Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 giugno 1952 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 ottobre 1990 |
Commentario • 1
- 1. Accertamento Inps Nei Forfettari: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 26 dicembre 2025
L'accertamento INPS nei confronti dei contribuenti in regime forfettario è una delle contestazioni più frequenti e fraintese. Quando l'INPS avvia un controllo, tende spesso a presumere l'esistenza di un obbligo contributivo diverso o più ampio rispetto a quello effettivamente dovuto, con richieste di contributi arretrati, sanzioni e interessi. È fondamentale chiarirlo subito: il regime forfettario non elimina i contributi, ma non autorizza neppure richieste automatiche o retroattive prive di presupposti. Molti accertamenti INPS nei forfettari sono contestabili e annullabili se difesi con una strategia tecnica corretta. Chi può subire un accertamento INPS nel regime forfettario Gli …
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Giurisprudenza • 91
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/08/2025, n. 22802Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 22802 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 07/08/2025 fissata con riguardo al momento in cui il lavoratore aveva avuto notizia di tale impossibilità. Conseguentemente, non avendo l'INPS addotto e provato nulla al riguardo, ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendola infondata. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'INPS affidato ad un unico motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. GI RE ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato, basato su quattro motivi, anch'esso illustrato con memoria. L'INPS ha resistito al ricorso incidentale con …Leggi di più...
- prescrizione contributi previdenziali·
- diritto potestativo·
- art. 13 legge n. 1338/1962·
- risarcimento danni·
- imprescrittibilità azione·
- azione surrogatoria·
- prescrizione diritto costituzione rendita vitalizia·
- decorrenza prescrizione·
- art. 2116 cod. civ.·
- responsabilità datore di lavoro
Versioni del testo
- Art. 1.
Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 15 per cento, con un aumento annuo minimo di lire 5900 per le pensioni dirette, e di lire 3900 per le pensioni indirette e di riversibilita'.
L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondata per eccesso a lire 100.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o piu' dei detti Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente comma e' dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione. - Art. 2.
L'importo dell'assegno supplementare stabilito dall' art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , ed i relativi minimi e massimi stabiliti dall'articolo stesso sono elevati, a decorrere dal 1 luglio 1950, nella misura del 15 per cento. L'importo annuo lordo dell'assegno supplementare risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100.
Per le pensioni ripartite a carico di due o piu' Istituti di previdenza di cui all'art. 1 relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, l'aumento dell'assegno supplementare di cui al precedente comma e' dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.
Gli aumenti di cui al presente e al precedente articolo assorbono l'aumento previsto per le pensioni dei medici condotti dall' art. 8 della legge 4 maggio 1951, n. 307 . - Art. 3.
Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1950, nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri enti, compreso lo Stato, e comunque in tutti i casi in cui il pagamento della pensione originaria e' fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente art. 1 viene valutato sulla pensione totale in godimento al 30 giugno 1950. Le quote di aumento di pensione a carico degli Istituti di previdenza ed a carico degli altri enti, escluso lo Stato, sono determinate in proporzione delle rispettive quote della predetta pensione totale. La misura dell'aumento sulla quota di pensione a carico dello Stato viene determinata in base alle norme per le pensioni Ordinarie statali.
Nei casi di pensione di cui al comma precedente l'aumento dell'assegno supplementare stabilito dall'art. 2 si applica sulle quote di assegno supplementare in godimento al 30 giugno 1950 a carico degli Istituti di previdenza e degli altri enti, escluso lo Stato.
L'intera pensione e l'intero assegno supplementare, risultanti dall'applicazione degli aumenti di cui ai commi precedenti, sono corrisposti dagli Istituiti di previdenza, con rivalsa delle quote a carico degli enti compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza, Stato ed eventualmente altri enti, per i quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato direttamente dallo Stato, gli aumenti delle quote di pensione e di assegno supplementare a carico degli Istituti di previdenza sono determinati in conformita' alla procedura stabilita nei commi primo e secondo del presente articolo.