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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3028/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 10/02/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3028/2024, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Agnello Salvatore;
-ricorrente-
Contro
( ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marinelli Vincenza Marina, Battiato Maria Rosaria,
Tomaselli Pier Luigi, Gaezza Livia;
-resistente-
Oggetto: cancellazione gestione commercianti;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rilevato che:
- con ricorso depositato in data 21/03/2024 ha chiesto “Accogliere il Parte_1 presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittima l'iscrizione d'ufficio del ricorrente presso la Gestione Commercianti con annullamento di ogni atto consequenziale a predetta CP_1
iscrizione”;
1 - a fondamento delle proprie ragioni il ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti, deducendo di non aver mai fatto richiesta in tal senso e che tale iscrizione era stata illegittimamente effettuata d'ufficio da CP_1
in ragione della attività svolta di amministratore presso la società e nonostante CP_2
l'impiego quale lavoratore subordinato a decorrere dal 1.1.2023;
- il ricorrente ha in premessa rappresentato di aver ricevuto nel 2022 l'avviso di addebito n. 593 2022 00043620 86 000, ritualmente impugnato e annullato con sentenza di questo
Tribunale n. 407/2024;
- con memoria del 4.10.2024 si è costituito in giudizio l rappresentando CP_1
l'intervenuta cessazione della materia del contendere per essere stato sgravato l'avviso di addebito oggetto di pronuncia giudiziale, deducendo altresì essere stata “formalizzata la richiesta di comunicazione di cancellazione del debito all'interessato”, con proposta di cancellazione in autotutela da parte del funzionario competente;
- con ordinanza del 16.10.2024 parte ricorrente è stata invitata a interloquire in merito all'interesse sotteso alla domanda, in mancanza di atti impugnati attestanti alcuna pretesa creditoria di;
CP_1
- con note del 7.2.2025 parte ricorrente ha rappresentato che “ad oggi risulta iscritto presso questo Tribunale un altro giudizio di cui al n. 9405/2024 R.G. avente anch'esso ad oggetto l'impugnazione di un avviso di addebito relativo ad asseriti importi dovuti Gestione
Commercianti per il periodo 01/2019 – 12/2019 con prossima udienza fissata al 14.05.2025
Giudice Dott.ssa Rita Nicosia, come da ricorso e decreto di fissazione udienza che si allegano alle presenti note, pertanto è evidente l'interesse sotteso alla domanda di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso che il ricorrente, nonostante la carenza dei presupposti come riconosciuto dall' , risulta carente dei requisiti per l'iscrizione presso CP_1 la Gestione Commercianti”.
2. Considerato che:
- con il presente giudizio parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione Commercianti, pur non lamentando alcuna specifica pretesa impositiva vantata da in ragione di tale iscrizione alla data di deposito del ricorso;
CP_1
- l'art. 100 c.p.c. pone quale condizione dell'azione l'esistenza di un interesse ad agire;
- secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata “l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo
2 all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass. civ. n.
13485/2014), ed ancora che “Colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa” (Cass. civ. n. 16162/2015);
- nel caso di specie, eventuali pretese creditorie vantate da e afferenti al periodo CP_1
antecedente alla data di deposito del ricorso dovrebbero essere consolidate in avvisi di addebito da opporsi nel termine di decadenza fissato dall'art. 24 de D.Lgs. 46/1992;
- ove tali avvisi di addebito fossero emessi e non opposti, il presupposto della eventuale pretesa contributiva (id est: iscrizione alla Gestione Commercianti) non sarebbe più contestabile e pertanto non si ravvisa un interesse attuale di parte ricorrente ad ottenere la pronuncia richiesta;
- esula dall'oggetto del presente procedimento l'avviso di addebito dell'anno 2022, già oggetto di pronuncia e al quale l ha fatto conseguire comunque il relativo sgravio del CP_1
credito;
- appare altresì estraneo al presente giudizio l'avviso di addebito menzionato nelle note di trattazione scritta e relativo a crediti dell'anno 2019, opposto nell'ambito del procedimento n. 9405/2024 R.G., in quanto in quella sede verrà vagliata la fondatezza della relativa pretesa creditoria, dovendo giudicarsi la sussistenza dell'interesse ad agire con riguardo a ciascun procedimento individualmente considerato;
- quanto al periodo successivo al deposito del ricorso, l'interesse di parte ricorrente appare privo dei presupposti di attualità e concretezza, non ravvisandosi alcuno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico oggetto di causa, dal momento che non risulta che l' vanti o possa vantare alcuna pretesa creditoria nei confronti del ricorrente, avendo CP_1
anzi l'Ente proposto in autotutela la cancellazione di dalla Gestione Commercianti;
Parte_1
- non si ravvisa dunque nel caso di specie alcun concreto interesse a sostegno dell'azione proposta, non potendo parte ricorrente, in mancanza di una concreta pretesa impositiva, trarre un effetto utile dalla pronuncia richiesta;
- le spese di lite possono essere compensate tra le parti considerato che, pur essendo il ricorso inammissibile per carenza di interesse, l' ha comunque proposto la cancellazione CP_1
3 del ricorrente dalla Gestione Commercianti in autotutela, così inducendo a ritenere in astratto la fondatezza delle ragioni poste alla base del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3028 /2024 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 10/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 10/02/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3028/2024, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Agnello Salvatore;
-ricorrente-
Contro
( ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marinelli Vincenza Marina, Battiato Maria Rosaria,
Tomaselli Pier Luigi, Gaezza Livia;
-resistente-
Oggetto: cancellazione gestione commercianti;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rilevato che:
- con ricorso depositato in data 21/03/2024 ha chiesto “Accogliere il Parte_1 presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittima l'iscrizione d'ufficio del ricorrente presso la Gestione Commercianti con annullamento di ogni atto consequenziale a predetta CP_1
iscrizione”;
1 - a fondamento delle proprie ragioni il ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti, deducendo di non aver mai fatto richiesta in tal senso e che tale iscrizione era stata illegittimamente effettuata d'ufficio da CP_1
in ragione della attività svolta di amministratore presso la società e nonostante CP_2
l'impiego quale lavoratore subordinato a decorrere dal 1.1.2023;
- il ricorrente ha in premessa rappresentato di aver ricevuto nel 2022 l'avviso di addebito n. 593 2022 00043620 86 000, ritualmente impugnato e annullato con sentenza di questo
Tribunale n. 407/2024;
- con memoria del 4.10.2024 si è costituito in giudizio l rappresentando CP_1
l'intervenuta cessazione della materia del contendere per essere stato sgravato l'avviso di addebito oggetto di pronuncia giudiziale, deducendo altresì essere stata “formalizzata la richiesta di comunicazione di cancellazione del debito all'interessato”, con proposta di cancellazione in autotutela da parte del funzionario competente;
- con ordinanza del 16.10.2024 parte ricorrente è stata invitata a interloquire in merito all'interesse sotteso alla domanda, in mancanza di atti impugnati attestanti alcuna pretesa creditoria di;
CP_1
- con note del 7.2.2025 parte ricorrente ha rappresentato che “ad oggi risulta iscritto presso questo Tribunale un altro giudizio di cui al n. 9405/2024 R.G. avente anch'esso ad oggetto l'impugnazione di un avviso di addebito relativo ad asseriti importi dovuti Gestione
Commercianti per il periodo 01/2019 – 12/2019 con prossima udienza fissata al 14.05.2025
Giudice Dott.ssa Rita Nicosia, come da ricorso e decreto di fissazione udienza che si allegano alle presenti note, pertanto è evidente l'interesse sotteso alla domanda di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso che il ricorrente, nonostante la carenza dei presupposti come riconosciuto dall' , risulta carente dei requisiti per l'iscrizione presso CP_1 la Gestione Commercianti”.
2. Considerato che:
- con il presente giudizio parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione Commercianti, pur non lamentando alcuna specifica pretesa impositiva vantata da in ragione di tale iscrizione alla data di deposito del ricorso;
CP_1
- l'art. 100 c.p.c. pone quale condizione dell'azione l'esistenza di un interesse ad agire;
- secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata “l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo
2 all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass. civ. n.
13485/2014), ed ancora che “Colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa” (Cass. civ. n. 16162/2015);
- nel caso di specie, eventuali pretese creditorie vantate da e afferenti al periodo CP_1
antecedente alla data di deposito del ricorso dovrebbero essere consolidate in avvisi di addebito da opporsi nel termine di decadenza fissato dall'art. 24 de D.Lgs. 46/1992;
- ove tali avvisi di addebito fossero emessi e non opposti, il presupposto della eventuale pretesa contributiva (id est: iscrizione alla Gestione Commercianti) non sarebbe più contestabile e pertanto non si ravvisa un interesse attuale di parte ricorrente ad ottenere la pronuncia richiesta;
- esula dall'oggetto del presente procedimento l'avviso di addebito dell'anno 2022, già oggetto di pronuncia e al quale l ha fatto conseguire comunque il relativo sgravio del CP_1
credito;
- appare altresì estraneo al presente giudizio l'avviso di addebito menzionato nelle note di trattazione scritta e relativo a crediti dell'anno 2019, opposto nell'ambito del procedimento n. 9405/2024 R.G., in quanto in quella sede verrà vagliata la fondatezza della relativa pretesa creditoria, dovendo giudicarsi la sussistenza dell'interesse ad agire con riguardo a ciascun procedimento individualmente considerato;
- quanto al periodo successivo al deposito del ricorso, l'interesse di parte ricorrente appare privo dei presupposti di attualità e concretezza, non ravvisandosi alcuno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico oggetto di causa, dal momento che non risulta che l' vanti o possa vantare alcuna pretesa creditoria nei confronti del ricorrente, avendo CP_1
anzi l'Ente proposto in autotutela la cancellazione di dalla Gestione Commercianti;
Parte_1
- non si ravvisa dunque nel caso di specie alcun concreto interesse a sostegno dell'azione proposta, non potendo parte ricorrente, in mancanza di una concreta pretesa impositiva, trarre un effetto utile dalla pronuncia richiesta;
- le spese di lite possono essere compensate tra le parti considerato che, pur essendo il ricorso inammissibile per carenza di interesse, l' ha comunque proposto la cancellazione CP_1
3 del ricorrente dalla Gestione Commercianti in autotutela, così inducendo a ritenere in astratto la fondatezza delle ragioni poste alla base del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3028 /2024 R.G. così statuisce: dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 10/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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