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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. N. 12126/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31/10/2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Bisi (C.F: ) del Foro di Milano, presso la quale ha eletto C.F._2 domicilio telematico: PEC: Email_1
e 2) Controparte_1 nato Milano (MI) il 02.06.1963 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Bisi (C.F: ) del Foro di Milano, presso la quale ha eletto C.F._2 domicilio telematico: PEC: Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 27.04.2019 (anno 2019, atto n. 0510, reg. 01, parte 1, serie) in separazione dei beni. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 49 e 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio) alle seguenti condizioni: conclusioni relative alla separazione -dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Controparte_1
-ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) La moglie si impegna a trasferire, su richiesta e con le modalità comunicate del marito, il saldo del c/c n. 1000/0000 4122 NC ES ( al 20.10.2025 ammontante ad €. 11.125,52= (diconsi undicimilacentoventicinque/52 e da cui andranno dedotte e spese di chiusura del c/c) alla medesima esclusivamente intestato, con delega a operare al marito. La moglie si impegna a restituire al marito la somma di €. 64.800,00= (diconsi sessantaquattromilaottocento/00) ricevuta quale prestito per l'acquisto dell'immobile alla medesima intestato in località Arzo Morbegno nella seguente modalità: a) entro il 31/12/2025 acconto di € 32.400,00 (diconsi trentaduemilaquattrocento/00); b) la restante parte € 32.400,00 (diconsi trentaduemilaquattrocento/00) quale saldo, entro e non oltre la data del 31/1/2026 e solo a seguito dell'effettivo rilascio da parte del Signor CP_1 dall'appartamento della RA . Parte_1
Tali somme verranno versate con le modalità richieste dal marito. In caso di mancato/ritardato adempimento anche ad una sola delle obbligazioni di cui al punto 2), il cui termine è dalle parti ritenuto essenziale, la moglie per ogni giorno di ritardo s'impegna a corrispondere al marito una penale di € 100.al giorno
3) Il marito si impegna a rilasciare entro e non oltre la data del 15 gennaio 2026 l'appartamento in Milano, via A. Ressi n. 11 di proprietà esclusiva della stessa e che alla medesima viene quindi assegnato in godimento esclusivo. In caso di ritardo nel termine per il rilascio, convenuto dalle parti come essenziale, il marito s'impegna a corrispondere alla moglie una penale di € 100 al giorno che la moglie è autorizzata sin d'ora a decurtare dalla somma a saldo dovuta per l'obbligazione di cui al punto 2-b)
4) Entro la data di cui al punto 3) il marito si impegna ad asportare dalla casa familiare, nonché dalla casa in Arzo, tutti i suoi effetti personali e oggetti/arredi di sua proprietà. Per questi ultimi è concesso al marito collocarli provvisoriamente presso il box sito in Via Ressi 13 Milano, sempre di proprietà esclusiva della moglie, senza alcun obbligo di custodia da parte della stessa. Qualora quest'ultima abbia necessità di sgomberare successivamente detto box, il marito, su richiesta della moglie, entro 30 giorni provvederà ad asportarli altrove o, in difetto, la moglie è sin d'ora autorizzata allo sgombero.
5) I coniugi si dichiarano autonomi ed economicamente indipendenti.
6) Con l'esatto e puntuale adempimento degli accordi i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi fatto, causa ragione e/o titolo derivante dal matrimonio, ivi compreso l'aspetto risarcitorio.
7) Spese legali compensate tra le parti, ciascuno provvederà al pagamento pro quota (50%) delle stesse al legale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione, con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Milano, in data 27.04.2019; Controparte_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato, Dott.ssa Chiara Delmonte Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31/10/2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Bisi (C.F: ) del Foro di Milano, presso la quale ha eletto C.F._2 domicilio telematico: PEC: Email_1
e 2) Controparte_1 nato Milano (MI) il 02.06.1963 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Bisi (C.F: ) del Foro di Milano, presso la quale ha eletto C.F._2 domicilio telematico: PEC: Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 27.04.2019 (anno 2019, atto n. 0510, reg. 01, parte 1, serie) in separazione dei beni. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 49 e 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio) alle seguenti condizioni: conclusioni relative alla separazione -dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Controparte_1
-ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) La moglie si impegna a trasferire, su richiesta e con le modalità comunicate del marito, il saldo del c/c n. 1000/0000 4122 NC ES ( al 20.10.2025 ammontante ad €. 11.125,52= (diconsi undicimilacentoventicinque/52 e da cui andranno dedotte e spese di chiusura del c/c) alla medesima esclusivamente intestato, con delega a operare al marito. La moglie si impegna a restituire al marito la somma di €. 64.800,00= (diconsi sessantaquattromilaottocento/00) ricevuta quale prestito per l'acquisto dell'immobile alla medesima intestato in località Arzo Morbegno nella seguente modalità: a) entro il 31/12/2025 acconto di € 32.400,00 (diconsi trentaduemilaquattrocento/00); b) la restante parte € 32.400,00 (diconsi trentaduemilaquattrocento/00) quale saldo, entro e non oltre la data del 31/1/2026 e solo a seguito dell'effettivo rilascio da parte del Signor CP_1 dall'appartamento della RA . Parte_1
Tali somme verranno versate con le modalità richieste dal marito. In caso di mancato/ritardato adempimento anche ad una sola delle obbligazioni di cui al punto 2), il cui termine è dalle parti ritenuto essenziale, la moglie per ogni giorno di ritardo s'impegna a corrispondere al marito una penale di € 100.al giorno
3) Il marito si impegna a rilasciare entro e non oltre la data del 15 gennaio 2026 l'appartamento in Milano, via A. Ressi n. 11 di proprietà esclusiva della stessa e che alla medesima viene quindi assegnato in godimento esclusivo. In caso di ritardo nel termine per il rilascio, convenuto dalle parti come essenziale, il marito s'impegna a corrispondere alla moglie una penale di € 100 al giorno che la moglie è autorizzata sin d'ora a decurtare dalla somma a saldo dovuta per l'obbligazione di cui al punto 2-b)
4) Entro la data di cui al punto 3) il marito si impegna ad asportare dalla casa familiare, nonché dalla casa in Arzo, tutti i suoi effetti personali e oggetti/arredi di sua proprietà. Per questi ultimi è concesso al marito collocarli provvisoriamente presso il box sito in Via Ressi 13 Milano, sempre di proprietà esclusiva della moglie, senza alcun obbligo di custodia da parte della stessa. Qualora quest'ultima abbia necessità di sgomberare successivamente detto box, il marito, su richiesta della moglie, entro 30 giorni provvederà ad asportarli altrove o, in difetto, la moglie è sin d'ora autorizzata allo sgombero.
5) I coniugi si dichiarano autonomi ed economicamente indipendenti.
6) Con l'esatto e puntuale adempimento degli accordi i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi fatto, causa ragione e/o titolo derivante dal matrimonio, ivi compreso l'aspetto risarcitorio.
7) Spese legali compensate tra le parti, ciascuno provvederà al pagamento pro quota (50%) delle stesse al legale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione, con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Milano, in data 27.04.2019; Controparte_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato, Dott.ssa Chiara Delmonte Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG