Art. 1. Articolo unico
Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441 , inserito con l' articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 171 , e' sostituito dal seguente:
"La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi, che deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni ed integrazioni".
Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441 , inserito con l' articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 171 , e' sostituito dal seguente:
"La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi, che deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni ed integrazioni".