Art. 20. 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le gamme di quantita' e di capacita' nominali dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi.
2. Il valore di umidita' del prodotto preimballato non puo' essere superiore al 12 per cento (Piu' o Meno) 2 m/m. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
2. Il valore di umidita' del prodotto preimballato non puo' essere superiore al 12 per cento (Piu' o Meno) 2 m/m. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.