Decreto cautelare 29 settembre 2018
Ordinanza cautelare 21 novembre 2018
Ordinanza cautelare 15 febbraio 2019
Parere definitivo 5 novembre 2019
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 04/04/2023, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/04/2023
N. 00386/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00604/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 604 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Focus Società per Azioni, Servizi Italia Società per Azioni, Coopservice Società Cooperativa per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Coli, Barbara Cremonini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Barbara Cremonini in Genova, corso Aurelio Saffi 7/2;
contro
Autostrade per L'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Stajano, Daniele Villa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21 Int. 5-8;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Dipartimento Infrast Sist Inform Statist Dir Gen Vigilanza Concess Autost.Li Min Infra e Trasp, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Genova, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto motivato di occupazione d’urgenza n. 16876/U di data 6 agosto 2018 di Autostrade per l’Italia S.p.a.;
- del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. prot. 15802 di data 7 settembre 2017 con cui è stato approvato il progetto definitivo denominato “Adeguamento del sistema A7-A10-A12 del nodo stradale e autostradale di Genova”, è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera ed è stata delegata Autostrade per l’Italia S.p.a. ad adottare tutti gli atti del procedimento espropriativo;
- dell’atto n. prot. 17637/EU di data 3 settembre 2018 a firma del responsabile del procedimento espropriativo di Autostrade per l’Italia S.p.a., con cui sono stati notificati i due precedenti atti ed è stata comunicata l’immissione negli immobili dal giorno 1 ottobre 2018;
- del provvedimento approvato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 27 maggio 2015, n. 4236, con il quale è stato disposto il vincolo preordinato all’esproprio per il progetto di “Adeguamento del sistema A7-A10-A12 del nodo stradale e autostradale di Genova – lotto 1”;
- di ogni atto presupposto o successivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per L'Italia S.p.A. e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la nota depositata il 22 marzo 2023, con la quale parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 marzo 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
- le ricorrenti hanno proposto ricorso, notificato e depositato il 28 settembre 2018, per l’annullamento degli atti in epigrafe;
- le medesime hanno, poi, proposto ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato l’11 ottobre 2018;
- si sono costituiti per resistere Autostrade per l’Italia Spa e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- il 22 marzo 2023 le ricorrenti hanno depositato istanza di dichiarazione di cessata materia del contendere, dal seguente tenore “ le Parti, in data 21 marzo 2023 hanno formalizzato tramite scambio di PEC, la Proposta e l’Accettazione del Contratto di Transazione, così perfezionatosi”;
- la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 23 marzo 2023;
Tenuto conto che
- l’istanza di dichiarazione di cessata materia del contendere, non è aderente alle prescrizioni dell’art. 34 c. 5 c.p.a., in quanto la vicenda all’attenzione del Collegio si è conclusa con un contratto di transazione e non con l’annullamento degli atti in epigrafe;
- ai sensi dell’art. 35 c.p.a. il ricorso va, viceversa, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, posto che l’iniziativa delle parti può comunque essere valutata come sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (art. 84 c. 4 c.p.a.; cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 1 marzo 2021, n. 2452);
- le spese possono essere compensate, sussistendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO