Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
Le nullità della sentenza derivanti non dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, così che, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito (nella specie, per asserita falsità delle sottoscrizioni del mandato relativo all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della sospensione necessaria, di cui all'art. 295 del codice di rito, con riferimento al giudizio di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2003, n. 7409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7409 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC LL, elettivamente domiciliato in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 157, presso lo studio dell'avvocato ST RUFINI, difeso dall'avvocato MAURIZIO SOLETO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZZ IA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 114/A, presso lo studio dell'avvocato ST COCOLA, difesa dall'avvocato GIORGIO MARINO, per procura speciale Dott. JANNITTI PIROMALLO RODOLFO, notaio in ARICCIA, Rep. N. 79631 dell'11/1/2000;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 821/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 17/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per dichiarazione di inammissibilità dei documenti dal n. 3 al n. 8 del primo motivo e rigetto del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 novembre 1996 il Tribunale di Velletri, adito da IL ST nei confronti di IL ME, condannò quest'ultimo a rimuovere o arretrare un vano w.c. e una tubatura, che aveva realizzato a servizio di un proprio fabbricato in Genzano, con violazione delle distanze legali rispetto a un limitrofo edificio appartenente all'attrice.
Impugnata da IL ME, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 17 marzo 1999 ha rigettato il gravame, ritenendo che l'assunto dell'originario convenuto - secondo cui i manufatti in questione risalivano a più di venti anni prima dell'inizio della causa e quindi egli aveva usucapito il diritto a mantenerli - fosse rimasto privo di adeguata prova.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione IL ME, in base a due motivi. IL ST si è costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo dei motivi addotti a sostegno del ricorso IL ME, denunciando "nullità assoluta (e/o inesistenza) dell'intero giudizio di merito, di 1^ e di 2^ grado, ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., per non essere stata l'azione proposta dalla sig.ra ST IL", sostiene di essersi avveduto, dopo la pronuncia della sentenza di appello, che le procure a margine dell'atto introduttivo del giudizio e della comparsa di risposta in secondo grado non erano state in realtà sottoscritte da colei che figurava, rispettivamente, come parte attrice e appellata, stante la diversità delle relative firme da quella apposta su una ricevuta successivamente rilasciata dalla ST, a quietanza del pagamento delle spese dei giudizi di merito;
chiede quindi che il processo venga sospeso, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla definizione della causa di querela di falso, che afferma di aver promosso in via principale davanti al Tribunale di Velletri, per far dichiarare appunto la non autenticità delle suddette sottoscrizioni, secondo quanto risulterebbe da documenti prodotti in questa sede.
La censura va disattesa.
Con specifico riferimento a un'identica fattispecie, è stato deciso (Cass. 23 febbraio 1968 n. 629) che "le nullità della sentenza, derivanti non dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità del procedimento di merito, possono essere dedotte come motivo di ricorso per Cassazione soltanto se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito e pertanto, qualora dopo la pronuncia della sentenza impugnata per cassazione, venga proposta querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito (nella specie falsità delle sottoscrizioni del mandato relativo all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado) la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in Cassazione e di conseguenza non trova applicazione la sospensione necessaria, ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio di Cassazione". A questi principi ritiene il collegio di doversi senz'altro adeguare, anche se sono stati enunciati in una pronuncia ormai remota, sia perché non risultano essere stati contraddetti da successive decisioni difformi, sia perché comunque appaiono pienamente coerenti con la costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, Cass. 22 febbraio 2002 n. 2586) relativa ai limiti del giudizio di legittimità in ordine a quelle nullità della sentenza impugnata, che non conseguono a vizi suoi propri, bensì a invalidità di atti processuali pregressi:
invalidità che non può essere fatta valere - ne' rilevata di ufficio - come ragione di cassazione, se non in base a documenti già in precedenza acquisiti.
Con il secondo motivo di ricorso IL ME, dolendosi di "omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.", lamenta che ingiustificatamente è stata data prevalenza alle deposizioni dei testimoni dell'attrice su quelli del convenuto ed è stata respinta la sua richiesta di disporre una consulenza tecnica di ufficio in materia merceologica, per stabilire l'epoca in cui è state edificato il vano w.c. in contestazione.
Neppure questa censura può essere accolta.
Il giudice di secondo grado ha dato adeguatamente conto delle ragioni della decisione, in maniera esauriente e logicamente coerente, osservando che "a fronte delle dichiarazioni dei testi addotti dal ME ... si pongono, con almeno pari efficacia probatoria, le contrarie dichiarazioni dei testi di parte appellata. Anzi, mentre queste ultime appaiono alquanto precise e circostanziate, anche per la conoscenza diretta dei fatti che hanno avuto i dichiaranti, avendo i medesimi abitato entrambi gli appartamenti, del ME come della ST (testi NI e NO), ovvero una casa frontistante (teste UC), le altre appaiono invece molto generiche (teste SC), meramente assertive (teste LD) o addirittura in contrasto con io stesso assunto dell'appellante, oltre che con le affermazioni degli altri testi dell'appellante medesimo (teste UC e più ancora teste AL)" e che il consulente tecnico di ufficio aveva concluso "per l'impossibilità di formulare ipotesi circa la data esatta della costruzione, ossia della trasformazione dell'antico "buiolo" o latrinetta esterna all'abitazione nell'attuale vano WC", mentre non risultava utile "una indagine merceologica sulla data di fabbricazione dei materiali utilizzati per la costruzione o come accessori del bagno, non coincidendo necessariamente tale data con la data di utilizzazione dei materiali stessi". La sentenza impugnata è dunque sorretta da una motivazione sufficiente e non contraddittoria. D'altra parte questa Corte, tanto constatato, non può svolgere l'ulteriore compito - che il ricorrente in sostanza vorrebbe demandarle - di valutare la maggiore o minore credibilità o rispondenza alla realtà delle une o delle altre deposizioni testimoniali, ne' di verificare se un'indagine merceologica avrebbe potuto essere producente: apprezzamenti tipicamente di merito, estranei per definizione al giudizio di legittimità. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Nulla va statuito in ordine alle spese di giudizio, essendo stato il controricorso notificato dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 370 c.p.c. e non avendo il difensore della resistente partecipato alla discussione orale.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003