Sentenza 21 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 21/09/2018, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/09/2018
N. 01042/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00370/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Générale De Santé Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adelaide Pitera', Domenico Palumbo, Francesco Goisis, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Adelaide Pitera' in Torino, via Assarotti, 11;
contro
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;
Azienda Sanitaria Locale n. 14 del Verbano Cusio Ossola - Vco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Meloda, con domicilio eletto presso lo studio Giovanna Scollo in Torino, corso Regina Margherita, 174;
nei confronti
Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- nei limiti e nei sensi di cui al ricorso, della delibera della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 69 - 5191 del 28 dicembre 2012, avente ad oggetto "Programma di sperimentazione gestionale ex art. 9 bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativa alla S.p.a. "Centro Ortopedico di Quadrante" per la gestione del presidio ospedaliero "Madonna del Popolo" di Omegna dell'ASL VCO. Trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 12/2008 e s.m.i.", pubblicata sul BU del 7 febbraio e mai comunicata alla ricorrente;
- di ogni altro atto o comportamento presupposto, consequenziale o connesso;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 8 ottobre 2013, per l’annullamento
- della nota della Regione Piemonte, Direzione Sanità, 4 giugno 2013 prot. 14460/DB2000 mai trasmessa alla ricorrente;
- di ogni altro atto o comportamento presupposto, consequenziale o connesso;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 5 agosto 2014, per l’annullamento
- della nota 29 maggio 2014, prot. 11834/DB2000, trasmessa alla ricorrente in data 30 maggio 2014 dalla ASL Verbano, Cusio, Ossola;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte e di Azienda Sanitaria Locale n. 14 del Verbano Cusio Ossola - Vco;
Vista la memoria depositata in data 1.8.2018, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso con accettazione delle altre parti costituite;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2018 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO
che con ricorso depositato in data 26/04/13 Générale de Santé Italia srl ha chiesto l’annullamento della delibera della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 69 - 5191 del 28 dicembre 2012, avente ad oggetto "Programma di sperimentazione gestionale ex art. 9 bis D. Lgs. 502/92 e s.m.i. relativa alla S.p.A. "Centro Ortopedico di Quadrante" per la gestione del presidio ospedaliero "Madonna del Popolo" di Omegna dell'ASL VCO. Trasformazione della gestione sperimentale dei servizi in gestione ordinaria ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 12/2008 e s.m.i.", pubblicata sul BU del 7 febbraio 2013;
che, con atto depositato in data 08/10/13 , la ricorrente ha richiesto, altresì, l’annullamento della nota della Regione Piemonte, Direzione Sanità, prot. n. 14460/DB/2000 del 4 giugno 2013;
che, con atto depositato in data 05/08/14, la ricorrente ha, infine, richiesto l’annullamento della nota della Regione Piemonte, Direzione Sanità, prot. n. 11843/DB/2000 del 29 maggio 2014;
che si è costituita in giudizio la Regione Piemonte contestando le domande di parte ricorrente e chiedendone il rigetto;
che si è, altresì, costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale N. 14 del Verbano Cusio Ossola – Vco contestando le domande di parte ricorrente e chiedendone il rigetto;
che, con memoria depositata in data 1.8.2018 parte ricorrente ha dato atto che, per effetto di eventi sopravvenuti, non ha più interesse all’impugnativa, né alla coltivazione del giudizio, dichiarando, quindi, di rinunciare al ricorso indicato in epigrafe, a spese compensate;
che la Regione e la Asl risultano aver preso atto della rinuncia e dichiarato di accettare la compensazione delle spese di lite;
che, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo a spese compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del processo;
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Carlo Testori |
IL SEGRETARIO