Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona del Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10533 del ruolo gen. dell'anno 2018
TRA Parte 1 rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Maietta Angelo, elettivamente domiciliati come in atti ricorrente
E
CP 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Cuzzupoli, domiciliato come in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Renato Piero Biasci domiciliati come in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.12.2018 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
19.02.2003 al 20.01.2015;
Che con sentenza n. 28 del 06.06.2016, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato il fallimento di detta società;
che a far data dal 29.06.2007 aveva aderito al fondo di previdenza complementare
-
denominato "AXA MPS previdenza in azienda" (già Per_1 ) gestito da [...]
Controparte_2
di non aver ricevuto, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, la liquidazione del TFR spettante, sia per la quota del TFR rimasto in azienda alla data del 31.12.2006, pari alla somma di euro 5577,67, sia per la quota destinata al fondo di previdenza complementare, pari alla somma di euro 7.618,76; che, di tale ultimo importo, risultava versata dal datore di lavoro presso il fondo di previdenza complementare solo la somma di euro 69,77, somma che veniva definitivamente riscattata dal lavoratore in data 27.02.2015 con conseguente chiusura Contr della propria posizione presso il Fondo di essere stato ammesso al passivo del fallimento della società Terra di lavoro Service
S.r.l. per l'importo di 13.288,05 di cui € 5.577,67 quale TFR accantonato e rimasto in azienda alla data del 31.12.2006, € 7.618,76 quale TFR maturato dal 29.06.2007 al
20.01.2015 e mai versato al fondo di previdenza complementare cui il ricorrente ha aderito, ed € 91,62 a titolo di tredicesima mensilità relativa all'anno 2015;
di aver chiesto, con domanda del 06.11.2017, sia l'intervento del Fondo di Garanzia
-
CP_1 ex lege n. 297/1982 (per la quota di TFR rimasta in azienda) sia l'intervento del
Fondo di garanzia per la previdenza complementare ex art. 5 D.lgs. n. 80/1992 per la quota di TFR non versata dal datore di lavoro al fondo;
che l' Controparte_3 accoglieva la domanda con riferimento alla sola quota di
TFR rimasta in azienda, provvedendo a liquidare il relativo importo pari ad euro
4.455,59, mentre non accoglieva la domanda con riferimento alla quota di TFR destinata al fondo di previdenza complementare adducendo la seguente motivazione: "alla data di presentazione della domanda non risulta iscritto ad un fondo di previdenza complementare (dal modello SR98 prodotto risulta che ha ottenuto il riscatto della posizione individuale in data 27.02.2015)"; che, con successiva domanda del 16.02.2018, veniva richiesto l'intervento del Fondo di Garanzia ex lege n. 297/1982 al fine di ottenere il pagamento diretto della somma pari ad euro 7.618,76 a titolo di TFR non versato dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare, cui, tuttavia, 1 CP_1 non dava alcun riscontro.
Tanto esposto, parte istante, lamentata la illegittimità del provvedimento di diniego dell'CP_1 sulla base di articolate argomentazioni, adiva il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, formulando le seguenti conclusioni: "In via principale, Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere in via diretta dall' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore - in qualità di ente al quale è affidata la gestione del fondo di garanzia istituito a norma della legge n. 297/1982 - la somma di €
7.618,76, come già accertata nella procedura fallimentare riguardante la società Terra di Lavoro service srl, e relativa alle omissioni contributive poste in essere per il mancato pagamento delle quote di TFR accantonato dalla stessa società verso il fondo di previdenza complementare denominato "AXA MPS previdenza in azienda” e relativamente al periodo di lavoro dal
29.06.2007 al 20.01.2015, e per l'effetto condannare la stessa CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge direttamente a favore del ricorrente;
B) In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi integrata la posizione n. 01091000000463 in seno al fondo di previdenza complementare denominato CP 2
[...] previdenza in azienda" per la somma di € 7.618,76 - come già accertata in sede di ammissione al passivo della società Terra di lavoro service srl – pari alle omissioni contributive poste in essere dalla stessa società e relative al periodo di lavoro dal 29.06.2007 al 20.01.2015, verificata la disponibilità del fondo" CP 2 previdenza in azienda" all'incasso di tale integrazione ed alla conseguente riapertura e gestione della posizione previdenziale del ricorrente, per l'effetto condannare l' CP in persona del legale rappresentante pro tempore - in qualità di ente al quale è affidata la gestione del fondo di garanzia istituito a norma del d. lgs n. 80/1992, al pagamento in favore del fondo di previdenza complementare denominato" CP 2 previdenza in azienda" della suddetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge."
Vinte le spese, con attribuzione.
L'CP_1 costituitasi in giudizio, contestava nel merito la domanda chiedendone il rigetto.
Si costituiva in giudizio la Controparte_2 che concludeva come in atti. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
La domanda proposta in via principale dal ricorrente è fondata e va pertanto accolta per le ragioni di seguito esposte. Su identica questione si sono già pronunciati diversi giudici della sezione con motivazione che si condivide (sentenza n. 236/2025 giudice dott.ssa Schiavoni).
L'iscrizione al fondo pensione complementare è condizione necessaria per richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia CP 1 pertanto, il riscatto totale della propria posizione fa decadere il diritto di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia CP_1
Orbene è incontestato tra le parti, oltre a risultare dalla documentazione in atti, che il ricorrente ha esercitato il diritto di riscatto anticipato e totale del Fondo in data
27.02.2015, percependo la somma di euro 69,77, unico importo versato a tale fondo a titolo di TFR dal datore di lavoro.
Tale circostanza induce a ritenere legittima la richiesta, avanzata in questa sede in via principale, di intervento del Fondo di Garanzia dell' CP_1 ex lege n. 297/82, atteso che l'adesione e dunque l'iscrizione del lavoratore al Fondo di Previdenza Complementare
è condizione ostativa per l' CP_1 all'erogazione del TFR direttamente al lavoratore.
Deve, invero, rilevarsi che il lavoratore non più iscritto ad un fondo di previdenza complementare non ha possibilità di fare richiesta di intervento al Fondo di Garanzia della Posizione Previdenziale Complementare di cui all'art. 5 D.l.vo n. 80/92, presupposto per il cui intervento è l'iscrizione ad un fondo di previdenza complementare. Con la conseguenza che, non essendo riuscito a recuperare dal datore di lavoro il credito maturato a titolo di TFR e non potendo più fare ricorso al Fondo di
Garanzia ex art. 5 cit., ove mai non potesse chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia ex lege 297/82, il lavoratore rimarrebbe praticamente privo di tutela, in spregio alla
Direttiva 80/987/CEE, l'adeguamento alla quale ha consentito al lavoratore iscritto ad un Fondo di Previdenza Complementare il ricorso al Fondo di Garanzia della Posizione
Previdenziale Complementare e, dunque, ampliato la tutela del lavoratore rimasto insoddisfatto dal datore di lavoro.
Orbene, deve rilevarsi che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti richiesti dalla legge per ottenere il pagamento del TFR nella misura richiesta in ricorso, posto che la società datrice di lavoro è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con sentenza n. 28/2016 ed il credito vantato dal ricorrente è stato ammesso al passivo dal giudice del fallimento (cfr. doc. in atti), tutte circostante, queste, peraltro non contestate dall' CP 1
Conseguentemente deve ritenersi sussistente l'obbligo del Fondo di Garanzia ex lege n. 297/1982 di corrispondere al ricorrente la quota di TFR che residua dal rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della società Terra di Lavoro Service.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e l'CP_1 va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 7.618,76 a titolo di residuo TFR, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente e 1 CP_1 e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
L'CP_1 va condannato al pagamento anche delle spese di lite in favore della società la cui chiamata in causa si è resa necessaria in ragione del Controparte 2
rigetto in via amministrativa da parte dell'ente previdenziale della domanda proposta dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina
Paglionico, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'CP_1 al pagamento, in favore del
Parte 1 , dell'importo pari ad euro 7.618,76, per le causali indicate inricorrente motivazione, oltre accessori come per legge dalla debenza al soddisfo;
b) condanna l'CP_1 al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2100,00, oltre Iva, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione;
c) condanna l'CP_1 al pagamento, in favore della Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante p.t, delle spese di lite che liquida in euro
1200,00, oltre Iva, CPA e spese forfettarie come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 14 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)