Articolo 3 della Legge 7 luglio 1980, n. 299
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 luglio 1980
Art. 3.

A decorrere dal 1 gennaio 1974 l'indennita' integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324 , corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'INADEL, gestione previdenza, e' soggetta alla contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall' articolo 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91 .
In forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente l'iscritto all'INADEL, gestione previdenza, ha diritto, ove collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973, a percepire l'indennita' premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennita' integrativa di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 9 luglio 1980
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