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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/06/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott. Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice relatore
Dott.ssa Cristina Bandiera - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
494/2024 in data 31/01/2024, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Cremasco parte ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
parte convenuta contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio
(Scioglimento matrimonio),
rimessa in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 30.08.2015 presso il Municipio di Craiova
(Dolj), in Romania tra nata a Parte_1
Craiova (Romania) il 25.12.85 ( e C.F._1
nato a Melinesti (Romania) in [...] Controparte_1
16.11.81 ( . C.F._2
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Loria in Via S. Pio X 19 int 4
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse dei figli minori Parte_1
ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare l'affidamento superesclusivo o esclusivo dei figli e Persona_1 Persona_2
alla madre.
[...]
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli
[...]
e presso la Persona_1 Persona_2
dimora materna .
5. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 mensili e così € 250,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato
Pag. 2 di 8 automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT
al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo in vigore presso l'Intestato
Tribunale.
8. Stabilire che gli assegni familiari e la detrazione fiscale per il carico dei figli minori vengano beneficiati dalla sig.ra Parte_1
9. Stabilire che la signora Parte_1
possa continuare a mantenere e usare il cognome del marito.
Spese e compenso di giudizio interamente rifuso come da nota allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva ricorso ex art. Parte_1
473bis.49 c.p.c. per ottenere la separazione personale dal coniuge e, decorso il tempo di Controparte_1
legge, lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il 30.08.2015 presso il Municipio di Controparte_1
Craiova (Dolj), in Romania;
che dall'unione erano nati due figli, nato il [...] e Persona_1 Per_2
Pag. 3 di 8 nato il [...]; che il gip di Treviso, a Per_2
seguito di episodi di violenza, con ordinanza 27.12.2023
aveva applicato al la misura Controparte_1
cautelare dell'allontanamento dalla casa coniugale e il divieto di avvicinamento alla moglie con strumenti di controllo elettronico, e da allora il aveva Pt_1
abbandonato la famiglia, non contribuendo al mantenimento dei figli con i quali si limitava ad intrattenere sporadici contatti telefonici;
che lei percepiva una retribuzione mensile di euro 1.400 circa, mentre non era a conoscenza della situazione reddituale e patrimoniale del marito;
che lei percepiva integralmente l'assegno unico pari ad euro
467.
Il rimaneva contumace;
all'udienza presidenziale Pt_1
del 24/4/2024 compariva la sola ricorrente e il giudice rimetteva la causa in decisione.
Il Tribunale, con sentenza pubblicata il 2/5/2024,
disponeva l'affidamento dei minori in via esclusiva alla madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare;
al padre veniva imposto un contributo mensile di 500 euro (250
euro per ciascun figlio) per il mantenimento dei figli;
le spese straordinarie erano poste a carico di entrambi i genitori al 50 % ciascuno.
Il Tribunale disponeva quindi la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla
Pag. 4 di 8 domanda di divorzio.
Alla prima udienza davanti al nuovo giudice assegnatario,
nella contumacia del convenuto compariva la sola ricorrente, la quale si riportava al ricorso riferendo che nulla era cambiato dall'epoca della separazione, non c'era stata e non poteva esserci riconciliazione, lei non aveva più visto il;
chiedeva di dichiarare lo Pt_1
scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione.
Il giudice rimetteva quindi la causa in decisione.
***
1. La causa presente profili di internazionalità perché
entrambe le parti sono cittadini rumeni.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art 3 lettera a) punto ii) del Regolamento (UE) nr
1111/2019, in quanto la ricorrente risiede nell'ultima residenza abituale dei coniugi a Loria (Treviso); la legge applicabile è la legge italiana ai sensi dell'art 8 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1259/2010 in quanto legge dello
Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale - in mancanza di scelta delle parti ai sensi dell'art 5 del medesimo Regolamento.
2. Va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, essendo decorso l'anno dalla data dell'udienza presidenziale (il
Pag. 5 di 8 24/4/2024); da allora i coniugi non si sono più visti e non risulta possibilità di riconciliazione.
3.
Considerato che
il è rimasto contumace e, Pt_1
stando alle verosimili allegazioni della ricorrente,
dall'epoca dell'applicazione della misura cautelare–
dicembre 2023 – non si è più fatto vivo con la famiglia
(salvo sporadici contatti telefonici coi figli) il
Tribunale ritiene di confermare la regolamentazione della responsabilità genitoriale come chiesto dalla ricorrente, e come già conformemente disposto con la sentenza di separazione.
I minori sono pertanto affidati in via “super esclusiva”
alla madre, che potrà pertanto prendere le decisioni di maggior interesse relative a istruzione, educazione, salute e residenza senza il consenso dell'altro genitore;
il padre potrà far visita ai figli in ambiente protetto, con la sorveglianza dei Servizi Sociali territorialmente competenti per il comune di Loria.
La casa familiare è assegnata alla madre perché vi abiti con i figli.
Il padre è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli con il versamento mensile di 500 euro (250 euro per ciascun figlio) - somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori al 50 % ciascuno, mentre l'assegno
Pag. 6 di 8 unico va percepito dalla sola ricorrente in quanto affidataria esclusiva e unico genitore che si occupa dei minori.
4. Non è invece ammissibile in questa sede la domanda relativa all'uso del cognome del marito da parte della ricorrente.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al DM 30/5/2022 (causa di valore indeterminabile a complessità bassa;
esclusa la fase istruttoria ed esclusa la fase decisionale mancando le note conclusionali),
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa nr 494/2024:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da
(C.F. ) n. in Parte_1 C.F._1
ROMANIA il 25/12/1985 e (C.F. Controparte_1
) n. in ROMANIA il 16/11/1981, unitisi in C.F._2
matrimonio il 30/08/2015, non trascritto in Italia, alle seguenti condizioni:
1. I figli minori sono affidati in via “super esclusiva”
alla madre, che potrà pertanto prendere le decisioni di maggior interesse relative a istruzione, educazione, salute e residenza senza il consenso dell'altro genitore;
il padre
Pag. 7 di 8 potrà far visita ai figli in ambiente protetto, con la sorveglianza dei Servizi Sociali territorialmente competenti per il comune di Loria;
2. la casa familiare è assegnata alla madre perché ci abiti con i figli;
3. il padre è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli con il versamento mensile di 500 euro (250 euro per ciascun figlio) - somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT e da pagare entro il giorno 15 di ogni mese, in via anticipata;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori al 50 % ciascuno;
4. l'assegno unico va percepito dalla sola ricorrente.
- dichiara inammissibile la domanda relativa all'uso del cognome del marito da parte della ricorrente;
- condanna alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di Parte_1
spese che si liquidano in euro 3.000 complessivamente oltre ad euro 125 per spese;
oltre rimborso spese generali, IVA e
CP come per legge.
Così deciso a Treviso il 3/6/2025
Il presidente il giudice estensore
Dr Daniela Ronzani Dr Susanna Menegazzi
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