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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/11/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: IA SE Presidente ET DI BE Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1559/2025 avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di genitori non coniugati promossa con ricorso congiunto in data 04.08.2025 da: (c.f. Parte_1
), nata alla Spezia il 06.07.1987 (con l'avv. D'Imporzano) e C.F._1 CP_1
(c.f. ), nato a [...] il [...] (con l'avv. Sauchelli)
[...] C.F._2
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 04.08.2025 con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nata in data [...] la figlia regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
di aver deciso – essendo Per_1 venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata); di avere concordato le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse della figlia Per_1
“1. la minore viene affidata ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione presso la madre;
2. padre e madre eserciteranno congiuntamente la responsabilità sulla minore, di conseguenza tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, al benessere, all'istruzione, all'educazione e alla residenza della bambina saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3. la residenza di rimarrà fissata presso la casa familiare sita in La Spezia (SP) via Rebocco Per_1 53, di proprietà della sig.ra , che resterà pertanto a quest'ultima; Pt_1
4. i ricorrenti concordano nel garantire l'un l'altro una frequentazione paritetica e significativa della figlia, fissando all'uopo un calendario che contemperi il rispetto delle esigenze della minore con gli impegni lavorativi di madre e padre;
5. i suddetti concordano sin d'ora sulla possibilità, ove si rendesse necessario, di stabilire, in accordo tra loro eventuali modifiche o deroghe al calendario di frequentazione tra loro di seguito pattuito. In tali casi, al fine di ottenere il previo assenso dell'altro genitore, verrà sempre data comunicazione scritta a mezzo messaggio o e-mail della relativa richiesta, con anticipo di almeno tre giorni rispetto a quello oggetto della proposta modifica nella turnazione;
6. i sig.ri e , per favorire la partecipazione alla quotidianità della minore, si Pt_1 CP_1 impegnano inoltre reciprocamente a indicare, su eventuale espressa domanda l'uno dell'altro, il luogo in cui si trovi in quel dato momento e le attività svolte dalla stessa;
Per_1
7. il sig. potrà tenere con sé a fine settimana alterni, a partire dal venerdì CP_1 Per_1 pomeriggio/sera fino alla domenica compresa, con relativi pernotti presso l'abitazione paterna. Il lunedì mattina il padre si occuperà quindi di accompagnare la bambina a scuola;
8. durante la settimana, nel corso dell'anno scolastico e in occasione della frequenza dei campi estivi, la piccola resterà con la madre, mentre nel periodo intercorrente tra il termine delle attività scolastiche e la ripresa delle stesse, il papà, tenuto conto dei propri impegni lavorativi e di quelli della sig.ra , concorderà con quest'ultima una giornata infrasettimanale, nella quale tenere Pt_1 con sé la minore sino all'ora di cena, con eventuale pernottamento;
9. la madre, coadiuvata all'occorrenza dai nonni materni sig.ri e CP_2 Controparte_3 già delegati all'uopo, continuerà ad occuparsi inoltre di accompagnare la piccola a scuola e Per_1 di riprenderla all'uscita. Analogamente continueranno ad essere la sig.ra e la nonna materna Pt_1 ad accompagnare la bimba presso gli impianti sportivi ove quest'ultima pratica il nuoto, al momento nei pomeriggi di martedì e mercoledì a partire dalle 16:00. Quando possibile e, previo preavviso scritto alla madre per coordinarsi con la stessa, il padre potrà intervenire e partecipare a tali attività;
10. in relazione alle vacanze estive i genitori si impegnano a comunicarsi l'un l'altro in forma scritta tramite messaggio o e-mail, le rispettive disponibilità in ordine alle ferie concesse dai rispettivi datori di lavoro entro il 15 giugno di ogni anno, così da garantire una vicendevole migliore organizzazione nell'interesse della minore;
11. il padre potrà trascorrere le proprie settimane di ferie con la figlia, tenendola con sé per l'intera giornata. Quanto ai pernotti trascorrerà due notti consecutive con il sig. , cui Per_1 CP_1 seguiranno tre pernotti con la sig.ra e così via sino al termine del periodo di ferie del papà. Pt_1 Eventuali cambiamenti, se necessari e da valutare sempre nell'esclusivo interesse dalla minore, verranno concordati anticipatamente tra i genitori, seguendo le modalità già indicate;
12. la condizione di cui al precedente punto verrà progressivamente modificata con il crescere della bambina, favorendo man mano una maggiore permanenza notturna presso il padre;
13. i genitori concordano sull'opportunità di far frequentare ad i centri estivi al termine Per_1 dell'anno scolastico, presumibilmente nel corso delle ultime due settimane di luglio, o nel periodo che meglio si concilierà con i turni della sig.ra , almeno fino a quando la bambina resterà Pt_1 iscritta alla scuola dell'infanzia, ferma restando la possibilità di stabilire diversamente negli anni a seguire, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e del benessere della minore;
14. per quanto attiene le giornate di festa e le principali ricorrenze i genitori concordano che la piccola trascorra le stesse in base al criterio dell'alternanza tra madre e padre. Per questo Per_1 primo anno i genitori si accorderanno direttamente tra loro sulla collocazione della minore in tali giornate, così da garantire un'equa e significativa partecipazione di entrambi alla vita della bambina, avendo a riguardo i rispettivi impegni lavorativi, dandosi preavviso scritto minimo di una settimana;
15. il sig. si impegna a versare alla sig.ra , tramite bonifico bancario da effettuarsi CP_1 Pt_1 al seguente IBAN [...] un contributo mensile di € 300,00, per sostenere le spese ordinarie necessarie al mantenimento della minore, collocata allo stato prevalentemente presso la madre. L'assegno unico corrisposto da continuerà ad essere percepito secondo le CP_4 modalità attuali;
16. riguardo infine alle spese straordinarie, che saranno individuate facendo riferimento alle “Linee Guida” stabilite da questo Tribunale Ill.mo di concerto con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e previamente concordate con le modalità richiamate nelle stesse, nell'interesse esclusivo della piccola i genitori concordano per la ripartizione tra loro al 50%; Per_1
17. le spese del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte. Nel termine assegnato (22.10.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse della figlia Per_1 nei suddetti termini. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne, possono pertanto essere omologate. Non si è proceduto all'ascolto della minore in quanto ritenuto superfluo in ragione dell'età e dell'accordo tra i genitori. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: omologa le condizioni concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità. La Spezia, 23.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
ET DI BE IA SE
), nata alla Spezia il 06.07.1987 (con l'avv. D'Imporzano) e C.F._1 CP_1
(c.f. ), nato a [...] il [...] (con l'avv. Sauchelli)
[...] C.F._2
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 04.08.2025 con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nata in data [...] la figlia regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
di aver deciso – essendo Per_1 venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata); di avere concordato le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse della figlia Per_1
“1. la minore viene affidata ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione presso la madre;
2. padre e madre eserciteranno congiuntamente la responsabilità sulla minore, di conseguenza tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, al benessere, all'istruzione, all'educazione e alla residenza della bambina saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3. la residenza di rimarrà fissata presso la casa familiare sita in La Spezia (SP) via Rebocco Per_1 53, di proprietà della sig.ra , che resterà pertanto a quest'ultima; Pt_1
4. i ricorrenti concordano nel garantire l'un l'altro una frequentazione paritetica e significativa della figlia, fissando all'uopo un calendario che contemperi il rispetto delle esigenze della minore con gli impegni lavorativi di madre e padre;
5. i suddetti concordano sin d'ora sulla possibilità, ove si rendesse necessario, di stabilire, in accordo tra loro eventuali modifiche o deroghe al calendario di frequentazione tra loro di seguito pattuito. In tali casi, al fine di ottenere il previo assenso dell'altro genitore, verrà sempre data comunicazione scritta a mezzo messaggio o e-mail della relativa richiesta, con anticipo di almeno tre giorni rispetto a quello oggetto della proposta modifica nella turnazione;
6. i sig.ri e , per favorire la partecipazione alla quotidianità della minore, si Pt_1 CP_1 impegnano inoltre reciprocamente a indicare, su eventuale espressa domanda l'uno dell'altro, il luogo in cui si trovi in quel dato momento e le attività svolte dalla stessa;
Per_1
7. il sig. potrà tenere con sé a fine settimana alterni, a partire dal venerdì CP_1 Per_1 pomeriggio/sera fino alla domenica compresa, con relativi pernotti presso l'abitazione paterna. Il lunedì mattina il padre si occuperà quindi di accompagnare la bambina a scuola;
8. durante la settimana, nel corso dell'anno scolastico e in occasione della frequenza dei campi estivi, la piccola resterà con la madre, mentre nel periodo intercorrente tra il termine delle attività scolastiche e la ripresa delle stesse, il papà, tenuto conto dei propri impegni lavorativi e di quelli della sig.ra , concorderà con quest'ultima una giornata infrasettimanale, nella quale tenere Pt_1 con sé la minore sino all'ora di cena, con eventuale pernottamento;
9. la madre, coadiuvata all'occorrenza dai nonni materni sig.ri e CP_2 Controparte_3 già delegati all'uopo, continuerà ad occuparsi inoltre di accompagnare la piccola a scuola e Per_1 di riprenderla all'uscita. Analogamente continueranno ad essere la sig.ra e la nonna materna Pt_1 ad accompagnare la bimba presso gli impianti sportivi ove quest'ultima pratica il nuoto, al momento nei pomeriggi di martedì e mercoledì a partire dalle 16:00. Quando possibile e, previo preavviso scritto alla madre per coordinarsi con la stessa, il padre potrà intervenire e partecipare a tali attività;
10. in relazione alle vacanze estive i genitori si impegnano a comunicarsi l'un l'altro in forma scritta tramite messaggio o e-mail, le rispettive disponibilità in ordine alle ferie concesse dai rispettivi datori di lavoro entro il 15 giugno di ogni anno, così da garantire una vicendevole migliore organizzazione nell'interesse della minore;
11. il padre potrà trascorrere le proprie settimane di ferie con la figlia, tenendola con sé per l'intera giornata. Quanto ai pernotti trascorrerà due notti consecutive con il sig. , cui Per_1 CP_1 seguiranno tre pernotti con la sig.ra e così via sino al termine del periodo di ferie del papà. Pt_1 Eventuali cambiamenti, se necessari e da valutare sempre nell'esclusivo interesse dalla minore, verranno concordati anticipatamente tra i genitori, seguendo le modalità già indicate;
12. la condizione di cui al precedente punto verrà progressivamente modificata con il crescere della bambina, favorendo man mano una maggiore permanenza notturna presso il padre;
13. i genitori concordano sull'opportunità di far frequentare ad i centri estivi al termine Per_1 dell'anno scolastico, presumibilmente nel corso delle ultime due settimane di luglio, o nel periodo che meglio si concilierà con i turni della sig.ra , almeno fino a quando la bambina resterà Pt_1 iscritta alla scuola dell'infanzia, ferma restando la possibilità di stabilire diversamente negli anni a seguire, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e del benessere della minore;
14. per quanto attiene le giornate di festa e le principali ricorrenze i genitori concordano che la piccola trascorra le stesse in base al criterio dell'alternanza tra madre e padre. Per questo Per_1 primo anno i genitori si accorderanno direttamente tra loro sulla collocazione della minore in tali giornate, così da garantire un'equa e significativa partecipazione di entrambi alla vita della bambina, avendo a riguardo i rispettivi impegni lavorativi, dandosi preavviso scritto minimo di una settimana;
15. il sig. si impegna a versare alla sig.ra , tramite bonifico bancario da effettuarsi CP_1 Pt_1 al seguente IBAN [...] un contributo mensile di € 300,00, per sostenere le spese ordinarie necessarie al mantenimento della minore, collocata allo stato prevalentemente presso la madre. L'assegno unico corrisposto da continuerà ad essere percepito secondo le CP_4 modalità attuali;
16. riguardo infine alle spese straordinarie, che saranno individuate facendo riferimento alle “Linee Guida” stabilite da questo Tribunale Ill.mo di concerto con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e previamente concordate con le modalità richiamate nelle stesse, nell'interesse esclusivo della piccola i genitori concordano per la ripartizione tra loro al 50%; Per_1
17. le spese del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte. Nel termine assegnato (22.10.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse della figlia Per_1 nei suddetti termini. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Le pattuizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne, possono pertanto essere omologate. Non si è proceduto all'ascolto della minore in quanto ritenuto superfluo in ragione dell'età e dell'accordo tra i genitori. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: omologa le condizioni concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità. La Spezia, 23.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
ET DI BE IA SE