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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/10/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1816 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
23/10/1976, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO SOLINAS
e
c.f. nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresenta e difesa dall'avvocato BEATRICE PILLAN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
➢ Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti concordate condizioni di cui al ricorso depositato, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la residenza ove meglio creda, comunicando all'altro eventuali futuri mutamenti di residenza o domicilio:
1. Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori,
con collocamento prevalente presso la madre.
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla madre che l'abiterà
unitamente alla figlia sino a quando i coniugi non decideranno di alienare a terzi l'abitazione.
3. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia:
• a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché
almeno una serata infrasettimanale da concordarsi tra padre e figlia dalle ore
18.00 alle ore 21.00;
• due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da individuarsi e comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
• una settimana durante le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
• tre giorni durante le vacanze di Pasqua, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia
2 corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti la minore così come individuate e disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Vicenza.
5. Le parti dispongono che l'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla madre.
6. Nulla per la moglie a titolo di contributo al suo mantenimento.
7. Il signor , come avvenuto sino ad ora, continuerà a farsi Parte_1
interamente carico delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale fino alla sua estinzione.
8. In caso di vendita a terzi della casa coniugale il signor , estinto il Parte_1
mutuo, riconoscerà alla signora l'importo di euro 15.000,00 CP_1
(quindicimila/00) che sarà a quest'ultima versato direttamente dalla parte acquirente in sede di rogito.
9. Il signor avrà diritto di portare con sé l'arredamento contenuto Parte_1
nella casa coniugale ad eccezione della cameretta della figlia e degli elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie ed asciugatrice) che rimarranno nella esclusiva disponibilità della signora . CP_1
10. Spese di lite compensate.
➢ Una volta decorsi i termini di legge, dichiarare, alle medesime condizioni della separazione, lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori CP_1
e in Gambellara (VI) il 17.12.2011, trascritto
[...] Parte_1
dall'Ufficio di Stato civile del Comune di Gambellara (VI) nel registro degli Atti
3 di Matrimonio dell'anno 2011 al n. 4, parte I.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in GAMBELLARA (VI) in data
17/12/2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero nulla ha osservato.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente Per_1
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
4 che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore di , quale genitore convivente con la figlia minore;
CP_1 Per_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b)
legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
5 , uniti in matrimonio in GAMBELLARA (VI) in data 17/12/2011 CP_1
con atto trascritto al n. 4, parte I, anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di GAMBELLARA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1816 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
23/10/1976, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO SOLINAS
e
c.f. nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresenta e difesa dall'avvocato BEATRICE PILLAN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
➢ Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti concordate condizioni di cui al ricorso depositato, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la residenza ove meglio creda, comunicando all'altro eventuali futuri mutamenti di residenza o domicilio:
1. Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori,
con collocamento prevalente presso la madre.
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla madre che l'abiterà
unitamente alla figlia sino a quando i coniugi non decideranno di alienare a terzi l'abitazione.
3. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia:
• a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché
almeno una serata infrasettimanale da concordarsi tra padre e figlia dalle ore
18.00 alle ore 21.00;
• due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da individuarsi e comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
• una settimana durante le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
• tre giorni durante le vacanze di Pasqua, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
4. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento della figlia
2 corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti la minore così come individuate e disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Vicenza.
5. Le parti dispongono che l'assegno unico per la figlia verrà percepito interamente dalla madre.
6. Nulla per la moglie a titolo di contributo al suo mantenimento.
7. Il signor , come avvenuto sino ad ora, continuerà a farsi Parte_1
interamente carico delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale fino alla sua estinzione.
8. In caso di vendita a terzi della casa coniugale il signor , estinto il Parte_1
mutuo, riconoscerà alla signora l'importo di euro 15.000,00 CP_1
(quindicimila/00) che sarà a quest'ultima versato direttamente dalla parte acquirente in sede di rogito.
9. Il signor avrà diritto di portare con sé l'arredamento contenuto Parte_1
nella casa coniugale ad eccezione della cameretta della figlia e degli elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie ed asciugatrice) che rimarranno nella esclusiva disponibilità della signora . CP_1
10. Spese di lite compensate.
➢ Una volta decorsi i termini di legge, dichiarare, alle medesime condizioni della separazione, lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori CP_1
e in Gambellara (VI) il 17.12.2011, trascritto
[...] Parte_1
dall'Ufficio di Stato civile del Comune di Gambellara (VI) nel registro degli Atti
3 di Matrimonio dell'anno 2011 al n. 4, parte I.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in GAMBELLARA (VI) in data
17/12/2011, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero nulla ha osservato.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente Per_1
collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti,
4 che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore di , quale genitore convivente con la figlia minore;
CP_1 Per_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b)
legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
5 , uniti in matrimonio in GAMBELLARA (VI) in data 17/12/2011 CP_1
con atto trascritto al n. 4, parte I, anno 2011, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di GAMBELLARA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 9.10.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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