Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00192/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Lav, Lega Anti Vivisezione Onlus, Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ambito Territoriale di Caccia To 1, non costituito in giudizio;
Ambito Territoriale di Caccia Novara 2 Sesia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Bisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Presidente della Giunta regionale del 15 marzo 2022, n. 15, avente ad oggetto: “Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2, Ulteriori misure di regolamentazione delle attività venatorie e di controllo faunistico della specie cinghiale per l'eradicazione della peste suina africana. Integrazione decreto del Presidente della giunta regionale 22 gennaio 2022, n. 7”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 27 maggio 2022:
- della deliberazione della Giunta regionale del 18 marzo 2022, n. 29-4792 che prevede l'abbattimento di decine di migliaia di cinghiali, pubblicato in BURP n. 12 del 24.3.2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 28 giugno 2022:
- della deliberazione della Giunta Regionale dell'8 aprile 2022, n. 25-4874.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e dell’Ambito Territoriale di Caccia Novara 2 Sesia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa DR AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, in data 10.11.2025 ( il ricorso è stato assegnato al relatore in data 23.10.2025), parte ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del gravame, con richiesta di compensazione delle spese;
Considerato che la Regione Piemonte e l’Ambito Territoriale di Caccia Novara, nelle proprie memorie, non si sono opposte alla richiesta di declaratoria dell’improcedibilità del ricorso;
Ritenuto, dunque, di dover dichiarare il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, con compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GU LI Di NA, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
DR AL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR AL | GU LI Di NA |
IL SEGRETARIO