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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv. Marco Bellini e
Patrizia Demarchi, presso il cui studio in Genova, Viale Sauli 4/9 sc. A
è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE contro
, in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Sil- vio Boccalatte, presso il cui studio in Chiavari, p.zza Cavour 13/6, è elettivamente domiciliato,
APPELLATO
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, e previe le pronunce tutte del caso in parziale riforma della appellata Sentenza n.
2515/2021 del Tribunale Civile di Genova, Sezione Sesta Civile, Giudice Unico
Dott. Mirko Parentini, resa all''esito del giudizio rubricato al n. R.G. 6814/2018, depositata in data 22/11/2021 e notificata ex adverso in data 20/12/2021. - Acco- gliere le conclusioni di cui in atto di appello e con esse le conclusioni già formulate dal conchiudente in primo grado. - In riforma del capo 1 del dispositivo, respingere
1 l'opposizione proposta da controparte e conseguentemente confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 1466/2018 (R.G.
n. 3606/18) reso inter partes in data 16/4/2018. - In riforma del capo 2 del disposi- tivo, dichiarare comunque tenuto il Condominio appellato al pagamento in favore della Società conchiudente delle somme per lo stesso titolo azionate in via monito- ria. - In riforma del capo 3 del dispositivo rigettare la domanda di restituito in inte- grum formulata dall'appellato . - In riforma del cap 5 del dispositivo CP_1 porre ad integrale carico del appellato le spese di CTU - Confermare CP_1 nel resto la appellata Sentenza. - Con vittoria di spese e competenze di avvocato oltre accessori di Legge del doppio grado - Rigettare l'appello incidentale proposto dal appellato. - Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istrutto- CP_1 rie formulate in primo grado in memorie ex art. 183 VI comma C.p.c. (se non già espletate).”
Per la parte appellata e appellante in via incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Ap- pello adita, contrariis reiectis e previe le pronunce e declaratorie del caso: - nel merito, rigettare l'appello proposto dalla in quanto inammissibile e Parte_1 infondato per i motivi tutti esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare nel- la sua totalità la sentenza n. 2515/2021 del Tribunale di Genova datata
12.11.2021 e depositata il 22.11.2021 emessa nel giudizio RG 6814/2018; - in ac- coglimento dell'appello incidentale proposto, accertare la mancata disponibili- tà/titolarità del credito in capo a con ciò revocando esplicitamen- Parte_1 te l'ordinanza sul punto assunta fuori udienza in data 7 ottobre 2019, e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i moti- vi meglio esposti in atti e al paragrafo 6 della comparsa di costituzione e risposta in appello;
- in via istruttoria, si chiede l'integrazione della CTU al fine di valutare anche l'importo dei danni subiti, a seguito dei fenomeni infiltrativi, dai condomini
Sig.ri e nei rispettivi ap- CP_2 Pt_2 Parte_3 Pt_4 Parte_5 partamenti, nonché per rispondere anche ai seguenti quesiti: “1) Dica il CTU se, oltre che dalla cassa camini, le infiltrazioni provengano anche dalle tubazioni degli sfiati dei bagni, delle cucine e delle calderine e, a tal fine, effettui una videoispe- zione degli stessi;
2) dica il CTU se, oltre che dalla cassa camini, le infiltrazioni, in forma di condensa, provengano anche dai difetti di coibentazione delle tubature degli impianti di condizionamento, nonché di cucine e servizi igienici, e, a tal fine, effettui un'approfondita analisi di tali condotte. 3) dica il CTU se, oltre che dalla cassa camini, le infiltrazioni provengano anche da altri punti del lastrico solare, con ciò constatando che la cassa camini è stata rifatta ma le infiltrazioni non sono state completamente eliminate. A tal fine proceda con costruzione di un cordolo di
2 contenimento dell'acqua di dimensioni sostanzialmente coincidenti con la gran parte del lastrico solare”; - sempre in via istruttoria si chiede l'ammissione dei se- guenti capitoli di prova: 3) Vero che la sottoscrizione apposta al documento pro- dotto da controparte sub doc. 2), che si rammostra al teste, equivale a semplice ed esclusiva accettazione della conformità dei prezzi unitari a quanto previsto nel preventivo;
4) Vero che la sottoscrizione di cui al punto che precede non equivale ad una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d'arte; 5) Vero che, con il foglio datato 4.4.2017 viene suddivisa in via transattiva la spesa del rimborso dei danni cagionati da al condomino . Si indica a te- Parte_1 Email_1 ste sui precedenti capitoli il geom. residente in [...]. Con vittoria Tes_1 di compenso professionale e spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , proponeva opposizione av- Parte_6 verso il decreto con il quale il Tribunale di Genova gli aveva ingiunto di pagare a € 15.081,00, quale saldo dei lavori di rifacimento Parte_1 del lastrico solare appaltati dal medesimo, allegando che CP_1
l'esecuzione dell'appalto fosse viziata e chiedendo la pronuncia di risoluzio- ne per inadempimento del contratto.
All'esito di CTU, con sentenza n. 2525 del 22 novembre 2021 il Tribunale di Genova così statuiva:
“
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo imme- diatamente esecutivo n. 1466/2, R.G. 3604/18 emesso dal Tribunale di Ge- nova in data 12 . 16 aprile 2018;
2. rigetta nel merito la domanda di condanna formulata da Parte_1 nei confronti del;
Controparte_3
3. dichiara tenuta e condanna la a restituire al Parte_1 [...]
gli importi percepiti, a titolo di spese e compensi legali, in Controparte_3 forza del decreto ingiuntivo revocato pari ad € 4.019,32 euro;
4. rigetta le domande riconvenzionali di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni;
5. compensa le spese di CTU e pone gli onorari di CTU a carico paritario delle parti.”.
3 Il Tribunale, in estrema sintesi, riteneva che i vizi nell'esecuzione del'appalto, emendabili con un costo di € 19.058,70 oltre IVA, non fossero di gravità tale da far ritenere l'opera del tutto inadatta ad assolvere alla sua funzione e che non potesse pertanto essere accolta la domanda di risoluzio- ne per inadempimento formulata dal opponente. CP_1
I vizi legittimavano tuttavia la sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c. e, poiché i danni erano di importo superiore al saldo preteso dall'appaltatrice, il rifiuto del Condominio a pagare era legittimo, non essendosi peraltro verifi- cata alcuna decadenza in relazione alla denuncia dei vizi, poiché i lavori erano terminati in data 14 aprile 2017 e già con email del 27 maggio 2017
l'amministrazione condominiale aveva lamentato danni per inadempimento.
Avverso tale decisione interponeva appello con atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato in data 20 dicembre 2021, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva nel giudizio d'appello il Controparte_4
con comparsa depositata in data 27 aprile 2022, eccependo prelimi-
[...] narmente l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., chie- dendone, nel merito, la reiezione, proponendo appello incidentale e formu- lando istanze istruttorie.
Con ordinanza 8 giugno 2022 la Corte, ritenuta la causa sufficientemente istruita, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 18 ottobre 2023, incombente poi rinviato al 24 gennaio 2024.
A tale udienza i procuratori delle parti depositavano note scritte contenenti precisazione delle conclusioni e il Collegio, con ordinanza 31 gennaio 2024, tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini di legge per il deposi- to di comparse conclusionali e memorie di replica e la rimetteva poi sul ruo- lo, con ordinanza 25 giugno 2024, per la produzione, da parte della difesa del , di delibera che autorizzasse l'amministratore alla costitu- CP_1 zione nel giudizio di appello e la rinviava all'udienza del 16 ottobre 2024 per precisazione delle conclusioni.
La difesa del appellato provvedeva al deposito, in data 7 ottobre CP_1
2024, della delibera 27 settembre 2024 con cui i condomini presenti, all'unanimità, ratificavano e confermavano, anche per il futuro, l'operato dell'amministratore in merito alla scelta di costituirsi nel presente giudizio d'appello, conferendogli anche il potere di appellare in via incidentale.
4 All'udienza del 16 ottobre 2024 i procuratori delle parti precisavano nuova- mente le conclusioni e la Corte, con ordinanza 29 ottobre 2024, tratteneva la controversia a decisione immediata.
L'appello principale
(nel prosieguo anche soltanto o impresa) censura Parte_1 Parte_1 le decisione di primo grado con sette motivi di gravame che attengono alla erronea revoca del decreto ingiuntivo opposto (primo motivo), al rigetto della domanda di pagamento azionata in via monitoria (secondo motivo), alla de- dotta eccezione di inadempimento (terzo motivo), all'eccepita decadenza
(quarto motivo), alle risultanze della CTU (quinto motivo), alla restitutio in in- tegrum (sesto motivo) e alla compensazione delle spese (settimo motivo).
La Corte ritiene fondato il quarto motivo dell'appello principale, con conseguente assorbimento delle altre doglianze formulate dall'impresa.
Dopo essersi doluta (con il primo, il secondo e il terzo motivo di gravame) che il primo Giudice abbia accolto una eccezione di inadempimento che il non aveva di fatto formulato (essendosi limitato a chiedere che CP_1 il contratto fosse dichiarato risolto per inadempimento dell'appaltatrice, do- manda ritenuta infondata dal Tribunale), l'impresa, con il quarto motivo d'appello, evidenzia che l'eccezione di inadempimento (ove anche fosse ri- tenuta ritualmente sollevata) avrebbe comunque dovuto ritenersi infondata per intervenuta decadenza, posto che i lavori erano terminati in data 14 apri- le 2017 e mai era stato contestato vizio alcuno circa gli interventi che, se- condo le risultanze della CTU, sarebbero stati eseguiti non a regola d'arte (in particolare, gli interventi sulla cassa camini, sulla pavimentazione e sul po- sizionamento delle ringhiere).
Rileva la Corte che il , nell'atto di citazione in opposizione, ha CP_1 fondato la propria domanda di risoluzione del contratto di appalto e il proprio rifiuto a corrispondere il saldo, da un lato, sull'applicazione dell'art. 37 del contratto in relazione a danni cagionati a singoli condomini nel settembre
2016 (cfr. pagg. 3 e 4 atto di citazione in opposizione) e, dall'altro lato, su vi- zi nell'esecuzione delle opere appaltate accertati attraverso una consulenza di parte datata 14 maggio 2018 (pag. 7 citazione in opposizione e doc. 13 fascicolo primo grado ). CP_1
5 Questi ultimi consistevano nell'errata esecuzione della copertura di una por- zione del lastrico solare (che ad avviso del CT di parte avrebbe dovuto esse- re integralmente rifatta), nella presenza, su parte delle piastrelle, di puntina- ture di ruggine e nell'errato posizionamento delle ringhiere divisorie tra le porzioni di proprietà privata del lastrico solare.
Il primo Giudice (a pag. 7 dell'impugnata decisione) ha ritenuto che l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa non fosse ineccepibile “poiché connotata da vizi che, seppure di gravità tali da non giustificare la risoluzione del rapporto invocata dal committente (e le conseguenti doman- CP_1 de risarcitorie), tuttavia – secondo le risultanze finali della CTU – sono emendabili mediante interventi di ripristino ammontanti ad € 19.058,70 oltre
IVA ..... Trattandosi di danni di importo superiore all'entità del saldo preteso dalla stazione appaltante l'eccezione di rifiutare ex art. 37 del contratto di appalto del appare del tutto legittima.”. CP_1
L'art. 37 del contratto d'appalto menzionato dal Tribunale, tuttavia, prevede l'obbligo per l'appaltatore di stipulare una polizza assicurativa per il cantiere oggetto del contratto che copra ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni a terzi e stabilisce altresì che “le parti danno reciprocamente atto che in caso di danni prodotti dall'appaltatore nel corso delle opere, l'importo a li- quidazione degli stessi, sarà trattenuto dal committente dai pagamenti dovu- ti, fino a quando l'appaltatore, a mezzo dell'assicurazione di cui al presente articolo, o a mezzo di intervento diretto, non avrà proceduto al totale risarci- mento.”
Non si tratta, dunque, di una clausola volta a disciplinare le conseguenze di eventuali vizi delle opere appaltate, bensì, come è chiaramente esplicitato, la diversa ipotesi di danni arrecati a terzi nell'esecuzione dell'appalto mede- simo e non poteva pertanto, ad avviso del Collegio, essere utilizzata per le- gittimare il rifiuto, da parte del Condominio, al saldo del corrispettivo in fun- zione non già di danni arrecati a terzi, ma dei vizi delle opere appaltate, og- getto prima di CT di parte e poi di CTU.
In relazione a questi ultimi deve invece trovare applicazione l'ordinaria disci- plina dettata dall'art. 1667 I e II comma c.c., secondo cui il committente de- ve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e, se convenuto per il pagamento, può sem- pre fare valere la garanzia, purché le difformità e i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta.
6 ha eccepito la decadenza dalla garanzia stante la mancata de- Parte_1 nuncia dei vizi emergenti dalla consulenza di parte prodotta dal CP_1
e in parte confermati dalla CTU e non è ad avviso del Collegio condivisibile l'argomentazione attraverso cui il primo Giudice ha rigettato l'eccezione.
Sul punto il Tribunale (pag. 7 in fine e pag. 8), dopo avere dato atto che i la-
vori erano terminati in data 14 aprile 2017 (circostanza in effetti riferita anche dal opponente – cfr. pag. 6 citazione in opposizione e pag. 3 CP_1 perizia di parte prodotta sub. 13), richiama le e.mail dell'amministratore in data 29 maggio 2017 e le ulteriori contestazioni del settembre 2017 (docc.
15 e 16 parte attrice opponente), attraverso le quali l'amministratore avrebbe lamentato danni per asseriti inadempimenti, ma dalla lettura di tali documenti emerge che si tratta di doglianze relative non già ai vizi dell'appalto, bensì alla mancata eliminazione dei danni patiti da singoli condomini.
Il doc. 15 è infatti una e.mail indirizzata dall'amministratore all'impresa in cui si legge che: “i Sigg.ri e he mi leggono in copia lamen- CP_2 Pt_4 tano il mancato ripristino del frigorifero ( la mancata pitturazione CP_2 dell'appartamento ( della sostituzione del lavandino ( e CP_2 Pt_4 della sistemazione del terrazzo ( … “ , mentre il doc. 16 è una Pt_4
e.mail, parimenti indirizzata dall'amministratore all'impresa, in cui si lamenta il “silenzio assoluto” della Compagnia di assicurazione in relazione ai danni patiti dai condomini e onchè in relazione agli “altri danni CP_2 Pt_4 denunciati all'assicurazione”, dicitura del tutto generica che non contiene al- cun riferimento agli specifici vizi emergenti dalla su citata consulenza di par- te, la cui sussistenza è poi in parte stata confermata dalla CTU.
In sostanza, dunque, non vi è prova che i supposti vizi dell'appalto siano sta- ti tempestivamente denunciati dal , mentre il riconoscimento de- CP_1 gli stessi che l'odierno appellato pretende di trarre dal “verbale commissione lavori del 6 ottobre 2016” prodotto come doc. 7 con l'atto di citazione in op- posizione concerne in realtà i danni prodottisi a fine settembre 2016 in alcuni appartamenti posti sotto il lastrico solare, in relazione ai quali l'impresa si è effettivamente impegnata al ripristino e vi ha poi in concreto provveduto
(come riportato a pag. 3 della perizia di parte prodotta sub. 13).
Il odierno appellato è dunque decaduto dalla garanzia per i vizi CP_1 dell'appalto e deve essere condannato a corrispondere all'impresa il saldo del corrispettivo pattuito, nella misura oggetto di ingiunzione nel decreto re- vocato dall'impugnata decisione.
7 Infondato si palesa invece l'appello incidentale, con cui il si CP_1 duole del mancato accoglimento della domanda di accertamento della ca- renza della titolarità dell'obbligazione in capo all'impresa appaltatrice dei la- vori.
Ad avviso del il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la CP_1 contestazione della carenza di titolarità del credito, sollevata dal CP_1 in prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., fosse stata formulata tardi- vamente, pur ammettendo che non si trattasse di eccezione in senso stretto.
Evidenzia altresì l'appellante in via incidentale che il Tribunale ha omesso di analizzare, entrando nel merito della stessa, la precisa e puntuale eccezione avanzata dal , che atteneva al fatto che la ave- CP_1 Parte_1 va avanzato la propria pretesa creditoria in forza di un diritto di credito che non era più nella sua disponibilità, avendolo ceduto ad con atto CP_5 comunicato dall'Istituto Bancario con raccomandata del 19 agosto 2017.
Rileva la Corte che il primo Giudice, con il ritenere tardiva la contestazione del relativa alla titolarità del credito in capo all'impresa, ha fatto CP_1 corretta e condivisibile applicazione del principio statuito, tra l'altro, da
Cass., SS. UU., sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016, posto che, pur avendo l'impresa dato atto, sin dal ricorso monitorio, di aver scontato la fat- tura posta a base del ricorso medesimo presso , (utilizzando pe- CP_5 raltro il riconoscimento di debito fatto pervenire alla Banca dall'Amministratore ai fini di ottenere la provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione), il ha fondato la propria opposizione esclusi- CP_1 vamente sul merito della pretesa creditoria, senza nulla eccepire in ordine alla titolarità del credito azionato ed ha pertanto svolto difese incompatibili con la titolarità della posizione vantata dall'impresa.
Contrariamente, poi, a quanto opinato dall'appellante in via incidentale, il primo Giudice ha comunque preso posizione sul merito dell'eccezione, evi- denziando (cfr. pag. 4, III paragrafo, della decisione impugnata) che il confe- rimento di mandato in rem propriam “non priva il mandante della titolarità del credito giacchè si tratta di mandato all'incasso in cui la mandataria acquisi- sce la sola legittimazione attiva a ricevere il pagamento in nome e per conto della cliente mandante ne a soddisfarsi sul pagamento ricevuto” .
Il non ha sottoposto a censure tale argomentazione che, peral- CP_1 tro, richiama un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 6972 del 20 giugno 1991; Sez.
8 III, Sentenza n. 19054 del 26 marzo 2003; Sez. I, Sentenza n. 22277 del 25 settembre 2017), dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.
L'appello incidentale deve pertanto essere rigettato e non meritano ac- coglimento le istanze istruttorie formulate dal : quanto CP_1 all'istanza di integrazione della CTU esperita in primo grado, poiché detta in- tegrazione dovrebbe riguardare l'accertamento di danni subiti da singoli condomini, in relazione al cui risarcimento non c'è domanda e, comunque, non vi sarebbe legittimazione attiva da parte del e, quanto alle CP_1 dedotte prove per testimoni, perché le circostanze capitolate sono irrilevanti.
La riforma dell'impugnata decisione impone alla Corte di procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presen- te l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le molte, sez. I, Sentenza n. 14916 del 13 Luglio 2020; sez. III,
Ordinanza n. 9064 del 12 aprile 2018; sez, III, Sentenza n. 3438 del 22 feb- braio 2016 e sez. VI Lavoro, Ordinanza n. 6259 del 18 marzo 2014).
Stante la soccombenza della parte appellata, a carico della stessa vanno poste le spese tanto della fase monitoria, quanto del primo e del secondo grado di giudizio, che si liquano come segue, in in base ai parametri di cui al
DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00) e della natura della controversia:
Fase monitoria € 920,00 per corrispettivi, oltre rimborso forf. 15%, CPA e
IVA se dovuta e oltre esborsi € 145,00
Giudizio di I grado
1. fase di studio € 919,00
2. fase introduttiva € 777,00
2. fase istruttoria € 1.680,00
3. fase decisionale € 1.701,00
Totale complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA se dovuta
Giudizio di II grado
1. fase di studio € 1.134,00
2. fase introduttiva € 921,00
3. fase di trattazione € 1.843,00
4. fase decisionale € 1.911,00
9 Totale complessivi € 5.809,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVAs e dovuta e oltre € 382,50 per esborsi
Anche le spese della CTU esperita in primo grado devono essere poste a carico della parte appellata soccombente.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
1) Accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara tenuta e condanna parte appellata a corrispondere a parte appel- lante l'importo di € 15.081,00, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura (321 ottobre 2017) al saldo;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellante che liquida, quanto alla fase monitoria, in € 920,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA se dovuta e oltre € 145,00 per esborsi, quanto al primo grado, in € 5.077,00 per compensi di av- vocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA se dovuta e, quanto al giudizio di appello, in € 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA se dovuta e oltre € 382,50 per esborsi;
3) Pone le spese della CTU esperita in primo grado definitivamente a carico della parte appellata;
4) Dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello incidentale è respinto;
5) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 25 novembre 2024.
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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