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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
5043/2024 N.R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Ottavia Urto, letto il ricorso che precede;
rilevato che con provvedimento del 10.01.2025 comunicato al procuratore della parte ricorrente in data 13.01.2025 erano stati Parte_1 richiesti al medesimo integrazioni entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione;
rilevato che tale termine è decorso senza che tale integrazione sia stata effettuata manifestando così parte ricorrente una sopravvenuta mancanza di interesse all'emissione del richiesto decreto;
rilevato che le fatture n. 1 del 30/01/2023 e n. 3 dell'8/02/2023 riguardano il servizio effettuato dalla società ricorrente nei mesi di novembre e dicembre 2022, mentre il contratto stipulato con l Parte_2
ha decorrenza sino al 31/05/2022 ed è stato prorogato sino ad
[...] ottobre 2022 (peraltro in atti non vi è prova del contratto di proroga, ma è Parte stata depositata solo la nota prot.37886 di proroga dell' di
[...]
); Pt_2 che la fattura n. 2 dell'8/02/2023 riguarda le prestazioni rese nei mesi di ottobre-dicembre 2022, mentre il contratto con l'ATO Città Metropolitana di Reggio Calabria è stato prorogato sino al 31/10/2022;
considerato che
la stipula in forma scritta del contratto è richiesta dagli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440 del 1923 a pena di nullità rilevabile d'ufficio (cfr. cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 1167 del 17/01/2013; Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord.
n. 12253 del 14/06/2016); ritenuta, inoltre, non sufficiente ai fini della prova del credito azionato la produzione dei soli certificati di pagamento;
ritenuto, pertanto, il credito non provato;
visto l'art. 640 c.p.c.
P.Q.M.
- RIGETTA il ricorso.
Catanzaro, lì 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Ottavia Urto, letto il ricorso che precede;
rilevato che con provvedimento del 10.01.2025 comunicato al procuratore della parte ricorrente in data 13.01.2025 erano stati Parte_1 richiesti al medesimo integrazioni entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione;
rilevato che tale termine è decorso senza che tale integrazione sia stata effettuata manifestando così parte ricorrente una sopravvenuta mancanza di interesse all'emissione del richiesto decreto;
rilevato che le fatture n. 1 del 30/01/2023 e n. 3 dell'8/02/2023 riguardano il servizio effettuato dalla società ricorrente nei mesi di novembre e dicembre 2022, mentre il contratto stipulato con l Parte_2
ha decorrenza sino al 31/05/2022 ed è stato prorogato sino ad
[...] ottobre 2022 (peraltro in atti non vi è prova del contratto di proroga, ma è Parte stata depositata solo la nota prot.37886 di proroga dell' di
[...]
); Pt_2 che la fattura n. 2 dell'8/02/2023 riguarda le prestazioni rese nei mesi di ottobre-dicembre 2022, mentre il contratto con l'ATO Città Metropolitana di Reggio Calabria è stato prorogato sino al 31/10/2022;
considerato che
la stipula in forma scritta del contratto è richiesta dagli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440 del 1923 a pena di nullità rilevabile d'ufficio (cfr. cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 1167 del 17/01/2013; Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord.
n. 12253 del 14/06/2016); ritenuta, inoltre, non sufficiente ai fini della prova del credito azionato la produzione dei soli certificati di pagamento;
ritenuto, pertanto, il credito non provato;
visto l'art. 640 c.p.c.
P.Q.M.
- RIGETTA il ricorso.
Catanzaro, lì 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto