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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/11/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile nelle persone dei Magistrati:
dott. PP De OS Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. OSrio LI SS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 923 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promossa da
(CF ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
con sede in Minerbio (BO) via Caduti di Cefalonia 9, con il patrocinio dell'avv.
[...]
AN EL e dell'avv. PP Fino.
-attrice-
contro
(CF Controparte_1
), in persona del legale rappresentante Massimo Cristiani, con sede in Castenaso P.IVA_2
via Tosarelli 155, con il patrocinio dell'avv. Sandro Corona e dell'avv. Filippo Corona.
-convenuta-
IN PUNTO A: impugnazione lodo
CONCLUSIONI Per come da note scritte depositate il 24 aprile 2025 e il 23 Parte_1
giugno 2025;
Per CP_1 Controparte_1
[... ome da note scritte depositate il 24 aprile 2025 e il 23 giugno 2025.
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– , con atto di citazione ex artt. 828 e segg. c. p. c., notificato a Parte_1
Controparte_1
[... in data 29 maggio 2023, ha impugnato il lodo rituale reso da Arbitro Unico in data
25 gennaio 2023, all'esito di procedimento arbitrale svoltosi a Bologna, in forza di clausola compromissoria contenuta nello Statuto di
[...]
Controparte_1
Si è costituita in giudizio Controparte_1
ha resistito all'impugnazione.
[...]
Fissata dal Consigliere Istruttore udienza di rimessione della causa in decisione, ex
art. 352 c. p. c., la causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito
di trattazione cartolare, con ordinanza del 23 luglio 2025.
2- Va, innanzitutto, rilevato che, con il lodo predetto, l'Arbitro Unico ha così deliberato:
-ha rigettato l'istanza di nullità/rinnovazione/integrazione di CTU formulata da all'udienza del 24 maggio 2022 e motivata con le note del 6 Parte_1
giugno 2022;
-ha rigettato la domanda di annullamento della delibera dell'assemblea del in data 15 febbraio 2021, CP_1 Parte_3
pag. 2/18 nonché della delibera del C.D.A. del 29 gennaio 2021, avendo accertato la fondatezza delle contestazioni formulate nei confronti di e sussistenti le Parte_1
violazioni ivi illustrate;
-in parziale accoglimento della domanda proposta in via subordinata da
[...]
, ha ridotto ad equità, ex art. 1384 c. c., le sanzioni irrogate dall'assemblea Parte_1
dei soci del in data 15 febbraio 2021, eliminando unicamente la parte nella CP_1
quale era prevista la riduzione parziale degli obiettivi di produzione e commercializzazione dei prodotti a marchio consortile “nella misura del 20% rispetto
all'assegnazione 2021 per il quarto anno e, infine, nella misura del 10% rispetto
all'assegnazione 2021 per il quinto anno”; in conseguenza di tale riduzione ad equità, le sanzioni irrogate diventavano le seguenti: “sospensione dell'uso del marchio consortile
per un periodo di dieci mesi decorrenti dal 17 febbraio 2021 e riduzione parziale degli
obiettivi di produzione e commercializzazione dei prodotti a marchio consortile nella
misura del 30% rispetto all'assegnazione 2021, per i prossimi tre anni”;
-ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna generica del
[...]
al Controparte_2
risarcimento dei danni, formulata da nella prima memoria e ha Parte_1
respinto in ogni caso la domanda di condanna specifica al risarcimento dei danni
(formulata nella domanda di arbitrato), non sussistendone i presupposti;
-ha respinto ogni altra domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria;
-ha dichiarato compensate, tra le parti, nella misura di ¼ dell'importo complessivo, le spese di difesa e le spese del procedimento (ivi compreso il compenso del CTU) e condannato a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
pag. 3/18 la parte rimanente, Controparte_2
liquidata in 25.500,00 Euro, oltre spese generali e accessori di legge, e in 612,00 Euro
per spese vive, oltre alle spettanze relative ai consulenti di parte, liquidate per i ¾ in
8.340,00 Euro, somma già comprensiva degli oneri fiscali;
- ha condannato a rimborsare al Parte_1 [...]
la metà di quanto da Controparte_2
quest'ultimo versato al CTU;
- ha condannato a rimborsare al Parte_1 [...]
la metà di quanto da Controparte_2
quest'ultimo versato all'Arbitro Unico a titolo di acconti, liquidati con precedenti ordinanze;
-ha dichiarato tenuta e condannato , per la misura di ¾, e il Parte_1
Controparte_2
per la misura di ¼, ferma la solidarietà di legge, a pagare quanto ancora dovuto
[...]
all'Arbitro Unico, liquidato in 12.000,00 Euro, oltre spese generali e accessori di legge,
per compensi ed alle spese vive per marche da bollo sui verbali e sul lodo, per complessi 944,00 Euro.
3- , previa deduzione della impugnabilità del lodo suddetto Parte_1
anche per violazione di norme di diritto riguardanti il merito della controversia, e, in caso di declaratoria di nullità, della necessità della fissazione di termine per l'introduzione di nuovo giudizio arbitrale, ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi:
a-contestazione I) del 11 novembre 2020 sul quantitativo de nelle patate Per_1
pag. 4/18 : nullità per errores in iudicando di cui agli artt. 1362 e ss c. c., in relazione alle Parte_4
norme consortili e agli altri atti richiamati nel contesto del motivo di censura;
in subordine nullità per difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c. p. c.;
b-contestazione II) del 11 novembre 2020 sul contenuto e posizionamento dei cartellini
(etichette): nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c., violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c. c., violazione art. 1176 c. c., in relazione alle norme consortili e agli altri atti richiamati nel contesto del motivo di impugnazione;
in subordine, difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c. p. c.;
c-contestazione III) del 11 novembre 2020 sul rischio di confusione tra prodotti al selenio e quelli comuni: nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. c.,
violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c. c., in relazione alle norme consortili e agli altri atti richiamati nel contesto del motivo di impugnazione;
difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c. p. c.; violazione del principio del contraddittorio ex art. 829 n. 9 c. p. c.;
d-contestazione IV) del 11 novembre 2020 sul contenuto del Registro di Lavorazione:
nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c.; violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c. c., in relazione alle norme consortili e agli altri atti richiamati nel contesto del motivo di censura;
difetto di motivazione ex art. 829 n. 5
c. p. c.;
e-contestazione V) e VI) del 11 novembre 2020 sulla modifica dei DDT e sulla sigla
“ACT”: nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c., violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c. c., in relazione alle norme consortili e agli altri atti richiamati nel contesto del motivo di impugnazione;
difetto di motivazione pag. 5/18 ex art. 829 n. 5 c. p. c.; violazione del principio del contraddittorio ex art. 829 n. 9 c. p.
c., per violazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c. p. c., nonché dell'art. 2697 c.
c.;
f-contestazione VII) del 11 novembre 2020 sulla data dei controlli: nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c., violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt.
1362 e ss c. c., in relazione alle norme consortili e agli altri atti richiamati nel contesto del motivo di impugnazione;
difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c. p. c.; violazione del principio del contraddittorio ex art. 829 n. 9 c. p. c. per violazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c. p. c., nonché dell'art. 2697 c. c.;
g-prima contestazione del 24 dicembre 2020: sulla contemporanea produzione Parte_4
Cont e nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c., violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c. c., in relazione alle norme consortili e agli altri atti richiamati nel contesto del motivo di impugnazione;
difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c. p. c.; violazione del principio del contraddittorio ex art. 829 n. 9 c. p.
c., per violazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c. p. c., nonché dell'art. 2697 c.
p. c.;
h-seconda contestazione del 24 dicembre 2020 sulla possibilità di declasso in autonomia:0.
nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c., violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c. c. in relazione alle norme consortili e agli altri atti richiamati nel contesto del motivo di impugnazione;
difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c. p. c.;
i-sul procedimento di contestazione: nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma pag. 6/18 3 c. p. c.; nullità per difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c. p. c.;
j-sull' istanza di nullità /rinnovazione/integrazione di CTU;
nullità per violazione del contraddittorio ex art. 829 n. 9 c. p. c., errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c.;
k-sulla valutazione complessiva delle contestazioni: nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c., violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.
c., violazione art. 1176 c. c., in relazione alle norme consortili e agli altri atti richiamati nel contesto del motivo di impugnazione;
violazione art. 2377 cc, art. 14 Statuto, 11
Regolamento Generale;
l-sulla riduzione ex art. 1384 c. c.: nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3
c. p. c.; difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c. p. c.;
m-sulla condanna generica al risarcimento del danno: nullità per errores in procedendo ex art. 829 n. 9 e n. 12 c. p. c.;
n-in via subordinata sulla condanna specifica al risarcimento del danno: nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c.; violazione del contraddittorio ex art. 829 n. 9 c. p. c.;
o-nullità derivata del regolamento delle spese, in quanto l'accoglimento delle proprie domande avrebbe comportato la soccombenza del
[...]
Controparte_2
Fissata dal Consigliere Istruttore udienza di rimessione della causa in decisione, ex
art. 352 c. p. c., la causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito
di trattazione cartolare, con ordinanza del 16 luglio 2025.
3- Ciò premesso, va, innanzitutto, evidenziato che la presente impugnazione è
disciplinata dall'art.829 cpc, come modificato dal D.lgs. 40/2006, posto che la pag. 7/18 procedura arbitrale è stata introdotta successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo citato (vedi la disposizione transitoria di cui al
Decreto Legislativo in questione).
Preme, tuttavia, sottolineare che l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24
del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia -
va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti, deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile (Cassazione civile sez. un.,
09/05/2016, n. 9284).
Tale principio è stato affermato anche con riferimento alla materia societaria, avendo la
Suprema Corte affermato che, in tema di arbitrato societario, anche se le parti hanno autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando", ove la clausola compromissoria sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 e il giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione, da ritenere estensivamente equiparate alle deliberazioni assembleari, in relazione alle quali l'art. 36 d.lgs. n. 5 del pag. 8/18 il lodo è in ogni caso impugnabile per violazione delle norme che regolano il merito della controversia (vedi Cassazione civile sez. I - 24/05/2022, n. 16780). In tema di arbitrato, l'articolo 829, comma 3, Cpc, come riformulato dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 40 citato, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'articolo
829, comma 3, del Cpc., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l'impugnazione del lodo per errores in iudicando ove gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari, così espressamente disponendo la legge di rinvio, da identificarsi con l'articolo 36 del decreto legislativo n. 5 del 2003
(Cassazione civile sez. I - 18/04/2023, n. 10319 ).
Secondo, quindi, le argomentazioni di cui sopra e secondo quanto affermato dal
Supremo Collegio, in ambito societario, anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, quando per decidere essi abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari, gli arbitri medesimi debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'
art. 829 comma 2 c. p. c.: ma ciò solo se risulta provato o non contestato che la convenzione di arbitrato sia antecedente al 2006. Ad analoga conclusione si arriva in pag. 9/18 caso di argomenti “compromettibili”, in quando i lodi resi sulla base di una clausola conclusa prima della riforma del 2006 possono sempre essere impugnati per lamentare un error in judicando del tribunale arbitrale.
Non deve fuorviare, sul tema, la lettura della massima di pronuncia della Suprema Corte
(Cass. Civ. Sez. I 9395/2023), riportata nella comparsa conclusionale di
[...]
. Parte_1
Nella ordinanza da ultimo citata, infatti, si legge “……… L'art. 36, nei casi ai quali
ancora è applicabile, stabilisce che <anche se la clausola compromissoria autorizza gli < i>
arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono
decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829 c.p.c.,
comma 2, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili
ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere
assembleari>.IV. - Ora l'art. 829 c.p.c., comma 2, è stato abrogato dal D. Lgs. n. 40 del
2006. Nella versione pro tempore vigente, allorché fu scritto il D. Lgs. n. 5 del 2003,
art. 36, stabiliva che l'impugnazione per nullità è ammessa se gli arbitri non hanno
osservato le regole di diritto <salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere < i>
secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile>. Ciò comporta che,
tenendo da conto il dato normativo conseguente al D. Lgs. n. 5 del 2003 al quale ha
rinviato la clausola statutaria inter partes, il lodo sarebbe stato impugnabile per
violazione delle regole di diritto, alle condizioni di cui al previgente art. 829 c.p.c.,
comma 2, sempre che si fosse trattato, però, di controversia su deliberati assembleari,
ovvero di controversia per decidere la quale gli arbitri avessero dovuto conoscere
questioni non compromettibili. V. - Occorre farsi carico, tuttavia, del nuovo testo
pag. 10/18 dell'art. 829 c.p.c., comma 3. Ciò in quanto questa Corte, a sezioni unite, ha in termini
generali chiarito che l'art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D. Lgs. n. 40 del
2006, art. 24 si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui al D. Lgs. n. 40
cit., art. 27 a tutti i giudizi arbitrali promossi (come quello in esame) dopo l'entrata in
vigore della novella. Ma ha aggiunto che, per stabilire se sia ammissibile
l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la
legge - cui l'art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia - va identificata in quella vigente al
momento della stipulazione della convenzione di arbitrato (Cass. Sez. U n. 9285-16).
Ne consegue che, in caso di clausola compromissoria societaria inserita in uno statuto
anteriormente alla novella, è ammissibile l'impugnazione del lodo per errores in
iudicando secondo il vecchio testo dell'art. 829 c.p.c., comma 2, ove
decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto
del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari>, perché così
espressamente dispone la legge di rinvio, da identificarsi con il D. Lgs. n. 5 del 2003,
art. 36 (ancora Cass. Sez. U n. 9285-16). Mentre in base alla medesima regola, in caso
di clausola compromissoria inserita in uno statuto successivamente alla novella del
2006, il riferimento presuppone di far capo al coordinamento tra l'art. 36 e la norma
del codice di rito al momento vigente quanto all'errore di diritto sul merito della
controversia, tale essendo non l'art. 829 c.p.c., comma 2, vecchio testo, ma il nuovo art.
829, comma 3. In questa eventualità la legge di rinvio, contenuta nell'art. 36 citato, è
proprio quella compendiata nella regola offerta dalla nuova previsione codicistica;
regola che non consente l'impugnazione per violazione di regole di diritto se non ove le
parti l'abbiano espressamente disposta salva l'ammissione in ogni caso
pag. 11/18 dell'impugnazione delle decisioni arbitrali per contrarietà all'ordine pubblico. VI. -
Giova dire che una conferma di simile conclusione si rinviene nella nuova disciplina
dell'arbitrato conseguente al D. Lgs. n. 149 del 2022, nella quale, dopo il trasferimento
nel codice di procedura di tutte le norme sull'arbitrato societario (art. 838-bis e seg.), il
riferimento è stato fatto appunto al terzo e non all'art. 829 c.p.c., comma 2 onde
consentire l'impugnazione secondo diritto del lodo societario nei casi - identici a quelli
anteriormente considerati - di cui all'art. 838-quater. E d'altronde questa sezione ha già
sottolineato come il riferimento contenuto nel D. Lgs. n. 5 del 2003, art. 36 all'art. 829
c.p.c. può implicare da tale punto di vista un rinvio mobile, tale per cui, dopo la riforma
dell'arbitrato, la correlazione vada fatta al nuovo comma 3 di quest'ultima disposizione
(v. Cass. Sez. 1 n. 13842-19, nonché di recente Cass. Sez. 1 n. 3271-23)…….”.
Nel caso che ci occupa, la clausola compromissoria risulta inserita in Statuto che risulta approvato il 31 maggio 2016 e non contiene l'espressa previsione della impugnabilità
del lodo per violazione delle regole di diritto concernenti il merito della controversia, ai sensi dell'art. 829 comma 3 c. p. c.
La disposizione da ultimo citata esclude, invero, l'ammissibilità di motivi di impugnazione aventi ad oggetto la violazione di regole di diritto riguardanti il merito della controversia.
La considerazione svolta rende senz'altro inammissibili i motivi di impugnazione sub a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), non valendo ad escluderne l'inammissibilità il simultaneo richiamo alle disposizioni di cui all'art. 829 n. 5 (mancanza di motivazione)
e n. 9 (violazione del principio del contraddittorio), posto che appare palese che censuri, in concreto, in relazione alla decisione impugnata, non Parte_1
pag. 12/18 l'assenza di motivazione o il difetto di contraddittorio, ma l'erroneità della motivazione,
una errata ricostruzione dei fatti, riconducibile ad una non condivisibile valutazione del materiale probatorio acquisito, e, in ultima analisi, l'erroneità del giudizio reso.
Occorre, in proposito, evidenziare che il giudizio di impugnazione del lodo non si configura come un comune appello avverso la pronuncia arbitrale, ma è limitato alla verifica della illegittimità del lodo, in relazione ai vizi previsti dall'articolo 829 c. p. c. e dedotti con i motivi di impugnazione, restando precluso, nella fase rescindente, il riesame delle questioni di merito sottoposte agli arbitri.
Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone, invero, di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'eventuale annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il Giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima fase non è consentito alla Corte di
Appello procedere a statuizioni di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui sia incorso l'Arbitro, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'art. 829 c. p. c.; solo in sede rescissoria è attribuita al Giudice dell'impugnazione la facoltà
di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e della causa petendi dedotti dinanzi agli Arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né
domande nuove rispetto a quelle proposte agli Arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 c. p. c. (vedi
Cassazione civile, sez. I, 03/04/2020, n. 7681).
pag. 13/18 La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può, quindi, essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, infatti, ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto gli accertamenti in fatto,
compiuti dagli arbitri, non sono censurabili nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante od assolutamente carente (Corte Appello Roma, sez. IV, 01/06/2018, n.
3701).
E' necessario, peraltro, ricordare che la contraddittorietà interna alla motivazione, non prevista "nominatim" tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, nell'impugnativa dei lodi di diritto interno, solo nell'ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l' "iter" logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale e funzionale (vedi Corte appello Milano, sez. I, 29/04/2009; Cassazione civile,
sez. I, 5 febbraio 2021, n. 2C747; Cassazione Civile sez. I 28 maggio 2014 n.11895).
Nel caso di specie, invece, da un lato, l'Arbitro Unico ha ampiamente motivato in ordine alle contestazioni che avevano condotto l'assemblea del convenuto ad CP_1
irrogare sanzioni alla società attrice, sulla asserita violazione del procedimento di contestazione e del diritto di informazione, nonché sulla riduzione delle sanzioni ex art. 1384 c.c., e, dall'altro, questa Corte non può entrare nel merito della motivazione esposta nel lodo, per verificarne la correttezza o meno, costituendo tale operazione un pag. 14/18 riesame della decisione, che, consentito in sede di appello, deve considerarsi precluso nel caso di impugnazione di lodo emesso all'esito di arbitrato rituale. In estrema sintesi,
le numerose pagine che l'Arbitro ha dedicato alle questioni suddette (ben 47)
permettono di ricostruire l'iter logico e giuridico che ha condotto alla decisione impugnata, essendo irrilevante, in questa sede, che, in ipotesi, non siano condivisibili le ragioni sottese al lodo che ci occupa.
4- Con il motivo sub j, ha censurato la statuizione di rigetto di Parte_1
istanza di nullità /rinnovazione/integrazione di CTU, rivolta all'Arbitro Unico, per violazione del contraddittorio ex art. 829 n. 9 c. p. c., nonché per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c.
Premessa l'inammissibilità della impugnazione per errores in iudicando, alla luce delle ragioni esposte in precedenza, è priva di fondamento la dedotta nullità del lodo per violazione del contraddittorio.
Orbene, l'odierna attrice, evidenziando l'illegittimità dei motivi del rigetto dell'istanza suddetta, ha, ancora, una volta sollecitato la Corte ad un inammissibile riesame nel merito della decisione dell'Arbitro Unico.
L'esame del lodo evidenzia, per contro, che nessuna violazione del contraddittorio è
rilevabile nella specie.
Emerge, invero, che l'istanza in questione è stata formulata all'udienza del 24 maggio
2022 e motivata nelle note autorizzate del 6 giugno 2022 e che è stata rigetta dall'Arbitro Unico con ordinanza del 6 luglio 2022. ha, infine, Parte_1
chiesto la revoca di tale ordinanza.
Appare, pertanto, evidente che abbia potuto illustrare le ragioni Parte_1
pag. 15/18 poste a fondamento della sua istanza, con la conseguenza che non è dato registrare alcuna violazione del contraddittorio e che, d'altra parte, è precluso a questa Corte di verificare la correttezza, nel merito, della decisione adottata sul tema.
5-Con il motivo sub m) ha dedotto la nullità del lodo ex art. 829 Parte_1
n.9 e n. 12 c. p. c., per violazione del contradditorio e per omessa pronuncia, con riferimento alla domanda di essa attrice finalizzata ad ottenere una condanna generica del convenuto al risarcimento dei danni. CP_1
Rileva la Corte che i vizi di nullità allegati devono ritenersi insussistenti, mirando
, piuttosto, al riesame della pronuncia di inammissibilità della Parte_1
domanda suddetta adottata dall'Arbitro Unico e, quindi, ad una verifica della correttezza, nel merito, di tale pronuncia, preclusa a questo Collegio.
6-E' inammissibile, ancora, il motivo di impugnazione sub n) con il quale
[...]
ha dedotto la nullità del lodo, per errores in iudicando, ex art. 829 comma Parte_1
3 c. p. c., e per violazione del contraddittorio, ex art. 829 n. 9 c. p. c., con riferimento al rigetto di propria domanda di condanna specifica della controparte al risarcimento dei danni.
Sulla inammissibilità, nella specie, dell'impugnazione per violazione delle regole riguardanti il merito della controversia, può richiamarsi quanto si è detto nei precedenti paragrafi.
Non integra, poi, violazione del contraddittorio il rigetto nel merito della pretesa risarcitoria suddetta, dovendo evidenziarsi che intende ancora Parte_1
una volta sollecitare la Corte ad un riesame, nel merito, della pronuncia adottata dall'Arbitro Unico.
pag. 16/18 7- E', infine, infondato il motivo sub o), posto che l'Arbitro Unico, nel regolamento delle spese del giudizio arbitrale, ha correttamente tenuto conto della prevalente soccombenza di . Parte_1
8- In definitiva, l'impugnazione di deve essere senz'altro Parte_1
rigettata.
Le spese devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità media), può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in 8.470,00 Euro
(2.518,00 Euro per la fase di studio, 1.665,00 Euro per la fase introduttiva e 4.287,00
Euro per la fase decisionale).
A spetta, inoltre, il Controparte_2
rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'impugnazione del lodo arbitrale del 25 gennaio 2023, reso dall'esito di procedimento arbitrale svoltosi in Bologna, proposta da , nei Parte_1
confronti di Controparte_2
II- Condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in 8.470,00 Euro per Controparte_2
compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 11
pag. 17/18 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
OSrio LI SS PP De OS
pag. 18/18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2003 prevede espressamente che gli arbitri devono sempre statuire secondo diritto e che
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile nelle persone dei Magistrati:
dott. PP De OS Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. OSrio LI SS Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 923 del Ruolo Generale dell'anno 2023, promossa da
(CF ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
con sede in Minerbio (BO) via Caduti di Cefalonia 9, con il patrocinio dell'avv.
[...]
AN EL e dell'avv. PP Fino.
-attrice-
contro
(CF Controparte_1
), in persona del legale rappresentante Massimo Cristiani, con sede in Castenaso P.IVA_2
via Tosarelli 155, con il patrocinio dell'avv. Sandro Corona e dell'avv. Filippo Corona.
-convenuta-
IN PUNTO A: impugnazione lodo
CONCLUSIONI Per come da note scritte depositate il 24 aprile 2025 e il 23 Parte_1
giugno 2025;
Per CP_1 Controparte_1
[... ome da note scritte depositate il 24 aprile 2025 e il 23 giugno 2025.
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– , con atto di citazione ex artt. 828 e segg. c. p. c., notificato a Parte_1
Controparte_1
[... in data 29 maggio 2023, ha impugnato il lodo rituale reso da Arbitro Unico in data
25 gennaio 2023, all'esito di procedimento arbitrale svoltosi a Bologna, in forza di clausola compromissoria contenuta nello Statuto di
[...]
Controparte_1
Si è costituita in giudizio Controparte_1
ha resistito all'impugnazione.
[...]
Fissata dal Consigliere Istruttore udienza di rimessione della causa in decisione, ex
art. 352 c. p. c., la causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito
di trattazione cartolare, con ordinanza del 23 luglio 2025.
2- Va, innanzitutto, rilevato che, con il lodo predetto, l'Arbitro Unico ha così deliberato:
-ha rigettato l'istanza di nullità/rinnovazione/integrazione di CTU formulata da all'udienza del 24 maggio 2022 e motivata con le note del 6 Parte_1
giugno 2022;
-ha rigettato la domanda di annullamento della delibera dell'assemblea del in data 15 febbraio 2021, CP_1 Parte_3
pag. 2/18 nonché della delibera del C.D.A. del 29 gennaio 2021, avendo accertato la fondatezza delle contestazioni formulate nei confronti di e sussistenti le Parte_1
violazioni ivi illustrate;
-in parziale accoglimento della domanda proposta in via subordinata da
[...]
, ha ridotto ad equità, ex art. 1384 c. c., le sanzioni irrogate dall'assemblea Parte_1
dei soci del in data 15 febbraio 2021, eliminando unicamente la parte nella CP_1
quale era prevista la riduzione parziale degli obiettivi di produzione e commercializzazione dei prodotti a marchio consortile “nella misura del 20% rispetto
all'assegnazione 2021 per il quarto anno e, infine, nella misura del 10% rispetto
all'assegnazione 2021 per il quinto anno”; in conseguenza di tale riduzione ad equità, le sanzioni irrogate diventavano le seguenti: “sospensione dell'uso del marchio consortile
per un periodo di dieci mesi decorrenti dal 17 febbraio 2021 e riduzione parziale degli
obiettivi di produzione e commercializzazione dei prodotti a marchio consortile nella
misura del 30% rispetto all'assegnazione 2021, per i prossimi tre anni”;
-ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna generica del
[...]
al Controparte_2
risarcimento dei danni, formulata da nella prima memoria e ha Parte_1
respinto in ogni caso la domanda di condanna specifica al risarcimento dei danni
(formulata nella domanda di arbitrato), non sussistendone i presupposti;
-ha respinto ogni altra domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria;
-ha dichiarato compensate, tra le parti, nella misura di ¼ dell'importo complessivo, le spese di difesa e le spese del procedimento (ivi compreso il compenso del CTU) e condannato a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
pag. 3/18 la parte rimanente, Controparte_2
liquidata in 25.500,00 Euro, oltre spese generali e accessori di legge, e in 612,00 Euro
per spese vive, oltre alle spettanze relative ai consulenti di parte, liquidate per i ¾ in
8.340,00 Euro, somma già comprensiva degli oneri fiscali;
- ha condannato a rimborsare al Parte_1 [...]
la metà di quanto da Controparte_2
quest'ultimo versato al CTU;
- ha condannato a rimborsare al Parte_1 [...]
la metà di quanto da Controparte_2
quest'ultimo versato all'Arbitro Unico a titolo di acconti, liquidati con precedenti ordinanze;
-ha dichiarato tenuta e condannato , per la misura di ¾, e il Parte_1
Controparte_2
per la misura di ¼, ferma la solidarietà di legge, a pagare quanto ancora dovuto
[...]
all'Arbitro Unico, liquidato in 12.000,00 Euro, oltre spese generali e accessori di legge,
per compensi ed alle spese vive per marche da bollo sui verbali e sul lodo, per complessi 944,00 Euro.
3- , previa deduzione della impugnabilità del lodo suddetto Parte_1
anche per violazione di norme di diritto riguardanti il merito della controversia, e, in caso di declaratoria di nullità, della necessità della fissazione di termine per l'introduzione di nuovo giudizio arbitrale, ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi:
a-contestazione I) del 11 novembre 2020 sul quantitativo de nelle patate Per_1
pag. 4/18 : nullità per errores in iudicando di cui agli artt. 1362 e ss c. c., in relazione alle Parte_4
norme consortili e agli altri atti richiamati nel contesto del motivo di censura;
in subordine nullità per difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c. p. c.;
b-contestazione II) del 11 novembre 2020 sul contenuto e posizionamento dei cartellini
(etichette): nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c., violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c. c., violazione art. 1176 c. c., in relazione alle norme consortili e agli altri atti richiamati nel contesto del motivo di impugnazione;
in subordine, difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c. p. c.;
c-contestazione III) del 11 novembre 2020 sul rischio di confusione tra prodotti al selenio e quelli comuni: nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. c.,
violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c. c., in relazione alle norme consortili e agli altri atti richiamati nel contesto del motivo di impugnazione;
difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c. p. c.; violazione del principio del contraddittorio ex art. 829 n. 9 c. p. c.;
d-contestazione IV) del 11 novembre 2020 sul contenuto del Registro di Lavorazione:
nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c.; violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c. c., in relazione alle norme consortili e agli altri atti richiamati nel contesto del motivo di censura;
difetto di motivazione ex art. 829 n. 5
c. p. c.;
e-contestazione V) e VI) del 11 novembre 2020 sulla modifica dei DDT e sulla sigla
“ACT”: nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c., violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c. c., in relazione alle norme consortili e agli altri atti richiamati nel contesto del motivo di impugnazione;
difetto di motivazione pag. 5/18 ex art. 829 n. 5 c. p. c.; violazione del principio del contraddittorio ex art. 829 n. 9 c. p.
c., per violazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c. p. c., nonché dell'art. 2697 c.
c.;
f-contestazione VII) del 11 novembre 2020 sulla data dei controlli: nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c., violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt.
1362 e ss c. c., in relazione alle norme consortili e agli altri atti richiamati nel contesto del motivo di impugnazione;
difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c. p. c.; violazione del principio del contraddittorio ex art. 829 n. 9 c. p. c. per violazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c. p. c., nonché dell'art. 2697 c. c.;
g-prima contestazione del 24 dicembre 2020: sulla contemporanea produzione Parte_4
Cont e nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c., violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c. c., in relazione alle norme consortili e agli altri atti richiamati nel contesto del motivo di impugnazione;
difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c. p. c.; violazione del principio del contraddittorio ex art. 829 n. 9 c. p.
c., per violazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c. p. c., nonché dell'art. 2697 c.
p. c.;
h-seconda contestazione del 24 dicembre 2020 sulla possibilità di declasso in autonomia:0.
nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c., violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c. c. in relazione alle norme consortili e agli altri atti richiamati nel contesto del motivo di impugnazione;
difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c. p. c.;
i-sul procedimento di contestazione: nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma pag. 6/18 3 c. p. c.; nullità per difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c. p. c.;
j-sull' istanza di nullità /rinnovazione/integrazione di CTU;
nullità per violazione del contraddittorio ex art. 829 n. 9 c. p. c., errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c.;
k-sulla valutazione complessiva delle contestazioni: nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c., violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.
c., violazione art. 1176 c. c., in relazione alle norme consortili e agli altri atti richiamati nel contesto del motivo di impugnazione;
violazione art. 2377 cc, art. 14 Statuto, 11
Regolamento Generale;
l-sulla riduzione ex art. 1384 c. c.: nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3
c. p. c.; difetto di motivazione ex art. 829 n. 5 c. p. c.;
m-sulla condanna generica al risarcimento del danno: nullità per errores in procedendo ex art. 829 n. 9 e n. 12 c. p. c.;
n-in via subordinata sulla condanna specifica al risarcimento del danno: nullità per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c.; violazione del contraddittorio ex art. 829 n. 9 c. p. c.;
o-nullità derivata del regolamento delle spese, in quanto l'accoglimento delle proprie domande avrebbe comportato la soccombenza del
[...]
Controparte_2
Fissata dal Consigliere Istruttore udienza di rimessione della causa in decisione, ex
art. 352 c. p. c., la causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito
di trattazione cartolare, con ordinanza del 16 luglio 2025.
3- Ciò premesso, va, innanzitutto, evidenziato che la presente impugnazione è
disciplinata dall'art.829 cpc, come modificato dal D.lgs. 40/2006, posto che la pag. 7/18 procedura arbitrale è stata introdotta successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo citato (vedi la disposizione transitoria di cui al
Decreto Legislativo in questione).
Preme, tuttavia, sottolineare che l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24
del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia -
va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti, deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile (Cassazione civile sez. un.,
09/05/2016, n. 9284).
Tale principio è stato affermato anche con riferimento alla materia societaria, avendo la
Suprema Corte affermato che, in tema di arbitrato societario, anche se le parti hanno autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando", ove la clausola compromissoria sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 e il giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione, da ritenere estensivamente equiparate alle deliberazioni assembleari, in relazione alle quali l'art. 36 d.lgs. n. 5 del pag. 8/18 il lodo è in ogni caso impugnabile per violazione delle norme che regolano il merito della controversia (vedi Cassazione civile sez. I - 24/05/2022, n. 16780). In tema di arbitrato, l'articolo 829, comma 3, Cpc, come riformulato dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 40 citato, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'articolo
829, comma 3, del Cpc., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l'impugnazione del lodo per errores in iudicando ove gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari, così espressamente disponendo la legge di rinvio, da identificarsi con l'articolo 36 del decreto legislativo n. 5 del 2003
(Cassazione civile sez. I - 18/04/2023, n. 10319 ).
Secondo, quindi, le argomentazioni di cui sopra e secondo quanto affermato dal
Supremo Collegio, in ambito societario, anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, quando per decidere essi abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari, gli arbitri medesimi debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'
art. 829 comma 2 c. p. c.: ma ciò solo se risulta provato o non contestato che la convenzione di arbitrato sia antecedente al 2006. Ad analoga conclusione si arriva in pag. 9/18 caso di argomenti “compromettibili”, in quando i lodi resi sulla base di una clausola conclusa prima della riforma del 2006 possono sempre essere impugnati per lamentare un error in judicando del tribunale arbitrale.
Non deve fuorviare, sul tema, la lettura della massima di pronuncia della Suprema Corte
(Cass. Civ. Sez. I 9395/2023), riportata nella comparsa conclusionale di
[...]
. Parte_1
Nella ordinanza da ultimo citata, infatti, si legge “……… L'art. 36, nei casi ai quali
ancora è applicabile, stabilisce che <anche se la clausola compromissoria autorizza gli < i>
arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono
decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829 c.p.c.,
comma 2, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili
ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere
assembleari>.IV. - Ora l'art. 829 c.p.c., comma 2, è stato abrogato dal D. Lgs. n. 40 del
2006. Nella versione pro tempore vigente, allorché fu scritto il D. Lgs. n. 5 del 2003,
art. 36, stabiliva che l'impugnazione per nullità è ammessa se gli arbitri non hanno
osservato le regole di diritto <salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere < i>
secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile>. Ciò comporta che,
tenendo da conto il dato normativo conseguente al D. Lgs. n. 5 del 2003 al quale ha
rinviato la clausola statutaria inter partes, il lodo sarebbe stato impugnabile per
violazione delle regole di diritto, alle condizioni di cui al previgente art. 829 c.p.c.,
comma 2, sempre che si fosse trattato, però, di controversia su deliberati assembleari,
ovvero di controversia per decidere la quale gli arbitri avessero dovuto conoscere
questioni non compromettibili. V. - Occorre farsi carico, tuttavia, del nuovo testo
pag. 10/18 dell'art. 829 c.p.c., comma 3. Ciò in quanto questa Corte, a sezioni unite, ha in termini
generali chiarito che l'art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D. Lgs. n. 40 del
2006, art. 24 si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui al D. Lgs. n. 40
cit., art. 27 a tutti i giudizi arbitrali promossi (come quello in esame) dopo l'entrata in
vigore della novella. Ma ha aggiunto che, per stabilire se sia ammissibile
l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la
legge - cui l'art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia - va identificata in quella vigente al
momento della stipulazione della convenzione di arbitrato (Cass. Sez. U n. 9285-16).
Ne consegue che, in caso di clausola compromissoria societaria inserita in uno statuto
anteriormente alla novella, è ammissibile l'impugnazione del lodo per errores in
iudicando secondo il vecchio testo dell'art. 829 c.p.c., comma 2, ove
decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto
del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari>, perché così
espressamente dispone la legge di rinvio, da identificarsi con il D. Lgs. n. 5 del 2003,
art. 36 (ancora Cass. Sez. U n. 9285-16). Mentre in base alla medesima regola, in caso
di clausola compromissoria inserita in uno statuto successivamente alla novella del
2006, il riferimento presuppone di far capo al coordinamento tra l'art. 36 e la norma
del codice di rito al momento vigente quanto all'errore di diritto sul merito della
controversia, tale essendo non l'art. 829 c.p.c., comma 2, vecchio testo, ma il nuovo art.
829, comma 3. In questa eventualità la legge di rinvio, contenuta nell'art. 36 citato, è
proprio quella compendiata nella regola offerta dalla nuova previsione codicistica;
regola che non consente l'impugnazione per violazione di regole di diritto se non ove le
parti l'abbiano espressamente disposta salva l'ammissione in ogni caso
pag. 11/18 dell'impugnazione delle decisioni arbitrali per contrarietà all'ordine pubblico. VI. -
Giova dire che una conferma di simile conclusione si rinviene nella nuova disciplina
dell'arbitrato conseguente al D. Lgs. n. 149 del 2022, nella quale, dopo il trasferimento
nel codice di procedura di tutte le norme sull'arbitrato societario (art. 838-bis e seg.), il
riferimento è stato fatto appunto al terzo e non all'art. 829 c.p.c., comma 2 onde
consentire l'impugnazione secondo diritto del lodo societario nei casi - identici a quelli
anteriormente considerati - di cui all'art. 838-quater. E d'altronde questa sezione ha già
sottolineato come il riferimento contenuto nel D. Lgs. n. 5 del 2003, art. 36 all'art. 829
c.p.c. può implicare da tale punto di vista un rinvio mobile, tale per cui, dopo la riforma
dell'arbitrato, la correlazione vada fatta al nuovo comma 3 di quest'ultima disposizione
(v. Cass. Sez. 1 n. 13842-19, nonché di recente Cass. Sez. 1 n. 3271-23)…….”.
Nel caso che ci occupa, la clausola compromissoria risulta inserita in Statuto che risulta approvato il 31 maggio 2016 e non contiene l'espressa previsione della impugnabilità
del lodo per violazione delle regole di diritto concernenti il merito della controversia, ai sensi dell'art. 829 comma 3 c. p. c.
La disposizione da ultimo citata esclude, invero, l'ammissibilità di motivi di impugnazione aventi ad oggetto la violazione di regole di diritto riguardanti il merito della controversia.
La considerazione svolta rende senz'altro inammissibili i motivi di impugnazione sub a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), non valendo ad escluderne l'inammissibilità il simultaneo richiamo alle disposizioni di cui all'art. 829 n. 5 (mancanza di motivazione)
e n. 9 (violazione del principio del contraddittorio), posto che appare palese che censuri, in concreto, in relazione alla decisione impugnata, non Parte_1
pag. 12/18 l'assenza di motivazione o il difetto di contraddittorio, ma l'erroneità della motivazione,
una errata ricostruzione dei fatti, riconducibile ad una non condivisibile valutazione del materiale probatorio acquisito, e, in ultima analisi, l'erroneità del giudizio reso.
Occorre, in proposito, evidenziare che il giudizio di impugnazione del lodo non si configura come un comune appello avverso la pronuncia arbitrale, ma è limitato alla verifica della illegittimità del lodo, in relazione ai vizi previsti dall'articolo 829 c. p. c. e dedotti con i motivi di impugnazione, restando precluso, nella fase rescindente, il riesame delle questioni di merito sottoposte agli arbitri.
Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone, invero, di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'eventuale annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il Giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima fase non è consentito alla Corte di
Appello procedere a statuizioni di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui sia incorso l'Arbitro, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'art. 829 c. p. c.; solo in sede rescissoria è attribuita al Giudice dell'impugnazione la facoltà
di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e della causa petendi dedotti dinanzi agli Arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né
domande nuove rispetto a quelle proposte agli Arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 c. p. c. (vedi
Cassazione civile, sez. I, 03/04/2020, n. 7681).
pag. 13/18 La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può, quindi, essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, infatti, ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto gli accertamenti in fatto,
compiuti dagli arbitri, non sono censurabili nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante od assolutamente carente (Corte Appello Roma, sez. IV, 01/06/2018, n.
3701).
E' necessario, peraltro, ricordare che la contraddittorietà interna alla motivazione, non prevista "nominatim" tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, nell'impugnativa dei lodi di diritto interno, solo nell'ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l' "iter" logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale e funzionale (vedi Corte appello Milano, sez. I, 29/04/2009; Cassazione civile,
sez. I, 5 febbraio 2021, n. 2C747; Cassazione Civile sez. I 28 maggio 2014 n.11895).
Nel caso di specie, invece, da un lato, l'Arbitro Unico ha ampiamente motivato in ordine alle contestazioni che avevano condotto l'assemblea del convenuto ad CP_1
irrogare sanzioni alla società attrice, sulla asserita violazione del procedimento di contestazione e del diritto di informazione, nonché sulla riduzione delle sanzioni ex art. 1384 c.c., e, dall'altro, questa Corte non può entrare nel merito della motivazione esposta nel lodo, per verificarne la correttezza o meno, costituendo tale operazione un pag. 14/18 riesame della decisione, che, consentito in sede di appello, deve considerarsi precluso nel caso di impugnazione di lodo emesso all'esito di arbitrato rituale. In estrema sintesi,
le numerose pagine che l'Arbitro ha dedicato alle questioni suddette (ben 47)
permettono di ricostruire l'iter logico e giuridico che ha condotto alla decisione impugnata, essendo irrilevante, in questa sede, che, in ipotesi, non siano condivisibili le ragioni sottese al lodo che ci occupa.
4- Con il motivo sub j, ha censurato la statuizione di rigetto di Parte_1
istanza di nullità /rinnovazione/integrazione di CTU, rivolta all'Arbitro Unico, per violazione del contraddittorio ex art. 829 n. 9 c. p. c., nonché per errores in iudicando ex art. 829 comma 3 c. p. c.
Premessa l'inammissibilità della impugnazione per errores in iudicando, alla luce delle ragioni esposte in precedenza, è priva di fondamento la dedotta nullità del lodo per violazione del contraddittorio.
Orbene, l'odierna attrice, evidenziando l'illegittimità dei motivi del rigetto dell'istanza suddetta, ha, ancora, una volta sollecitato la Corte ad un inammissibile riesame nel merito della decisione dell'Arbitro Unico.
L'esame del lodo evidenzia, per contro, che nessuna violazione del contraddittorio è
rilevabile nella specie.
Emerge, invero, che l'istanza in questione è stata formulata all'udienza del 24 maggio
2022 e motivata nelle note autorizzate del 6 giugno 2022 e che è stata rigetta dall'Arbitro Unico con ordinanza del 6 luglio 2022. ha, infine, Parte_1
chiesto la revoca di tale ordinanza.
Appare, pertanto, evidente che abbia potuto illustrare le ragioni Parte_1
pag. 15/18 poste a fondamento della sua istanza, con la conseguenza che non è dato registrare alcuna violazione del contraddittorio e che, d'altra parte, è precluso a questa Corte di verificare la correttezza, nel merito, della decisione adottata sul tema.
5-Con il motivo sub m) ha dedotto la nullità del lodo ex art. 829 Parte_1
n.9 e n. 12 c. p. c., per violazione del contradditorio e per omessa pronuncia, con riferimento alla domanda di essa attrice finalizzata ad ottenere una condanna generica del convenuto al risarcimento dei danni. CP_1
Rileva la Corte che i vizi di nullità allegati devono ritenersi insussistenti, mirando
, piuttosto, al riesame della pronuncia di inammissibilità della Parte_1
domanda suddetta adottata dall'Arbitro Unico e, quindi, ad una verifica della correttezza, nel merito, di tale pronuncia, preclusa a questo Collegio.
6-E' inammissibile, ancora, il motivo di impugnazione sub n) con il quale
[...]
ha dedotto la nullità del lodo, per errores in iudicando, ex art. 829 comma Parte_1
3 c. p. c., e per violazione del contraddittorio, ex art. 829 n. 9 c. p. c., con riferimento al rigetto di propria domanda di condanna specifica della controparte al risarcimento dei danni.
Sulla inammissibilità, nella specie, dell'impugnazione per violazione delle regole riguardanti il merito della controversia, può richiamarsi quanto si è detto nei precedenti paragrafi.
Non integra, poi, violazione del contraddittorio il rigetto nel merito della pretesa risarcitoria suddetta, dovendo evidenziarsi che intende ancora Parte_1
una volta sollecitare la Corte ad un riesame, nel merito, della pronuncia adottata dall'Arbitro Unico.
pag. 16/18 7- E', infine, infondato il motivo sub o), posto che l'Arbitro Unico, nel regolamento delle spese del giudizio arbitrale, ha correttamente tenuto conto della prevalente soccombenza di . Parte_1
8- In definitiva, l'impugnazione di deve essere senz'altro Parte_1
rigettata.
Le spese devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità media), può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in 8.470,00 Euro
(2.518,00 Euro per la fase di studio, 1.665,00 Euro per la fase introduttiva e 4.287,00
Euro per la fase decisionale).
A spetta, inoltre, il Controparte_2
rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'impugnazione del lodo arbitrale del 25 gennaio 2023, reso dall'esito di procedimento arbitrale svoltosi in Bologna, proposta da , nei Parte_1
confronti di Controparte_2
II- Condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in 8.470,00 Euro per Controparte_2
compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 11
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Il Consigliere relatore Il Presidente
OSrio LI SS PP De OS
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2003 prevede espressamente che gli arbitri devono sempre statuire secondo diritto e che