Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale di Avellino, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Sossio Pel- lecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 85/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “cessione dei crediti” e verten- te
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Pao- Parte_1 P.IVA_1
lo Bonalume, in virtù di procura in atti,
ATTRICE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Fer- Controparte_1 P.IVA_2
rucci, in virtù di procura in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30.12.2020, l'attrice
[...]
onveniva in giudizio il per sentirlo condan- Parte_2 Controparte_1 nare al pagamento della somma di euro € 12.424,07 per sorta capitale oltre interessi moratori sulla predetta sorta capitale con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale, nonché € 800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorta capitale insoluta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.07.2021 si costituiva il convenu- to e contestava la domanda attorea eccependo l'improcedibilità Controparte_1
della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, nonché l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande avverse per la violazione del di- vieto di frazionabilità del credito e ancora l'infondatezza della domanda attorea per carenza di prova dei motivi indicati nell'atto di citazione.
1
4810520066, 4810552990, 4810619298, 4811602807, 4811604559, 4811604560,
4811659135, 4811779223 .
In corso di causa veniva nominato CTU il dott. cui veniva conferito il se- Persona_1 guente incarico “determini il c.t.u. l'eventuale credito, al 29/12/2020 ed all'attualità, spettante
a parte attrice per capitale, interessi ed altri accessori nei confronti di parte convenuta, per i titoli tutti dedotti nel presente giudizio, tenendo conto di tutte le difese delle parti e di tutti i documenti prodotti dalle stesse;
esperisca il tentativo di conciliazione ed in caso di esito posi- tivo rediga il processo verbale di conciliazione di cui all'art. 199 c.p.c.''
All'udienza del 3.1.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'assegnava a sentenza e fissava alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. i termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente va osservato che in materia di gas ed energia elettrica dal 1° gennaio 2017
è in vigore l'obbligo di esperimento del tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
In particolare, con la delibera 209/2016/E/COM l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il si- stema idrico ha approvato il “Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudi- ziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità” (Testo Integrato Conciliazione-TICO) e tale disciplina, in attuazione della legge istitutiva dell'Autorità (Legge 481/1995, art. 2 co. 24, lettera b) e del Codice del consumo (art. 141 co. 6 lett. c), definisce la procedura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conci- liazione presso il Servizio Conciliazione quale condizione di procedibilità per l'azione giudi- ziale.
Nello specifico, l'articolo 6.1 del Testo integrato Conciliazione vigente all'epoca dei fatti di causa onera espressamente il solo cliente finale dell'attivazione della procedura in parola, escludendo così al contempo che essa possa essere attivata dall'operatore o gestore.
2 Ne consegue che nessun obbligo di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione in- combeva sull'attrice.
L'Ente convenuto ha contestato l'illegittimo frazionamento dei crediti vantati dall'attrice, nella misura in cui, preso atto della rinuncia di quest'ultima ai crediti di cui chiedeva il pagamento con l'atto introduttivo ma oggetto di altri giudizi pendenti tra le stesse parti, il restante credito richiesto, maggiorato di interessi ed accessori, risultava, secondo il convenuto, oggetto di par- cellizzazione indebita, posto che l'attrice avrebbe potuto azionare un unico giudizio per l'intero credito vantato.
Parte convenuta, eccependo il frazionamento del credito, ha prodotto unitamente all'atto di co- stituzione e risposta il precedente atto di citazione notificato dall'attrice all'ente convenuto il
18.08.2020 in ordine alla pretesa creditoria ammontante ad euro 13.923,15 oltre interessi van- tata a seguito di cessione da parte di vari fornitori dell'ente ed in particolare da EL EN
S.p.A e nonché il decreto ingiuntivo notificato il 14.09.2019 in rela- Controparte_2
zione alla somma complessiva di 15.901,77 oltre interessi.
In tema di abuso del processo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.
4090/2017 sono intervenute al fine di definire il sistema applicativo del c.d. divieto di frazio- namento del credito.
In via preliminare, giova rammentare che la parcellizzazione del credito può essere definita come la fattispecie in cui, a fronte di un unico rapporto obbligatorio, il creditore faccia valere il credito dallo stesso discendente non già attraverso un'unica domanda giudiziale, bensì mediante l'esperimento di una pluralità di iniziative volte alla soddisfazione della pretesa di cui è titolare.
Il divieto dell'abuso del processo è volto ad evitare un'illimitata proliferazione delle domande, mediante la concentrazione delle stesse. Si tratta di ipotesi variabili per le quali, comunque, è possibile una sintesi e, difatti, i giudici di legittimità hanno concluso che la circostanza che il credito trovi genesi nel contesto del medesimo rapporto non è di per sé sufficiente ad imporre la concentrazione delle domande.
Il divieto di frazionamento del credito in tanto sussiste in quanto i diritti di credito fatti valere separatamente siano non solo relativi al medesimo rapporto di durata, ma anche inscrivibili nell'ambito di un medesimo ipotetico giudicato o, comunque, fondati sui medesimi fatti costi- tutivi.
Orbene, nel caso in esame non viene precisato da parte convenuta quali fossero i crediti vantati nell'ambito degli altri giudizi esperiti da parte attrice al fine di dimostrare la necessaria con- centrazione delle domande per unità di titolo.
3 Inoltre, seppure parte attrice abbia contestato la suddetta eccezione sollevata dal CP_1
essendosi prodotta una duplicazione dei crediti vantati dalla prima, gli stessi sono
[...]
stati oggetto di rideterminazione, facendo sì che il presente giudizio procedesse per la somma ridotta ad euro 3.406,74 per sorta capitale, oltre interessi.
Per tali ragioni l'eccezione de qua non può trovare accoglimento.
3. L'ente convenuto contesta altresì la pretesa creditoria nel merito, poiché ritenuta infondata ed insussistente in ragione dei mandati di pagamento relativi al saldo delle fatture per cui è causa.
Dalla consulenza tecnica espletata dal ctu dott. si è potuto constatare quanto Persona_1 segue in ordine all'an e al quantum debeatur.
In base al prospetto di cui alla tabella 2 della relazione peritale potrebbe evincersi che, alla lu- ce di un confronto della documentazione fornita dalle parti, risultano talune fatture non inserite nei mandati di pagamento per un importo complessivo di € 2.228,37, ovvero, più precisamen- te, quelle recanti n. 481165135, 4811602807, 4810238448, 4801782376, 4701497459 e
4701497452.
Tuttavia, dalla documentazione agli atti nonché dalla visione di tutte le fatture e prospetti con- tabili il consulente ha ritenuto di poter formulare due soluzioni: “la prima che tiene conto del confronto tra le fatture richieste in pagamento da parte attrice e i mandati di pagamento de- positati da parte convenuta, mentre la seconda ipotesi considera l'ammontare dei pagamenti effettuati dal e pari ad € 17.338,99 che indurrebbe a pensare che nulla Controparte_1
sia dovuto a parte attrice. Secondo la prima ipotesi, se considerassimo le fatture che non ri- sultano inserite nei mandati di pagamento (…) noteremmo che risultano impagate le fatture n.
4811659135, n. 4811602807, n. 4810238448, n. 4801782376, n. 4701497459 e n.
4701497452, per un importo tale di € 2.228,37.
Se considerassimo anche le fatture n. 4810516827, n. 4810520066 e n. 4810552880 di impor- to complessivo pari ad € 54,58, noteremmo che l'importo relativo alle fatture che non risulta- no incluse nei mandati di pagamento ammonterebbe ad € 2.282,95.”
Questo Giudicante, alla luce di quanto dedotto e prodotto dalle parti, nonché vagliato nell'ambito della consulenza tecnica depositata dal dott. ritiene di dover aderire alla se- Per_1
conda soluzione, in base alla quale, mediante un approfondito raffronto tra i documenti prodot- ti dalle parti in causa, è possibile evincere che risulta corrisposto dal un Controparte_1
ammontare superiore a quanto dovuto nel periodo di riferimento 2016/2018.
Per tale ragione, la pretesa creditoria vantata dalla anche nella Parte_1
misura residua così come ridotta dalla stessa in corso di causa, non è suscettibile di accogli-
4 mento, dal momento che nessun ulteriore pagamento può essere addebitato alla parte convenu- ta, posto che la stessa ha già ottemperato al pagamento di quanto dovuto, stante la valutazione complessiva dei mandati di pagamento effettuati dal e pari ad € 17.338,99 Controparte_1 che non lascia margini di debito nei confronti dell'attrice.
Così si esprime in proposito, significativamente, il ctu: <<… Un altro aspetto da sottolineare,
e che potrebbe essere utile per comprendere il reale stato delle cose, riguarda l'ammontare dei pagamenti richiesti dalla ed inclusi negli allegati denominati “Elenco sorte Capita- Pt_1
le”, dai quali si verifica che viene richiesto il pagamento totale di € 12.424,07.
Dai mandati di pagamento depositati dal risulta, però, una serie di pa- Controparte_1
gamenti (sono stati presi in considerazione soltanto i pagamenti relativi ai periodi oggetto di causa, da ottobre 2016 a settembre 2018) per un importo complessivo pari ad € 17.338,99, va- lore di molto superiore a quanto richiesto da parte attrice, ma seppur volessimo considerare gli importi presenti nelle note di credito, di importo pari ad € 3.014,01, avremmo un importo pari ad € 14.324,98.
Quest'ultimo importo rappresenta, in ogni caso, un valore superiore rispetto a quanto richie- sto da parte attrice e precisamente, maggiore di € 1.900,91.>>
A tal fine va altresì considerato che il comportamento processuale tenuto dall'attrice, che ha rinunciato in corso di causa alla gran parte del credito per cui aveva agito, ammettendo di averlo già azionato in un separato giudizio, va valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c. a sfavore dell'attendibilità del suo assunto difensivo.
L'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'attrice per la sorta capitale si estende an- che agli accessori del credito.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, avu- to riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022 (II scaglione di riferimento, valori medi).
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta ogni domanda proposta dall'attrice;
2. Condanna l'attrice in persona del legale rappresen- Parte_1
tante p.t., a pagare al convenuto le spese del presente giudizio, Controparte_1 che si liquidano in € 2.552,00 per compenso professionale forense, oltre I.V.A. e C.P.A. se
5 dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compen- so.
Avellino, 23.4.2025
Il giudice dott. Sossio Pellecchia
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