotta dall'opponente nelle note d'udienza del 30/9/2022
(docc. 12-14), la quale, riferendosi a un periodo anteriore all'ottobre 2020, appare inidonea a dimostrare quanto sopra;
4) non può trarsi dal fatto che, nei propri atti difensivi, la abbia affermato di essere P_
“divenuta proprietaria” dei beni in questione, dal momento che sin dall'inizio della causa l'opposta ha sempre contestato che fosse avvenuta qualsivoglia individuazione delle merci;
pagina 4 di 12 5) non può, infine, trarsi dal fatto che le parti si fossero inizialmente confrontate su una possibile responsabilità del Consorzio, trattandosi di circostanza irrilevante, e peraltro coerente con la necessità di verificare i fatti e di valutare ogni responsabilità prima di intraprendere eventuali azioni giudiziali.
In sostanza, l'opposizione deve considerarsi infondata in quanto la pretende di liberarsi dalla Pt_1
propria obbligazione tramite la produzione di una semplice e-mail di “messa a disposizione” che, non essendo accompagnata da alcuna prova effettiva né dell'esistenza delle merci né della condotta del
Consorzio, non costituisce prova sufficiente dell'individuazione e, quindi, dell'adempimento.
Anzi, a ben vedere, dalla lettura del doc. 5 (la cui rilevanza probatoria è comunque ridotta, trattandosi di un'e-mail interna tra l'opponente e il Consorzio) sembra emergere il contrario, vale a dire che un'individuazione non vi fosse mai stata e che il Consorzio conservasse tutto il fosfato della alla Pt_1 rinfusa, consegnandolo indifferentemente ai diversi clienti senza separare le diverse quote”.
Secondo il Tribunale, poi, la somma richiesta ex art. 639 c.p.c. era debitamente proporzionata, poiché quantificata in base al valore del bene all'epoca del deposito del ricorso monitorio, cui andavano applicati gli interessi legali, come richiesti, trattandosi di debito di valore, soggetto all'applicazione del primo e del quarto comma dell'art. 1284 c.c. L'incremento del valore della merce non era circostanza imputabile a una condotta negligente dell'opposta, la quale risultava essersi attivata nel ricercare dapprima la collaborazione e poi l'adempimento dell'opponente. ha proposto appello alla sentenza, affidandolo a due motivi, cui ha resistito Parte_1 P_ eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestandone il fondamento.
[...]
Con ordinanza resa all'udienza del 15.12.2023, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie riproposte dall'appellante. Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi.
1) Il Tribunale ha erroneamente fondato la decisione su due questioni: a) l'eccezione inerente alla mancata individuazione mediante separazione fisica del prodotto ex art. 1378 c.c.; b) la pretesa mancata prova da parte di dell'effettiva presenza del prodotto a magazzino al tempo della Pt_1
vendita.
Orbene, il giudice avrebbe dovuto considerare inammissibile l'eccezione sub a) per tardività, in quanto sollevata da solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., pena una gravissima e illegittima P_
violazione del contraddittorio;
nè, trattandosi di eccezione di merito, il giudice avrebbe potuto rilevarla d'ufficio, talché non poteva esaminarla ai fini della decisione;
in ogni caso, come già osservato in primo grado all'udienza del 9.2.2023, l'eccezione è superata dall'esplicito riconoscimento pagina 5 di 12 dell'acquirente che a pagina 3 della comparsa di costituzione di primo grado affermò: “l'acquisto P_ della proprietà e l'integrale pagamento da parte di di 1000 tonnellate di fosfato biammonico P_ restano gli unici fatti pacifici” nonché dalle evidenze documentali, ossia dalle numerose comunicazioni nelle quali lamenta l'ammanco di prodotto di sua proprietà (tra gli altri, docc. 6 e 17 e 7 P_ Pt_1
. P_
Ancora, il Tribunale erroneamente afferma al punto 4) della sentenza che sin dall'inizio della causa l'opposta aveva sempre contestato che fosse avvenuta qualsivoglia individuazione delle merci. La circostanza, infatti, non corrisponde al vero: l'eccezione non può ritenersi implicita nell'inadempimento genericamente contestato ad e, inoltre, a pag. 2 delle proprie note di Pt_1 P_ trattazione depositate per l'udienza dell'1.6.2023 fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., circa la tardività dell'eccezione contestatale da , lungi dall'affermare di aver sempre contestato Pt_1
tali circostanze, richiamando Cass. Civ. n. 2951/2016, ha semplicemente ed invano tentato di interpretare alla stregua di “mere difese, sviluppabili per la prima volta anche in conclusionale” quelle che a tutti gli effetti sono invece eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio e dunque precluse, con ciò riconoscendo di non averle sollevate tempestivamente.
Dunque, la sentenza pone a fondamento della decisione una questione tardivamente sollevata e dunque, inammissibile, in violazione dell'art. 115 c.p.c., mentre il giudice avrebbe dovuto dare per pacifica la questione del passaggio della proprietà; dunque, ha pienamente dimostrato di aver adempiuto alla Pt_1 propria obbligazione di consegna, così come prevista dal contratto, mettendo l'intero quantitativo di
1000 tonnellate nella piena disponibilità dell'acquirente con la comunicazione prodotta in primo grado sub doc. 3.
Peraltro, come rilevato anche nella sentenza, la forma dell'individuazione della merce è libera: essa, pertanto, non richiede necessariamente la separazione fisica del quantitativo. Nei magazzini di rinfuse, ben noti alle parti, l'individuazione non è mai fisica, salve rare eccezioni, e diverse partite dello stesso prodotto giacciono a magazzino in uno stesso cumulo, potendo cambiare proprietario anche più volte prima che ne sia effettuato il ritiro (per riconsegna al cliente). In questo senso, ha adempiuto Pt_1 all'obbligo di consegna trasmettendo al Consorzio l'ordine di messa a disposizione a dell'intero P_
quantitativo alla stessa venduto.
Osserva, ancora, l'appellante come nella sentenza n. 9466/2011, la Cassazione abbia affermato che la dizione in fattura “materiale a vostra disposizione presso nostro deposito” stia ad indicare la intervenuta individuazione della merce ed il perfezionarsi della consegna con la messa a disposizione ed osserva che nella fattispecie qui in decisione la fattura riporta esattamente tale dicitura “MERCE A
pagina 6 di 12 VS DISPOSIZIONE PRESSO MAGAZZINO AGRISARDEGNA SRL, STABILIMENTO
MACCHIAREDDU, Z.I. UTA V STRADA Z.F. (CA)” (doc.8 ). Pt_1
Altresì, l'avvenuto pagamento da parte di in data 30.11.2020 (doc. 5 del prezzo di P_ P_
compravendita, dopo ben due mesi dalla consegna della merce, e senza sollevare alcuna contestazione circa la mancata consegna, individuazione della partita o mancanza di merce conferma la pretestuosità delle pretese nei confronti di . Pt_1
Il contratto per cui è causa, peraltro, è analogo a quello concluso tra le stesse parti prodotto come doc. 7 da senza alcuna richiesta di compensazione né precisazione di diverse modalità di individuazione Pt_1 della merce, a dimostrazione dell'infondatezza della domanda spiegata da P_
Il Tribunale poi erroneamente ritiene che abbia fornito la prova del titolo: se è vero che P_
l'esistenza di un contratto di vendita stipulato in data 30.9.2020 tra le parti (doc. 2) effettivamente non
è contestata, lo stesso non si può dire del suo contenuto. Infatti, in un primo tempo, dalla comparsa di costituzione alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., ha allegato, senza provarle, teorie su pretesi P_ soprusi di , ed ha messo altresì in discussione, tra l'altro, la stessa condizione EXW contenuta nel Pt_1
contratto (cfr. prima memoria istruttoria) e nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. – del tutto tardivamente per quanto detto – la stessa ha eccepito per la prima volta il preteso inadempimento di ad un mai dimostrato obbligo di individuazione ex art. 1378 c.c. mediante separazione fisica del Pt_1
prodotto.
In disparte la tardività dell'eccezione, il contratto, in realtà, non menziona in alcun modo la necessità di una separazione fisica dei beni ai fini della consegna degli stessi.
Per il principio sopra richiamato e citato nell'impugnata sentenza, è quindi innegabile che non ha P_ in alcun modo provato l'esistenza di un accordo che condizionasse la consegna alla separazione fisica della merce né si è offerta di provarlo e, dunque, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente. P_
Peraltro, dalla comunicazione (doc. 4 ) emerge in realtà che il Consorzio aveva operato una Pt_1
separazione contabile della giacenza a conferma della circostanza, in ogni caso da ritenersi non P_ contestata, stante il pacifico riconoscimento da parte di del passaggio di proprietà dell'intero P_ quantitativo, dell'avvenuta individuazione e consegna dell'intera partita.
Per quanto riguarda la questione sub b), l'appellante contesta la sentenza laddove afferma che Pt_1
non ha dato prova che, al momento della messa a disposizione (1.10.2020), nei magazzini del
Consorzio vi fossero effettivamente merci in quantità corrispondente a quella venduta a Il P_
giudice afferma che la documentazione a tal fine prodotta da sub docc. 12, 13 e 14, riferendosi ad Pt_1 un periodo anteriore all'ottobre 2020, non possa provare la circostanza.
pagina 7 di 12 Sul punto, l'appellante evidenzia, in primo luogo, come la circostanza non sia mai stata chiaramente negata in atti da Inoltre, nel doc. 12, la lettera email inviata dal legale di al Consorzio il P_ P_
10.6.2022, il primo ha scritto: “Prima di segnalare la sparizione del fosfato all'Autorità Giudiziaria, vi interpello espressamente per conoscere la vostra versione dei fatti, posto che fino ad oggi ha P_
rivolto tutte le sue richieste alla venditrice, ritenendo che fosse stata questa a destinare ad altri le tonnellate mancanti”, con ciò non dubitando della presenza della merce ai tempi della vendita e della sua consegna.
Ancora, dalla documentazione allegata al doc. 13 (email inviata da ai Carabinieri di Reggio Pt_1
Emilia del 28.7.2022) emerge come il quantitativo totale di fertilizzante (fosfato biammonico DAP) sbarcato il 20.8.2020 dalla nave MN LORD JOY e introdotto da nel magazzino del Pt_1 CP_2
fosse di ben 3.309,12 tonnellate.
[...]
Con il doc. 14, poi, sono state prodotte le bolle degli unici ritiri di fertilizzante effettuati da tra la Pt_1
data dello sbarco e la messa a disposizione delle 1000 tonnellate a favore di dal momento che in P_
tale intervallo di tempo risultano ritirate complessivamente, in tre trasporti, solo 91,2 tonnellate Pt_1
di prodotto;
dunque, è evidente come il prodotto oggetto della compravendita di cui è causa fosse senza dubbio presente a magazzino al momento della sua messa a disposizione a favore di P_
2) Con il secondo motivo, l'appellante protesta l'irragionevolezza ed illegittimità dell'importo liquidato dal giudice, in quanto sproporzionato. Evidenzia, inoltre, come abbia agito per la tutela dei propri P_ interessi solamente oltre un anno dopo aver scoperto l'ammanco, quando invece, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto attivarsi senza ritardo al fine di limitare le conseguenze del preteso inadempimento, stante il considerevole aumento dei prezzi di mercato registratosi nel periodo interessato.
***
L'eccezione d'inammissibilità non può essere accolta, perché l'atto di appello, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dall'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il primo motivo è fondato.
Benché la questione dell'inammissibilità dell'eccezione ex art. 1378 c.c. sia mal posta, sono comunque ugualmente inammissibili le difese spiegate da nella memoria depositata ex art. 183 VI comma n. P_
3 c.p.c. laddove per la prima volta allegò l'inadempimento di all'obbligo di traslazione della Pt_1 proprietà a norma dell'art. 1378 c.c. per non avere la stessa individuato le 1000 tonnellate di pagina 8 di 12 fertilizzante da consegnare a fra le 3.000 tonnellate che la stessa teneva in deposito presso P_ Pt_1 il Consorzio (“…poiché il contratto di compravendita trasferiva una cosa determinata sono nel genere, per adempiere l'obbligo di traslazione della proprietà, avrebbe prima dovuto, a norma dell'art. Pt_1
1378 cc, individuare le 1000 tonnellate di fosfato biammonico DAP NP 1846 da consegnare a P_ tra le 3000 MT2 …”).
Con tali difese, infatti, non sollevò propriamente un'eccezione non rilevabile d'ufficio, ma P_
tardivamente allegò e prospettò a carico di un profilo di inadempimento del tutto nuovo, ossia Pt_1
l'inadempimento all'obbligo di individuazione della merce determinata solo nel genere ex art. 1378
c.c., senza avere in precedenza mai contestato (nella comparsa di costituzione, alla prima udienza e nemmeno nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 1 e 2 c.p.c.), l'allegazione di , più volte ribadita Pt_1 nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, di avere essa adempiuto in data 1.10.2020 all'obbligo di consegna dell'intera partita di 1.000 tonnellate di fertilizzante con le modalità convenute nel contratto di vendita, ossia con la messa a disposizione di tutta la merce presso i locali del
[...]
, Stabilimento Macchiareddu Z.I. UTA V strada Z.F. (CA). E, anzi, dopo avere Controparte_2 affermato nella comparsa di risposta che “l'acquisto della proprietà e l'integrale pagamento da parte di di 1000 tonnellate di fosfato biammonico restano gli unici fatti pacifici” e, ancora prima, dopo P_
avere affermato nel ricorso monitorio di avere acquistato da il fertilizzante da e che Pt_1 Pt_1 quest'ultima l'aveva consegnata solo in parte (774,40 tonnellate) talché chiedeva di ingiungere ad la consegna della rimanente parte. Pt_1
Orbene, l'allegata esatta esecuzione dell'obbligo di consegna in data 1.10.2020, necessariamente presuppone l'allegazione che in tale data la proprietà della cosa, determinata solo nel genere, fosse già trasferita – diversamente non sarebbe sorto l'obbligo di consegna – e, dunque, a monte, che la merce fosse stata individuata ex art. 1378 c.c. Del tutto coerentemente, infatti, nell'atto di citazione Pt_1
espressamente affermò che al tempo della parziale perdita della merce, il quantitativo, già interamente consegnato a in data 1.10.2020, era “ormai di sua proprietà” precisando che “quest'ultima P_ circostanza è ripetutamente confermata da stessa ed appare dunque pacifica”. P_
Il nuovo profilo di inadempimento all'obbligo di individuazione contestato nella memoria ex art. 183
VI comma n. 3 c.p.c., dunque, oltre che tardivo e inammissibile, è, per quanto detto, anche contraddittorio rispetto alla domanda proposta da in via monitoria ove chiese di ingiungere ad P_
la consegna della merce che aveva acquistato. Pt_1
D'altra parte, se fosse vero, come afferma il Tribunale, che non vi fu individuazione della merce la proprietà della stessa non si sarebbe trasferita in capo a che quindi non avrebbe avuto titolo per P_
pagina 9 di 12 disporne, come invece fece per la maggior parte di essa, oltre 700 tonnellate, inviandola ai propri clienti sardi per il tramite del Consorzio.
Ciò precisato, per completezza d'esame si osserva che ha perfettamente assolto all'obbligo di Pt_1 individuazione delle cose ai sensi dell'art. 1378 c.c.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'individuazione delle cose dal genus deve essere fatta in presenza e col concorso di entrambe le parti o di loro rappresentanti, restando comunque salva la volontà dei contraenti di stabilire di comune accordo altre misure, idonee a realizzare la separazione, nonché ad assicurarne la non sostituibilità da parte del venditore. Afferma la Suprema Corte che “Nella vendita di cose determinate solo nel genere l'individuazione di esse, necessaria perché all'effetto obbligatorio segua quello reale del trasferimento della proprietà dal venditore al compratore, deve essere fatta in presenza e con il concorso di entrambe le parti, salvo che i contraenti abbiano stabilito di comune accordo altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal genus e ad assicurarne la non sostituibilità da parte del venditore, mentre ai fini predetti non è sufficiente un'iniziativa unilaterale del venditore” (Cass. n. 9466/2011; Cass. n. 5768/1981) e che “la proposta di un accordo per l'individuazione della merce venduta, caricata alla rinfusa, insieme ad un maggior quantitativo destinato ad altri acquirenti, può ritenersi tacitamente accettata solo in presenza di un comportamento inequivoco del suo destinatario, che appaia incompatibile con una volontà contraria ed esprima con assoluta chiarezza la volontà dello acquirente di aderire al criterio di individuazione proposto dalla venditrice, e non invece in presenza di un comportamento inerte del medesimo destinatario” (Cass. n. 8861/1996).
È evidente che nella fattispecie in decisione propose a di individuare le cose mediante le Pt_1 P_ disposizioni date al Consorzio con la email dell'1.10.2020 e, cioè, ad esso comunicando che una quantità di 1.000 tonnellate del proprio fertilizzante, fra la maggior misura lì depositata, era trasferita a la quale avrebbe fornito sacchi e pallettes, avrebbe prenotato i carichi ed avrebbe indicato al P_
Consorzio le destinazioni da inserire nei ddt. È altrettanto evidente che accettò tale modalità di P_
individuazione della merce, implicitamente ma in modo inequivocabile, come prova il suo comportamento successivo. Infatti, senza mai contestare la mancata individuazione delle 1.000 tonnellate prima del giudizio – e financo sino alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. – P_
evidentemente ritenendosene proprietaria (come peraltro afferma espressamente nella comparsa di costituzione di primo grado), cominciò a disporre di tale fertilizzante chiedendo in più occasioni di consegnarne determinate quantità (per complessive 774,40 tonnellate) ai propri clienti sardi, per il tramite del Consorzio.
L'accordo contrattuale è peraltro confermato dall'indagine sul contegno delle parti.
pagina 10 di 12 Il rapporto commerciale vedeva – rivenditore a sua volta di fertilizzanti e prodotti chimici per P_
l'agricoltura – utilizzare il luogo convenuto per la consegna, il magazzino del Consorzio Agrario di
Sardegna, quale proprio deposito da cui distribuiva le forniture di prodotto in base agli ordini dei terzi, propri clienti. La distribuzione nei confronti dei clienti di avveniva per il tramite del Consorzio. P_
In tal senso, assume indiscutibile valore probatorio la citata comunicazione di del 1.10.2020, Pt_1 indirizzata al Consorzio e recante i dettagli dell'ordine di cui è causa, ove con la merce e la relativa quantità messa a disposizione, viene specificamente indicato “RESA: partenza -> il cliente vi Per_2 contatterà per prenotare i carichi ed indicarvi le destinazioni da inserire nel ddt” (doc. 3 ). Pt_1
A conferma, nei 36 documenti di trasporto che la stessa ha prodotto in giudizio, è proprio P_ quest'ultima a figurare quale “cessionario” (doc. 2 . P_
Tanto precisato in ordine all'avvenuta individuazione delle 1.000 tonnellate di fertilizzante, determinato solo nel genere, e, dunque, in ordine all'avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo in capo a ha altresì dimostrato di avere consegnato tutta la merce venduta. P_ Pt_1
Infatti, nella sezione denominata “Note” nel testo contrattuale (proposta formulata da il Pt_1
30.9.2020 e sottoscritta per accettazione da , è prevista la modalità di consegna della merce P_ mediante “MESSA A VOSTRA DISPOSIZIONE DELLA MERCE PRESSO MAGAZZINO
AGRISARDEGNA SRL – STABILIMENTO MACCHIAREDDU – Z.I. UTA V STRADA Z.F. (CA)”, con la clausola “EXW: ” e ha fornito la prova dell'effettiva presenza nei Parte_2 Pt_1 locali del Consorzio, in data 1.10.2020, al momento della messa a disposizione, dell'intero quantitativo di fertilizzante venduto a P_
ha infatti dimostrato che in data 1.10.2020 aveva in deposito presso i locali del Pt_1 Controparte_3
circa 3.000 tonnellate di fertilizzate, avendone lì fatto trasportare 3.300 tonnellate il 9.8.2020 (si veda il documento di trasporto allegato alla mail del 28.7.2022 indirizzata da ai Carabinieri di Reggio Pt_1
Emilia da cui risulta sbarcato, il 20.8.2020, dalla nave “MN LORD JOY”, presso il magazzino del il quantitativo totale di fosfato biammonico DAP 1846 pari a 3.309,12 Controparte_2 tonnellate, doc. 13 ) e di averne ritirate da allora fino all'1.10.2020 solo una minima parte, ovvero Pt_1
91,2 tonnellate (doc. 14 ), a fronte delle 1000 tonnellate messe a disposizione di Pt_1 P_
La clausola EXW prevede che il venditore effettui la consegna nel momento in cui mette la merce a disposizione dell'acquirente presso la sede del venditore o – come nella circostanza – in altro luogo convenuto, intendendosi da quel momento il venditore definitivamente liberato nei confronti dell'acquirente.
In conclusione, l'appellante ha dato prova sia dell'avvenuta individuazione ex art. 1378 c.c. dei beni oggetto di causa e del relativo trasferimento della proprietà della merce in favore dell'acquirente, sia pagina 11 di 12 della consegna di tutta la merce mediante messa a disposizione della stessa e sia dell'effettiva presenza, all'1.10.2020, dell'intero quantitativo oggetto di compravendita all'interno dei magazzini di proprietà del Consorzio Agrario di Sardegna.
L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame delle doglianze in ordine al quantum di cui al secondo motivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della causa, all'attività effettivamente svolta e tenendo conto, per entrambi i gradi, della limitata attività istruttoria nonché dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in totale accoglimento dell'appello proposto da ed a totale riforma della sentenza n. 705/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia: Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 624/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia;
- condanna alla restituzione di quanto pagato ad in forza del decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 624/2022 e dell'appellata sentenza;
- condanna alla rifusione a favore di delle spese processuali che liquida Controparte_1 Parte_1 per il primo grado in € 379,50 per esborsi ed € 13.000 per compensi e per il secondo grado in €
1.138,50 per esborsi ed € 12.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 13.5.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 11.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1231/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Isabella Laura Maria Giglioli
contro
:
Controparte_1
Avv. Roberto Casella
Fatti di causa
(di seguito, anche solo chiese ed ottenne dal Tribunale di Reggio Emilia il Controparte_1 P_
decreto ingiuntivo n. 624/2022 nei confronti di (di seguito, anche solo ) per la Parte_1 Pt_1
consegna di 225,60 tonnellate di fertilizzante (fosfato biammonico DAP NP 1846) o, in alternativa, per il pagamento del controvalore di € 189.504.
Nel ricorso monitorio, depositato il 9.2.2022, allegò che: P_
- il 30.9.2020 aveva acquistato da 1000 tonnellate di detto fertilizzante al prezzo di € Pt_1
309,87 a tonnellata (doc. 3) e il 30.11.2020 aveva pagato il prezzo di tutta la merce;
- l'accordo con , riflesso nella fattura emessa da questa al n. V6-20-00027-S00, prevedeva Pt_1
che la stessa emettesse fatture a deconto in coincidenza con eventuali consegne parziali (doc 4);
- aveva, tuttavia, ricevuto da la minor quantità di 774,40 tonnellate, espressamente P_ Pt_1 indicata nell'ultima delle fatture elettroniche a deconto emesse da , talché era creditrice Pt_1
della differenza, pari a 225,60 tonnellate (doc 6);
pagina 1 di 12 - alla data di deposito del ricorso, il valore di dette 225,60 tonnellate di fertilizzante era pari ad €
189.504, calcolato al prezzo a tonnellata di € 840, inferiore ai prezzi risultanti dai rilevamenti compiuti nel gennaio 2022 dalla Borsa Merci di Roma e di Torino, attestatisi, nel minimo, ad €
875 alla tonnellata (docc. 10 e 11).
propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiedendone la revoca integrale. Pt_1
L'opponente espose e precisò:
- di avere venduto a in data 30.9.2020, con la clausola Incoterms “Ex Works”, 1000 P_ tonnellate di fertilizzante fosfato biammonico DAP “merce rinfusa” che si trovava in giacenza presso il magazzino del Consorzio Agrario di Sardegna, stabilimento Macchiareddu Z.I. UTA V strada Z.F. (CA) (d'ora in poi, anche solo Consorzio) e di avere consegnato l'intero quantitativo a in data 1.10.2020, mettendolo a disposizione della stessa presso i locali del Consorzio, P_
luogo di consegna eletto dalle parti nel contratto;
- dunque, secondo quanto concordato, essa aveva consegnato l'intero quantitativo di fertilizzante in data 1.10.2020 mediante la messa a disposizione dell'acquirente presso i locali del P_
Consorzio;
- aveva utilizzato il magazzino del Consorzio come proprio deposito e da lì nei mesi P_
successivi, fino a gennaio 2021, aveva distribuito il prodotto ai propri clienti, in base ai loro ordini, ed aveva organizzato i singoli carichi prendendo contatto direttamente con il Consorzio, nella piena e libera disponibilità della merce;
- nel gennaio 2021, dal confronto tra le giacenze di magazzino del Controparte_2
e quelle della era emerso un ammanco del prodotto in questione;
[...] P_
- erano seguiti numerosi contatti tra le parti nel corso dei quali aveva eccepito la propria Pt_1
estraneità rispetto a tale ammanco ed aveva cercato di trovare una soluzione ragionevole alla questione.
eccepì la carenza di legittimazione passiva, trattandosi di vendita con la clausola “ex Works”, Pt_1 ossia “franco partenza” o “franco fabbrica” e sostenne di avere agito con la diligenza dovuta, avendo provveduto senza ritardo, in data 1.10.2020, a dare indicazioni al Consorzio per la messa a disposizione di dell'intero quantitativo di prodotto acquistato, perfezionando in tal modo la propria P_
obbligazione di consegna (doc. 2). Il fertilizzante, interamente consegnato presso il Consorzio, e quindi di proprietà di era successivamente andato parzialmente perduto per fatti non imputabili ad P_
. Pt_1
I beni oggetto di causa, contrariamente a quanto previsto ex art. 639 c.p.c., non avevano più il carattere della fungibilità essendone stata perfezionata la consegna.
pagina 2 di 12 Infine, contestò il quantum e l'applicabilità degli interessi. Pt_1
Si costituì ribadendo le allegazioni contenute nel ricorso monitorio e chiedendo il rigetto P_ dell'opposizione sul rilievo che:
- pur corrispondendo al vero che doveva consegnare l'intero lotto di fertilizzante di 1.000 Pt_1
tonnellate presso il , la stessa non vi aveva adempiuto essendo Controparte_2
dimostrato documentalmente che non ne aveva consegnate 225,60 tonnellate;
- essa era stata costretta ad accettare consegne parziali che avvenivano con le seguenti modalità: chiedeva ad di consegnare determinate quantità di fertilizzante destinate ai propri P_ Pt_1
clienti sardi, dava disposizione al Consorzio di confezionare la merce in sacchi che poi Pt_1
rimetteva ai vettori designati dai clienti di ed emetteva il documento di trasporto nel quale P_
risultava che il fertilizzante era estratto dal deposito di presso il Consorzio e che la Pt_1
vendita avveniva per conto di come risultava dai n. 36 documenti di trasporto emessi dal P_
Consorzio;
- il 23.10.2020 aveva chiesto di consegnare “tutto il lotto già di sua proprietà”, ma la P_
richiesta non aveva avuto seguito;
- l'opponente non aveva dimostrato l'effettiva presenza a magazzino dell'intero quantitativo di fertilizzante oggetto di vendita, non avendo prodotto i documenti di trasporto che avrebbero dovuto accompagnarne la consegna a presso il Consorzio;
P_
- il Consorzio agiva per conto di , come si evinceva dal messaggio di posta elettronica Pt_1 ordinaria in cui quest'ultima forniva istruzioni al medesimo;
- dal messaggio di posta elettronica ordinaria, apparentemente scritto il 13.1.2021 dal sig. Per_1 del Consorzio, con cui quest'ultimo invia ad , e non a il resoconto delle giacenze di Pt_1 P_ fosfato biammonico, risultava ulteriormente confermata l'identità della depositante e possessore della merce;
- era necessaria la preventiva richiesta e autorizzazione di al fine di ispezionare la merce Pt_1
come dimostrato dai messaggi di posta elettronica prodotti. P_
Istruita documentalmente la causa, l'adito Tribunale con sentenza n. 705/2023 giudicò l'opposizione infondata e la rigettò condannando l'opponente alla rifusione delle spese.
Richiamato il criterio di riparto dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale (Cass.
SU 13533/2001), il giudice ritenne che avesse adempiuto al proprio onere, avendo provato il P_ titolo, il contratto di compravendita, e allegato l'inadempimento della debitrice e, di contro, che Pt_1
non avesse offerto la prova liberatoria che le competeva.
pagina 3 di 12 Precisò il Tribunale: “L'intero impianto difensivo dell'opponente si fonda sul presupposto dell'avvenuta individuazione dei beni oggetto di causa, che la , a suo dire, avrebbe messo a Pt_1
disposizione della presso i magazzini del Consorzio Agrario di Sardegna. Secondo la P_
, infatti, tale messa a disposizione avrebbe determinato il trasferimento della proprietà, e quindi Pt_1 del conseguente rischio, all'acquirente, sicché eventuali ammanchi costituirebbero vicende successive da regolarsi tra l'opposta e il Consorzio.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria, questa ricostruzione non è condivisibile.
È vero che ai sensi dell'art. 1378 c.c., “nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti”.
Ed è altresì vero che il contratto stipulato tra le parti prevedeva che il fosfato biammonico dovesse essere messo a disposizione della presso i magazzini del Consorzio Agrario di P_
Sardegna (vd. doc. 2).
Va però osservato che, per dimostrare che un'effettiva individuazione delle merci vi fosse stata, la
avrebbe dovuto dar prova non soltanto di aver ordinato al Consorzio di mettere i beni a Pt_1
disposizione della (vd. doc. 3), ma anche che, al momento di tale messa a disposizione P_
(1/10/2020), nei magazzini vi fossero effettivamente merci in quantità corrispondente a quella acquistata, e che fossero state adottate misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal genus.
Ebbene, tale prova:
1) non può trarsi dalla e-mail inviata dall'opponente al Consorzio (doc. 3), trattandosi di una comunicazione che non basta a dimostrare né l'esistenza e la disponibilità delle merci, né che il
Consorzio avesse poi effettivamente provveduto a individuarle per metterle a disposizione della
[...]
; P_
2) non può trarsi dalla e-mail inviata dal Consorzio alla (doc. 5), dal momento che tale e-mail si Pt_1 limita a confermare gli ammanchi di merce in data 13/1/2021, mentre non dimostra né che l'1/10/2020 nei magazzini vi fossero effettivamente 1000 tonnellate di fosfato biammonico, né tanto meno che tali tonnellate fossero state separate dalle altre;
3) non può trarsi dalla documentazione prodotta dall'opponente nelle note d'udienza del 30/9/2022
(docc. 12-14), la quale, riferendosi a un periodo anteriore all'ottobre 2020, appare inidonea a dimostrare quanto sopra;
4) non può trarsi dal fatto che, nei propri atti difensivi, la abbia affermato di essere P_
“divenuta proprietaria” dei beni in questione, dal momento che sin dall'inizio della causa l'opposta ha sempre contestato che fosse avvenuta qualsivoglia individuazione delle merci;
pagina 4 di 12 5) non può, infine, trarsi dal fatto che le parti si fossero inizialmente confrontate su una possibile responsabilità del Consorzio, trattandosi di circostanza irrilevante, e peraltro coerente con la necessità di verificare i fatti e di valutare ogni responsabilità prima di intraprendere eventuali azioni giudiziali.
In sostanza, l'opposizione deve considerarsi infondata in quanto la pretende di liberarsi dalla Pt_1
propria obbligazione tramite la produzione di una semplice e-mail di “messa a disposizione” che, non essendo accompagnata da alcuna prova effettiva né dell'esistenza delle merci né della condotta del
Consorzio, non costituisce prova sufficiente dell'individuazione e, quindi, dell'adempimento.
Anzi, a ben vedere, dalla lettura del doc. 5 (la cui rilevanza probatoria è comunque ridotta, trattandosi di un'e-mail interna tra l'opponente e il Consorzio) sembra emergere il contrario, vale a dire che un'individuazione non vi fosse mai stata e che il Consorzio conservasse tutto il fosfato della alla Pt_1 rinfusa, consegnandolo indifferentemente ai diversi clienti senza separare le diverse quote”.
Secondo il Tribunale, poi, la somma richiesta ex art. 639 c.p.c. era debitamente proporzionata, poiché quantificata in base al valore del bene all'epoca del deposito del ricorso monitorio, cui andavano applicati gli interessi legali, come richiesti, trattandosi di debito di valore, soggetto all'applicazione del primo e del quarto comma dell'art. 1284 c.c. L'incremento del valore della merce non era circostanza imputabile a una condotta negligente dell'opposta, la quale risultava essersi attivata nel ricercare dapprima la collaborazione e poi l'adempimento dell'opponente. ha proposto appello alla sentenza, affidandolo a due motivi, cui ha resistito Parte_1 P_ eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestandone il fondamento.
[...]
Con ordinanza resa all'udienza del 15.12.2023, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie riproposte dall'appellante. Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi.
1) Il Tribunale ha erroneamente fondato la decisione su due questioni: a) l'eccezione inerente alla mancata individuazione mediante separazione fisica del prodotto ex art. 1378 c.c.; b) la pretesa mancata prova da parte di dell'effettiva presenza del prodotto a magazzino al tempo della Pt_1
vendita.
Orbene, il giudice avrebbe dovuto considerare inammissibile l'eccezione sub a) per tardività, in quanto sollevata da solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., pena una gravissima e illegittima P_
violazione del contraddittorio;
nè, trattandosi di eccezione di merito, il giudice avrebbe potuto rilevarla d'ufficio, talché non poteva esaminarla ai fini della decisione;
in ogni caso, come già osservato in primo grado all'udienza del 9.2.2023, l'eccezione è superata dall'esplicito riconoscimento pagina 5 di 12 dell'acquirente che a pagina 3 della comparsa di costituzione di primo grado affermò: “l'acquisto P_ della proprietà e l'integrale pagamento da parte di di 1000 tonnellate di fosfato biammonico P_ restano gli unici fatti pacifici” nonché dalle evidenze documentali, ossia dalle numerose comunicazioni nelle quali lamenta l'ammanco di prodotto di sua proprietà (tra gli altri, docc. 6 e 17 e 7 P_ Pt_1
. P_
Ancora, il Tribunale erroneamente afferma al punto 4) della sentenza che sin dall'inizio della causa l'opposta aveva sempre contestato che fosse avvenuta qualsivoglia individuazione delle merci. La circostanza, infatti, non corrisponde al vero: l'eccezione non può ritenersi implicita nell'inadempimento genericamente contestato ad e, inoltre, a pag. 2 delle proprie note di Pt_1 P_ trattazione depositate per l'udienza dell'1.6.2023 fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., circa la tardività dell'eccezione contestatale da , lungi dall'affermare di aver sempre contestato Pt_1
tali circostanze, richiamando Cass. Civ. n. 2951/2016, ha semplicemente ed invano tentato di interpretare alla stregua di “mere difese, sviluppabili per la prima volta anche in conclusionale” quelle che a tutti gli effetti sono invece eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio e dunque precluse, con ciò riconoscendo di non averle sollevate tempestivamente.
Dunque, la sentenza pone a fondamento della decisione una questione tardivamente sollevata e dunque, inammissibile, in violazione dell'art. 115 c.p.c., mentre il giudice avrebbe dovuto dare per pacifica la questione del passaggio della proprietà; dunque, ha pienamente dimostrato di aver adempiuto alla Pt_1 propria obbligazione di consegna, così come prevista dal contratto, mettendo l'intero quantitativo di
1000 tonnellate nella piena disponibilità dell'acquirente con la comunicazione prodotta in primo grado sub doc. 3.
Peraltro, come rilevato anche nella sentenza, la forma dell'individuazione della merce è libera: essa, pertanto, non richiede necessariamente la separazione fisica del quantitativo. Nei magazzini di rinfuse, ben noti alle parti, l'individuazione non è mai fisica, salve rare eccezioni, e diverse partite dello stesso prodotto giacciono a magazzino in uno stesso cumulo, potendo cambiare proprietario anche più volte prima che ne sia effettuato il ritiro (per riconsegna al cliente). In questo senso, ha adempiuto Pt_1 all'obbligo di consegna trasmettendo al Consorzio l'ordine di messa a disposizione a dell'intero P_
quantitativo alla stessa venduto.
Osserva, ancora, l'appellante come nella sentenza n. 9466/2011, la Cassazione abbia affermato che la dizione in fattura “materiale a vostra disposizione presso nostro deposito” stia ad indicare la intervenuta individuazione della merce ed il perfezionarsi della consegna con la messa a disposizione ed osserva che nella fattispecie qui in decisione la fattura riporta esattamente tale dicitura “MERCE A
pagina 6 di 12 VS DISPOSIZIONE PRESSO MAGAZZINO AGRISARDEGNA SRL, STABILIMENTO
MACCHIAREDDU, Z.I. UTA V STRADA Z.F. (CA)” (doc.8 ). Pt_1
Altresì, l'avvenuto pagamento da parte di in data 30.11.2020 (doc. 5 del prezzo di P_ P_
compravendita, dopo ben due mesi dalla consegna della merce, e senza sollevare alcuna contestazione circa la mancata consegna, individuazione della partita o mancanza di merce conferma la pretestuosità delle pretese nei confronti di . Pt_1
Il contratto per cui è causa, peraltro, è analogo a quello concluso tra le stesse parti prodotto come doc. 7 da senza alcuna richiesta di compensazione né precisazione di diverse modalità di individuazione Pt_1 della merce, a dimostrazione dell'infondatezza della domanda spiegata da P_
Il Tribunale poi erroneamente ritiene che abbia fornito la prova del titolo: se è vero che P_
l'esistenza di un contratto di vendita stipulato in data 30.9.2020 tra le parti (doc. 2) effettivamente non
è contestata, lo stesso non si può dire del suo contenuto. Infatti, in un primo tempo, dalla comparsa di costituzione alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c., ha allegato, senza provarle, teorie su pretesi P_ soprusi di , ed ha messo altresì in discussione, tra l'altro, la stessa condizione EXW contenuta nel Pt_1
contratto (cfr. prima memoria istruttoria) e nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. – del tutto tardivamente per quanto detto – la stessa ha eccepito per la prima volta il preteso inadempimento di ad un mai dimostrato obbligo di individuazione ex art. 1378 c.c. mediante separazione fisica del Pt_1
prodotto.
In disparte la tardività dell'eccezione, il contratto, in realtà, non menziona in alcun modo la necessità di una separazione fisica dei beni ai fini della consegna degli stessi.
Per il principio sopra richiamato e citato nell'impugnata sentenza, è quindi innegabile che non ha P_ in alcun modo provato l'esistenza di un accordo che condizionasse la consegna alla separazione fisica della merce né si è offerta di provarlo e, dunque, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente. P_
Peraltro, dalla comunicazione (doc. 4 ) emerge in realtà che il Consorzio aveva operato una Pt_1
separazione contabile della giacenza a conferma della circostanza, in ogni caso da ritenersi non P_ contestata, stante il pacifico riconoscimento da parte di del passaggio di proprietà dell'intero P_ quantitativo, dell'avvenuta individuazione e consegna dell'intera partita.
Per quanto riguarda la questione sub b), l'appellante contesta la sentenza laddove afferma che Pt_1
non ha dato prova che, al momento della messa a disposizione (1.10.2020), nei magazzini del
Consorzio vi fossero effettivamente merci in quantità corrispondente a quella venduta a Il P_
giudice afferma che la documentazione a tal fine prodotta da sub docc. 12, 13 e 14, riferendosi ad Pt_1 un periodo anteriore all'ottobre 2020, non possa provare la circostanza.
pagina 7 di 12 Sul punto, l'appellante evidenzia, in primo luogo, come la circostanza non sia mai stata chiaramente negata in atti da Inoltre, nel doc. 12, la lettera email inviata dal legale di al Consorzio il P_ P_
10.6.2022, il primo ha scritto: “Prima di segnalare la sparizione del fosfato all'Autorità Giudiziaria, vi interpello espressamente per conoscere la vostra versione dei fatti, posto che fino ad oggi ha P_
rivolto tutte le sue richieste alla venditrice, ritenendo che fosse stata questa a destinare ad altri le tonnellate mancanti”, con ciò non dubitando della presenza della merce ai tempi della vendita e della sua consegna.
Ancora, dalla documentazione allegata al doc. 13 (email inviata da ai Carabinieri di Reggio Pt_1
Emilia del 28.7.2022) emerge come il quantitativo totale di fertilizzante (fosfato biammonico DAP) sbarcato il 20.8.2020 dalla nave MN LORD JOY e introdotto da nel magazzino del Pt_1 CP_2
fosse di ben 3.309,12 tonnellate.
[...]
Con il doc. 14, poi, sono state prodotte le bolle degli unici ritiri di fertilizzante effettuati da tra la Pt_1
data dello sbarco e la messa a disposizione delle 1000 tonnellate a favore di dal momento che in P_
tale intervallo di tempo risultano ritirate complessivamente, in tre trasporti, solo 91,2 tonnellate Pt_1
di prodotto;
dunque, è evidente come il prodotto oggetto della compravendita di cui è causa fosse senza dubbio presente a magazzino al momento della sua messa a disposizione a favore di P_
2) Con il secondo motivo, l'appellante protesta l'irragionevolezza ed illegittimità dell'importo liquidato dal giudice, in quanto sproporzionato. Evidenzia, inoltre, come abbia agito per la tutela dei propri P_ interessi solamente oltre un anno dopo aver scoperto l'ammanco, quando invece, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto attivarsi senza ritardo al fine di limitare le conseguenze del preteso inadempimento, stante il considerevole aumento dei prezzi di mercato registratosi nel periodo interessato.
***
L'eccezione d'inammissibilità non può essere accolta, perché l'atto di appello, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dall'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Il primo motivo è fondato.
Benché la questione dell'inammissibilità dell'eccezione ex art. 1378 c.c. sia mal posta, sono comunque ugualmente inammissibili le difese spiegate da nella memoria depositata ex art. 183 VI comma n. P_
3 c.p.c. laddove per la prima volta allegò l'inadempimento di all'obbligo di traslazione della Pt_1 proprietà a norma dell'art. 1378 c.c. per non avere la stessa individuato le 1000 tonnellate di pagina 8 di 12 fertilizzante da consegnare a fra le 3.000 tonnellate che la stessa teneva in deposito presso P_ Pt_1 il Consorzio (“…poiché il contratto di compravendita trasferiva una cosa determinata sono nel genere, per adempiere l'obbligo di traslazione della proprietà, avrebbe prima dovuto, a norma dell'art. Pt_1
1378 cc, individuare le 1000 tonnellate di fosfato biammonico DAP NP 1846 da consegnare a P_ tra le 3000 MT2 …”).
Con tali difese, infatti, non sollevò propriamente un'eccezione non rilevabile d'ufficio, ma P_
tardivamente allegò e prospettò a carico di un profilo di inadempimento del tutto nuovo, ossia Pt_1
l'inadempimento all'obbligo di individuazione della merce determinata solo nel genere ex art. 1378
c.c., senza avere in precedenza mai contestato (nella comparsa di costituzione, alla prima udienza e nemmeno nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 1 e 2 c.p.c.), l'allegazione di , più volte ribadita Pt_1 nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, di avere essa adempiuto in data 1.10.2020 all'obbligo di consegna dell'intera partita di 1.000 tonnellate di fertilizzante con le modalità convenute nel contratto di vendita, ossia con la messa a disposizione di tutta la merce presso i locali del
[...]
, Stabilimento Macchiareddu Z.I. UTA V strada Z.F. (CA). E, anzi, dopo avere Controparte_2 affermato nella comparsa di risposta che “l'acquisto della proprietà e l'integrale pagamento da parte di di 1000 tonnellate di fosfato biammonico restano gli unici fatti pacifici” e, ancora prima, dopo P_
avere affermato nel ricorso monitorio di avere acquistato da il fertilizzante da e che Pt_1 Pt_1 quest'ultima l'aveva consegnata solo in parte (774,40 tonnellate) talché chiedeva di ingiungere ad la consegna della rimanente parte. Pt_1
Orbene, l'allegata esatta esecuzione dell'obbligo di consegna in data 1.10.2020, necessariamente presuppone l'allegazione che in tale data la proprietà della cosa, determinata solo nel genere, fosse già trasferita – diversamente non sarebbe sorto l'obbligo di consegna – e, dunque, a monte, che la merce fosse stata individuata ex art. 1378 c.c. Del tutto coerentemente, infatti, nell'atto di citazione Pt_1
espressamente affermò che al tempo della parziale perdita della merce, il quantitativo, già interamente consegnato a in data 1.10.2020, era “ormai di sua proprietà” precisando che “quest'ultima P_ circostanza è ripetutamente confermata da stessa ed appare dunque pacifica”. P_
Il nuovo profilo di inadempimento all'obbligo di individuazione contestato nella memoria ex art. 183
VI comma n. 3 c.p.c., dunque, oltre che tardivo e inammissibile, è, per quanto detto, anche contraddittorio rispetto alla domanda proposta da in via monitoria ove chiese di ingiungere ad P_
la consegna della merce che aveva acquistato. Pt_1
D'altra parte, se fosse vero, come afferma il Tribunale, che non vi fu individuazione della merce la proprietà della stessa non si sarebbe trasferita in capo a che quindi non avrebbe avuto titolo per P_
pagina 9 di 12 disporne, come invece fece per la maggior parte di essa, oltre 700 tonnellate, inviandola ai propri clienti sardi per il tramite del Consorzio.
Ciò precisato, per completezza d'esame si osserva che ha perfettamente assolto all'obbligo di Pt_1 individuazione delle cose ai sensi dell'art. 1378 c.c.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'individuazione delle cose dal genus deve essere fatta in presenza e col concorso di entrambe le parti o di loro rappresentanti, restando comunque salva la volontà dei contraenti di stabilire di comune accordo altre misure, idonee a realizzare la separazione, nonché ad assicurarne la non sostituibilità da parte del venditore. Afferma la Suprema Corte che “Nella vendita di cose determinate solo nel genere l'individuazione di esse, necessaria perché all'effetto obbligatorio segua quello reale del trasferimento della proprietà dal venditore al compratore, deve essere fatta in presenza e con il concorso di entrambe le parti, salvo che i contraenti abbiano stabilito di comune accordo altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal genus e ad assicurarne la non sostituibilità da parte del venditore, mentre ai fini predetti non è sufficiente un'iniziativa unilaterale del venditore” (Cass. n. 9466/2011; Cass. n. 5768/1981) e che “la proposta di un accordo per l'individuazione della merce venduta, caricata alla rinfusa, insieme ad un maggior quantitativo destinato ad altri acquirenti, può ritenersi tacitamente accettata solo in presenza di un comportamento inequivoco del suo destinatario, che appaia incompatibile con una volontà contraria ed esprima con assoluta chiarezza la volontà dello acquirente di aderire al criterio di individuazione proposto dalla venditrice, e non invece in presenza di un comportamento inerte del medesimo destinatario” (Cass. n. 8861/1996).
È evidente che nella fattispecie in decisione propose a di individuare le cose mediante le Pt_1 P_ disposizioni date al Consorzio con la email dell'1.10.2020 e, cioè, ad esso comunicando che una quantità di 1.000 tonnellate del proprio fertilizzante, fra la maggior misura lì depositata, era trasferita a la quale avrebbe fornito sacchi e pallettes, avrebbe prenotato i carichi ed avrebbe indicato al P_
Consorzio le destinazioni da inserire nei ddt. È altrettanto evidente che accettò tale modalità di P_
individuazione della merce, implicitamente ma in modo inequivocabile, come prova il suo comportamento successivo. Infatti, senza mai contestare la mancata individuazione delle 1.000 tonnellate prima del giudizio – e financo sino alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. – P_
evidentemente ritenendosene proprietaria (come peraltro afferma espressamente nella comparsa di costituzione di primo grado), cominciò a disporre di tale fertilizzante chiedendo in più occasioni di consegnarne determinate quantità (per complessive 774,40 tonnellate) ai propri clienti sardi, per il tramite del Consorzio.
L'accordo contrattuale è peraltro confermato dall'indagine sul contegno delle parti.
pagina 10 di 12 Il rapporto commerciale vedeva – rivenditore a sua volta di fertilizzanti e prodotti chimici per P_
l'agricoltura – utilizzare il luogo convenuto per la consegna, il magazzino del Consorzio Agrario di
Sardegna, quale proprio deposito da cui distribuiva le forniture di prodotto in base agli ordini dei terzi, propri clienti. La distribuzione nei confronti dei clienti di avveniva per il tramite del Consorzio. P_
In tal senso, assume indiscutibile valore probatorio la citata comunicazione di del 1.10.2020, Pt_1 indirizzata al Consorzio e recante i dettagli dell'ordine di cui è causa, ove con la merce e la relativa quantità messa a disposizione, viene specificamente indicato “RESA: partenza -> il cliente vi Per_2 contatterà per prenotare i carichi ed indicarvi le destinazioni da inserire nel ddt” (doc. 3 ). Pt_1
A conferma, nei 36 documenti di trasporto che la stessa ha prodotto in giudizio, è proprio P_ quest'ultima a figurare quale “cessionario” (doc. 2 . P_
Tanto precisato in ordine all'avvenuta individuazione delle 1.000 tonnellate di fertilizzante, determinato solo nel genere, e, dunque, in ordine all'avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo in capo a ha altresì dimostrato di avere consegnato tutta la merce venduta. P_ Pt_1
Infatti, nella sezione denominata “Note” nel testo contrattuale (proposta formulata da il Pt_1
30.9.2020 e sottoscritta per accettazione da , è prevista la modalità di consegna della merce P_ mediante “MESSA A VOSTRA DISPOSIZIONE DELLA MERCE PRESSO MAGAZZINO
AGRISARDEGNA SRL – STABILIMENTO MACCHIAREDDU – Z.I. UTA V STRADA Z.F. (CA)”, con la clausola “EXW: ” e ha fornito la prova dell'effettiva presenza nei Parte_2 Pt_1 locali del Consorzio, in data 1.10.2020, al momento della messa a disposizione, dell'intero quantitativo di fertilizzante venduto a P_
ha infatti dimostrato che in data 1.10.2020 aveva in deposito presso i locali del Pt_1 Controparte_3
circa 3.000 tonnellate di fertilizzate, avendone lì fatto trasportare 3.300 tonnellate il 9.8.2020 (si veda il documento di trasporto allegato alla mail del 28.7.2022 indirizzata da ai Carabinieri di Reggio Pt_1
Emilia da cui risulta sbarcato, il 20.8.2020, dalla nave “MN LORD JOY”, presso il magazzino del il quantitativo totale di fosfato biammonico DAP 1846 pari a 3.309,12 Controparte_2 tonnellate, doc. 13 ) e di averne ritirate da allora fino all'1.10.2020 solo una minima parte, ovvero Pt_1
91,2 tonnellate (doc. 14 ), a fronte delle 1000 tonnellate messe a disposizione di Pt_1 P_
La clausola EXW prevede che il venditore effettui la consegna nel momento in cui mette la merce a disposizione dell'acquirente presso la sede del venditore o – come nella circostanza – in altro luogo convenuto, intendendosi da quel momento il venditore definitivamente liberato nei confronti dell'acquirente.
In conclusione, l'appellante ha dato prova sia dell'avvenuta individuazione ex art. 1378 c.c. dei beni oggetto di causa e del relativo trasferimento della proprietà della merce in favore dell'acquirente, sia pagina 11 di 12 della consegna di tutta la merce mediante messa a disposizione della stessa e sia dell'effettiva presenza, all'1.10.2020, dell'intero quantitativo oggetto di compravendita all'interno dei magazzini di proprietà del Consorzio Agrario di Sardegna.
L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame delle doglianze in ordine al quantum di cui al secondo motivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 in base al valore della causa, all'attività effettivamente svolta e tenendo conto, per entrambi i gradi, della limitata attività istruttoria nonché dei parametri tutti indicati nel citato decreto ministeriale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in totale accoglimento dell'appello proposto da ed a totale riforma della sentenza n. 705/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia: Parte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 624/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia;
- condanna alla restituzione di quanto pagato ad in forza del decreto Controparte_1 Parte_1 ingiuntivo n. 624/2022 e dell'appellata sentenza;
- condanna alla rifusione a favore di delle spese processuali che liquida Controparte_1 Parte_1 per il primo grado in € 379,50 per esborsi ed € 13.000 per compensi e per il secondo grado in €
1.138,50 per esborsi ed € 12.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 13.5.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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