Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 561/2022 R.G. cui e' riunito il n.960/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Civile
Udienza del 10 Gennaio 2025
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 561/2022 cui e' riunito il n. R.G. 960/2022
Il giorno 10 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Filomena Girardi, sono comparsi:
-per parte attrice opponente, l'Avv. Daniela D'Angelo;
-per parte convenuta opposta, l'Avv. Teresa Discenza.
I difensori delle parti dichiarano che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo mediante scrittura privata sottoscritta il 07.1.2025, per effetto della quale la materia del contendere tra le parti è cessata definitivamente e, pertanto, essi richiedono la revoca dei decreti ingiuntivi opposti e la pronuncia della cessata materia del contendere con spese integralmente compensate.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Si da atto della partecipazione, alla odierna udienza, della Dott.ssa Mariella Vitale, tirocinante ex art. 73.
Il Giudice
Filomena Girardi
all'esito della camera di consiglio, dando atto che nessuna delle parti si e' trattenuta, provvede come da allegata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale che viene chiuso alle 16.00.
Si da atto della partecipazione, alla odierna udienza, della Dott.ssa Mariella Vitale, tirocinante ex art. 73.
Il Giudice
Filomena Girardi N. R.G. 561/2022 cui e' riunito il n.960/2022 R.G.
…segue da verbale di udienza del 10.01.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Filomena Girardi,
all'udienza del 10 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 561/2022 promossa da:
I Signori LO SC NI, nato a [...] il [...] e residente in San Polo Matese (CB) alla via Veneto n. 2, C.F. [...]e LO
MI, nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. [...], elettivamente domiciliati in
Campobasso, piazza V. Cuoco n. 12 nello studio dall'Avv. Daniela D'Angelo (C.F.:
[...]), che li rappresenta e difende,
Opponenti
Contro
: ZU AN, C.F. [...], nata a [...] il [...],
residente in Vinchiaturo (CB) alla c/da Vicenne n. 10, in qualità di erede del Sig.
ZU PE NI, c.f. [...], nato il [...] a [...]
(CB), deceduto in Campobasso in data 27-08-2022, elettivamente domiciliata in
Campobasso, alla via Mazzini 104, presso lo studio dell'avv. Teresa Discenza, c.f.
[...], dalla quale e' rappr.ta e difesa,
Opposta
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con due distinti atti di citazione gli opponenti hanno proposto opposizione avverso due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Campobasso: d.i. n. 56/2022( R.G.
N.110/2022) emesso in data 26.01.2022 e notificato il 16/22/03.2022 agli opponenti unitamente al precetto con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di euro 8.500,00 oltre interessi e spese del monitorio;
il d.i. n. 181/2022(R.G. 134/2022)
emesso il 30.03.2022 in danno della sola AL MI e notificato il 27.04.2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 20.000,00, oltre interessi e spese del monitorio.
Gli opponenti, sostenendo non dovuta la somma ingiunta, formulavano, in via preliminare, l'istanza di revoca della provvisoria esecutorieta' per il d.i. n.56/2022, nel merito, la revoca del decreto. Costituitasi in giudizio l'opposta, LL NG, nella qualita' di erede del de cuius
LL PP NI, chiedeva il rigetto delle opposizioni, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e la conferma dei decreti ingiuntivi emessi.
Con provvedimento del 24.10.2022 veniva parzialmente accolta l'istanza di sospensiva del decreto ingiuntivo n.56/22 per il minore importo di euro 1.500, 00 rispetto a quello ingiunto di euro 8.500,00.
Inoltre, i due procedimenti iscritti a ruolo , il primo R.G. n.561/22 avverso il d.i.
n.56/22 ed il secondo , R.G. n.960/22 avverso il d.i. n.181/2022 , venivano riuniti per ragioni di connessione . Pertanto, veniva disposta la riunione del procedimento R.G.
n.960/2022 a quello anteriore, R.G. n. 561/2022.
Venivano ammessi ed espletati i termini ex art. 183 6°co. cpc ed all'esito veniva disposta ctu grafologica con la nomina della dott.ssa Cieri Daniela e fissata l'udienza del 12.03.2024 per il giuramento del ctu.
Ma alla udienza anzidetta, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per la pendenza di trattative di bonario componimento.
Dopo qualche rinvio richiesto per il perfezionamento delle trattative, a alla odierna udienza, entrambe le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo ed hann richiesto la pronuncia di cessata materia del contendere con spese compensate .
Effettivamente, deve pertanto rilevarsi che, per quanto innanzi, va' dichiarata la cessazione della materia del contendere dell'intero rapporto e, quindi, l'estinzione del giudizio.
La materia del contendere risulta effettivamente quindi cessata alla luce dell'intervenuto accordo dichiarato delle parti. Ed infatti, come noto, al di la' delle richieste formulate dalle parti, la cessazione
della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del
processo, e viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere
alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale
conclusione del giudizio stesso.(Cfr. ordinanza n. 20182 della Corte di Cassazione,
VI Sezione civile, pubblicata in data 31 luglio 2018).
Nessun dubbio sussiste in ordine alla rilevabilita' ex officio ed alla correlativa pronuncia della cessazione della materia del contendere venendo meno l'interesse delle parti di cui all'art. 100 cpc. Atteso che la pronuncia di cessazione della materia “
deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un accordo delle parti,
atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venire meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”, posto che essa non costituisce “una vera e propria domanda essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso”( cfr. Cass. 24.01.2020 n.1625)
Difatti, l'interesse ad agire è condizione o presupposto processuale dell'azione, ossia è
un requisito per l'esame del merito della domanda e, pertanto, deve sussistere quando il giudice emette il provvedimento decisorio. In mancanza, detto provvedimento sarà
viziato e tale difetto sarà rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
(cfr. Cass., n. 5593/1999, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18
febbraio 2019). Ove, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che determinano il venir meno dell'interesse innanzi indicato quindi del contrasto tra le parti, potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere” (Cass., n. 26299/2018,
richiamata da Cass. civ., n. 14546/2019) e, quindi, «La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto» (Cass., n.
22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019).
Va al riguardo richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della
Corte nella sentenza n. 1048 del 28 settembre 2000, nella quale, a composizione di un contrasto che si era manifestato nella giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo,
creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di estinzione, come nel caso in esame, in cui sopravvivrebbe il decreto ingiuntivo che, per effetto della estinzione del giudizio di opposizione,
acquisterebbe efficacia di giudicato.
A tale pronuncia consegue la rimozione di ogni precedente provvedimento che
possa assumere efficacia di giudicato.
Invero, nel presente giudizio di opposizione a d.i., la intervenuta cessazione della materia del contendere travolge anche la pronuncia resa nella fase monitoria che,
pertanto, deve essere revocata dal giudice dell'opposizione. (Cfr. ex multis Cass. I sez.
22.05.2008 n.13085).
E' infatti consolidato, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza l'orientamento secondo cui il giudizio di opposizione, previsto e disciplinato nell'art. 645 C.P.C., dà luogo ad un vero e proprio procedimento ordinario di cognizione, il quale -
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio – investe il giudice adito del potere-dovere di accertare non solo la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma altresì la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere col decreto ingiuntivo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. Ne deriva che l'opposizione a decreto ingiuntivo – quale vero e proprio procedimento di cognizione – non presenta alcuna autonomia rispetto al giudizio monitorio.
Va', pertanto, disposta la revoca dei decreti ingiuntivi opposti alla luce dell'accordo transattivo raggiunto tra le parti.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate per espressa richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di CAMPOBASSO, nella persona del Giudice Onorario, Filomena Girardi,
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa,
così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio per la intervenuta transazione tra le parti della presente controversia;
Revoca i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Campobasso, oggetto della presente opposizione, d.i. n. 56/2022( R.G. N.110/2022) emesso in data 26.01.2022 e notificato il 16/22/03.2022 agli opponenti unitamente al precetto con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di euro 8.500,00 oltre interessi e spese del monitorio;
nonche' il d.i. n. 181/2022(R.G. 134/2022) emesso il 30.03.2022 in danno della sola AL MI e notificato il 27.04.2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 20.000,00, oltre interessi e spese del monitorio.
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Cosi' deciso in Campobasso il 10 gennaio 2025
Il Giudice
Filomena Girardi