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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Enrico Capanna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 866/2022 tra le parti:
RICORRENTE cf Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. CRESTI SERENA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO cf CP_2 C.F._3
- difesa: avv. SALVIETTI GIOVANNI BATTISTA, cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
Pag. 1 di 9 Conclusioni delle parti
Per parte attrice: “ In accoglimento della domanda:
- Pronunciare sentenza di separazione con addebito a carico del IG. ; CP_2
- Disporre che il IG. versi in favore della IG.ra , la somma CP_2 Controparte_1 mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) e/o la diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di mantenimento della stessa, da versarsi entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate in uso alla medesima;
- Porre a carico del IG. il pagamento dei canoni di locazione maturati e CP_2 maturandi a far data dal mese di novembre 2021;
- Porre a carico del IG. il pagamento delle somme a titolo di utenze domestiche a CP_2 partire dal mese di novembre 2021;
- Disporre che il conto corrente bancario n. 1000/00003965 venga estinto con obbligo a carico del IG. di provvedere al versamento, a chiusura del rapporto, delle somme dallo CP_2 stesso prelevate;
- Disporre l'assegnazione al IG. della vettura targata EA829GK CP_2
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse come indicato nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, cpc.
Con condanna al pagamento delle spese di lite del presente procedimento.”
Per parte convenuta: “Voglia rigettare la domanda di assegno di mantenimento in favore della signora in quanto ella gode di un reddito di 1.200,00 e disporre l'onere di CP_1 versare al marito il contributo al mantenimento dello stesso, quale coniuge più debole e ammalato;
- Rigettare la domanda di pagamento dei canoni di locazione, in quanto inammissibile in sede di separazione, e così rigettare anche la richiesta di pagamento delle utenze;
- Risulta che il conto corrente cointestato sia stato estinto e quindi è cessata la materia del contendere;
- L'autovettura EA829GK risulta rottamata;
- Rigettare la domanda di addebito, in quanto infondata e addebitare alla signora le CP_1 ragioni della separazione.
- Con vittoria di spese del presente giudizio.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 17/9/2024”
Fatto e diritto
Pag. 2 di 9 Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto Controparte_1 all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge CP_2
sposato con matrimonio contratto con rito concordatario in Prato (PO), in data
[...]
03/07/1983, atto poi trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, anno
1983, parte 2, Serie A, atto n. 245.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio sono nate due figlie, (il 03/11/1984) e (l'8/09/1986), oggi entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
(2) che i coniugi hanno stabilito la propria residenza familiare in Prato, via Brasimone n. 4/1, presso un immobile condotto in locazione;
(3) che la stessa svolge attività di addetta alle pulizie, mentre il marito è titolare di un'impresa individuale nel settore edile;
(4) che la causa della crisi matrimoniale è da ricondurre alla condotta contraria ai doveri matrimoniali tenuta dal il quale ha CP_2 intrattenuto una relazione extraconiugale con una donna conosciuta tramite piattaforme social;
(5) che la ricorrente ha scoperto il tradimento del marito in seguito all'attività investigativa compiuta dalla società Mi. a cui aveva Controparte_3 dato incarico di seguire i movimenti del marito nel mese di Ottobre 2021; (6) che, in seguito alla separazione di fatto intervenuta tra i coniugi, il ha assunto una CP_2 condotta persecutoria e vessatoria nei confronti della moglie, la quale si è vista costretta a denunciare il comportamento del marito alle autorità; (7) che il ha CP_2 effettuato una serie di prelievi dal conto corrente bancario cointestato con la moglie, n.
1000/00003969, acceso presso Banca Intesa San Paolo Spa.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale di Prato pronunciasse la separazione giudiziale dal coniuge chiedendo, quali provvedimenti accessori: 1) CP_2
l'addebito della separazione a carico del marito ex art. 151, c. 2, c.c. per violazione dei doveri coniugali e familiari;
(2) la determinazione di un assegno di mantenimento a carico di in favore della ricorrente, di € 400,00 mensili rivalutabili o di
CP_2 quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in seguito all'espletata istruttoria;
(3) di porre a carico del IG. il pagamento dei canoni di
CP_2 locazione e delle somme a titolo di utenze domestiche maturati e maturandi a far data dal mese di novembre 2021; (4) che il conto corrente bancario n. 1000/00003965 venga estinto con obbligo a carico del IG. di provvedere al versamento, a
CP_2 chiusura del rapporto, delle somme dallo stesso prelevate;
(5) l'assegnazione al IG. della vettura targata EA829GK.
CP_2
Pag. 3 di 9 Con ordinanza presidenziale del 20/12/2022, adottata a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale del 23/11/2022, svoltasi alla presenza della sola ricorrente, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto e ha disposto l'obbligo, in capo al di versare in CP_2 favore della moglie la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento economico della stessa, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, rimettendo la causa dinanzi al Giudice Istruttore designato.
Di fronte al giudice istruttore il convenuto non si è costituito e parte ricorrente ha chiesto ed ottenuto i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 184 c.p.c. parte ricorrente ha chiesto, in via preliminare, la pronuncia sullo status.
La causa, quindi, è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto e l'intestato Tribunale, con sentenza non definitiva n. 535/2023 del 26/07/2023, pubblicata in data 02/08/2023, ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio necessitando di approfondimento istruttorio sulle ulteriori domande avanzate da parte ricorrente.
Con ordinanza ex art. 184 c.p.c., il G.I. ha ammesso le prove orali formulate da parte ricorrente ed ha disposto procedersi ad accertamenti tramite polizia tributaria, volti a verificare la reale ed effettiva situazione patrimoniale e reddituale di parte convenuta, contumace nel presente procedimento.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19/02/2024, si è poi costituito in giudizio il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti ex adverso resa e la CP_2 richiesta di addebito della separazione a proprio carico avanzata dalla controparte.
Nello specifico, il convenuto ha addotto le seguenti circostanze: a) che il rapporto con la moglie, negli ultimi anni, era andato deteriorandosi e la crisi matrimoniale non è addebitabile alla condotta tenuta dal in quanto era già venuta meno l'affectio CP_2 coniugalis con la sig.ra b) che dalla relazione investigativa agli atti emerge CP_1 solo che il e l'altra donna si siano salutati con “baci sulle guance”, come accade CP_2 sovente tra amici, e da ciò non è possibile dedurre la sussistenza di un rapporto clandestino tra i due da porre a fondamento della crisi matrimoniale con la CP_1
Pag. 4 di 9 c) che, in seguito all'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente, quest'ultima assumeva un atteggiamento sempre più ostativo nei confronti del marito, pretendendo che sparisse per sempre dalla sua vita, fino a denunciarlo per il reato di stalking, ottenendo, a suo carico, un'ordinanza di divieto di avvicinamento;
d) che, in data 18/01/2022, veniva diagnosticata al convenuto una eclasia dell'aorta di 40 cm con relativo aneurisma di 17 mm, per cui questi era costretto ad interrompere la propria attività lavorativa, tanto che i suoi redditi relativi agli ultimi tre anni sono quasi inesistenti ed ha difficoltà a sostenere il pagamento del canone di locazione della casa e perfino a fare la spesa.
Nello specifico, il convenuto ha avanzato le seguenti domande accessorie: a) ha chiesto il rigetto della domanda di assegno di mantenimento avanzata da parte ricorrente e di disporre, a carico della l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in CP_1 suo favore quale coniuge più debole ed ammalato;
b) ha chiesto il rigetto della domanda di pagamento dei canoni di locazione e delle utenze in quanto inammissibili in sede di separazione;
c) ha chiesto di disporre la cessazione della materia del contendere sulla domanda di versamento, a chiusura del rapporto, delle somme prelevate dal dal conto corrente cointestato con la moglie poiché questo risulta CP_2 essere già estinto;
d) ha chiesto il rigetto della domanda di assegnazione dell'autovettura alla moglie poiché questa risulta già rottamata;
e) ha chiesto il rigetto della domanda di addebito della separazione a suo carico, chiedendo, a sua volta, di addebitare la separazione a carico della ricorrente.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, accertamenti tributari sulla situazione patrimoniale e reddituale di parte convenuta e prove orali.
Con comparsa di costituzione depositata il 30/08/2024, parte convenuta si è costituita in giudizio a mezzo di nuovo difensore, attesa la rinuncia al mandato presentata dal precedente legale.
Lette le note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato, nelle quali hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Addebito della separazione – Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai
Pag. 5 di 9 doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.” (cfr., da ultimo, Cass. Ordinanza 40795/21).
Ebbene, nel caso in esame entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito della separazione.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere accolta. La stessa ha dimostrato, infatti, che la crisi matrimoniale è stata causata dal comportamento contrario ai doveri matrimoniali posto in essere dal coniuge, il quale ha intrattenuto una relazione extraconiugale con una terza persona. Tale circostanza ha trovato riscontro nella relazione investigativa prodotta in atti, peraltro confermata in sede di escussione testimoniale, nonché nella documentazione allegata da parte ricorrente avente ad oggetto la messaggistica inviata dal alla moglie, nella quale il CP_2 medesimo chiede ripetutamente perdono alla moglie, dicendo di aver commesso una stupidaggine, di non aver più rapporti con questa terza persona, chiedendole di ritornare insieme.
Le deduzioni avversarie circa l'anteriorità della crisi coniugale sono del tutto generiche e prive di supporto probatorio.
Al contrario, la domanda di addebito formulata da parte convenuta deve essere dichiarata inammissibile perché formulata tardivamente. Il convenuto, infatti, si è costituito ben oltre il termine previsto per la prima udienza di fronte al giudice istruttore ed oltre lo spirare delle preclusioni istruttorie.
Assegno di mantenimento in favore del coniuge – Secondo l'art. 156 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale
o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155.
Pag. 6 di 9 La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca
o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.”
Ai fini della determinazione della sussistenza o meno del diritto di un coniuge rispetto all'altro di percepire un assegno di mantenimento si è espressa a più riprese la giurisprudenza di legittimità evidenziando che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.” (Cass.
12196/2017, conforme a Ordinanze Cass. 16809/19 e 4327/22).
Ebbene, dovendosi escludere il diritto di parte convenuta a percepire un assegno di mantenimento da parte della ricorrente sia per inammissibilità della domanda in quanto tardiva sia per la declaratoria di addebito della separazione a suo carico, occorre esaminare la domanda svolta dalla ricorrente.
All'esito del giudizio, alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dalla stessa, il Tribunale ritiene non sussistenti i presupposti per accogliere la domanda svolta sul punto dalla CP_1
La stessa, infatti, ha dichiarato in udienza presidenziale quanto segue: “Dal 2005 ho lavorato con contratto a tempo indeterminato part-time con una retribuzione di € 700,00, mentre da marzo 2022 sono stata assunta sempre con contratto a tempo indeterminato presso 2 aziende appaltatrici del servizio di pulizia all'Ospedale e al Tribunale a Prato ad orario pieno con una retribuzione complessiva di circa 1300/1400 euro mensili.”. Tale retribuzione dimostra l'autosufficienza economica della ricorrente, la quale gode attualmente di più risorse rispetto al tempo del rapporto coniugale.
Pag. 7 di 9 Ulteriori domande di parte ricorrente – Le ulteriori domande di parte ricorrente (-
Porre a carico del IG. il pagamento delle somme a titolo di utenze domestiche a CP_2 partire dal mese di novembre 2021;
- Disporre che il conto corrente bancario n. 1000/00003965 venga estinto con obbligo a carico del IG. di provvedere al versamento, a chiusura del rapporto, delle somme dallo CP_2 stesso prelevate;
- Disporre l'assegnazione al IG. della vettura targata EA829GK) devono essere CP_2 dichiarate inammissibili, in difetto di connessione forte con l'oggetto del presente giudizio.
Spese del giudizio – Alla luce dell'esito del giudizio il Tribunale ritiene di dover compensare tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, ponendo la parte restante a carico di parte convenuta. La liquidazione sarà effettuata in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta (valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ai valori medi). Il pagamento dovrà essere effettuato in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. ADDEBITA la separazione al convenuto, ; CP_2
2. RESPINGE la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
3. DICHIARA inammissibili le domande di addebito della separazione e di assegno di mantenimento formulate da parte convenuta;
4. DICHIARA inammissibili le ulteriori domande formulate da parte ricorrente;
5. COMPENSA tra le parti, nella misura di 1/3, le spese di lite e pone la parte restante a carico di parte convenuta, che si liquida in euro 5.077,33 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 27/12/2024
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
Pag. 8 di 9 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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