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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/12/2024, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3323/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PELLONI ANDREA e OZ LA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PELLONI ANDREA e OZ LA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
pagina 1 di 11 Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 29/07/2024
dai coniugi predetti, i quali hanno contratto matrimonio in data 12/06/2014 e dalla cui unione è nato il figlio (in data 10/08/2012), minore;
Per_1
- Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art. 127 c.p.c.;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 20/02/2019, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 613/2019 omologata con decreto n.
629/2019 del 26/02/2019;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i coniugi vivranno separati, come già vivono, con l'obbligo del reciproco rispetto, e con obbligo di entrambi di non invadere la sfera personale e la sfera privata dell'altro,
pagina 2 di 11 liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, previa tempestiva comunicazione all'altro in caso di modifiche o variazioni.
2) i coniugi si prestano sin da ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero, anche a favore del figlio minore, per espatrio a scopi turistici e culturali.
3) il figlio minore rimarrà affidato, in osservanza della previsione normativa Per_1
vigente, in modo condiviso ad entrambi i genitori al fine di consentire al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura,
istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti con i parenti dei genitori.
La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio, in relazione all'educazione, all'istruzione ed alla salute dello stesso,
tenendo conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali.
La responsabilità genitoriale in ordine a decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita del minore sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale si trova di volta in Per_1
volta.
4) il figlio continuerà ad avere collocazione presso la casa della madre, in cui Per_1
ha già la sua residenza anagrafica, sita a Riolo di Castelfranco Emilia (MO) in via per
Riolo n. 62/G.
5) le parti concordano che il sig. avrà diritto e dovere a tenere con sé il figlio Pt_1
secondo le seguenti modalità: Per_1
- infrasettimanalmente: nelle settimane chiuse da weekend di competenza della madre,
il figlio starà con il padre il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino al mattino pagina 3 di 11 successivo al rientro a scuola;
nelle settimane chiuse da weekend di competenza del padre, il figlio starà con quest'ultimo nella giornata di martedì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo al ritorno a scuola;
- fine settimana: trascorrerà i weekend (dal venerdì dall'uscita da scuola, fino Per_1
all'ingresso a scuola il lunedì mattina) alternativamente con il padre e la madre;
nei periodi di vacanze scolastiche estive, ciascun genitore, nelle giornate di sua competenza, ritirerà il minore all'uscita dal campo estivo eventualmente frequentato,
ovvero, qualora collocato presso i nonni, paterni o materni, (ndr con ciò intendendosi durante la permanenza dei nonni stessi a Castelfranco Emilia) o presso una babysitter,
prendendo accordi direttamente con questi ultimi;
il mattino successivo il minore sarà
riaccompagnato presso la sede del campo estivo eventualmente frequentato ovvero,
presso i nonni, paterni o materni, sempre nel caso in cui si trovino a Castelfranco
Emilia, o presso la babysitter, prendendo direttamente accordi con questi ultimi.
Qualora, sempre nel periodo estivo, le parti concordino che possa trascorrere Per_1
un periodo di vacanza presso i nonni materni o paterni, ciascun genitore si farà carico del trasporto del minore presso la residenza dei nonni o il luogo di villeggiatura dei nonni stessi.
- vacanze natalizie: il periodo delle vacanze natalizie verrà suddiviso in due turnazioni nel seguente modo: dalla sospensione delle attività scolastiche (indipendentemente dal giorno di competenza) fino al 29 dicembre (compreso), ovvero dal 30 dicembre fino alla ripresa dell'attività didattica (indipendentemente dal giorno di competenza), ad anni alterni tra i genitori, Per il corrente anno trascorrerà con la madre la prima Per_1
parte del periodo di vacanze natalizie e con il padre la seconda.
pagina 4 di 11 - vacanze pasquali: alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua ovvero quello di Pasquetta;
nei restanti giorni di vacanza scolastica del ridetto periodo i genitori si suddivideranno il tempo col figlio rispettando i relativi giorni di competenza.
- vacanze estive: il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio per almeno due settimane,
anche non consecutive, durante il periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica.
Periodo di uguale durata sarà trascorso da con la madre. Per_1
Al fine di consentire ai coniugi di organizzare i propri impegni di lavoro, le proprie personali ferie e quelle da trascorrere con il figlio, gli stessi convengono che l'esatta cadenza dei suddetti periodi dovrà essere concordata entro il 30 maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo in ordine alla decorrenza del periodo di vacanza da trascorrere con il figlio la decisione in proposito verrà assunta negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre. In tale evenienza, il coniuge a cui spetta la scelta dovrà
comunicare per iscritto il calendario di vacanza fissato entro e non oltre il 15 giugno dell'anno cui fa riferimento l'esercizio di tale diritto, pena la decadenza della facoltà
stessa. Nel caso in cui uno dei genitori non comunicasse all'altro - entro la predetta data - il periodo di vacanza prescelto e l'altro, invece, avesse già organizzato il proprio,
il genitore inadempiente nella comunicazione dovrà rispettare la scelta dell'altro.
Le parti convengono che durante il periodo di sospensione del campo estivo,
generalmente di due settimane consecutive nel mese di agosto, i genitori terranno una settimana ciascuno applicando il sistema di turnazione di cui al precedente Per_1
capoverso: negli anni pari sarà la madre a scegliere la settimana di sospensione del campo estivo in cui terrà e negli anni dispari sarà il padre a fare tale scelta. Per_1
Prima della partenza per le vacanze con il figlio i genitori saranno tenuti a comunicarsi obbligatoriamente la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno tale periodo,
pagina 5 di 11 permettendo all'altro genitore di sentire il figlio telefonicamente, chiamandolo al suo numero di cellulare.
- ponti e festività, previsti dal calendario, anche scolastico: saranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza, pertanto se trascorrerà con il padre il giorno del 25 Per_1
aprile, starà con la madre il 1° di maggio e così di seguito;
con la precisazione che la presente regola non concerne la festività del 15 agosto laddove la stessa ricada nel periodo di vacanza di cui al precedente capoverso ovvero quando sarà in Per_1
vacanza con uno dei due genitori.
I genitori concordano che il giorno del compleanno di , 10 agosto, questi lo Per_1
trascorrerà alternativamente un anno con il padre e un anno con la madre, specificando che di tale evento e circostanza i genitori dovranno tenere conto nell'organizzazione del loro periodo di ferie con il figlio.
I genitori concordano nel ritenere che i periodi di vacanza (estivi, natalizia, pasquale,
ponti, altre festività etc.) interrompono il regolare svolgimento della frequentazione infrasettimanale e del weekend tra il genitore ed il figlio.
In suddetti periodi ciascun genitore, fatto salvo diverso accordo, non potrà sollevare censure, né richiedere il rispetto del regime ordinario di visita di cui in precedenza né
tantomeno il recupero di giornate perdute in forza delle suddette vacanze e/o festività.
- Casi eccezionali e di forza maggiore: i genitori convengono che in casi eccezionali e/o di forza maggiore, legati ad imprevisti lavorativi, impedimenti fisici o ad altri eventi del tutto imprevisti che possano occorrere al genitore a cui sarebbe affidato Per_1
secondo i predetti calendari di visita, questi dovrà preventivamente e preferibilmente avvertire l'altro genitore al fine di valutare se questi possa sostituirlo nella gestione del figlio in questo specifico momento;
soltanto nel caso in cui anche l'altro genitore sia pagina 6 di 11 impossibilitato ad occuparsi del figlio potrà essere delegato tale incombente a terze persone (altri parenti, babysitter o persone di fiducia).
6) i genitori convengono che il calendario di frequentazione di cui al precedente capo 5)
avrà decorrenza dal momento della data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto.
7) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore il sig. si Per_1 Pt_1
obbliga a versare mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità
annue, alla signora la somma di euro 175,00 (centosettantacinque//00) mediante Pt_2
bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato. La predetta somma dovrà
essere rivalutata, dall'anno 2025 e per quelli successivi, dell'aumento ISTAT previsto per le famiglie di operai ed impiegati secondo gli indici nazionali pubblicati di anno in anno.
I genitori concordano che l'Assegno Unico verrà suddiviso al 50% tra gli stessi.
8) i signori e sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie Pt_1 Pt_2
effettuate nell'interesse del figlio e riguardanti la salute, la cura, l'educazione e Per_1
l'istruzione dello stesso.
Allo scopo i coniugi individuano tali spese e le modalità di assunzione delle stesse secondo quanto stabilito dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” del Tribunale di Modena e quindi:
- spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: visite specialiste prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche,
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale,
tickets sanitari, farmaci da banco e non , purché prescritti dal medico del SSN;
pagina 7 di 11 - spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio Sanitario Nazionale, cure non convenzionali e farmaci particolari;
- spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico, assicurazione scolastica, gite scolastiche senza pernottamento,
trasporto pubblico, mensa;
- spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature (quali corsi di musica, di lingue o altre discipline etc.), viaggi e vacanze dei figli (vacanze studio, campeggi, vacanze sportive o altre gite senza i genitori), spese per lo svolgimento di una prima attività sportiva rientrante tra quelle più diffuse (nuoto,
calcio, tennis, pallavolo etc.) e rientranti tra quelle con costi meno onerosi (ndr i coniugi garantiscono e si impegnano a contribuire economicamente in misura del
50% ciascuno affinché svolga una delle ridette attività, provvedendo anche Per_1
pagina 8 di 11 all'acquisto della necessaria attrezzatura ed equipaggiamento); dovranno essere invece concordate fra i genitori le spese per una seconda attività sportiva, oltre che per l'acquisto della relativa attrezzatura ed equipaggiamento, così come per lo svolgimento da parte di di un'attività sportiva particolarmente onerosa e Per_1
del relativo corredo e equipaggiamento (quale ad esempio equitazione, sci, vela, sci nautico, golf etc.).
- Le spese di custodia (baby sitter) verranno sostenute dal genitore con cui il figlio si trova al momento in cui si manifesta la relativa necessità;
- Per esplicito accordo fra le parti verranno considerate come spese straordinarie le spese che riguardano l'acquisto di vestiti e calzature a favore del figlio, spese per il vestiario che pertanto non rientreranno nel mantenimento ordinario. Tali spese saranno suddivise al 50% ciascuno tra i genitori di e richiederanno il Per_1
preventivo accordo solo se l'importo supererà la spesa mensile di euro 100,00. Il
genitore che provvederà all'acquisto di vestiario e calzature per il figlio si curerà di fornire all'altra parte metà della merce.
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di richiesta (via mail, whatsapp, sms, ecc) tra i genitori. Il
genitore, a fronte di formale richiesta pervenuta dell'altro genitore, dovrà manifestare motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa e dei relativi costi.
Allo scopo di ottenere il rimborso di quanto anticipato nell'interesse del figlio, il genitore che sosterrà le spese provvederà ed esibire all'altro genitore documentazione giustificativa di dette spese anche a mezzo email ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenere il relativo rimborso.
pagina 9 di 11 Qualora al rimborso pro-quota debba provvedere il sig. in favore della sig.ra Pt_1
lo stesso provvederà unitamente al contributo mensile nel mantenimento del mese Pt_2
successivo a quello dell'esibizione dei relativi documenti di spesa;
qualora invece al rimborso pro-quota debba provvedere la signora in favore del sig. la Pt_2 Pt_1
stessa provvederà entro 30 giorni dall'esibizione dei relativi documenti di spesa a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al sig. Pt_1
Le parti concordano che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà
riconosciuti in capo ai genitori in misura del 50% ciascuno, pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute di spesa sempre a nome del figlio . Per_1
9) le parti rinunciano a richiedere assegni per il personale mantenimento dichiarando le stesse di godere di mezzi adeguati a far fronte alle loro esigenze di vita e mantenimento.
10) le parti convengono che ogni comunicazione tra loro inerente al figlio Per_1
potrà avvenire anche a mezzo whatsapp o mail ed in caso di mancata risposta da parte dell'altro genitore entro il termine di 48 ore, tale silenzio verrà considerato come assenso alla richiesta formulata per iscritto.
11) le parti dichiarano che le spese per il presente ricorso ed il relativo procedimento rimarranno a carico delle stesse in misura del 50% ciascuno.
12) le parti dichiarano, infine, di aver, con quanto sopra stabilito e convenuto, di aver risolto ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale; dichiarando di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'adempimento di quanto stabilito con il presente ricorso”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 10 di 11 1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in LI (LE) il
12/06/2014 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] alle condizioni Parte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI (LE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2014 Atto n. 53 Parte II Serie C;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2024.
Il Giudice estensore dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3323/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PELLONI ANDREA e OZ LA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PELLONI ANDREA e OZ LA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
pagina 1 di 11 Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 29/07/2024
dai coniugi predetti, i quali hanno contratto matrimonio in data 12/06/2014 e dalla cui unione è nato il figlio (in data 10/08/2012), minore;
Per_1
- Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art. 127 c.p.c.;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 20/02/2019, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 613/2019 omologata con decreto n.
629/2019 del 26/02/2019;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i coniugi vivranno separati, come già vivono, con l'obbligo del reciproco rispetto, e con obbligo di entrambi di non invadere la sfera personale e la sfera privata dell'altro,
pagina 2 di 11 liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, previa tempestiva comunicazione all'altro in caso di modifiche o variazioni.
2) i coniugi si prestano sin da ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero, anche a favore del figlio minore, per espatrio a scopi turistici e culturali.
3) il figlio minore rimarrà affidato, in osservanza della previsione normativa Per_1
vigente, in modo condiviso ad entrambi i genitori al fine di consentire al minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura,
istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti con i parenti dei genitori.
La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse per il figlio, in relazione all'educazione, all'istruzione ed alla salute dello stesso,
tenendo conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali.
La responsabilità genitoriale in ordine a decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita del minore sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale si trova di volta in Per_1
volta.
4) il figlio continuerà ad avere collocazione presso la casa della madre, in cui Per_1
ha già la sua residenza anagrafica, sita a Riolo di Castelfranco Emilia (MO) in via per
Riolo n. 62/G.
5) le parti concordano che il sig. avrà diritto e dovere a tenere con sé il figlio Pt_1
secondo le seguenti modalità: Per_1
- infrasettimanalmente: nelle settimane chiuse da weekend di competenza della madre,
il figlio starà con il padre il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino al mattino pagina 3 di 11 successivo al rientro a scuola;
nelle settimane chiuse da weekend di competenza del padre, il figlio starà con quest'ultimo nella giornata di martedì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo al ritorno a scuola;
- fine settimana: trascorrerà i weekend (dal venerdì dall'uscita da scuola, fino Per_1
all'ingresso a scuola il lunedì mattina) alternativamente con il padre e la madre;
nei periodi di vacanze scolastiche estive, ciascun genitore, nelle giornate di sua competenza, ritirerà il minore all'uscita dal campo estivo eventualmente frequentato,
ovvero, qualora collocato presso i nonni, paterni o materni, (ndr con ciò intendendosi durante la permanenza dei nonni stessi a Castelfranco Emilia) o presso una babysitter,
prendendo accordi direttamente con questi ultimi;
il mattino successivo il minore sarà
riaccompagnato presso la sede del campo estivo eventualmente frequentato ovvero,
presso i nonni, paterni o materni, sempre nel caso in cui si trovino a Castelfranco
Emilia, o presso la babysitter, prendendo direttamente accordi con questi ultimi.
Qualora, sempre nel periodo estivo, le parti concordino che possa trascorrere Per_1
un periodo di vacanza presso i nonni materni o paterni, ciascun genitore si farà carico del trasporto del minore presso la residenza dei nonni o il luogo di villeggiatura dei nonni stessi.
- vacanze natalizie: il periodo delle vacanze natalizie verrà suddiviso in due turnazioni nel seguente modo: dalla sospensione delle attività scolastiche (indipendentemente dal giorno di competenza) fino al 29 dicembre (compreso), ovvero dal 30 dicembre fino alla ripresa dell'attività didattica (indipendentemente dal giorno di competenza), ad anni alterni tra i genitori, Per il corrente anno trascorrerà con la madre la prima Per_1
parte del periodo di vacanze natalizie e con il padre la seconda.
pagina 4 di 11 - vacanze pasquali: alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua ovvero quello di Pasquetta;
nei restanti giorni di vacanza scolastica del ridetto periodo i genitori si suddivideranno il tempo col figlio rispettando i relativi giorni di competenza.
- vacanze estive: il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio per almeno due settimane,
anche non consecutive, durante il periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica.
Periodo di uguale durata sarà trascorso da con la madre. Per_1
Al fine di consentire ai coniugi di organizzare i propri impegni di lavoro, le proprie personali ferie e quelle da trascorrere con il figlio, gli stessi convengono che l'esatta cadenza dei suddetti periodi dovrà essere concordata entro il 30 maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo in ordine alla decorrenza del periodo di vacanza da trascorrere con il figlio la decisione in proposito verrà assunta negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre. In tale evenienza, il coniuge a cui spetta la scelta dovrà
comunicare per iscritto il calendario di vacanza fissato entro e non oltre il 15 giugno dell'anno cui fa riferimento l'esercizio di tale diritto, pena la decadenza della facoltà
stessa. Nel caso in cui uno dei genitori non comunicasse all'altro - entro la predetta data - il periodo di vacanza prescelto e l'altro, invece, avesse già organizzato il proprio,
il genitore inadempiente nella comunicazione dovrà rispettare la scelta dell'altro.
Le parti convengono che durante il periodo di sospensione del campo estivo,
generalmente di due settimane consecutive nel mese di agosto, i genitori terranno una settimana ciascuno applicando il sistema di turnazione di cui al precedente Per_1
capoverso: negli anni pari sarà la madre a scegliere la settimana di sospensione del campo estivo in cui terrà e negli anni dispari sarà il padre a fare tale scelta. Per_1
Prima della partenza per le vacanze con il figlio i genitori saranno tenuti a comunicarsi obbligatoriamente la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno tale periodo,
pagina 5 di 11 permettendo all'altro genitore di sentire il figlio telefonicamente, chiamandolo al suo numero di cellulare.
- ponti e festività, previsti dal calendario, anche scolastico: saranno gestiti secondo il criterio dell'alternanza, pertanto se trascorrerà con il padre il giorno del 25 Per_1
aprile, starà con la madre il 1° di maggio e così di seguito;
con la precisazione che la presente regola non concerne la festività del 15 agosto laddove la stessa ricada nel periodo di vacanza di cui al precedente capoverso ovvero quando sarà in Per_1
vacanza con uno dei due genitori.
I genitori concordano che il giorno del compleanno di , 10 agosto, questi lo Per_1
trascorrerà alternativamente un anno con il padre e un anno con la madre, specificando che di tale evento e circostanza i genitori dovranno tenere conto nell'organizzazione del loro periodo di ferie con il figlio.
I genitori concordano nel ritenere che i periodi di vacanza (estivi, natalizia, pasquale,
ponti, altre festività etc.) interrompono il regolare svolgimento della frequentazione infrasettimanale e del weekend tra il genitore ed il figlio.
In suddetti periodi ciascun genitore, fatto salvo diverso accordo, non potrà sollevare censure, né richiedere il rispetto del regime ordinario di visita di cui in precedenza né
tantomeno il recupero di giornate perdute in forza delle suddette vacanze e/o festività.
- Casi eccezionali e di forza maggiore: i genitori convengono che in casi eccezionali e/o di forza maggiore, legati ad imprevisti lavorativi, impedimenti fisici o ad altri eventi del tutto imprevisti che possano occorrere al genitore a cui sarebbe affidato Per_1
secondo i predetti calendari di visita, questi dovrà preventivamente e preferibilmente avvertire l'altro genitore al fine di valutare se questi possa sostituirlo nella gestione del figlio in questo specifico momento;
soltanto nel caso in cui anche l'altro genitore sia pagina 6 di 11 impossibilitato ad occuparsi del figlio potrà essere delegato tale incombente a terze persone (altri parenti, babysitter o persone di fiducia).
6) i genitori convengono che il calendario di frequentazione di cui al precedente capo 5)
avrà decorrenza dal momento della data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto.
7) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore il sig. si Per_1 Pt_1
obbliga a versare mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità
annue, alla signora la somma di euro 175,00 (centosettantacinque//00) mediante Pt_2
bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato. La predetta somma dovrà
essere rivalutata, dall'anno 2025 e per quelli successivi, dell'aumento ISTAT previsto per le famiglie di operai ed impiegati secondo gli indici nazionali pubblicati di anno in anno.
I genitori concordano che l'Assegno Unico verrà suddiviso al 50% tra gli stessi.
8) i signori e sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie Pt_1 Pt_2
effettuate nell'interesse del figlio e riguardanti la salute, la cura, l'educazione e Per_1
l'istruzione dello stesso.
Allo scopo i coniugi individuano tali spese e le modalità di assunzione delle stesse secondo quanto stabilito dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” del Tribunale di Modena e quindi:
- spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: visite specialiste prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche,
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale,
tickets sanitari, farmaci da banco e non , purché prescritti dal medico del SSN;
pagina 7 di 11 - spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio Sanitario Nazionale, cure non convenzionali e farmaci particolari;
- spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico, assicurazione scolastica, gite scolastiche senza pernottamento,
trasporto pubblico, mensa;
- spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature (quali corsi di musica, di lingue o altre discipline etc.), viaggi e vacanze dei figli (vacanze studio, campeggi, vacanze sportive o altre gite senza i genitori), spese per lo svolgimento di una prima attività sportiva rientrante tra quelle più diffuse (nuoto,
calcio, tennis, pallavolo etc.) e rientranti tra quelle con costi meno onerosi (ndr i coniugi garantiscono e si impegnano a contribuire economicamente in misura del
50% ciascuno affinché svolga una delle ridette attività, provvedendo anche Per_1
pagina 8 di 11 all'acquisto della necessaria attrezzatura ed equipaggiamento); dovranno essere invece concordate fra i genitori le spese per una seconda attività sportiva, oltre che per l'acquisto della relativa attrezzatura ed equipaggiamento, così come per lo svolgimento da parte di di un'attività sportiva particolarmente onerosa e Per_1
del relativo corredo e equipaggiamento (quale ad esempio equitazione, sci, vela, sci nautico, golf etc.).
- Le spese di custodia (baby sitter) verranno sostenute dal genitore con cui il figlio si trova al momento in cui si manifesta la relativa necessità;
- Per esplicito accordo fra le parti verranno considerate come spese straordinarie le spese che riguardano l'acquisto di vestiti e calzature a favore del figlio, spese per il vestiario che pertanto non rientreranno nel mantenimento ordinario. Tali spese saranno suddivise al 50% ciascuno tra i genitori di e richiederanno il Per_1
preventivo accordo solo se l'importo supererà la spesa mensile di euro 100,00. Il
genitore che provvederà all'acquisto di vestiario e calzature per il figlio si curerà di fornire all'altra parte metà della merce.
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di richiesta (via mail, whatsapp, sms, ecc) tra i genitori. Il
genitore, a fronte di formale richiesta pervenuta dell'altro genitore, dovrà manifestare motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa e dei relativi costi.
Allo scopo di ottenere il rimborso di quanto anticipato nell'interesse del figlio, il genitore che sosterrà le spese provvederà ed esibire all'altro genitore documentazione giustificativa di dette spese anche a mezzo email ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenere il relativo rimborso.
pagina 9 di 11 Qualora al rimborso pro-quota debba provvedere il sig. in favore della sig.ra Pt_1
lo stesso provvederà unitamente al contributo mensile nel mantenimento del mese Pt_2
successivo a quello dell'esibizione dei relativi documenti di spesa;
qualora invece al rimborso pro-quota debba provvedere la signora in favore del sig. la Pt_2 Pt_1
stessa provvederà entro 30 giorni dall'esibizione dei relativi documenti di spesa a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato al sig. Pt_1
Le parti concordano che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà
riconosciuti in capo ai genitori in misura del 50% ciascuno, pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute di spesa sempre a nome del figlio . Per_1
9) le parti rinunciano a richiedere assegni per il personale mantenimento dichiarando le stesse di godere di mezzi adeguati a far fronte alle loro esigenze di vita e mantenimento.
10) le parti convengono che ogni comunicazione tra loro inerente al figlio Per_1
potrà avvenire anche a mezzo whatsapp o mail ed in caso di mancata risposta da parte dell'altro genitore entro il termine di 48 ore, tale silenzio verrà considerato come assenso alla richiesta formulata per iscritto.
11) le parti dichiarano che le spese per il presente ricorso ed il relativo procedimento rimarranno a carico delle stesse in misura del 50% ciascuno.
12) le parti dichiarano, infine, di aver, con quanto sopra stabilito e convenuto, di aver risolto ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale; dichiarando di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'adempimento di quanto stabilito con il presente ricorso”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 10 di 11 1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in LI (LE) il
12/06/2014 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] alle condizioni Parte_2
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI (LE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2014 Atto n. 53 Parte II Serie C;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2024.
Il Giudice estensore dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
dott. Riccardo Di Pasquale
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