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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6016 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TT THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 812 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2021 tra
(cod. fisc.: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del curatore pro tempore, dott. elettivamente Persona_1 domiciliato in Roma, Via di S. Teresa n. 23, presso lo studio dell'avv. Paolo
GR (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_1 per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello, giusta autorizza- zione del g.d. in data 1°.2.2021, in atti;
-appellante- e
(cod. fisc. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 speciale, avv. , elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_2
Po n. 12, presso lo Studio Legale , rappresentata e difesa dagli avv. CP_3
ER TO, MA TI, HR RO, UC PO, LO
ET e IM NE per procura generale alle liti a rogito del notaio in Milano, , in data 9.4.2020 (rep. 32163; racc. Persona_2
14918), in atti;
-appellata- e
(cod. fisc.: ), (cod. CP_4 CodiceFiscale_2 CP_5 fisc.: E (cod. fisc.: CodiceFiscale_3 CP_6 [...]
) C.F._4
-appellati contumaci- OGGETTO: contratti bancari. O S S E R V A T O che il ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza n. 11760/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, in data 29.8.2020; che nel presente grado di giudizio si è costituita – dapprima per il tra- mite della mandataria e, quindi, in data 19.6.2023 in proprio CP_7 ed a mezzo dei procuratori indicati in epigrafe – la Controparte_1
che in data 10.10.2025 parte appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., “con compensazione delle spese”, e ha chiesto la dichiarazione di estinzione dello stesso;
che, con atto depositato in data 15.10.2025, l'appellata Controparte_1 ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti del giudizio “come formulata dall'attore ”; Parte_1
che, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia for- mulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato all'appel- lato contumace, ai sensi del co. 2 dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c. (cfr., con riguardo al convenuto, Cass. civ., Sez. I, 3.4.1995, n. 3905); che, pertanto, non è necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla Curatela da parte degli appellati contumaci
[...]
e CP_5 CP_6 Controparte_8
che nel sistema processuale applicabile al presente giudizio non si rin- viene un'espressa disciplina della rinuncia agli atti del giudizio di impugna- zione, ma al contempo: (a) l'art. 338 c.p.c. dispone come l'estinzione del procedimento d'appello faccia passare in giudicato la sentenza impugnata;
(b) l'art. 359 c.p.c. stabilisce come, nel giudizio di appello, si osservino, in quanto applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dun- que, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. II,
3.8.1999 n. 8387); (c) l'art. 132 disp. att. c.p.c., a sua volta, precisa come nel procedimento d'appello si osservino le disposizioni di attuazione dettate per il procedimento davanti al tribunale;
2 che le spese del presente giudizio devono essere integralmente com- pensate tra le parti costituite, in quanto le stesse hanno espressamente tro- vato un accordo in tale senso in ordine alle stesse, come si è detto sopra;
mentre nessuna statuizione deve essere assunta tra l'appellante e gli appel- lati contumaci, i quali non hanno svolto alcuna attività difensiva nel presente grado di giudizio;
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 11760/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 29.8.2020; compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra il e la Parte_2 Controparte_1
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra il
[...]
, da un lato, e Parte_2 CP_5 CP_6 [...]
dall'altro. Parte_3
Roma, 20.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NA TT Thellung de Courtelary
3
(cod. fisc.: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del curatore pro tempore, dott. elettivamente Persona_1 domiciliato in Roma, Via di S. Teresa n. 23, presso lo studio dell'avv. Paolo
GR (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_1 per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello, giusta autorizza- zione del g.d. in data 1°.2.2021, in atti;
-appellante- e
(cod. fisc. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 speciale, avv. , elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_2
Po n. 12, presso lo Studio Legale , rappresentata e difesa dagli avv. CP_3
ER TO, MA TI, HR RO, UC PO, LO
ET e IM NE per procura generale alle liti a rogito del notaio in Milano, , in data 9.4.2020 (rep. 32163; racc. Persona_2
14918), in atti;
-appellata- e
(cod. fisc.: ), (cod. CP_4 CodiceFiscale_2 CP_5 fisc.: E (cod. fisc.: CodiceFiscale_3 CP_6 [...]
) C.F._4
-appellati contumaci- OGGETTO: contratti bancari. O S S E R V A T O che il ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza n. 11760/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, in data 29.8.2020; che nel presente grado di giudizio si è costituita – dapprima per il tra- mite della mandataria e, quindi, in data 19.6.2023 in proprio CP_7 ed a mezzo dei procuratori indicati in epigrafe – la Controparte_1
che in data 10.10.2025 parte appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., “con compensazione delle spese”, e ha chiesto la dichiarazione di estinzione dello stesso;
che, con atto depositato in data 15.10.2025, l'appellata Controparte_1 ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti del giudizio “come formulata dall'attore ”; Parte_1
che, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia for- mulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato all'appel- lato contumace, ai sensi del co. 2 dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c. (cfr., con riguardo al convenuto, Cass. civ., Sez. I, 3.4.1995, n. 3905); che, pertanto, non è necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla Curatela da parte degli appellati contumaci
[...]
e CP_5 CP_6 Controparte_8
che nel sistema processuale applicabile al presente giudizio non si rin- viene un'espressa disciplina della rinuncia agli atti del giudizio di impugna- zione, ma al contempo: (a) l'art. 338 c.p.c. dispone come l'estinzione del procedimento d'appello faccia passare in giudicato la sentenza impugnata;
(b) l'art. 359 c.p.c. stabilisce come, nel giudizio di appello, si osservino, in quanto applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dun- que, anche quella contenuta nell'art. 306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. civ., Sez. II,
3.8.1999 n. 8387); (c) l'art. 132 disp. att. c.p.c., a sua volta, precisa come nel procedimento d'appello si osservino le disposizioni di attuazione dettate per il procedimento davanti al tribunale;
2 che le spese del presente giudizio devono essere integralmente com- pensate tra le parti costituite, in quanto le stesse hanno espressamente tro- vato un accordo in tale senso in ordine alle stesse, come si è detto sopra;
mentre nessuna statuizione deve essere assunta tra l'appellante e gli appel- lati contumaci, i quali non hanno svolto alcuna attività difensiva nel presente grado di giudizio;
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 11760/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 29.8.2020; compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra il e la Parte_2 Controparte_1
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra il
[...]
, da un lato, e Parte_2 CP_5 CP_6 [...]
dall'altro. Parte_3
Roma, 20.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario NA TT Thellung de Courtelary
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