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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/11/2024, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
n. R.G. 215 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 215/2024, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. , nt. a Parte_1 C.F._1
ERCOLANO (NA) il 13/10/1973 e da (c.f. Parte_2
) nt. a APRILIA (LT) il 11/01/1986, entrambi con il patrocinio C.F._2 dell'Avv. PINTUCCI MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.) Il giorno 29/01/2024, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., Parte_1
e hanno richiesto al tribunale la pronuncia di
[...] Parte_2 separazione e, poi, di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Aprilia (LT) il 25 maggio 2013, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Aprilia (LT) Atti di
Matrimonio al n. 35, Parte I e che dall'unione coniugale non è nata prole. Il giorno 26/03/2024, con la sentenza n. 17/2024, questo Tribunale ha accolto il ricorso e, quindi, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti, ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ed è stato assegnato alle parti il termine del 28/10/2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Della sentenza (n. 17/2024) è stata acquisita attestazione del passaggio in giudicato. Il giorno 24/10/2024 le parti hanno depositato le proprie note di trattazione scritta con cui hanno confermato la volontà di procedere alla domanda di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni già accordate al tempo del ricorso.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n.
2, lett. b, legge n. 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti relative al solo scioglimento del matrimonio, di cui alle pagg. 4-
5 del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.: DICHIARA sciolto il matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
ad Aprilia (LT) 25/05/2013;
[...]
e delle seguenti condizioni concordate tra le parti: “ Pt_3 CP_1 dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) le parti dichiarano di essere economicamente autonome e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra una volta data esecuzione alle pattuizioni assunte in sede di separazione personale”. ORDINA all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 30.10.2024.
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 215/2024, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. , nt. a Parte_1 C.F._1
ERCOLANO (NA) il 13/10/1973 e da (c.f. Parte_2
) nt. a APRILIA (LT) il 11/01/1986, entrambi con il patrocinio C.F._2 dell'Avv. PINTUCCI MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.) Il giorno 29/01/2024, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., Parte_1
e hanno richiesto al tribunale la pronuncia di
[...] Parte_2 separazione e, poi, di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Aprilia (LT) il 25 maggio 2013, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Aprilia (LT) Atti di
Matrimonio al n. 35, Parte I e che dall'unione coniugale non è nata prole. Il giorno 26/03/2024, con la sentenza n. 17/2024, questo Tribunale ha accolto il ricorso e, quindi, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti, ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ed è stato assegnato alle parti il termine del 28/10/2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Della sentenza (n. 17/2024) è stata acquisita attestazione del passaggio in giudicato. Il giorno 24/10/2024 le parti hanno depositato le proprie note di trattazione scritta con cui hanno confermato la volontà di procedere alla domanda di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni già accordate al tempo del ricorso.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n.
2, lett. b, legge n. 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Il Tribunale stima altresì di poter recepire e omologare integralmente gli accordi raggiunti tra le parti relative al solo scioglimento del matrimonio, di cui alle pagg. 4-
5 del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.: DICHIARA sciolto il matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
ad Aprilia (LT) 25/05/2013;
[...]
e delle seguenti condizioni concordate tra le parti: “ Pt_3 CP_1 dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) le parti dichiarano di essere economicamente autonome e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra una volta data esecuzione alle pattuizioni assunte in sede di separazione personale”. ORDINA all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 30.10.2024.
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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