Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/01/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1428/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1428/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Bisogno Carmelina, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Bisogno Carmelina, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 28.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.02.2024 [nata a [...] il Parte_1
16.07.1968 (C.F. ] ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del C.F._1
1
matrimonio contratto con [nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
)] in data 01.08.2002 in Montecorvino Pugliano (SA), dal C.F._2 quale erano nati i figli (26.07.1999) e (12.04.2001), esponendo che la Per_1 Per_2 comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con decreto di omologa n.
1441/2009 pubbl. il 10.02.2009.
La ricorrente chiedeva, in particolare, la revoca degli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario in capo al padre per i figli. si costituiva con comparsa del 16.01.2025 dando atto di aver Controparte_1 raggiunto un accordo con la controparte in ordine alle condizioni del divorzio.
Alla udienza del 28.01.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti, in virtù dell'accordo raggiunto (depositato con le note del 16.01.2025), chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“Nel merito revocare le condizioni stabilite dai coniugi in sede di separazione personale consensuale ed omologate, precisamente: l'obbligo del marito di versare alla ricorrente l'assegno mensile di € 1.500,00 per il mantenimento dei figli Per_1
e , da versarsi entro il giorno quindici di ciascun mese di competenza Per_2 unitamente alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie (hobby, studio, corsi integrativi di inglese, informatica, viaggi vacanze, scelte mediche, scolastiche
o quant'altro);”.
A tale udienza la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione.
Ebbene, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con decreto di omologa n. 1441/2009 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 10.02.2009, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve).
Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più
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ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. ] e
[...] C.F._1
[nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
)] in data 01.08.2002 in Montecorvino Pugliano (SA), C.F._2 regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2002, Atto n. 3 Parte I;
- provvede conformemente alle condizioni concordate tra le parti all'udienza del
28.01.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montecorvino Pugliano (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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