Articolo 3 della Legge 19 ottobre 1956, n. 1226
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 novembre 1956
Art. 3.
Per ciascun concorso i candidati saranno compresi in una graduatoria formata in base al risultato degli esami ed ai titoli posseduti alla, data di entrata in vigore della presente legge, titoli da valutarsi nel seguente ordine decrescente:
qualifica ed anzianita' di grado;
anzianita' complessiva del servizio ferroviario di ruolo;
benemerenze di guerra;
titoli di studio od altri eventuali titoli culturali;
rapporto informativo.
Entrata in vigore il 22 novembre 1956