TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/11/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3541/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. BONAZZA GABRIELLA Parte_1
e
, con l'Avv. BONAZZA GABRIELLA Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e da verbale di udienza del 29 ottobre 2025 2024. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO I Sig.ri e , premesso di aver contratto matrimonio avanti il Pt_1 Pt_2
Comune di Strembo, il giorno 11.10.2008, registrato nei registri dello Stato Civile del Comune di Strembo Bersone dell'anno 2008 atto n. 2, parte 1, serie A (doc. 1); il regime patrimoniale scelto dai coniugi è quello della comunione dei beni;
dall'unione coniugale sono nati tre figli: , nato a [...] il Per_1
17/07/2005, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
nata a [...]
Tione di Trento il 23/07/2009 e nata a [...] il [...]; tutto Per_3 quanto sopra premesso, con ricorso congiunto, ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato il 30.07.2025, esponevano che il loro rapporto coniugale si era deteriorato senza possibilità di riconciliazione e, pertanto, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1.pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
autorizzandoli a vivere separati, fermi gli obblighi di legge compatibili
[...] con tale stato nel reciproco rispetto;
i coniugi si riconoscono allo stato economicamente autosufficienti, non richiedendo pertanto, l'uno all'altro, alcuna forma di contributo per il proprio mantenimento;
2. la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà di proprietà esclusiva del marito, a seguito della cessione, con il presente atto, della quota da parte della signora, e al medesimo assegnata che vi vivrà con i figli , Per_1
e ove tutti manterranno la propria residenza;
Per_2 Per_3
3. la signora si è già trasferita in altro alloggio, in Pieve di Bono – Pt_2
Prezzo TN, con l'avvallo del marito;
4. i figli e rimarranno a vivere con il padre;
Per_2 Per_1
5. quanto alla figlia minore nelle giornate in cui la madre lavora la Per_3 mattina,la bambina rimarrà con il padre per il pernotto, accompagnandola a scuola, verrà poi ripresa dalla madre per trascorrere con lei il pomeriggio e il pernotto seguente;
mentre in caso di turno serale, sarà la madre ad accompagnarla a scuola e il padre a ritirarla il pomeriggio;
tendenzialmente rimarrà a fine settimana alterni con ciascun genitore, dal sabato alla Per_3 domenica sera. Anche le festività verranno alternate di anno in anno, con diritto di ciascun genitore di tenere con sé la figlia almeno tre settimane per le vacanze estive. Tali periodi verranno comunicati entro la fine di maggio di ogni anno. Altri periodi di vacanza, se concomitanti con le ferie dei genitori, verranno sempre suddivisi a metà, altrimenti con la consueta alternanza quotidiana, in base agli impegni lavorativi dei genitori. Visti i buoni rapporti tra le parti, diverse o maggiori visite, durante il fine settimana o i periodi estivi verranno concordati di volta in volta tra i genitori e con la figlia.
6. il padre si accolla il mantenimento ordinario e straordinario di e di Per_2
, mentre il mantenimento di avverrà in via diretta da parte di Per_1 Per_3 entrambi i genitori, nei periodi di loro competenza;
le spese straordinarie verranno suddivise al 50% con applicazione delle linee guida CNF;
7. Gli emolumenti pubblici per verranno percepiti dai genitori al 50% Per_3 ciascuno, mentre quelli per e per verranno trattenuti al 100% dal Per_2 Per_1 padre;
8. Il signor a fronte della cessione della quota di proprietà della Parte_1 signora sul bene immobile, si accollerà integralmente il mutuo residuo sulla casa
Pag. 2 di 8 familiare n. 260083694 acceso presso La Cassa Rurale nonché il finanziamento dell'impianto fotovoltaico e dell'auto tipo audi;
(doc 04)
9. In questa sede in coniugi convengono di regolamentare i propri interessi patrimoniali dividendo il patrimonio mobiliare ed immobiliare comune nel modo che segue:
10. Circa i beni mobili registrati: Il sig. rimarrà unico proprietario del veicolo tipo Audi tg EH261WY, Pt_1 per cui la signora cederà al medesimo la sua quota di proprietà Parte_2 sul mezzo a titolo gratuito;
mentre il veicolo tipo Lancia Y tg. EN402BF e la Renault Nuova Clio tg. ES432TS rimarranno intestate alla signora;
(doc 10)
- Le parti chiedono che il presente accordo e il provvedimento di omologa emesso nel giudizio di separazione consensuale dei coniugi costituisca già titolo per la voltura del diritto di proprietà relativo alla quota di proprietà indivisa del bene mobile registrato intestato a in favore di Parte_2 Parte_1
- Considerato infine l'effetto immediatamente traslativo ex art. 1376 c.c. della proprietà del bene sopra descritto per mezzo del consenso delle parti a tal fine espressamente manifestato in tale sede, si chiede l'emissione di provvedimento di omologa della separazione consensuale dei coniugi ai fini anche della sua registrazione presso il competente Ufficio ACI e Motorizzazione, in quanto atto pubblico;
- Si chiede altresì che l'Ill.mo Tribunale adito dichiari espressamente che la suddetta cessione è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987 e della circolare della Agenzia delle Entrate n. 27/E di data 21.6.2012. 11. CESSIONE IMMOBILIARE I. la quota pari ad ½ di proprietà della signora del complesso Parte_2 edilizio determinato in p.ed. 139 e p.f. 1108/1 in CC Breguzzo, in Località Casel, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota indivisa di ½ ciascuno,viene trasferita al marito che ne diviene proprietario esclusivo;
la moglie avrà il diritto di asportare dall'abitazione coniugale i propri effetti personali, ove fossero ancora presenti. Il sig. pertanto si impegna ed obbliga Pt_1 ad intestare a proprio nome tutte le utenze, in particolare quella relativa ai rifiuti, nonché l'assicurazione relativa all'immobile entro il termine di giorni 20 (venti) dalla sottoscrizione del presente atto. II. Nella denegata ipotesi di esito negativo della procedura tavolare di trascrizione del presente atto e quindi del trasferimento di proprietà, i coniugi si impegnano sin d'ora a dare incarico ad un notaio di propria fiducia ed addivenire alla cessione del bene sopra descritto alle medesime condizioni di cui al presente atto entro il 31.12.2025.
Pag. 3 di 8 III. La signora , pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, Parte_2 dichiara di trasferire la propria metà indivisa dell'immobile tavolarmente identificato nella p.ed. 139 e p.f. 1108/1 PT 544 II in CC Breguzzo, in Località Casel, così riportato nel Libro Fondiario di Tione:
- in Comune Catastale Breguzzo I, Partita Tavolare 544, particella edificiale 139 e neo modificata particella fondiaria 1108/1. Così censito al catasto urbano del Comune Catastale di Breguzzo I: in CC 042, Particella edificiale 139, sub 1, foglio 1, Zona Cens. 2, Località Casel, Piani: T-1, Cat. A/7, classe 1, consistenza 7,5 vani, superficie 175 mq, rendita euro 639,12; particella 1108/1, Coltura prato, Classe 7, mq 641, R.D. euro 0,07, R.A. euro 0,03;al signor e quest'ultimo a sua volta dichiara Parte_1 espressamente di accettare il trasferimento. IV. La signora dichiara di cedere al signor che Parte_2 Parte_1 accetta e acquista l'immobile sopra descritto a fronte del pagamento della somma di euro 25.000,00 (diconsi venticinquemila). Il prezzo viene determinato tenendo conto dei rapporti tra le parti, nonché dei maggiori conferimenti effettuati per l'acquisto dell'immobile da parte del signor ciò pertanto Pt_1 anche a fine solutorio – compensativo dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi, che essi intendono così regolamentare. V. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente in ragione della divisione dei propri beni comuni e comunque a qualunque titolo, ragione o motivo. Descrizione del bene oggetto del trasferimento
• In partita tavolare n. 544 II , CC Breguzzo I, quota di comproprietà indivisa pari a ½ p.ed. 139 e p.f. 1108/1, così descritta: p.ed. 139 Edificio Classe 0, Superficie mq. 331 – p.fond. 1108/01 Prato, Classe 7, Superficie mq. 641, R. Dominicale Euro 0,07, E. Agrario Euro 0,03 Iscritta in Nceu del Comune di Tione particella Edificiale 139, Sub 1, Foglio 1, Zona cens. 2, Categ. A/7 Classe 1, Consistenza 7,5 vani, Superficie 175 mq, Rendita Valore IMIS euro 639,12 – euro 107.372,16 – dati derivanti da Accatastamento n. A00757.001.1996; 21-11-1996 in atti dal 25-11-1996 . COSTITUZIONE. d. 592, sub 3, foglio 18, p.m. 2 Zona Cens 3, Cat. A/4 cl. 2 , vani 3,5, superficie mq. 20, R.C. Euro 144,61.Così e come meglio descritte presso il Libro Fondiario. La signora dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che i Parte_2 sopramenzionati dati catastali, il riferimento alla planimetria catastale depositata in Catasto dd. 05/08/1996 con prot. n. A00757.00101996 ed il
Pag. 4 di 8 riferimento alla planimetria allegata al presente ricorso sono conformi allo stato di fatto. Consistenza I. L' oggetto del presente trasferimento viene alienato a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessorio, accessione e pertinenza, usi, azioni, servitù o altri diritti reali attivi e passivi nella consistenza e con i diritti reali congiunti tavolarmente iscritti. II. La signora dichiara che l'unità immobiliare urbana in Parte_2 oggetto è graficamente rappresentata dalla planimetria dd. 05/08/1996 con prot. n. A00757.00101996, depositata presso l'Ufficio del Catasto che si allega al presente ricorso sub doc. 11, e che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto;
le parti dichiarano che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dare luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria ai sensi della vigente normativa. III. Le parti dichiarano altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. Prezzo e modalità di pagamento IV. Le parti dichiarano ai sensi dell'art. 35 comma 22 del d.l. 04.07.2006 n. 223 convertito nella legge 04.08.2006 n. 248, consapevoli delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 DPR 28.12.2000 n. 445, di non essersi avvalse di alcuna opera di mediazione per la cessione in oggettoe che il suddetto prezzo di 25.000,00 (venticinquemila) viene pagato da parte di Parte_1
ratealmente, mediante versamenti mensili a favore della signora ,
[...] Pt_2 sul suo conto noto alle parti, di euro 1.000,00 ciascuno fino al saldo, con prima rata da versarsi entro 5 giorni dalla data della prefissanda udienza di comparizione. V. La signora rinuncia sin d'ora espressamente all'iscrizione di Parte_2 ipoteca legale. Dichiarazioni urbanistico - edilizie VI. La parte cedente dichiara, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in ordine alla regolarità edilizia dell'immobile, che le opere edilizie relative alla costruzione dell'unità immobiliare oggetto di trasferimento, e relative pertinenze e accessori, sono state costruite in data anteriore al 1° settembre 1967 dichiara altresì che :
Pag. 5 di 8 -successivamente sono state rilasciate dal Comune di Breguzzo, concessione n. BR 3-1991 di data 4 giugno 1991, concessione in sanatoria n. BR61-1992 di data 4 novembre 1992, concessione installazione serbatoio GPL n. BR61-1992 di data 25 marzo 1993, autorizzazione n. BR 29-1993 di data 13 agosto 1993, concessione in sanatoria n. BR35-1993 di data 23 novembre 1993 e concessione in sanatoria n. BR 26-1996;
- relativamente all'immobile oggetto del presente atto non risulta rilasciata la relativa agibilità in quanto non richiesta;
- che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi abusivi, né sono stati mai adottati i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della predetta legge n. 47/1985;
- ed inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. N.380 del 6 giugno 2001 (T.U. edilizia), che le aree scoperte, le comproprietà e le consortalità dell'edificio sono di superficie inferiore ai 5.000 (cinquemila) mq. E costituiscono pertinenza di edificio censito non rendendosi pertanto necessaria l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica;
- e che l'opera di costruzione è avvenuta in conformità alle vigenti norme igienico sanitarie e di impiantistica. VII. La parte cedente dichiara che le suddette opere sono state eseguite in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, che non sono state apportate altre varianti per le quali dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi e non sono stati adottai provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche. VIII. Le parti dichiarano che le suddette opere sono avvenute in conformità alle allora vigenti norme igienico sanitarie e di impiantistica. Certificazione energetica IX. Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina energetica degli edifici di cui al d.lgs. 192/2005 e ss. mod. ed all'uopo la parte cessionaria da atto di aver ricevuto dal cedente la documentazione in ordine all'attestato di prestazione energetica n. AA00086-2579 rilasciato in data 22/07/2025 a firma del dott. ing. iscritto all'Albo Ingegneri di Trento – n. elenco Persona_4 certificatori Energetici AA00086, allegato al presente atto sub doc. 08. La signora dichiara che l'attestato è valido stante l'assenza di Parte_2 cause che ne abbiano determinato la decadenza. Garanzie X. La signora garantisce la piena ed esclusiva proprietà e Parte_2 disponibilità della quota di ½ indivisa dell'immobile oggetto della presente cessione, la libertà della stessa sino al trasferimento di cui al presente accordo da garanzie reali, da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, da oneri, da
Pag. 6 di 8 diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso. Il signor si Parte_1 impegna a sua volta a comunicare tempestivamente al Comune di competenza il contenuto del presente accordo e delle conseguenti variazioni immobiliari. XI. In relazione agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22.01.2008 n. 37, destinati al servizio dell'immobile oggetto del presente atto, le parti convengono quanto segue: la parte alienante ne garantisce la conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione. Dichiarazioni fiscali XI. Ai fini fiscali si dichiara che in applicazione del disposto di cui all'art. 19 della L. 06.03.1987 n. 74 e della sentenza n. 154 del 1999 della Corte Costituzionale e dei principi di cui alla circolare n. 27/E del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra è considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale o ipotecaria. XII. Per quanto possa occorrere, le parti dichiarano ai sensi dell'art. 3 della L. 165/90 di aver puntualmente assolto tutti gli obblighi di carattere tributario, per imposte sia dirette che indirette, comunque relative all'immobile e che il reddito dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto. XIII. In conseguenza della cessione di cui ante il signor diverrà Parte_1 pieno ed esclusivo proprietario in ragione di 1/1 dell'immobile come sopra descritto ed indicato, di cui dichiara essere già nel pieno possesso che con la presente cessione diviene esclusivo. XIV. La parte cedente si dichiara edotta dell'obbligo di comunicare la cessione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.”. All'udienza di comparizione del 29.10.2025, le parti confermavano di non volersi conciliare;
insistevano per la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso, e, alla presenza del Cancelliere Esperto, si procedeva al trasferimento da parte della sig.ra al sig. di quota dell'immobile, come meglio Pt_2 Pt_1 descritto nell'allegato del verbale d'udienza. All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione. La domanda è fondata e merita accoglimento. In merito all'accordo di trasferimento immobiliare le SS.UU. della Cassazione (CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del tale negozio in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole di riconoscimento, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento della separazione, rinvenendo ivi la propria causa.
Pag. 7 di 8 Nulla osta quindi alla ricezione delle conclusioni congiuntamente presentate, compreso il trasferimento immobiliare avvenuto mediante atto di cessione sottoscritto alla presenza del Cancelliere Esperto. Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse. Il Tribunale, dato atto altresì che le condizioni relative alla regolamentazione dell'affidamento ed al mantenimento della figlia minore non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con il suo interesse;
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rinvia per il prosieguo per il giudizio di divorzio come da sperata ordinanza. Si comunichi. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Presidente rel.
(Dott. Luciano Spina)
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3541/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. BONAZZA GABRIELLA Parte_1
e
, con l'Avv. BONAZZA GABRIELLA Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e da verbale di udienza del 29 ottobre 2025 2024. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO I Sig.ri e , premesso di aver contratto matrimonio avanti il Pt_1 Pt_2
Comune di Strembo, il giorno 11.10.2008, registrato nei registri dello Stato Civile del Comune di Strembo Bersone dell'anno 2008 atto n. 2, parte 1, serie A (doc. 1); il regime patrimoniale scelto dai coniugi è quello della comunione dei beni;
dall'unione coniugale sono nati tre figli: , nato a [...] il Per_1
17/07/2005, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
nata a [...]
Tione di Trento il 23/07/2009 e nata a [...] il [...]; tutto Per_3 quanto sopra premesso, con ricorso congiunto, ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato il 30.07.2025, esponevano che il loro rapporto coniugale si era deteriorato senza possibilità di riconciliazione e, pertanto, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
“1.pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
autorizzandoli a vivere separati, fermi gli obblighi di legge compatibili
[...] con tale stato nel reciproco rispetto;
i coniugi si riconoscono allo stato economicamente autosufficienti, non richiedendo pertanto, l'uno all'altro, alcuna forma di contributo per il proprio mantenimento;
2. la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà di proprietà esclusiva del marito, a seguito della cessione, con il presente atto, della quota da parte della signora, e al medesimo assegnata che vi vivrà con i figli , Per_1
e ove tutti manterranno la propria residenza;
Per_2 Per_3
3. la signora si è già trasferita in altro alloggio, in Pieve di Bono – Pt_2
Prezzo TN, con l'avvallo del marito;
4. i figli e rimarranno a vivere con il padre;
Per_2 Per_1
5. quanto alla figlia minore nelle giornate in cui la madre lavora la Per_3 mattina,la bambina rimarrà con il padre per il pernotto, accompagnandola a scuola, verrà poi ripresa dalla madre per trascorrere con lei il pomeriggio e il pernotto seguente;
mentre in caso di turno serale, sarà la madre ad accompagnarla a scuola e il padre a ritirarla il pomeriggio;
tendenzialmente rimarrà a fine settimana alterni con ciascun genitore, dal sabato alla Per_3 domenica sera. Anche le festività verranno alternate di anno in anno, con diritto di ciascun genitore di tenere con sé la figlia almeno tre settimane per le vacanze estive. Tali periodi verranno comunicati entro la fine di maggio di ogni anno. Altri periodi di vacanza, se concomitanti con le ferie dei genitori, verranno sempre suddivisi a metà, altrimenti con la consueta alternanza quotidiana, in base agli impegni lavorativi dei genitori. Visti i buoni rapporti tra le parti, diverse o maggiori visite, durante il fine settimana o i periodi estivi verranno concordati di volta in volta tra i genitori e con la figlia.
6. il padre si accolla il mantenimento ordinario e straordinario di e di Per_2
, mentre il mantenimento di avverrà in via diretta da parte di Per_1 Per_3 entrambi i genitori, nei periodi di loro competenza;
le spese straordinarie verranno suddivise al 50% con applicazione delle linee guida CNF;
7. Gli emolumenti pubblici per verranno percepiti dai genitori al 50% Per_3 ciascuno, mentre quelli per e per verranno trattenuti al 100% dal Per_2 Per_1 padre;
8. Il signor a fronte della cessione della quota di proprietà della Parte_1 signora sul bene immobile, si accollerà integralmente il mutuo residuo sulla casa
Pag. 2 di 8 familiare n. 260083694 acceso presso La Cassa Rurale nonché il finanziamento dell'impianto fotovoltaico e dell'auto tipo audi;
(doc 04)
9. In questa sede in coniugi convengono di regolamentare i propri interessi patrimoniali dividendo il patrimonio mobiliare ed immobiliare comune nel modo che segue:
10. Circa i beni mobili registrati: Il sig. rimarrà unico proprietario del veicolo tipo Audi tg EH261WY, Pt_1 per cui la signora cederà al medesimo la sua quota di proprietà Parte_2 sul mezzo a titolo gratuito;
mentre il veicolo tipo Lancia Y tg. EN402BF e la Renault Nuova Clio tg. ES432TS rimarranno intestate alla signora;
(doc 10)
- Le parti chiedono che il presente accordo e il provvedimento di omologa emesso nel giudizio di separazione consensuale dei coniugi costituisca già titolo per la voltura del diritto di proprietà relativo alla quota di proprietà indivisa del bene mobile registrato intestato a in favore di Parte_2 Parte_1
- Considerato infine l'effetto immediatamente traslativo ex art. 1376 c.c. della proprietà del bene sopra descritto per mezzo del consenso delle parti a tal fine espressamente manifestato in tale sede, si chiede l'emissione di provvedimento di omologa della separazione consensuale dei coniugi ai fini anche della sua registrazione presso il competente Ufficio ACI e Motorizzazione, in quanto atto pubblico;
- Si chiede altresì che l'Ill.mo Tribunale adito dichiari espressamente che la suddetta cessione è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987 e della circolare della Agenzia delle Entrate n. 27/E di data 21.6.2012. 11. CESSIONE IMMOBILIARE I. la quota pari ad ½ di proprietà della signora del complesso Parte_2 edilizio determinato in p.ed. 139 e p.f. 1108/1 in CC Breguzzo, in Località Casel, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota indivisa di ½ ciascuno,viene trasferita al marito che ne diviene proprietario esclusivo;
la moglie avrà il diritto di asportare dall'abitazione coniugale i propri effetti personali, ove fossero ancora presenti. Il sig. pertanto si impegna ed obbliga Pt_1 ad intestare a proprio nome tutte le utenze, in particolare quella relativa ai rifiuti, nonché l'assicurazione relativa all'immobile entro il termine di giorni 20 (venti) dalla sottoscrizione del presente atto. II. Nella denegata ipotesi di esito negativo della procedura tavolare di trascrizione del presente atto e quindi del trasferimento di proprietà, i coniugi si impegnano sin d'ora a dare incarico ad un notaio di propria fiducia ed addivenire alla cessione del bene sopra descritto alle medesime condizioni di cui al presente atto entro il 31.12.2025.
Pag. 3 di 8 III. La signora , pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, Parte_2 dichiara di trasferire la propria metà indivisa dell'immobile tavolarmente identificato nella p.ed. 139 e p.f. 1108/1 PT 544 II in CC Breguzzo, in Località Casel, così riportato nel Libro Fondiario di Tione:
- in Comune Catastale Breguzzo I, Partita Tavolare 544, particella edificiale 139 e neo modificata particella fondiaria 1108/1. Così censito al catasto urbano del Comune Catastale di Breguzzo I: in CC 042, Particella edificiale 139, sub 1, foglio 1, Zona Cens. 2, Località Casel, Piani: T-1, Cat. A/7, classe 1, consistenza 7,5 vani, superficie 175 mq, rendita euro 639,12; particella 1108/1, Coltura prato, Classe 7, mq 641, R.D. euro 0,07, R.A. euro 0,03;al signor e quest'ultimo a sua volta dichiara Parte_1 espressamente di accettare il trasferimento. IV. La signora dichiara di cedere al signor che Parte_2 Parte_1 accetta e acquista l'immobile sopra descritto a fronte del pagamento della somma di euro 25.000,00 (diconsi venticinquemila). Il prezzo viene determinato tenendo conto dei rapporti tra le parti, nonché dei maggiori conferimenti effettuati per l'acquisto dell'immobile da parte del signor ciò pertanto Pt_1 anche a fine solutorio – compensativo dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi, che essi intendono così regolamentare. V. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente in ragione della divisione dei propri beni comuni e comunque a qualunque titolo, ragione o motivo. Descrizione del bene oggetto del trasferimento
• In partita tavolare n. 544 II , CC Breguzzo I, quota di comproprietà indivisa pari a ½ p.ed. 139 e p.f. 1108/1, così descritta: p.ed. 139 Edificio Classe 0, Superficie mq. 331 – p.fond. 1108/01 Prato, Classe 7, Superficie mq. 641, R. Dominicale Euro 0,07, E. Agrario Euro 0,03 Iscritta in Nceu del Comune di Tione particella Edificiale 139, Sub 1, Foglio 1, Zona cens. 2, Categ. A/7 Classe 1, Consistenza 7,5 vani, Superficie 175 mq, Rendita Valore IMIS euro 639,12 – euro 107.372,16 – dati derivanti da Accatastamento n. A00757.001.1996; 21-11-1996 in atti dal 25-11-1996 . COSTITUZIONE. d. 592, sub 3, foglio 18, p.m. 2 Zona Cens 3, Cat. A/4 cl. 2 , vani 3,5, superficie mq. 20, R.C. Euro 144,61.Così e come meglio descritte presso il Libro Fondiario. La signora dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che i Parte_2 sopramenzionati dati catastali, il riferimento alla planimetria catastale depositata in Catasto dd. 05/08/1996 con prot. n. A00757.00101996 ed il
Pag. 4 di 8 riferimento alla planimetria allegata al presente ricorso sono conformi allo stato di fatto. Consistenza I. L' oggetto del presente trasferimento viene alienato a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessorio, accessione e pertinenza, usi, azioni, servitù o altri diritti reali attivi e passivi nella consistenza e con i diritti reali congiunti tavolarmente iscritti. II. La signora dichiara che l'unità immobiliare urbana in Parte_2 oggetto è graficamente rappresentata dalla planimetria dd. 05/08/1996 con prot. n. A00757.00101996, depositata presso l'Ufficio del Catasto che si allega al presente ricorso sub doc. 11, e che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto;
le parti dichiarano che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dare luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria ai sensi della vigente normativa. III. Le parti dichiarano altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. Prezzo e modalità di pagamento IV. Le parti dichiarano ai sensi dell'art. 35 comma 22 del d.l. 04.07.2006 n. 223 convertito nella legge 04.08.2006 n. 248, consapevoli delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 DPR 28.12.2000 n. 445, di non essersi avvalse di alcuna opera di mediazione per la cessione in oggettoe che il suddetto prezzo di 25.000,00 (venticinquemila) viene pagato da parte di Parte_1
ratealmente, mediante versamenti mensili a favore della signora ,
[...] Pt_2 sul suo conto noto alle parti, di euro 1.000,00 ciascuno fino al saldo, con prima rata da versarsi entro 5 giorni dalla data della prefissanda udienza di comparizione. V. La signora rinuncia sin d'ora espressamente all'iscrizione di Parte_2 ipoteca legale. Dichiarazioni urbanistico - edilizie VI. La parte cedente dichiara, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in ordine alla regolarità edilizia dell'immobile, che le opere edilizie relative alla costruzione dell'unità immobiliare oggetto di trasferimento, e relative pertinenze e accessori, sono state costruite in data anteriore al 1° settembre 1967 dichiara altresì che :
Pag. 5 di 8 -successivamente sono state rilasciate dal Comune di Breguzzo, concessione n. BR 3-1991 di data 4 giugno 1991, concessione in sanatoria n. BR61-1992 di data 4 novembre 1992, concessione installazione serbatoio GPL n. BR61-1992 di data 25 marzo 1993, autorizzazione n. BR 29-1993 di data 13 agosto 1993, concessione in sanatoria n. BR35-1993 di data 23 novembre 1993 e concessione in sanatoria n. BR 26-1996;
- relativamente all'immobile oggetto del presente atto non risulta rilasciata la relativa agibilità in quanto non richiesta;
- che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi abusivi, né sono stati mai adottati i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della predetta legge n. 47/1985;
- ed inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. N.380 del 6 giugno 2001 (T.U. edilizia), che le aree scoperte, le comproprietà e le consortalità dell'edificio sono di superficie inferiore ai 5.000 (cinquemila) mq. E costituiscono pertinenza di edificio censito non rendendosi pertanto necessaria l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica;
- e che l'opera di costruzione è avvenuta in conformità alle vigenti norme igienico sanitarie e di impiantistica. VII. La parte cedente dichiara che le suddette opere sono state eseguite in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, che non sono state apportate altre varianti per le quali dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi e non sono stati adottai provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche. VIII. Le parti dichiarano che le suddette opere sono avvenute in conformità alle allora vigenti norme igienico sanitarie e di impiantistica. Certificazione energetica IX. Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina energetica degli edifici di cui al d.lgs. 192/2005 e ss. mod. ed all'uopo la parte cessionaria da atto di aver ricevuto dal cedente la documentazione in ordine all'attestato di prestazione energetica n. AA00086-2579 rilasciato in data 22/07/2025 a firma del dott. ing. iscritto all'Albo Ingegneri di Trento – n. elenco Persona_4 certificatori Energetici AA00086, allegato al presente atto sub doc. 08. La signora dichiara che l'attestato è valido stante l'assenza di Parte_2 cause che ne abbiano determinato la decadenza. Garanzie X. La signora garantisce la piena ed esclusiva proprietà e Parte_2 disponibilità della quota di ½ indivisa dell'immobile oggetto della presente cessione, la libertà della stessa sino al trasferimento di cui al presente accordo da garanzie reali, da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, da oneri, da
Pag. 6 di 8 diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso. Il signor si Parte_1 impegna a sua volta a comunicare tempestivamente al Comune di competenza il contenuto del presente accordo e delle conseguenti variazioni immobiliari. XI. In relazione agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22.01.2008 n. 37, destinati al servizio dell'immobile oggetto del presente atto, le parti convengono quanto segue: la parte alienante ne garantisce la conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della realizzazione. Dichiarazioni fiscali XI. Ai fini fiscali si dichiara che in applicazione del disposto di cui all'art. 19 della L. 06.03.1987 n. 74 e della sentenza n. 154 del 1999 della Corte Costituzionale e dei principi di cui alla circolare n. 27/E del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra è considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale o ipotecaria. XII. Per quanto possa occorrere, le parti dichiarano ai sensi dell'art. 3 della L. 165/90 di aver puntualmente assolto tutti gli obblighi di carattere tributario, per imposte sia dirette che indirette, comunque relative all'immobile e che il reddito dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto. XIII. In conseguenza della cessione di cui ante il signor diverrà Parte_1 pieno ed esclusivo proprietario in ragione di 1/1 dell'immobile come sopra descritto ed indicato, di cui dichiara essere già nel pieno possesso che con la presente cessione diviene esclusivo. XIV. La parte cedente si dichiara edotta dell'obbligo di comunicare la cessione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.”. All'udienza di comparizione del 29.10.2025, le parti confermavano di non volersi conciliare;
insistevano per la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso, e, alla presenza del Cancelliere Esperto, si procedeva al trasferimento da parte della sig.ra al sig. di quota dell'immobile, come meglio Pt_2 Pt_1 descritto nell'allegato del verbale d'udienza. All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione. La domanda è fondata e merita accoglimento. In merito all'accordo di trasferimento immobiliare le SS.UU. della Cassazione (CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del tale negozio in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole di riconoscimento, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento della separazione, rinvenendo ivi la propria causa.
Pag. 7 di 8 Nulla osta quindi alla ricezione delle conclusioni congiuntamente presentate, compreso il trasferimento immobiliare avvenuto mediante atto di cessione sottoscritto alla presenza del Cancelliere Esperto. Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse. Il Tribunale, dato atto altresì che le condizioni relative alla regolamentazione dell'affidamento ed al mantenimento della figlia minore non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con il suo interesse;
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rinvia per il prosieguo per il giudizio di divorzio come da sperata ordinanza. Si comunichi. Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Presidente rel.
(Dott. Luciano Spina)
Pag. 8 di 8