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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Amina Simonetti Presidente
Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice
Nicola Fascilla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8592/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti Stefano Parlatore ed Edoardo Mazzoli, elettivamente P.IVA_1 domiciliate presso Legance – Avvocati Associati, con sede in Milano (MI), Via Broletto 20
ATTORI contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria deduzione, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, ivi inclusa la contumacia di così giudicare: CP_1
1. accertare e dichiarare la inefficacia e/o invalidità e/o nullità e/o comunque annullare la delibera assembleare del 22 gennaio 2024, per le ragioni già esposte in narrativa;
2. pronunciare ogni altro provvedimento e/o statuizione conseguente e/o connessa alla domanda che precede;
3. con vittoria di oneri spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio allegando che: CP_1
- l'attore era il legale rappresentante di Parte_1 Parte_2
- dal 2019, l'attore aveva concordato di costituire una joint venture con al fine di CP_2 esercitare congiuntamente l'attività di impresa nella società CP_1
- come da atto costitutivo e costituivano Parte_1 CP_2 CP_1
- la struttura iniziale della società prevedeva una governance in cui e Parte_1 CP_2
assumevano la carica di amministratori della società, con poteri disgiunti, cosicché a ciascuno di essi fossero riservati poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità di ciascuno dei due di imporre un veto sull'esercizio del potere da parte dell'altro. Il superamento del veto dell'amministratore era consentito mediante delibera dell'assemblea dei soci. La medesima struttura trovava conferma anche nelle previsioni dello statuto;
- in data 12 maggio 2021, trasferiva l'1% delle proprie quote in alla signora Parte_1 CP_1 [...]
madre di Tale operazione veniva effettuata esclusivamente in ragione del Per_1 CP_2
presupposto della rappresentazione offerta dal Dott. consulente esterno della società Per_2 [...]
CP_
e da secondo cui ove la società avesse potuto rappresentare alle autorità/enti CP_2
competenti un assetto societario a maggioranza femminile (appunto, il 51% contando le quote di
[...]
e di , avrebbe potuto accedere a certi incentivi. Successivamente, CP_2 Persona_1 CP_1
Parte trasferiva il 25% della propria partecipazione sociale ad Parte_1
- all'esito di dette operazioni, il nuovo assetto societario prevedeva la seguente compagine sociale: (i)
50%; (ii) 1%; (iii) 24%; (iv) AGI 25%, vigente ancora al CP_2 Persona_1 Parte_1
momento della citazione;
- quale atto propedeutico alla costituzione della società ed al progetto imprenditoriale di cui all'oggetto
Parte sociale di in data 20 novembre 2022, quale proprietaria e locatrice, stipulava con la CP_1
società quale conduttrice, un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo, per la CP_1 concessione in locazione dell'immobile uso commerciale sito in Milano, Via del vivaio 23; in detto immobile avrebbe dovuto svolgersi l'attività di oggetto della “joint venture”; CP_1
pagina 2 di 7 - nel medesimo contesto, in data 31 maggio 2023, sempre al fine di dar seguito al progetto imprenditoriale, richiedeva ed otteneva un finanziamento dall'istituto di Credito Banca Sella CP_1
S.p.A. (“Banca Sella”), più precisamente un mutuo fruttifero, di importo pari ad euro 700.000, soggetto a restituzione in rate semestrali, nel termine di 8 anni e garantito da fideiussioni rilasciate da
[...]
Parte
da e da CP_2 Parte_1
- si trattava di un finanziamento “destinato”, cioè finalizzato a consentire alla società di acquistare beni e dotarsi delle attrezzature, macchinari, mobili ed opere edili per l'avvio dell'attività. Pertanto, le somme concesse da Banca Sella non potevano essere utilizzate da se non per lo specifico CP_1
scopo cui il finanziamento era destinato tanto che, infatti, l'utilizzo delle somme presenti sul conto da parte di era sottoposto a preventiva autorizzazione da parte di Banca Sella;
CP_1
Parte
- a partire dai mesi di giugno/luglio 2023, i rapporti tra da una parte, e la sig.ra Parte_1
dall'altra, cominciavano a deteriorarsi. In tale contesto, comprensibilmente preoccupato per le CP_2
potenziali ripercussioni sul business di cominciava a verificare con maggiore CP_1 Parte_1 attenzione l'operato di quale amministratrice della società; CP_2
- in particolare si avvedeva dell'utilizzo, da parte della Signora dei fondi messi a Parte_1 CP_2
disposizione da Banca Sella per il pagamento di servizi e beni ad un costo eccessivo ed esorbitante;
- infatti nel luglio 2023, trasmetteva a Banca Sella una serie di fatture asseritamente CP_2
emesse da fornitori e venditori di attrezzature, macchinari, beni mobili ecc. relative ad acquisti finalizzati all'avvio dell'attività. Tra queste, alcune richieste apparivano non funzionali al progetto imprenditoriale dei soci e al business della società; Parte
- con comunicazione del 12 luglio 2023, – anche tramite la società , esercitava il Parte_1 proprio veto rispetto all'operato dell'amministratrice ai sensi e per gli effetti dello statuto CP_2
di trasmettendo una comunicazione a mezzo e-mail ai referenti di Banca Sella, nella persona CP_1
di Persona_3
- in data 21 ottobre 2023, si teneva l'assemblea dei soci di in violazione delle procedure per la CP_1
Parte comunicazione dell'avviso ai soci, in particolare a e ad che non avevano ricevuto Parte_1
alcuna informativa;
- l'assemblea dei soci di era stata convocata per votare il superamento del veto di CP_1 Parte_1 rispetto all'operato di secondo quanto previsto dall'art. 26 dell'atto costitutivo e dallo CP_2
pagina 3 di 7 statuto. La maggioranza composta dai soci e votava favorevolmente per il CP_2 Persona_1 superamento del veto imposto da all'attività di amministrazione di e Parte_1 CP_2 deliberava di proseguire con l'atto dispositivo in questione;
- la delibera era stata oggetto di impugnazione dinanzi all'autorità competente ed il giudizio era ancora pendente;
- successivamente, reiterava alla Banca Sella la richiesta di pagamento delle fatture;
CP_2
- con comunicazione del 30 novembre 2023 trasmessa a mezzo PEC ai soci ed agli amministratori di
Banca Sella esprimeva significative perplessità per la “paralisi dell'amministrazione di CP_1 [...]
CP_
”. La banca precisava che: “dobbiamo constatare che un contrasto soci-amministratori della
[...] in ordine alla gestione emerso con riferimento all'effettuazione di taluni pagamenti ai CP_1 fornitori, ha determinato una paralisi dell'amministrazione” […] “destinata ad influire negativamente sul programma di investimenti adottato con il supporto del finanziamento”. La banca concludeva di essere “impossibilitata ad accettare disposizioni di pagamento secondo il regime di amministrazione disgiuntiva e necessita per poter disporre dei fondi esistenti che la società superi con la massima urgenza la situazione di stallo”, facendo presente che “le criticità” evidenziate rischiavano di recare serio pregiudizio al progetto imprenditoriale della società;
- in data 22 gennaio 2024, si teneva una nuova assemblea dei soci di anche stavolta senza CP_1
alcuna informativa e/o comunque in violazione delle procedure per la comunicazione dell'avviso ai
Parte soci, in particolare a e ad che non ricevevano di fatto alcuna informativa. All'esito di Parte_1
tale assemblea, la maggioranza composta dai soci e votava CP_2 Persona_1
favorevolmente per il cambio di assetto della governance societaria, e deliberava la nomina di
[...]
ad amministratrice unica di CP_2 CP_1
- in particolare, l'assemblea deliberava:
(i) “di modificare la forma dell'organo amministrativo prevedendo un amministratore unico con poteri di gestione ordinaria e straordinaria”;
(ii) di revocare, senza giusta causa, dalla carica di amministratori il Signor (e Parte_1
anche la Dott.ssa ; CP_2
(iii) di “nominare Amministratore Unico la dott.ssa […] “con tutti i più ampi poteri di CP_2 gestione ordinaria e straordinaria, a tempo indeterminato”; pagina 4 di 7 (iv) infine di: “di corrispondere all'Amministratore Unico dott.ssa un emolumento annuo CP_2 di Euro 50.000”.
In sede di citazione parte attorea ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria deduzione, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, così giudicare:
1. accertare e dichiarare la inefficacia e/o invalidità e/o nullità e/o comunque annullare la delibera assembleare del 22 gennaio 2024, per le ragioni già esposte in narrativa;
2. pronunciare ogni altro provvedimento e/o statuizione conseguente e/o connessa alla domanda che precede;
3. con vittoria di oneri spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
1).1 La società convenuta, nonostante la ritualità della notificazione della citazione in rinnovazione, non si costituiva in giudizio.
1).2 Si dà atto che contestualmente alla citazione parte attorea depositava ricorso per la sospensione della delibera impugnata. Instaurato il contraddittorio senza la costituzione della società, il giudice disponeva la sospensione degli effetti della delibera impugnata con ordinanza del 19 aprile 2024.
1).3 Depositate le memorie 171 ter c.p.c. il giudice istruttore rimetteva la causa in decisione all'udienza del 4 marzo 2025.
2) Ritiene il Tribunale come la domanda di nullità della delibera assembleare della del 22 CP_1
gennaio 2024 debba essere accolta.
L'art. 2479 ter, comma 3, c.c. (che annovera tra le ipotesi di nullità della delibera assembleare quella in cui essa venga adottata in assenza assoluta di informazione) tutela il diritto inderogabile di partecipazione di ciascun socio alle decisioni sociali e si rivolge sia ai casi in cui i soci non abbiano ricevuto l'avviso di convocazione sia ai casi in cui l'abbiano ricevuto in difetto dei presupposti minimi di contenuto fissati dalla norma, come quando l'avviso: non risulti proveniente da un componente degli organi sociali o dai soci (ove a ciò legittimati); non sia stato inviato preventivamente a tutti gli aventi diritto;
non sia idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea (fermo rimanendo che in virtù del richiamo all'art. 2379 bis c.c., la partecipazione totalitaria del capitale sociale sana il vizio di omessa convocazione).
pagina 5 di 7 Peraltro, costituisce orientamento consolidato di questo Tribunale1 quello secondo il quale l'onere della prova in tema di rituale convocazione dell'assemblea dei soci e quindi di legale conoscenza della stessa spetti alla società.
Nel caso di specie, la società convenuta, nonostante rituale notifica della citazione in rinnovazione, non si è costituita in giudizio.
Tale omessa costituzione in giudizio comporta il mancato assolvimento del proprio onere della prova circa la ritualità della comunicazione della convocazione dell'assemblea dei soci nei confronti degli odierni attori.
Con la conseguenza che la delibera assembleare di del 22 gennaio 2024 deve essere CP_1 dichiarata nulla ai sensi dell'art. 2479 ter coma 3 c.c..
3) Le spese sia della fase cautelare sia della fase di merito seguono il criterio della soccombenza. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato ancora di recente come occorra liquidare separatamente le spese relative alla fase cautelare rispetto al merito, e ciò in quanto il giudizio cautelare risulta caratterizzato da una sua autonomia rispetto al merito della lite ed è regolato da una specifica tabella per la determinazione dei compensi (cfr. da ultimo si veda Cass. ordinanza n. 3180 dell'8 febbraio
2025).
Conseguentemente il Tribunale condanna a rifondere agli attori le spese di lite CP_1
sostenute che si liquidano:
- in € 3.397,00 per compensi (causa valore indeterminabile – complessità media: € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.701,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge per la fase cautelare;
- in € 1.063,00 per anticipazioni non imponibili ed € 7.202,00 per compensi (causa valore indeterminabile – complessità media: € 2.127,00 per la fase di studio;
€ 1.416,00 per la fase introduttiva;
€ 1.869,00 per la fase istruttoria;
€ 1.790,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge per la fase di merito.
1 Cfr. Tribunale di Milano, ordinanza del 25/06/2018 nel procedimento RG n. 18701/2018, est. Riva Crugnola;
sentenza n.
3828/2017 pubbl. il 04/04/2017 Pres. e rel. Riva Crugnola. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara la nullità della delibera assembleare di del 22 gennaio 2024 ai sensi dell'art. CP_1
2479 ter coma 3 c.c.;
2. condanna a rifondere agli attori le spese di lite sostenute che si liquidano: CP_1
- in € 3.397,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge per la fase cautelare;
- in € 1.063,00 per anticipazioni non imponibili ed € 7.202,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge per la fase di merito.
Così deciso in Milano, 13 marzo 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
dott. Nicola Fascilla dott.ssa Amina Simonetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Amina Simonetti Presidente
Guendalina Alessandra Virginia Pascale Giudice
Nicola Fascilla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8592/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti Stefano Parlatore ed Edoardo Mazzoli, elettivamente P.IVA_1 domiciliate presso Legance – Avvocati Associati, con sede in Milano (MI), Via Broletto 20
ATTORI contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria deduzione, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, ivi inclusa la contumacia di così giudicare: CP_1
1. accertare e dichiarare la inefficacia e/o invalidità e/o nullità e/o comunque annullare la delibera assembleare del 22 gennaio 2024, per le ragioni già esposte in narrativa;
2. pronunciare ogni altro provvedimento e/o statuizione conseguente e/o connessa alla domanda che precede;
3. con vittoria di oneri spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio allegando che: CP_1
- l'attore era il legale rappresentante di Parte_1 Parte_2
- dal 2019, l'attore aveva concordato di costituire una joint venture con al fine di CP_2 esercitare congiuntamente l'attività di impresa nella società CP_1
- come da atto costitutivo e costituivano Parte_1 CP_2 CP_1
- la struttura iniziale della società prevedeva una governance in cui e Parte_1 CP_2
assumevano la carica di amministratori della società, con poteri disgiunti, cosicché a ciascuno di essi fossero riservati poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità di ciascuno dei due di imporre un veto sull'esercizio del potere da parte dell'altro. Il superamento del veto dell'amministratore era consentito mediante delibera dell'assemblea dei soci. La medesima struttura trovava conferma anche nelle previsioni dello statuto;
- in data 12 maggio 2021, trasferiva l'1% delle proprie quote in alla signora Parte_1 CP_1 [...]
madre di Tale operazione veniva effettuata esclusivamente in ragione del Per_1 CP_2
presupposto della rappresentazione offerta dal Dott. consulente esterno della società Per_2 [...]
CP_
e da secondo cui ove la società avesse potuto rappresentare alle autorità/enti CP_2
competenti un assetto societario a maggioranza femminile (appunto, il 51% contando le quote di
[...]
e di , avrebbe potuto accedere a certi incentivi. Successivamente, CP_2 Persona_1 CP_1
Parte trasferiva il 25% della propria partecipazione sociale ad Parte_1
- all'esito di dette operazioni, il nuovo assetto societario prevedeva la seguente compagine sociale: (i)
50%; (ii) 1%; (iii) 24%; (iv) AGI 25%, vigente ancora al CP_2 Persona_1 Parte_1
momento della citazione;
- quale atto propedeutico alla costituzione della società ed al progetto imprenditoriale di cui all'oggetto
Parte sociale di in data 20 novembre 2022, quale proprietaria e locatrice, stipulava con la CP_1
società quale conduttrice, un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo, per la CP_1 concessione in locazione dell'immobile uso commerciale sito in Milano, Via del vivaio 23; in detto immobile avrebbe dovuto svolgersi l'attività di oggetto della “joint venture”; CP_1
pagina 2 di 7 - nel medesimo contesto, in data 31 maggio 2023, sempre al fine di dar seguito al progetto imprenditoriale, richiedeva ed otteneva un finanziamento dall'istituto di Credito Banca Sella CP_1
S.p.A. (“Banca Sella”), più precisamente un mutuo fruttifero, di importo pari ad euro 700.000, soggetto a restituzione in rate semestrali, nel termine di 8 anni e garantito da fideiussioni rilasciate da
[...]
Parte
da e da CP_2 Parte_1
- si trattava di un finanziamento “destinato”, cioè finalizzato a consentire alla società di acquistare beni e dotarsi delle attrezzature, macchinari, mobili ed opere edili per l'avvio dell'attività. Pertanto, le somme concesse da Banca Sella non potevano essere utilizzate da se non per lo specifico CP_1
scopo cui il finanziamento era destinato tanto che, infatti, l'utilizzo delle somme presenti sul conto da parte di era sottoposto a preventiva autorizzazione da parte di Banca Sella;
CP_1
Parte
- a partire dai mesi di giugno/luglio 2023, i rapporti tra da una parte, e la sig.ra Parte_1
dall'altra, cominciavano a deteriorarsi. In tale contesto, comprensibilmente preoccupato per le CP_2
potenziali ripercussioni sul business di cominciava a verificare con maggiore CP_1 Parte_1 attenzione l'operato di quale amministratrice della società; CP_2
- in particolare si avvedeva dell'utilizzo, da parte della Signora dei fondi messi a Parte_1 CP_2
disposizione da Banca Sella per il pagamento di servizi e beni ad un costo eccessivo ed esorbitante;
- infatti nel luglio 2023, trasmetteva a Banca Sella una serie di fatture asseritamente CP_2
emesse da fornitori e venditori di attrezzature, macchinari, beni mobili ecc. relative ad acquisti finalizzati all'avvio dell'attività. Tra queste, alcune richieste apparivano non funzionali al progetto imprenditoriale dei soci e al business della società; Parte
- con comunicazione del 12 luglio 2023, – anche tramite la società , esercitava il Parte_1 proprio veto rispetto all'operato dell'amministratrice ai sensi e per gli effetti dello statuto CP_2
di trasmettendo una comunicazione a mezzo e-mail ai referenti di Banca Sella, nella persona CP_1
di Persona_3
- in data 21 ottobre 2023, si teneva l'assemblea dei soci di in violazione delle procedure per la CP_1
Parte comunicazione dell'avviso ai soci, in particolare a e ad che non avevano ricevuto Parte_1
alcuna informativa;
- l'assemblea dei soci di era stata convocata per votare il superamento del veto di CP_1 Parte_1 rispetto all'operato di secondo quanto previsto dall'art. 26 dell'atto costitutivo e dallo CP_2
pagina 3 di 7 statuto. La maggioranza composta dai soci e votava favorevolmente per il CP_2 Persona_1 superamento del veto imposto da all'attività di amministrazione di e Parte_1 CP_2 deliberava di proseguire con l'atto dispositivo in questione;
- la delibera era stata oggetto di impugnazione dinanzi all'autorità competente ed il giudizio era ancora pendente;
- successivamente, reiterava alla Banca Sella la richiesta di pagamento delle fatture;
CP_2
- con comunicazione del 30 novembre 2023 trasmessa a mezzo PEC ai soci ed agli amministratori di
Banca Sella esprimeva significative perplessità per la “paralisi dell'amministrazione di CP_1 [...]
CP_
”. La banca precisava che: “dobbiamo constatare che un contrasto soci-amministratori della
[...] in ordine alla gestione emerso con riferimento all'effettuazione di taluni pagamenti ai CP_1 fornitori, ha determinato una paralisi dell'amministrazione” […] “destinata ad influire negativamente sul programma di investimenti adottato con il supporto del finanziamento”. La banca concludeva di essere “impossibilitata ad accettare disposizioni di pagamento secondo il regime di amministrazione disgiuntiva e necessita per poter disporre dei fondi esistenti che la società superi con la massima urgenza la situazione di stallo”, facendo presente che “le criticità” evidenziate rischiavano di recare serio pregiudizio al progetto imprenditoriale della società;
- in data 22 gennaio 2024, si teneva una nuova assemblea dei soci di anche stavolta senza CP_1
alcuna informativa e/o comunque in violazione delle procedure per la comunicazione dell'avviso ai
Parte soci, in particolare a e ad che non ricevevano di fatto alcuna informativa. All'esito di Parte_1
tale assemblea, la maggioranza composta dai soci e votava CP_2 Persona_1
favorevolmente per il cambio di assetto della governance societaria, e deliberava la nomina di
[...]
ad amministratrice unica di CP_2 CP_1
- in particolare, l'assemblea deliberava:
(i) “di modificare la forma dell'organo amministrativo prevedendo un amministratore unico con poteri di gestione ordinaria e straordinaria”;
(ii) di revocare, senza giusta causa, dalla carica di amministratori il Signor (e Parte_1
anche la Dott.ssa ; CP_2
(iii) di “nominare Amministratore Unico la dott.ssa […] “con tutti i più ampi poteri di CP_2 gestione ordinaria e straordinaria, a tempo indeterminato”; pagina 4 di 7 (iv) infine di: “di corrispondere all'Amministratore Unico dott.ssa un emolumento annuo CP_2 di Euro 50.000”.
In sede di citazione parte attorea ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria deduzione, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, così giudicare:
1. accertare e dichiarare la inefficacia e/o invalidità e/o nullità e/o comunque annullare la delibera assembleare del 22 gennaio 2024, per le ragioni già esposte in narrativa;
2. pronunciare ogni altro provvedimento e/o statuizione conseguente e/o connessa alla domanda che precede;
3. con vittoria di oneri spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
1).1 La società convenuta, nonostante la ritualità della notificazione della citazione in rinnovazione, non si costituiva in giudizio.
1).2 Si dà atto che contestualmente alla citazione parte attorea depositava ricorso per la sospensione della delibera impugnata. Instaurato il contraddittorio senza la costituzione della società, il giudice disponeva la sospensione degli effetti della delibera impugnata con ordinanza del 19 aprile 2024.
1).3 Depositate le memorie 171 ter c.p.c. il giudice istruttore rimetteva la causa in decisione all'udienza del 4 marzo 2025.
2) Ritiene il Tribunale come la domanda di nullità della delibera assembleare della del 22 CP_1
gennaio 2024 debba essere accolta.
L'art. 2479 ter, comma 3, c.c. (che annovera tra le ipotesi di nullità della delibera assembleare quella in cui essa venga adottata in assenza assoluta di informazione) tutela il diritto inderogabile di partecipazione di ciascun socio alle decisioni sociali e si rivolge sia ai casi in cui i soci non abbiano ricevuto l'avviso di convocazione sia ai casi in cui l'abbiano ricevuto in difetto dei presupposti minimi di contenuto fissati dalla norma, come quando l'avviso: non risulti proveniente da un componente degli organi sociali o dai soci (ove a ciò legittimati); non sia stato inviato preventivamente a tutti gli aventi diritto;
non sia idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea (fermo rimanendo che in virtù del richiamo all'art. 2379 bis c.c., la partecipazione totalitaria del capitale sociale sana il vizio di omessa convocazione).
pagina 5 di 7 Peraltro, costituisce orientamento consolidato di questo Tribunale1 quello secondo il quale l'onere della prova in tema di rituale convocazione dell'assemblea dei soci e quindi di legale conoscenza della stessa spetti alla società.
Nel caso di specie, la società convenuta, nonostante rituale notifica della citazione in rinnovazione, non si è costituita in giudizio.
Tale omessa costituzione in giudizio comporta il mancato assolvimento del proprio onere della prova circa la ritualità della comunicazione della convocazione dell'assemblea dei soci nei confronti degli odierni attori.
Con la conseguenza che la delibera assembleare di del 22 gennaio 2024 deve essere CP_1 dichiarata nulla ai sensi dell'art. 2479 ter coma 3 c.c..
3) Le spese sia della fase cautelare sia della fase di merito seguono il criterio della soccombenza. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato ancora di recente come occorra liquidare separatamente le spese relative alla fase cautelare rispetto al merito, e ciò in quanto il giudizio cautelare risulta caratterizzato da una sua autonomia rispetto al merito della lite ed è regolato da una specifica tabella per la determinazione dei compensi (cfr. da ultimo si veda Cass. ordinanza n. 3180 dell'8 febbraio
2025).
Conseguentemente il Tribunale condanna a rifondere agli attori le spese di lite CP_1
sostenute che si liquidano:
- in € 3.397,00 per compensi (causa valore indeterminabile – complessità media: € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 1.701,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge per la fase cautelare;
- in € 1.063,00 per anticipazioni non imponibili ed € 7.202,00 per compensi (causa valore indeterminabile – complessità media: € 2.127,00 per la fase di studio;
€ 1.416,00 per la fase introduttiva;
€ 1.869,00 per la fase istruttoria;
€ 1.790,00 per la fase decisionale) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge per la fase di merito.
1 Cfr. Tribunale di Milano, ordinanza del 25/06/2018 nel procedimento RG n. 18701/2018, est. Riva Crugnola;
sentenza n.
3828/2017 pubbl. il 04/04/2017 Pres. e rel. Riva Crugnola. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara la nullità della delibera assembleare di del 22 gennaio 2024 ai sensi dell'art. CP_1
2479 ter coma 3 c.c.;
2. condanna a rifondere agli attori le spese di lite sostenute che si liquidano: CP_1
- in € 3.397,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge per la fase cautelare;
- in € 1.063,00 per anticipazioni non imponibili ed € 7.202,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge per la fase di merito.
Così deciso in Milano, 13 marzo 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
dott. Nicola Fascilla dott.ssa Amina Simonetti
pagina 7 di 7