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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) - Dott.Anna Carla Catalano – Presidente rel.
2) – Dott. Maristella Agostinacchio - Consigliere
3) – Dott. Laura Laureti. - Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in Camera di Consiglio nell'udienza del 14.7.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N.1386/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
Cod
, . CF/P ,, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._2
Polcino, CF presso il cui studio in Benevento allaVia Calandra, 3, C.F._3
=Appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
= Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1163/23 del 22.11.2023 il TRIBUNALE di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, rigettò il ricorso presentato da avverso avviso di Parte_1 addebito n. 317 2022 00016601 49 000, notificato il 12.01.2023, con cui gli veniva chiesto il pagamento del complessivo importo di € 9.118,86 a titolo di contributi alla gestione commercianti,somme aggiuntive e spese in relazione al periodo gennaio 2016/dicembre 2021, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con rituale ricorso depositato in data 22.5.2024 presso questa Corte, la parte in epigrafe ha impugnato la sentenza eccependone l'erroneità nella parte in cui erano state respinte le eccezioni svolte in ordine alla irregolarità della procedura notificatoria degli atti prodromici .
Ha censurato la sentenza anche in relazione all'errata quantificazione delle somme pretese dall' a titolo di contributi e di sanzioni. Ha concluso per la riforma della CP_1 sentenza di primo grado, con accoglimento del gravame e vittoria di spese del doppio grado.
La Corte, ha disposto la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c.; ritualmente comunicati sia il decreto ex art. 435 c.p.c. che quello di trattazione scritta, dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. anch'esso comunicato, non risultando depositati l'atto di gravame notificato nè le note di parte appellante e, dall'altro, neppure costituito l'appellato, all'udienza odierna la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009). Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve inoltre osservarsi che la nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica. Ma secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione
2 costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604).
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha dato prova
– come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione né ha depositato le richieste note scritte , laddove nel decreto di trattazione emergenziale era stato espressamente indicato che “il mancato tempestivo deposito di dette note sarà considerato equivalente alla mancata presenza, con tutte le conseguenze previste dalla legge”. E' stato quindi disposto il rinvio alla data odierna ex art. 348 c.p.c. e, all'esito della comunicazione della relativa ordinanza, è risultata persistente l'inerzia dell'appellante.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese di lite, dal momento che la parte appellata non si è costituita.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello
- iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie
- di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione.
Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte il contributo unificato iniziale, il cui all'amministrazione giudiziaria” 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03) .
P.Q.M.
La Corte così provvede: - -dichiara l'improcedibilità dell'appello . Nulla per le spese del grado.
3 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Napoli 14.7.2025
Il Presidente est.
(DR. Anna Carla Catalano)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) - Dott.Anna Carla Catalano – Presidente rel.
2) – Dott. Maristella Agostinacchio - Consigliere
3) – Dott. Laura Laureti. - Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in Camera di Consiglio nell'udienza del 14.7.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N.1386/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
Cod
, . CF/P ,, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._2
Polcino, CF presso il cui studio in Benevento allaVia Calandra, 3, C.F._3
=Appellante
E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
= Appellato
1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1163/23 del 22.11.2023 il TRIBUNALE di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, rigettò il ricorso presentato da avverso avviso di Parte_1 addebito n. 317 2022 00016601 49 000, notificato il 12.01.2023, con cui gli veniva chiesto il pagamento del complessivo importo di € 9.118,86 a titolo di contributi alla gestione commercianti,somme aggiuntive e spese in relazione al periodo gennaio 2016/dicembre 2021, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con rituale ricorso depositato in data 22.5.2024 presso questa Corte, la parte in epigrafe ha impugnato la sentenza eccependone l'erroneità nella parte in cui erano state respinte le eccezioni svolte in ordine alla irregolarità della procedura notificatoria degli atti prodromici .
Ha censurato la sentenza anche in relazione all'errata quantificazione delle somme pretese dall' a titolo di contributi e di sanzioni. Ha concluso per la riforma della CP_1 sentenza di primo grado, con accoglimento del gravame e vittoria di spese del doppio grado.
La Corte, ha disposto la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c.; ritualmente comunicati sia il decreto ex art. 435 c.p.c. che quello di trattazione scritta, dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. anch'esso comunicato, non risultando depositati l'atto di gravame notificato nè le note di parte appellante e, dall'altro, neppure costituito l'appellato, all'udienza odierna la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009). Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve inoltre osservarsi che la nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica. Ma secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione
2 costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604).
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha dato prova
– come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione né ha depositato le richieste note scritte , laddove nel decreto di trattazione emergenziale era stato espressamente indicato che “il mancato tempestivo deposito di dette note sarà considerato equivalente alla mancata presenza, con tutte le conseguenze previste dalla legge”. E' stato quindi disposto il rinvio alla data odierna ex art. 348 c.p.c. e, all'esito della comunicazione della relativa ordinanza, è risultata persistente l'inerzia dell'appellante.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese di lite, dal momento che la parte appellata non si è costituita.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello
- iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie
- di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione.
Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte il contributo unificato iniziale, il cui all'amministrazione giudiziaria” 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03) .
P.Q.M.
La Corte così provvede: - -dichiara l'improcedibilità dell'appello . Nulla per le spese del grado.
3 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto .
Napoli 14.7.2025
Il Presidente est.
(DR. Anna Carla Catalano)
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