Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2003, n. 7409
CASS
Sentenza 14 maggio 2003

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Le nullità della sentenza derivanti non dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, così che, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito (nella specie, per asserita falsità delle sottoscrizioni del mandato relativo all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della sospensione necessaria, di cui all'art. 295 del codice di rito, con riferimento al giudizio di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2003, n. 7409
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7409
    Data del deposito : 14 maggio 2003

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