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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2961/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter del 12/02/2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Attanasio Gerardo e Mandalari Silvio;
Parte_1 RICORRENTE CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Canelli Controparte_1 Ernesto;
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Amato;
CP_2
RESISTENTI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 10/06/2024 parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
10020229007230509/00 ricevuta in data 23.03.23 contestandola con riferimento agli avvisi di addebito n.40020120000336859000, n. 40020120003107249000, n. 40020120004645587000, n. 40020120007848532000, n.
40020130004927911000 e n. 40020130006751923000 eccependo nel merito la prescrizione dei crediti ivi indicati;
instauratosi il contraddittorio si costituiva per eccepire l'inammissibilità della Controparte_3 domanda e dedurre nel merito l'infondatezza della domanda attorea per aver ritualmente notificato atti interruttivi della prescrizione, si costituiva l' per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
la causa veniva CP_2 rinviata all'udienza del 12.02.25 che veniva sostituita ex art 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte ed oggi è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata da Controparte_3
e dall
[...] CP_2
Sul punto si evidenza che sebbene l'atto impugnato sia stato ricevuto in data 23/03/2023 ed il ricorso introduttivo di lite sia stato depositato in cancelleria in data 10.06.24, la domanda giudiziale non è tardiva in quanto va qualificata come opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale legge non prevede termini di decadenza, atteso che l'attore contesta il diritto delle controparti di procedere ad esecuzione assumendo la sussistenza di fatti estintivi del diritto successivi alla formazione del titolo esecutivo (cfr Cass civ 12685 1999).
Nel merito l'opposizione va accolta.
L' nel costituirsi in giudizio, ha allegato in questa sede la regolare notifica degli avvisi di addebito CP_2 impugnati, peraltro non contestati dal ricorrente.
In particolare: l'avviso di addebito n. 40020120000336859000 risulta notificato in data 3/04/2012; l'avviso di addebito n. 40020120003107249000 in data 08/08/2012; l'avviso di addebito n. 40020120004645587000 in data
25/10/2012; l'avviso di addebito n. 40020120007848532000 in data 07/02/2013; l'avviso di addebito n.
40020130004927911000 in data 07/01/2014; l'avviso di addebito n. 40020130006751923000 in data
04/02/2014.
L'Agente della riscossione ha dimostrato di aver notificato, con atto consegnato in data 22.12.2016 nelle mani della sig.ra moglie del ricorrente, l'intimazione di pagamento n.100 2016 9012347336/000 Persona_1 relativa anche a tutti gli avvisi di addebito innanzi indicati;
Non appare invece dimostrata la notifica di ulteriori atti interruttivi;
Sul punto si evidenzia che l'atto di intimazione di pagamento n. 10020189006830778000, (relativo agli avvisi di addebito n. 40020130004927911000 e n. 40020130006751923000) non risulta essere stato regolarmente notificato.
La S.C., con orientamento che appare costante ( da ultimo Cass 14658/2024, 8823/24, 15553/2024) ha infatti affermato che “in tema di notifiche degli atti impositivi, la c.d. irreperibilità assoluta del destinatario, che ne consente il compimento ai sensi dell'art.60, lett. e), del d.P.R. n.600 del 1973, presuppone che nel comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o comune e, quindi, manchino dati ed elementi per notificare altrimenti l'atto e che sebbene il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non sia indicato da alcuna norma, dalle relata deve potersi evincere con chiarezza l'effettivo compimento di ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ritenendo conseguente
“illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell'art.60, primo comma, lett. e) del d. P.R.29 settembre 1973 n. 600, laddove il messo notificatore si sia limitato ad attestare l'irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il suo domicilio fiscale senza indicare l'esito delle ricerche compiute (
Cass. n.24260 del 2014, 19958 del 2018, 6765 del 2019).
Nel caso di specie dal documento esibito da non si evince l'avvenuto Controparte_3 svolgimento di specifiche ricerche da parte del messo notificatore in quanto nella relata esibita si legge soltanto che il Sig Senatore non era stato rinvenuto all'indirizzo di Via della libertà 81 Nocera Superiore in data 3.9.2018 con la seguente annotazione “sconosciuto-visura”; d'altro canto vi sono elementi concreti per ritenere che l'irreperibilità fosse soltanto relativa in quanto il Sig riceveva al medesimo indirizzo di Nocera Superiore Pt_1
Via della Libertà 81 (tra l'altro anche indicato nel ricorso introduttivo di lite) sia l'intimazione di pagamento n.
100 2016 9012347336/000 in data 12.12.2016 sia in data 23/3/2023 l'intimazione di pagamento opposta in questa sede;
Tanto premesso il ricorso va accolto in quanto tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo validamente notificato (12/12/2016 intimazione di pagamento n. 100 2016 9012347336/000) e quella di notifica dell'intimazione opposta in questa sede (23.3.23) era decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti portati dai titoli presupposti anche considerando i termini di sospensione previsti dal Decreto 18/2020
(sospensione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020) e dal Decreto 183/2020 (sospensione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021). Le spese di lite sostenute da parte ricorrente e dall vengono poste a carico di CP_2 Controparte_3
e vengono liquidate come da dispositivo considerando la minima attività processuale svolta ed il
[...] valore della causa
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2961 /2024:
Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito impugnati e sottesi all'intimazione opposta che dichiara illegittima in relazione agli atti suddetti;
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che Controparte_3 liquida in euro 800,00 complessivi per compensi oltre accessori come per legge e contributo se versato con attribuzione ai procuratori
Condanna alla rifusione delle spese sostenute dall' che liquida in euro Controparte_3 CP_2
400,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore, 18.2.25
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Raffaella Caporale)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter del 12/02/2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Attanasio Gerardo e Mandalari Silvio;
Parte_1 RICORRENTE CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Canelli Controparte_1 Ernesto;
NONCHE'
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Amato;
CP_2
RESISTENTI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 10/06/2024 parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
10020229007230509/00 ricevuta in data 23.03.23 contestandola con riferimento agli avvisi di addebito n.40020120000336859000, n. 40020120003107249000, n. 40020120004645587000, n. 40020120007848532000, n.
40020130004927911000 e n. 40020130006751923000 eccependo nel merito la prescrizione dei crediti ivi indicati;
instauratosi il contraddittorio si costituiva per eccepire l'inammissibilità della Controparte_3 domanda e dedurre nel merito l'infondatezza della domanda attorea per aver ritualmente notificato atti interruttivi della prescrizione, si costituiva l' per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
la causa veniva CP_2 rinviata all'udienza del 12.02.25 che veniva sostituita ex art 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte ed oggi è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata da Controparte_3
e dall
[...] CP_2
Sul punto si evidenza che sebbene l'atto impugnato sia stato ricevuto in data 23/03/2023 ed il ricorso introduttivo di lite sia stato depositato in cancelleria in data 10.06.24, la domanda giudiziale non è tardiva in quanto va qualificata come opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale legge non prevede termini di decadenza, atteso che l'attore contesta il diritto delle controparti di procedere ad esecuzione assumendo la sussistenza di fatti estintivi del diritto successivi alla formazione del titolo esecutivo (cfr Cass civ 12685 1999).
Nel merito l'opposizione va accolta.
L' nel costituirsi in giudizio, ha allegato in questa sede la regolare notifica degli avvisi di addebito CP_2 impugnati, peraltro non contestati dal ricorrente.
In particolare: l'avviso di addebito n. 40020120000336859000 risulta notificato in data 3/04/2012; l'avviso di addebito n. 40020120003107249000 in data 08/08/2012; l'avviso di addebito n. 40020120004645587000 in data
25/10/2012; l'avviso di addebito n. 40020120007848532000 in data 07/02/2013; l'avviso di addebito n.
40020130004927911000 in data 07/01/2014; l'avviso di addebito n. 40020130006751923000 in data
04/02/2014.
L'Agente della riscossione ha dimostrato di aver notificato, con atto consegnato in data 22.12.2016 nelle mani della sig.ra moglie del ricorrente, l'intimazione di pagamento n.100 2016 9012347336/000 Persona_1 relativa anche a tutti gli avvisi di addebito innanzi indicati;
Non appare invece dimostrata la notifica di ulteriori atti interruttivi;
Sul punto si evidenzia che l'atto di intimazione di pagamento n. 10020189006830778000, (relativo agli avvisi di addebito n. 40020130004927911000 e n. 40020130006751923000) non risulta essere stato regolarmente notificato.
La S.C., con orientamento che appare costante ( da ultimo Cass 14658/2024, 8823/24, 15553/2024) ha infatti affermato che “in tema di notifiche degli atti impositivi, la c.d. irreperibilità assoluta del destinatario, che ne consente il compimento ai sensi dell'art.60, lett. e), del d.P.R. n.600 del 1973, presuppone che nel comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o comune e, quindi, manchino dati ed elementi per notificare altrimenti l'atto e che sebbene il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non sia indicato da alcuna norma, dalle relata deve potersi evincere con chiarezza l'effettivo compimento di ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ritenendo conseguente
“illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell'art.60, primo comma, lett. e) del d. P.R.29 settembre 1973 n. 600, laddove il messo notificatore si sia limitato ad attestare l'irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il suo domicilio fiscale senza indicare l'esito delle ricerche compiute (
Cass. n.24260 del 2014, 19958 del 2018, 6765 del 2019).
Nel caso di specie dal documento esibito da non si evince l'avvenuto Controparte_3 svolgimento di specifiche ricerche da parte del messo notificatore in quanto nella relata esibita si legge soltanto che il Sig Senatore non era stato rinvenuto all'indirizzo di Via della libertà 81 Nocera Superiore in data 3.9.2018 con la seguente annotazione “sconosciuto-visura”; d'altro canto vi sono elementi concreti per ritenere che l'irreperibilità fosse soltanto relativa in quanto il Sig riceveva al medesimo indirizzo di Nocera Superiore Pt_1
Via della Libertà 81 (tra l'altro anche indicato nel ricorso introduttivo di lite) sia l'intimazione di pagamento n.
100 2016 9012347336/000 in data 12.12.2016 sia in data 23/3/2023 l'intimazione di pagamento opposta in questa sede;
Tanto premesso il ricorso va accolto in quanto tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo validamente notificato (12/12/2016 intimazione di pagamento n. 100 2016 9012347336/000) e quella di notifica dell'intimazione opposta in questa sede (23.3.23) era decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti portati dai titoli presupposti anche considerando i termini di sospensione previsti dal Decreto 18/2020
(sospensione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020) e dal Decreto 183/2020 (sospensione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021). Le spese di lite sostenute da parte ricorrente e dall vengono poste a carico di CP_2 Controparte_3
e vengono liquidate come da dispositivo considerando la minima attività processuale svolta ed il
[...] valore della causa
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2961 /2024:
Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito impugnati e sottesi all'intimazione opposta che dichiara illegittima in relazione agli atti suddetti;
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che Controparte_3 liquida in euro 800,00 complessivi per compensi oltre accessori come per legge e contributo se versato con attribuzione ai procuratori
Condanna alla rifusione delle spese sostenute dall' che liquida in euro Controparte_3 CP_2
400,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore, 18.2.25
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Raffaella Caporale)