Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2003, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
02 720703 Aula B REPUBBLICA IN Co te Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Assiat.800. dr. Guglielmo Sciarelli Presidente R.G.n. 16438/2000 Consigliere Crom. 6180 dr. Alberto Spand Consigliere Rep. dr. Fernando Lupi Consigliere rel. Ud.
5.11.2002. dr. Donato Figurelli Consigliere dr. Attilio Celentano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso per logge dalla Avvo- cature Generale dello Stato, presso i cui uffici di via dei Portoghesi n. 12 in Rome è per legge domicilia- to, ricorrente ACH TRO FF ID MA, elettivamente domiciliate in Roma alla via Valnerina n. 40 - studio legale avv. Paolo Marini -, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Errico, in virtù di procura speciale a margine del t controricorso, 4412 I controricorrente;
per annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce in data 8 febbrai 12 aprile 2000, p. 1156/2000, n. 4953/97 R.G.A.C. Appelli;
Wita la relzione della o svolta dal consigliere Done to Figurelli nella cubblica udienza del 5 novembre 2002; adito l'avy. Paolo Marini per delaga dall'avy, Lorenzo Errico per la controricorrente učito il F.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Gius e Napoletano, che ha conclus per l' orli- mento del ricorso per quanto di ragione. 1 2 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 3.7.95 la signora ID Gioffreda chiedeva al Pretore di Lecce la condanna del Ministero del- l'Interno al pagamento in sub favore della pensione di im bi lità negata in sede amministrativa, oltre accessori. fondate: Si costituive il Ministero a contestava la tezza del Corso di cui chiedeva l'integrale rigetto. → Il Pretore di Lecce , con sentenze del 19.6.1997, sulls base delle risultanze della c.t. espletata, rigettava la domanda. + Proponevaappello la soccombente con ricorso depositato il 17.12.1997 e contestava le valutazioni espresse del c.t.u., fatte proorie dal giudice di primo grado, chiedendo la rinnova- zione delle indagini peritali e l'accoglimento della domanda introduttiva. Controparte resisteva. Veniva disposta la rinnovazione della c.t.u. Con sentenza in data 8 febbraio 12 aprile 2000 il Tribunele di Lecce accoglieva parzialmente l'aopello e dichiarava che l'appellante aveva diritto alla pensione di inabilità con de- correnza dall'1.8.1998; in conseguenza condannava l'appellato al pagamento in favore dell'assistita della relativa prestazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 16 comma 6° 1. 412/91 dal giorno della maturazione del diritto;
confermava l'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese;
condannava l'appellato al pagamento di metà delle · 3 - spese del secondo grado di giudizio, con distrazione, e dichia- rava compensata tra le parti la rostante me . Il Tribunale esponeva l'esito degli accertamenti del consulente tecnico d'appello, che aveva concluso con valutazioni tecnico- scientifiche ineccepibili - per la sussistenza di uno stato di invalidità giuridicamente rilevante con diritto dell'assistite alla pensione di inabilità" con decorrenza dal luglio 1998 -. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 26 luglio 2000, il Ministero dell'Interno ha troposto ricorso per cassazione, effidato a quattro motivi. La GI ha resistito con controricorso notificato il 20 settembre 2001. Motivi della decisione. Va pregiudizialmente rilevata l'inanmissibilità del
contro
- ricorso, notificato oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Ministero denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. c.
5.c. in relazione all'art. 360 primc comma n. 3 C.p.C. Con il secondo motivo il Ministero denunzia motivazione insuffi- ciente e/o omessa e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Il Ministero deduce l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c. per le invalidità sopravvenute nel corso del giudizio di appello, per violazione del principio del doppio grado di giudi- -- 4 - zio e del principio dell'effetto devolutivo dell'atto di a ella. Con il terb motivo il Ministero denunzia subordinatamente viola- zione e/o falsa applicazione dell'art. 12 delle 1. n. 118/71, nonchè dell'art. 2967 c.c. in relazione all'art. 350 princ comma r. 3 0.0.0. Con il quarto motivo il Ministero denunzia motivazione omessa e/o insufficiente su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 1360 primo comma n. 5 C.D.C. Il Ministero deduce l'omesso esame de parte del Tribunale degli requisiti di legge (art. 12 1. n. 118/71) diversiulteriori da quello sanitario, tra i quali il requisito redditusle. Jeserva la Corte che vanno congiuntamente esaminati i prini due motivi di ricorso, trattasi consiuntemente dal ricorrente Ministero, ed essi sono infondati. Invero l'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche li aggravamenti incidenti sul complesso invalidante vorificntiai nel corso del procedimento amministrativo e giudizię rio, essendo volto a superare le preclusioni che possono deri- vare del generale principio, in materia previdenziale, della previs domanda a mainistrativa, e, nell'ordinamento processuale, dalla pronunzia nai limiti della domanda e quindi dello stes50 principio devolutivo che regola, in via generale, il giudizio di appello, trova applicazione quale espressione di un princi- pio generale di economia processuale, nonchè in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità -e di uguaglianza anche nel corso del giudizio di appello (Cass. 4 aprile 2002 n. 4834). Di detto principio ha fatto corretta applicazione le sentenza impugnate, che ha riconosciuto la restazione richieste (pen- zione di inabilità) con decorrenza del 1 agosto 1998, e quindi il diritto alla prestazione maturato nel corso del giudizio di avcello, con conangen infondatezza dell'assunto del Ministero ricorrente dell'inapplicabilità della norme di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c. nel giudizio di apcello. S o fondeti invece i restanti motivi (terzo e quarto), anche pertanto congi mtamente anche da questa Corte. from essi congiuntamente trattati dal ricorrente, a da eseminarsi Con tali motivi il ricorrente si duale che il Tribunale, pur avendo accertato la sussistenza del requisito sanitario, ha omesso di accertare gli ulteriori requisiti di legge, e segna- tamente il requisito redditusle, requisito che effettivamente non è stato accertato, come risulta dalla sentenza impugnata, In ordine a detti motivi di ricorso si osserva che, poichè, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità o dell'as- segno d'invalidità ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il requisito reddituale costituisce, unita- mente a quello sanitario, elemento costitutivo del diritto, allor- qunado il giudice di merito - nella specie il Pretore abbia 4 rigettato la domanda per insussistenza del requisito sanitario, + senza pronunziarsi sulla sussistenza o meno del requisito red- -- 6- ditúale e nella specie la sentenza pretorile non si è pro nunciata sulla sussistenza o neno del requisito reddituale e non si sia quindi form to sul punto alcun giudicato, la in- aussistensa di tale requisito può essere fatta valere Conе denunziato dal Ministero ricorrente anche in sede di legit- timità, come mera difaga (Cass. 4 aprile 2002 n. 4834). Nella specie peraltro risulta che il Ministero ha accepito la carenza del requisito economico aia in primo grado che in grado di appello, di tal che in nessun caso può configurarsi una preclusione in ordine alle deduzione della carenza di detto requisito da parte del Ministero in questa sede di legittimità, Il terzo ed il quarto motivovanno pertanto accolti, con cassa- zione della sentenza impugnata in ordine a tali motivi, rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di appello di Bari ~ che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione mentre vanno rigettati gli altri motivi (primo e secondo).
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto notivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di ampello di Bari, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di casanzione. Così deciso in Roma il 5 novembre 2002. Il Presidente · 7 · GA ST (dr. Guglielmo Sciarelli) AL CANCELLIERS 21 FEB, 2003Capfellerie Il Consigliere estensore (dr Donato Figurelli) A L E G G L E D L E D T R A T I N E O I O L S I A S L I D T ' E R . 1 2 1 1 4 7 - 1 - . N 5 3 3 I R E G O S , T E N D R G S O A S E I , A A P T A S S E E S N D A T O P A T I M E D , O I L S I O L B D - 8 -