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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
RG. 1624/2023
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1624/2023 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 762/2023 del Tribunale di Pisa e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gino Doveri del Foro di Pisa, con domicilio pec. Email_1
APPELLANTE
E
; CP_1
APPELLATA CONTUMACE
E
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte d'Appello in persona del
Sostituto dott. Melania Bellini;
1 All'udienza del 1°.
4.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni di parte appellante
Per : <Piaccia all'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello adita, per i motivi esposti in narrativa riformare l'impugnata sentenza n.
762/2023, emessa dal Tribunale di Pisa in composizione collegiale l'8 Giugno 2023,
rigettando la domanda avanzata dall'attrice opponente e, per l'effetto, in via principale
confermare il decreto ingiuntivo opposto dalla sig.ra in linea subordinata CP_1
condannare l'attrice opponente alla ditta opposta la somma che risulterà di giustizia in
corso di causa, per le causali di cui alla fattura n. 03 del 12/02/2001 prodotta in atti. Con
vittoria delle spese del doppio grado di giudizio>>.
I FATTI DI CAUSA
L' agiva dinnanzi al Tribunale di Pisa con Parte_1
procedimento monitorio per il pagamento del residuo credito di € 14.809,10, oltre interessi legali, per i lavori svolti presso l'abitazione della , per i quali CP_1
quest'ultima aveva pagato acconti pari a complessivi £. 14.335.000 (€ 7.493,41).
Il Tribunale pisano concedeva il decreto ingiuntivo, che era tempestivamente opposto dalla , la quale eccepiva che i lavori erano stati CP_1
svolti nel 1986 e che, nello stesso anno, erano stati effettuati i pagamenti, per cui il credito dell'appaltatore si era prescritto nel 1996, contestando che fossero intervenuti atti interruttivi intermedi e contestando, in particolare, di aver ricevuto la diffida di pagamento spedita il 12.01.2001, in quanto l'avviso di ricevimento prodotto dall'opposto non conteneva la sottoscrizione del ricevente.
Secondo la ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente, il figlio della CP_1
si era accordato con l'impresa edile per l'esecuzione di alcuni lavori
[...]
nell'abitazione della madre, sita in Buti (PI), pattuendo un prezzo di £
15.000.000,00, che era stato pagato salvo l'importo pari a £ 665.000,00. La CP_1
lamentava vizi nell'esecuzione dell'opera e disconosceva la fattura n. 3 del
2 12.02.2001, e quindi la n. 1 del 30.01.1991 in quella richiamata, le quali indicavano,
come compenso dell'appaltatore, la somma di £ 36.424.520 oltre IVA al 20%.
Si costituiva in giudizio l'opposta impresa edile, sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione poiché i lavori erano stati conclusi verso la fine del 1992 e la diffida al pagamento era stata consegnata dal portalettere nella data indicata sull'avviso di ricevimento: 13.01.2001. Contestava
che le parti avessero pattuito un corrispettivo di £ 15.000.000 iva inclusa, ed allegava che i lavori avevano avuto una progressione discontinua in ragione del discontinuo pagamento degli stati di avanzamento.
La formalizzava querela di falso sulla paternità della firma apposta CP_1
sull'avviso di ricevimento.
La causa, dopo vari rinvii e riassegnazioni, veniva decisa con la sentenza impugnata davanti a questa Corte.
Il giudice di prime cure fondava la propria decisione sull'autenticità
dell'avviso di ricevimento. Posto che quel documento era già stato prodotto in sede di ricorso monitorio, privo di sottoscrizione, e poi nuovamente versato agli atti con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 cod. proc. civ., questa volta provvisto di sottoscrizione, ciò determinava il giudicante a ritenere falso l'avviso di ricevimento nella parte in cui attestava che la lettera raccomandata era stata consegnata al destinatario in data 13.01.2001. Per di più, secondo la motivazione della sentenza, la falsità era comprovata anche dalla testimonianza del portalettere che dichiarava di aver fatto sottoscrivere l'avviso in una data successiva a quella già indicata, nonché l'interrogatorio della in cui si CP_1
confermava la medesima versione dei fatti.
Poiché la missiva del 2001 costituiva il fondamento della difesa dell'opposta in merito all'interruzione della prescrizione, in quanto individuava la fine dei lavori nel 1992, il Tribunale di Pisa, accertata la falsità dell'avviso di
3 ricevimento sotto i profili illustrati, ne concludeva che, al di là della collocazione del dies a quo al 1986, ovvero al 1992, il diritto di credito era sicuramento prescritto e così statuiva: “Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulle domande
proposta, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede: DICHIARA la
falsità della relata di notifica della raccomandata, spedita in data 12.01.2022, nella parte
in cui è attestato il ricevimento mediante sottoscrizione da parte del destinatario in data
13.01.2001; DISPONE, ai sensi dell'art. 226, c. 2, c.p.c, che il Cancelliere provveda ad
annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa,
sull'originale del documento;
ACCOGLIE l'opposizione; REVOCA per l'effetto il decreto
ingiuntivo opposto n.285/2005- il Tribunale Ordinario di Pisa-Sezione Distaccata di
Pontedera; CONDANNA la convenuta al pagamento in Parte_1
favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in 112,00 per spese e in CP_1
€ 6.823,00 euro per compenso oltre 15%rimb. Forf, IVA e CPA, se dovute”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Pisa proponeva appello, con atto di citazione notificato il 27.07.2023, l' , formulando le Parte_1
seguenti censure:
1) con il primo motivo lamentava la nullità del procedimento per querela di falso. Innanzitutto, non vi era la dichiarazione introduttiva, in quanto dai verbali di udienza non emergeva il rispetto dei requisiti contemplati dall'articolo
225, comma 2 cod. proc. civ. Tanto più che, in seguito al riconoscimento della sottoscrizione da parte della , era stata abbandonata la perizia grafologica, CP_1
la quale doveva essere comunque eseguita sulla data apposta sul documento. Né
erano stati rispettati gli adempimenti previsti dall'art. 223 cod. proc. civ.
2) con il secondo motivo si faceva valere l'erroneità della decisione sulla querela di falso. Oggetto della querela era l'autenticità della sottoscrizione della sulla cartolina postale, come definito dal giudice nell'ordinanza del CP_1
22.10.2015. Dunque, una volta che la durante l'interrogatorio del CP_1
4 21.07.2016, aveva riconosciuto la paternità della sottoscrizione, il giudice di primo grado non doveva, in ragione della posteriorità della firma rispetto al momento della consegna del plico, per ciò stesso, concludere per la falsità
dell'avviso di ricevimento. È, infatti, la firma dell'incaricato alla distribuzione che costituisce l'attestazione dell'avvenuta consegna della lettera. Nel merito, e prima ancora in rito, la querela doveva essere respinta;
3) con il terzo motivo si contestava l'erroneità della pronuncia per aver accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo sull'assunto dell'intervenuta prescrizione. La prova della ricezione di un atto interruttivo poteva essere fornita anche per via testimoniale, e nel caso di specie il portalettere aveva confermato che la raccomandata era stata recapitata il 13.01.2001. Per questo il giudice avrebbe dovuto ritenere interrotto il decorso della prescrizione.
4) con l'ultimo motivo, in parte ripetitivo del precedente, si doleva dell'errato apprezzamento degli elementi di prova. Nonostante la testimonianza del portalettere, nonché le dichiarazioni rese dalla in sede di CP_1
interrogatorio formale, il primo giudice non aveva ritenuto valido ed efficace l'avviso di ricevimento del plico raccomandato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dichiarata la contumacia dell'appellata e sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, erano ammesse le prove testimoniali chieste dall'appellante.
Espletato l'incombente istruttorio, con ordinanza del 21.03.2024, respinta la richiesta CTU, era fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ, previa assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni, per le comparse conclusionali ed eventuali repliche. Quindi, all'udienza del 01.04.2025, svoltasi nelle forme della c.d.
5 trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa era rimessa alla decisione del Collegio tabellarmente costituito.
L'appellante ripercorreva nella comparsa conclusionale le difese svolte.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo parte appellante lamenta la nullità del procedimento di querela di falso a causa della sua mancata formalizzazione nei termini previsti dalla legge.
In realtà tale doglianza non coglie nel segno, poiché dall'esame dei verbali di primo grado emerge chiaramente che la dichiarazione di voler proporre querela di falso avverso il documento in oggetto è stata rilasciata dalla CP_1
personalmente durante l'udienza del 01.07.2011, la quale aveva pure conferito procura speciale ai propri difensori allo stesso fine. Dopo vari rinvii, chiesti concordemente dalle parti al fine di consentire lo svolgersi di trattative pendenti tra le stesse, all'udienza del 27.02.2014 è stata formalizzata la querela di falso, alla presenza del PM, e la indicava la parte del documento che risultava CP_1
alterata allegando di non aver sottoscritto l'avviso in data 13.01.2007, ma in una data successiva al 11.05.2005, e comunque disconoscendo il documento che, a suo dire, non aveva mai ricevuto. Tant'è che il giudice, in ossequio alle prescrizioni codicistiche, ordinava la conservazione del documento per accertarne l'autenticità, e faceva apporre sul verbale tre firme alla così da compararle CP_1
con quella presente sulla cartolina postale.
Deve, pertanto, ritenersi che il procedimento per querela di falso sia stato regolarmente instaurato.
Venendo adesso al secondo motivo di appello, ossia l'erroneità della decisione sulla querela di falso, deve essere anch'esso respinto.
È necessario precisare che l'avviso di ricevimento, “a condizione che sia
sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza
6 certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di
ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai
apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta
esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di
falso” (Cassazione civile, Sez. Lav., 09.09.2024, n. 24099).
All'esito dell'istruttoria svolta dal primo giudice, è emerso chiaramente che la firma della quale ricevente del plico raccomandato è stata apposta CP_1
dalla stessa in una data, non precisata, ma sicuramente successiva a quella indicata nella cartolina postale, sebbene l'agente abbia effettivamente consegnato la raccomandata nel giorno riportato nell'avviso. Infatti, l'opponente ha dichiarato, all'udienza del 21.07.2016: “la firma è mia l'ho apposta personalmente
quando il postino si recò a casa mia. Io chiesi al postino dopo la mia firma che mi
consegnasse qualcosa. Lui rispose che “è una cosa vecchia. Non è niente” e se ne andò
trafelato”, e nello stesso senso vanno le dichiarazioni del portalettere Tes_1
il quale, escusso come teste, ha confermato che la sottoscrizione è
[...]
postuma rispetto alla data apposta, pur ribadendo che la lettera era stata consegnata il 13.01.2001, come riportato dall'avviso di ricevimento.
Effettivamente ciò basta per ritenere quell'avviso un falso ideologico in quanto, da una lettura dello stesso, si potrebbe pensare che la ricevente CP_1
abbia non solo preso la raccomandata in quella data, ma che nella stessa data abbia anche sottoscritto quel documento alla presenza dell'agente postale. E
invece è provato dalle dichiarazioni testimoniali del portalettere soltanto il giorno di consegna della raccomandata, ma non che contestualmente la CP_1
abbia altresì provveduto a sottoscrivere l'avviso. Anzi, se ne desume il contrario.
Cionondimeno, e si giunge così al terzo motivo, non poteva dedursi perciò
soltanto che l'accoglimento della querela di falso comportava anche l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito.
7 La costituzione in mora del debitore non è soggetta al regime delle notifiche giudiziarie. Infatti, trattandosi di una dichiarazione ricettizia trova applicazione l'articolo 1335 Codice civile, per cui si presume conosciuta la dichiarazione diretta ad una persona determinata nel momento in cui giunge al suo indirizzo, salvo che questi non provi di non averne avuto notizia senza sua colpa. Cosicché, la ricezione della lettera raccomandata contenente la dichiarazione è condizione affinché possa operare tale presunzione, e quella che ne è il corollario, ossia la conformità del contenuto rispetto a quanto inviato dal mittente. Costituisce principio consolidato ”quello in forza del quale l'atto
stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della
prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume
giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio
postale pur in mancanza dell'avviso di ricevimento”. “Tuttavia, qualora il destinatario
contesti la ricezione dell'atto inviato, sorge, per il mittente, l'onere di provare detto
ricevimento (Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006, Rv. 589781 - 01); in altri termini,
una volta che il destinatario della spedizione della raccomandata contesti (non già la
corrispondenza del contenuto del plico, che pur ammette di aver ricevuto, al contenuto
preteso dal mittente, bensì) il fatto stesso della ricezione di alcunché (come nel caso di
specie), spetta al mittente fornire la prova dell'avvenuta ricezione del plico spedito”
(Cassazione civile, Sez. VI, 19.03.2018, n. 6725). In questi casi non si discute soltanto della mera conoscenza dell'atto da parte del destinatario, ma è in questione la conoscibilità stessa.
Ebbene, proprio nel corso della querela di falso, è stato provato da parte dell'impresa edile che il plico è stato regolarmente ricevuto dalla in data CP_1
13.01.2001. Lo confermano le parole dell'agente postale che dichiara (verbale udienza del 24.03.2022) che è vero che ha consegnato il plico in quella data
(capitolo 1, memoria 184 cod. proc. civ. dell'opposta), e che la data di ricezione
8 era stata apposta dalla stessa il medesimo giorno (capitolo 2). Non vi è CP_1
quindi nessun dubbio in merito al fatto che la ricezione dell'atto di messa in mora sia avvenuta il 13.1.2001 e che in quella data e, se risulta provato il fine lavori al
1992, la messa in mora era idonea ad interrompere il decorso della prescrizione.
In esito alla prova per testi espletata in appello è emerso che i lavori si sono protratti fino agli anni Novanta, ed in particolare fino al 1992. Il teste Tes_2
all'udienza del 21.03.2024, ha dichiarato di ricordarsi di lavori svolti dall'impresa edile, nell'unico cantiere aperto a Buti dalla stessa ditta, fino agli anni Novanta
avendo eseguito opere di movimento terra. In maniera più precisa è la teste Tes_3
a corroborare la tesi dell'appellante, asserendo che i lavori si erano conclusi
[...]
nel 1992, e di ciò aveva una conoscenza qualificata dal momento che si occupava della contabilità dell'impresa.
Il credito azionato in via monitoria non era quindi prescritto.
Quanto, invece, alle ragioni attinenti al rapporto contrattuale, però,
l'impresa non ha assolto compiutamente al proprio onere probatorio, non avendo allegato fatti e prove utili a dimostrare la consistenza dei lavori e i loro valore.
È, infatti, costantemente riconosciuto dalla Suprema Corte che la mera produzione delle fatture non sia sufficiente a comprovare la fondatezza della pretesa creditoria quando questa è oggetto di contestazione. Già l'opposizione al decreto ingiuntivo è sufficiente a rendere controverso il credito qualora vi sia una specifica contestazione dei fatti posti a fondamento: i.e. le fatture (Cassazione
civile, Sez. III, 18.05.2011, n. 10860). L'“opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un
ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della
pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di
contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto“
9 (Cassazione civile, Sez. II, 04.03.2020, n. 6091). Di talché, “le fatture commerciali,
pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore
esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione
all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti
formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del
credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in
caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (Cassazione
civile, Sez. I, 24.07.2000, n. 9685). Tanto più che anche il semplice pagamento di acconti, che certamente hanno avuto luogo in questo caso per ammissione delle parti, non produce l'effetto di accettazione tacita dell'opera e del corrispettivo come è disposto dall'art. 1666 Codice civile.
Né, ai fini dell'accertamento del credito, si è rivelata concludente la prova testimoniale espletata in appello, attesa la sua genericità: l'unico teste che ha riferito in merito ai lavori in concreto eseguiti è il quale si è Testimone_4
limitato a dichiarare che: <io faccio movimento terra. Posso confermare di aver
eseguito per il , Buti, in località Panicale, per conto di una signora di cui non Pt_1
ricordo il nome, negli anni 90', lavori di movimento terra. Il ha pagato la fattura Pt_1
da me regolarmente emessa. Poi sono tornato a fine cantiere a fare le pulizie del cantiere,
portando via le macerie e i rifiuti… avendo fatto la pulizia del cantiere essendo andato sui
luoghi al termine dei lavori, posso dire che all'esterno i lavori erano finiti. All'interno non
lo so perché non ho controllato né avevo motivo di andare dentro il fabbricato. Posso dire
di avere fatto gli scavi per gli impianti>>.
Tali dichiarazioni testimoniali non consentono di ritenere provato che l'impresa appellante abbia svolto tutti i lavori di cui ha chiesto il pagamento,
considerato che detti lavori sono stati contestati dalla in primo grado, CP_1
sotto molteplici profili, non ultimo con riguardo: <alla genericissima indicazione
10 “materiali e lavoro” del tutto arbitraria e non conforme a qualsiasi prezzo medio di
mercato dell'epoca>> ed all'esistenza di vizi.
Né di maggiore ausilio sono le dichiarazioni dei testi , coniuge Tes_3
dell'appellante, che essendosi limitata a tenere la contabilità, nulla ha potuto riferire sui lavori svolti, al pari del teste che ha espressamente Testimone_5
ammesso di non aver visto i lavori e di non essersi mai recato sul cantiere,
essendosi limitato a controllare la contabilità.
Non essendo gli esiti della prova per testi concludente, siccome del tutto generici in merito alla quantità ed alla tipologia dei lavori svolti, deve ritenersi che, in definitiva, l'impresa edile ha prodotto soltanto copia delle fatture, dei movimenti contabili interni, nonché le lettere di messa in mora, ma nessun documento che concorra a determinare l'oggetto dell'appalto e il suo valore.
Né tutto ciò potrebbe ricavarsi da una eventuale consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di lavori ormai risalenti nel tempo e di difficile identificazione, attesa l'assoluta genericità delle dichiarazioni testimoniali,
nonché in toltale assenza di qualsivoglia documentazione.
Proprio per questa ragione questa Corte non può far uso del potere di determinazione del corrispettivo che è riconosciuto al giudice ex art. 1657 Codice
civile. Il “potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c.
se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre
che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non
si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve
provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di
cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo
riguarda” (Cassazione civile, Sez. III, 07.09.2022, n. 26365). Nel caso di specie, ad essere controverso è l'oggetto stesso del contratto di appalto, per cui non residua nessun margine di intervento da parte del giudicante.
11 Inoltre, la contumacia della in questo grado del giudizio, a fronte CP_1
della sentenza di rigetto di primo grado, imponeva all'appellante di dare una prova affidabile dei lavori in concreto svolti, in modo da consentire a questa
Corte di procedere alla loro quantificazione.
Né può ritenersi alleggerito l'onere probatorio che grava sull'appaltatore in funzione di una ricognizione di debito da parte della . Se è vero che il CP_1
riconoscimento del debito, come qualsiasi atto negoziale, “può risultare anche da
un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno
terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e senz'altro scopo se non quest'ultimo”
(Cassazione civile, Sez. III, 21.07.2016, n. 14993), questo comportamento non può
concretizzarsi in dichiarazioni di impegno al pagamento dei lavori riferite attraverso una testimonianza, i.e. quella della teste , atteso che, per Tes_3
giunta, il contenuto della promessa di pagamento riferita è del tutto indefinito nel suo ammontare.
Ne consegue che, seppur con diversa motivazione, l'appello va respinto.
Le spese del grado sono irripetibili attesa la contumacia dell'appellata.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato il 27.07.2023 e depositato il 03.08.2023 avverso la sentenza n.
762/2023 del Tribunale di Pisa del 09.09.2023 e notificata il 28.06.2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
12 1) rigetta l'appello e conferma, con motivazione parzialmente diversa, la sentenza impugnata;
2) dichiara l'irripetibilità delle spese del grado;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
Firenze, 10.07.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1624/2023 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 762/2023 del Tribunale di Pisa e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gino Doveri del Foro di Pisa, con domicilio pec. Email_1
APPELLANTE
E
; CP_1
APPELLATA CONTUMACE
E
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte d'Appello in persona del
Sostituto dott. Melania Bellini;
1 All'udienza del 1°.
4.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni di parte appellante
Per : <Piaccia all'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello adita, per i motivi esposti in narrativa riformare l'impugnata sentenza n.
762/2023, emessa dal Tribunale di Pisa in composizione collegiale l'8 Giugno 2023,
rigettando la domanda avanzata dall'attrice opponente e, per l'effetto, in via principale
confermare il decreto ingiuntivo opposto dalla sig.ra in linea subordinata CP_1
condannare l'attrice opponente alla ditta opposta la somma che risulterà di giustizia in
corso di causa, per le causali di cui alla fattura n. 03 del 12/02/2001 prodotta in atti. Con
vittoria delle spese del doppio grado di giudizio>>.
I FATTI DI CAUSA
L' agiva dinnanzi al Tribunale di Pisa con Parte_1
procedimento monitorio per il pagamento del residuo credito di € 14.809,10, oltre interessi legali, per i lavori svolti presso l'abitazione della , per i quali CP_1
quest'ultima aveva pagato acconti pari a complessivi £. 14.335.000 (€ 7.493,41).
Il Tribunale pisano concedeva il decreto ingiuntivo, che era tempestivamente opposto dalla , la quale eccepiva che i lavori erano stati CP_1
svolti nel 1986 e che, nello stesso anno, erano stati effettuati i pagamenti, per cui il credito dell'appaltatore si era prescritto nel 1996, contestando che fossero intervenuti atti interruttivi intermedi e contestando, in particolare, di aver ricevuto la diffida di pagamento spedita il 12.01.2001, in quanto l'avviso di ricevimento prodotto dall'opposto non conteneva la sottoscrizione del ricevente.
Secondo la ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente, il figlio della CP_1
si era accordato con l'impresa edile per l'esecuzione di alcuni lavori
[...]
nell'abitazione della madre, sita in Buti (PI), pattuendo un prezzo di £
15.000.000,00, che era stato pagato salvo l'importo pari a £ 665.000,00. La CP_1
lamentava vizi nell'esecuzione dell'opera e disconosceva la fattura n. 3 del
2 12.02.2001, e quindi la n. 1 del 30.01.1991 in quella richiamata, le quali indicavano,
come compenso dell'appaltatore, la somma di £ 36.424.520 oltre IVA al 20%.
Si costituiva in giudizio l'opposta impresa edile, sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione poiché i lavori erano stati conclusi verso la fine del 1992 e la diffida al pagamento era stata consegnata dal portalettere nella data indicata sull'avviso di ricevimento: 13.01.2001. Contestava
che le parti avessero pattuito un corrispettivo di £ 15.000.000 iva inclusa, ed allegava che i lavori avevano avuto una progressione discontinua in ragione del discontinuo pagamento degli stati di avanzamento.
La formalizzava querela di falso sulla paternità della firma apposta CP_1
sull'avviso di ricevimento.
La causa, dopo vari rinvii e riassegnazioni, veniva decisa con la sentenza impugnata davanti a questa Corte.
Il giudice di prime cure fondava la propria decisione sull'autenticità
dell'avviso di ricevimento. Posto che quel documento era già stato prodotto in sede di ricorso monitorio, privo di sottoscrizione, e poi nuovamente versato agli atti con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 cod. proc. civ., questa volta provvisto di sottoscrizione, ciò determinava il giudicante a ritenere falso l'avviso di ricevimento nella parte in cui attestava che la lettera raccomandata era stata consegnata al destinatario in data 13.01.2001. Per di più, secondo la motivazione della sentenza, la falsità era comprovata anche dalla testimonianza del portalettere che dichiarava di aver fatto sottoscrivere l'avviso in una data successiva a quella già indicata, nonché l'interrogatorio della in cui si CP_1
confermava la medesima versione dei fatti.
Poiché la missiva del 2001 costituiva il fondamento della difesa dell'opposta in merito all'interruzione della prescrizione, in quanto individuava la fine dei lavori nel 1992, il Tribunale di Pisa, accertata la falsità dell'avviso di
3 ricevimento sotto i profili illustrati, ne concludeva che, al di là della collocazione del dies a quo al 1986, ovvero al 1992, il diritto di credito era sicuramento prescritto e così statuiva: “Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulle domande
proposta, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede: DICHIARA la
falsità della relata di notifica della raccomandata, spedita in data 12.01.2022, nella parte
in cui è attestato il ricevimento mediante sottoscrizione da parte del destinatario in data
13.01.2001; DISPONE, ai sensi dell'art. 226, c. 2, c.p.c, che il Cancelliere provveda ad
annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa,
sull'originale del documento;
ACCOGLIE l'opposizione; REVOCA per l'effetto il decreto
ingiuntivo opposto n.285/2005- il Tribunale Ordinario di Pisa-Sezione Distaccata di
Pontedera; CONDANNA la convenuta al pagamento in Parte_1
favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in 112,00 per spese e in CP_1
€ 6.823,00 euro per compenso oltre 15%rimb. Forf, IVA e CPA, se dovute”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Pisa proponeva appello, con atto di citazione notificato il 27.07.2023, l' , formulando le Parte_1
seguenti censure:
1) con il primo motivo lamentava la nullità del procedimento per querela di falso. Innanzitutto, non vi era la dichiarazione introduttiva, in quanto dai verbali di udienza non emergeva il rispetto dei requisiti contemplati dall'articolo
225, comma 2 cod. proc. civ. Tanto più che, in seguito al riconoscimento della sottoscrizione da parte della , era stata abbandonata la perizia grafologica, CP_1
la quale doveva essere comunque eseguita sulla data apposta sul documento. Né
erano stati rispettati gli adempimenti previsti dall'art. 223 cod. proc. civ.
2) con il secondo motivo si faceva valere l'erroneità della decisione sulla querela di falso. Oggetto della querela era l'autenticità della sottoscrizione della sulla cartolina postale, come definito dal giudice nell'ordinanza del CP_1
22.10.2015. Dunque, una volta che la durante l'interrogatorio del CP_1
4 21.07.2016, aveva riconosciuto la paternità della sottoscrizione, il giudice di primo grado non doveva, in ragione della posteriorità della firma rispetto al momento della consegna del plico, per ciò stesso, concludere per la falsità
dell'avviso di ricevimento. È, infatti, la firma dell'incaricato alla distribuzione che costituisce l'attestazione dell'avvenuta consegna della lettera. Nel merito, e prima ancora in rito, la querela doveva essere respinta;
3) con il terzo motivo si contestava l'erroneità della pronuncia per aver accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo sull'assunto dell'intervenuta prescrizione. La prova della ricezione di un atto interruttivo poteva essere fornita anche per via testimoniale, e nel caso di specie il portalettere aveva confermato che la raccomandata era stata recapitata il 13.01.2001. Per questo il giudice avrebbe dovuto ritenere interrotto il decorso della prescrizione.
4) con l'ultimo motivo, in parte ripetitivo del precedente, si doleva dell'errato apprezzamento degli elementi di prova. Nonostante la testimonianza del portalettere, nonché le dichiarazioni rese dalla in sede di CP_1
interrogatorio formale, il primo giudice non aveva ritenuto valido ed efficace l'avviso di ricevimento del plico raccomandato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, dichiarata la contumacia dell'appellata e sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, erano ammesse le prove testimoniali chieste dall'appellante.
Espletato l'incombente istruttorio, con ordinanza del 21.03.2024, respinta la richiesta CTU, era fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ, previa assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni, per le comparse conclusionali ed eventuali repliche. Quindi, all'udienza del 01.04.2025, svoltasi nelle forme della c.d.
5 trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa era rimessa alla decisione del Collegio tabellarmente costituito.
L'appellante ripercorreva nella comparsa conclusionale le difese svolte.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo parte appellante lamenta la nullità del procedimento di querela di falso a causa della sua mancata formalizzazione nei termini previsti dalla legge.
In realtà tale doglianza non coglie nel segno, poiché dall'esame dei verbali di primo grado emerge chiaramente che la dichiarazione di voler proporre querela di falso avverso il documento in oggetto è stata rilasciata dalla CP_1
personalmente durante l'udienza del 01.07.2011, la quale aveva pure conferito procura speciale ai propri difensori allo stesso fine. Dopo vari rinvii, chiesti concordemente dalle parti al fine di consentire lo svolgersi di trattative pendenti tra le stesse, all'udienza del 27.02.2014 è stata formalizzata la querela di falso, alla presenza del PM, e la indicava la parte del documento che risultava CP_1
alterata allegando di non aver sottoscritto l'avviso in data 13.01.2007, ma in una data successiva al 11.05.2005, e comunque disconoscendo il documento che, a suo dire, non aveva mai ricevuto. Tant'è che il giudice, in ossequio alle prescrizioni codicistiche, ordinava la conservazione del documento per accertarne l'autenticità, e faceva apporre sul verbale tre firme alla così da compararle CP_1
con quella presente sulla cartolina postale.
Deve, pertanto, ritenersi che il procedimento per querela di falso sia stato regolarmente instaurato.
Venendo adesso al secondo motivo di appello, ossia l'erroneità della decisione sulla querela di falso, deve essere anch'esso respinto.
È necessario precisare che l'avviso di ricevimento, “a condizione che sia
sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza
6 certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di
ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai
apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta
esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di
falso” (Cassazione civile, Sez. Lav., 09.09.2024, n. 24099).
All'esito dell'istruttoria svolta dal primo giudice, è emerso chiaramente che la firma della quale ricevente del plico raccomandato è stata apposta CP_1
dalla stessa in una data, non precisata, ma sicuramente successiva a quella indicata nella cartolina postale, sebbene l'agente abbia effettivamente consegnato la raccomandata nel giorno riportato nell'avviso. Infatti, l'opponente ha dichiarato, all'udienza del 21.07.2016: “la firma è mia l'ho apposta personalmente
quando il postino si recò a casa mia. Io chiesi al postino dopo la mia firma che mi
consegnasse qualcosa. Lui rispose che “è una cosa vecchia. Non è niente” e se ne andò
trafelato”, e nello stesso senso vanno le dichiarazioni del portalettere Tes_1
il quale, escusso come teste, ha confermato che la sottoscrizione è
[...]
postuma rispetto alla data apposta, pur ribadendo che la lettera era stata consegnata il 13.01.2001, come riportato dall'avviso di ricevimento.
Effettivamente ciò basta per ritenere quell'avviso un falso ideologico in quanto, da una lettura dello stesso, si potrebbe pensare che la ricevente CP_1
abbia non solo preso la raccomandata in quella data, ma che nella stessa data abbia anche sottoscritto quel documento alla presenza dell'agente postale. E
invece è provato dalle dichiarazioni testimoniali del portalettere soltanto il giorno di consegna della raccomandata, ma non che contestualmente la CP_1
abbia altresì provveduto a sottoscrivere l'avviso. Anzi, se ne desume il contrario.
Cionondimeno, e si giunge così al terzo motivo, non poteva dedursi perciò
soltanto che l'accoglimento della querela di falso comportava anche l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito.
7 La costituzione in mora del debitore non è soggetta al regime delle notifiche giudiziarie. Infatti, trattandosi di una dichiarazione ricettizia trova applicazione l'articolo 1335 Codice civile, per cui si presume conosciuta la dichiarazione diretta ad una persona determinata nel momento in cui giunge al suo indirizzo, salvo che questi non provi di non averne avuto notizia senza sua colpa. Cosicché, la ricezione della lettera raccomandata contenente la dichiarazione è condizione affinché possa operare tale presunzione, e quella che ne è il corollario, ossia la conformità del contenuto rispetto a quanto inviato dal mittente. Costituisce principio consolidato ”quello in forza del quale l'atto
stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della
prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume
giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio
postale pur in mancanza dell'avviso di ricevimento”. “Tuttavia, qualora il destinatario
contesti la ricezione dell'atto inviato, sorge, per il mittente, l'onere di provare detto
ricevimento (Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006, Rv. 589781 - 01); in altri termini,
una volta che il destinatario della spedizione della raccomandata contesti (non già la
corrispondenza del contenuto del plico, che pur ammette di aver ricevuto, al contenuto
preteso dal mittente, bensì) il fatto stesso della ricezione di alcunché (come nel caso di
specie), spetta al mittente fornire la prova dell'avvenuta ricezione del plico spedito”
(Cassazione civile, Sez. VI, 19.03.2018, n. 6725). In questi casi non si discute soltanto della mera conoscenza dell'atto da parte del destinatario, ma è in questione la conoscibilità stessa.
Ebbene, proprio nel corso della querela di falso, è stato provato da parte dell'impresa edile che il plico è stato regolarmente ricevuto dalla in data CP_1
13.01.2001. Lo confermano le parole dell'agente postale che dichiara (verbale udienza del 24.03.2022) che è vero che ha consegnato il plico in quella data
(capitolo 1, memoria 184 cod. proc. civ. dell'opposta), e che la data di ricezione
8 era stata apposta dalla stessa il medesimo giorno (capitolo 2). Non vi è CP_1
quindi nessun dubbio in merito al fatto che la ricezione dell'atto di messa in mora sia avvenuta il 13.1.2001 e che in quella data e, se risulta provato il fine lavori al
1992, la messa in mora era idonea ad interrompere il decorso della prescrizione.
In esito alla prova per testi espletata in appello è emerso che i lavori si sono protratti fino agli anni Novanta, ed in particolare fino al 1992. Il teste Tes_2
all'udienza del 21.03.2024, ha dichiarato di ricordarsi di lavori svolti dall'impresa edile, nell'unico cantiere aperto a Buti dalla stessa ditta, fino agli anni Novanta
avendo eseguito opere di movimento terra. In maniera più precisa è la teste Tes_3
a corroborare la tesi dell'appellante, asserendo che i lavori si erano conclusi
[...]
nel 1992, e di ciò aveva una conoscenza qualificata dal momento che si occupava della contabilità dell'impresa.
Il credito azionato in via monitoria non era quindi prescritto.
Quanto, invece, alle ragioni attinenti al rapporto contrattuale, però,
l'impresa non ha assolto compiutamente al proprio onere probatorio, non avendo allegato fatti e prove utili a dimostrare la consistenza dei lavori e i loro valore.
È, infatti, costantemente riconosciuto dalla Suprema Corte che la mera produzione delle fatture non sia sufficiente a comprovare la fondatezza della pretesa creditoria quando questa è oggetto di contestazione. Già l'opposizione al decreto ingiuntivo è sufficiente a rendere controverso il credito qualora vi sia una specifica contestazione dei fatti posti a fondamento: i.e. le fatture (Cassazione
civile, Sez. III, 18.05.2011, n. 10860). L'“opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un
ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della
pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di
contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto“
9 (Cassazione civile, Sez. II, 04.03.2020, n. 6091). Di talché, “le fatture commerciali,
pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore
esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione
all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti
formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del
credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in
caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (Cassazione
civile, Sez. I, 24.07.2000, n. 9685). Tanto più che anche il semplice pagamento di acconti, che certamente hanno avuto luogo in questo caso per ammissione delle parti, non produce l'effetto di accettazione tacita dell'opera e del corrispettivo come è disposto dall'art. 1666 Codice civile.
Né, ai fini dell'accertamento del credito, si è rivelata concludente la prova testimoniale espletata in appello, attesa la sua genericità: l'unico teste che ha riferito in merito ai lavori in concreto eseguiti è il quale si è Testimone_4
limitato a dichiarare che: <io faccio movimento terra. Posso confermare di aver
eseguito per il , Buti, in località Panicale, per conto di una signora di cui non Pt_1
ricordo il nome, negli anni 90', lavori di movimento terra. Il ha pagato la fattura Pt_1
da me regolarmente emessa. Poi sono tornato a fine cantiere a fare le pulizie del cantiere,
portando via le macerie e i rifiuti… avendo fatto la pulizia del cantiere essendo andato sui
luoghi al termine dei lavori, posso dire che all'esterno i lavori erano finiti. All'interno non
lo so perché non ho controllato né avevo motivo di andare dentro il fabbricato. Posso dire
di avere fatto gli scavi per gli impianti>>.
Tali dichiarazioni testimoniali non consentono di ritenere provato che l'impresa appellante abbia svolto tutti i lavori di cui ha chiesto il pagamento,
considerato che detti lavori sono stati contestati dalla in primo grado, CP_1
sotto molteplici profili, non ultimo con riguardo: <alla genericissima indicazione
10 “materiali e lavoro” del tutto arbitraria e non conforme a qualsiasi prezzo medio di
mercato dell'epoca>> ed all'esistenza di vizi.
Né di maggiore ausilio sono le dichiarazioni dei testi , coniuge Tes_3
dell'appellante, che essendosi limitata a tenere la contabilità, nulla ha potuto riferire sui lavori svolti, al pari del teste che ha espressamente Testimone_5
ammesso di non aver visto i lavori e di non essersi mai recato sul cantiere,
essendosi limitato a controllare la contabilità.
Non essendo gli esiti della prova per testi concludente, siccome del tutto generici in merito alla quantità ed alla tipologia dei lavori svolti, deve ritenersi che, in definitiva, l'impresa edile ha prodotto soltanto copia delle fatture, dei movimenti contabili interni, nonché le lettere di messa in mora, ma nessun documento che concorra a determinare l'oggetto dell'appalto e il suo valore.
Né tutto ciò potrebbe ricavarsi da una eventuale consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di lavori ormai risalenti nel tempo e di difficile identificazione, attesa l'assoluta genericità delle dichiarazioni testimoniali,
nonché in toltale assenza di qualsivoglia documentazione.
Proprio per questa ragione questa Corte non può far uso del potere di determinazione del corrispettivo che è riconosciuto al giudice ex art. 1657 Codice
civile. Il “potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c.
se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre
che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non
si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve
provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di
cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo
riguarda” (Cassazione civile, Sez. III, 07.09.2022, n. 26365). Nel caso di specie, ad essere controverso è l'oggetto stesso del contratto di appalto, per cui non residua nessun margine di intervento da parte del giudicante.
11 Inoltre, la contumacia della in questo grado del giudizio, a fronte CP_1
della sentenza di rigetto di primo grado, imponeva all'appellante di dare una prova affidabile dei lavori in concreto svolti, in modo da consentire a questa
Corte di procedere alla loro quantificazione.
Né può ritenersi alleggerito l'onere probatorio che grava sull'appaltatore in funzione di una ricognizione di debito da parte della . Se è vero che il CP_1
riconoscimento del debito, come qualsiasi atto negoziale, “può risultare anche da
un comportamento tacito, purché inequivoco, tale essendo il contegno che nessuno
terrebbe se non al fine di riconoscersi debitore, e senz'altro scopo se non quest'ultimo”
(Cassazione civile, Sez. III, 21.07.2016, n. 14993), questo comportamento non può
concretizzarsi in dichiarazioni di impegno al pagamento dei lavori riferite attraverso una testimonianza, i.e. quella della teste , atteso che, per Tes_3
giunta, il contenuto della promessa di pagamento riferita è del tutto indefinito nel suo ammontare.
Ne consegue che, seppur con diversa motivazione, l'appello va respinto.
Le spese del grado sono irripetibili attesa la contumacia dell'appellata.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del co. 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato il 27.07.2023 e depositato il 03.08.2023 avverso la sentenza n.
762/2023 del Tribunale di Pisa del 09.09.2023 e notificata il 28.06.2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
12 1) rigetta l'appello e conferma, con motivazione parzialmente diversa, la sentenza impugnata;
2) dichiara l'irripetibilità delle spese del grado;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
Firenze, 10.07.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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