CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 531/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
EN LO AN, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6371/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012627131501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012627131501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, la sig.ra Ricorrente_1
, C.F. CF_Ricorrente_1, nata a [...], residente a [...]e domiciliata all Indirizzo_1, presso lo Studio dell'Avv.Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n.03420180012627131501, notificata in data 12.06.2024 e relativa a tasse auto.
Allegava la ricorrente l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e, comunque, la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna delle resistenti al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc;
il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva l' Agenzia Delle Entrate-Riscossione, con sede in Indirizzo_3
, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dall'Avv.Difensore_2 ed elettivamente domiciliata nel suo Studio, sito in Indirizzo_4, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva anche la Regione Calabria, CF P.IVA_2, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dal Dirigente Dott. Nominativo_1, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono;
dagli atti di causa è emerso che la cartella impugnata è stata preceduta dalla rituale notifica dell'avviso di accertamento n. 333002727254, effettuata il 15 ottobre 2016,
a mezzo posta con consegna al destinatario;
dalla data di notifica di tale atto a quella di notifica della cartella impugnata non risultano emessi e notificati atti interruttivi della prescrizione della pretesa;
ha al riguardo affermato la Suprema Corte: “ “La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento.” ( così Cass. 14312/2024).
Per tale ragione il ricorso va accolto con conseguente annullamento della cartella impugnata;
non può trovare accoglimento invece la richiesta di risarcimento danni, avanzata dalla ricorrente, mancando in atti la prova dei relativi presupposti, in particolare in relazione alla quantificazione del danno.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni, avanzata dalla ricorrente;
condanna le resistenti, in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della ricorrente, con distrazione al difensore se richiesta, in Euro 500,00 per compenso professionale , oltre contributo unificato, Iva,cpa e accessori.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
EN LO AN, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6371/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012627131501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180012627131501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Calabria, la sig.ra Ricorrente_1
, C.F. CF_Ricorrente_1, nata a [...], residente a [...]e domiciliata all Indirizzo_1, presso lo Studio dell'Avv.Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n.03420180012627131501, notificata in data 12.06.2024 e relativa a tasse auto.
Allegava la ricorrente l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e, comunque, la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna delle resistenti al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc;
il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva l' Agenzia Delle Entrate-Riscossione, con sede in Indirizzo_3
, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dall'Avv.Difensore_2 ed elettivamente domiciliata nel suo Studio, sito in Indirizzo_4, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva anche la Regione Calabria, CF P.IVA_2, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dal Dirigente Dott. Nominativo_1, contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono;
dagli atti di causa è emerso che la cartella impugnata è stata preceduta dalla rituale notifica dell'avviso di accertamento n. 333002727254, effettuata il 15 ottobre 2016,
a mezzo posta con consegna al destinatario;
dalla data di notifica di tale atto a quella di notifica della cartella impugnata non risultano emessi e notificati atti interruttivi della prescrizione della pretesa;
ha al riguardo affermato la Suprema Corte: “ “La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'accertamento.” ( così Cass. 14312/2024).
Per tale ragione il ricorso va accolto con conseguente annullamento della cartella impugnata;
non può trovare accoglimento invece la richiesta di risarcimento danni, avanzata dalla ricorrente, mancando in atti la prova dei relativi presupposti, in particolare in relazione alla quantificazione del danno.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata;
rigetta la domanda di risarcimento dei danni, avanzata dalla ricorrente;
condanna le resistenti, in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della ricorrente, con distrazione al difensore se richiesta, in Euro 500,00 per compenso professionale , oltre contributo unificato, Iva,cpa e accessori.