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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/06/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Quarta
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 1672 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno
2024, vertente tra Parte_1
(codice fiscale ), rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avvocati Alfonso Mezzotero e Angela Martire del foro di Milano in forza di mandato in atti, attrice, contro il Controparte_1
(codice fiscale ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'Avvocato Yvonne Messi del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, parte convenuta.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attrice nei confronti dell'ente pubblico convenuto con atto di citazione ritualmente notificato, che, costituitosi ritualmente il , dopo trattazione come in atti è stato CP_1 trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 23 aprile 2025.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
Assume parte convenuta di aver concesso in locazione a Nokia
Italia Spa, con contratto 28 gennaio 2002, per anni nove, con possibilità di tacito rinnovo, per un canone annuale di
13.500,00 euro da rivalutarsi annualmente e da corrispondersi in due rate semestrali anticipate (al primo gennaio e al primo luglio di ogni anno), una porzione di terreno di circa 100 metri quadrati posta nel suo territorio, in Via dell'Artigianato.
Aggiunge trattarsi del terreno attualmente distinto nel suo
Catasto Terreni con la particella 8222 del foglio 9.
1 Afferma che il motivo sotteso alla stipulazione del negozio era da ricercarsi nella necessità di parte conduttrice di installare impianti per telecomunicazioni.
Aggiunge che in data 28 ottobre 2002 Nokia Italia Spa cedeva il predetto contratto di locazione a Controparte_2
Quest'ultima nel dicembre dello stesso anno trasferiva la propria sede legale nei Paesi Bassi, assumendo la denominazione e la relativa forma Controparte_3 giuridica (di società anonima – . Controparte_4
Nel 2013 assumeva la nuova denominazione Controparte_5
, assumendo la forma giuridica di
[...] Controparte_6 una sorta di società a responsabilità limitata molto in voga nei Paesi Bassi.
Successivamente trasferiva nuovamente la propria sede legale in Italia, assumendo l'attuale denominazione di
[...]
. CP_7
Nel frattempo, con contratto in data 11 dicembre 2007, decorrente dal primo gennaio 2008, parte convenuta concedeva in locazione a N.V., per anni 6, con Controparte_2 possibilità di tacito rinnovo, per un canone annuale di
21.000,00 euro da rivalutarsi annualmente e da corrispondersi in rate semestrali anticipate, una porzione di terreno di circa 42,5 metri quadrati posta nel suo territorio in Via Don
Manzoni.
Trattasi di terreno attualmente distinto nel suo catasto terreni con la particella 6647 del foglio 9.
Anche in tal caso il motivo sotteso alla stipulazione del negozio era legato all'utilizzo del terreno per l'installazione di impianti per telecomunicazioni.
Le sunnominate circostanze risultano provate dai documenti 3 e
4 di produzione di parte convenuta.
Ancora, afferma parte convenuta che, con contratto registrato in data 21 maggio 2008, decorrente dal primo ottobre 2007, concedeva in locazione, sempre per il medesimo utilizzo, a
2 per anni 9, con possibilità di tacito Controparte_3 rinnovo, per un canone annuale di 10.000,00 euro da rivalutarsi annualmente e da corrispondersi in rate semestrali anticipate, una porzione di terreno di circa 99 metri quadrati posta nel suo territorio in Via Ciserano.
Trattasi di terreno attualmente distinto nel suo catasto terreni con la particella 6647 del foglio 9.
La circostanza risulta documentata dalla sua produzione numero
5.
Afferma parte convenuta che sulle tre predette porzioni di terreno sorgono gli impianti per telecomunicazioni denominati rispettivamente “BG-3865” (nell'area di Via dell'Artigianato),
“BG-0243” (nell'area di Via Don Manzoni) e “BG-1096”
(nell'area di Via Ciserano).
Assume parte convenuta che i predetti terreni non hanno (e non hanno mai avuto) natura e/o destinazione pubbliche e che le aree concesse in locazione per l'installazione dei suddetti impianti sono da sempre recintate e accessibili esclusivamente dai soggetti che le conducono e le condussero in locazione.
Assume ancora la convenuta che, con ordinanza numero 4 del 6 aprile 2016, emessa ai sensi del Regio Decreto numero 639 del
2010, ingiungeva a in forza dei Controparte_3 predetti contratti, il pagamento della complessiva somma di
82.485,81 euro, oltre interessi, a saldo dei canoni di locazione delle 3 aree sopra indicate, dovuti per le annualità dal 2014 al 2016, non onorate.
Si esamini il documento 6 di produzione della convenuta.
Avverso la predetta ingiunzione proponeva opposizione, ai sensi dell'articolo 3 del succitato Regio Decreto,
[...]
. CP_7
Veniva incardinato il relativo giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo.
Nell'atto di citazione riconosceva l'effettiva CP_3 appartenenza al patrimonio disponibile di parte convenuta di
3 tutti i terreni sui quali erano installati gli impianti, ad eccezione del terreno di circa 100 metri quadrati situato in
Via dell'Artigianato.
Si dichiarava in procinto di eseguire tutti i pagamenti tranne quelli relativi a quest'ultimo terreno.
Riteneva che tale area non facesse parte del patrimonio indisponibile ovvero demaniale di parte convenuta e, quindi, assumeva l'invalidità della clausola contrattuale relativa alla quantificazione del canone di locazione riguardante tale area medesima, in quanto confliggente con la norma imperativa prevista dall'articolo 93 del Decreto Legislativo numero 259 dell'anno 2003.
Riteneva che per l'occupazione de qua doveva essere corrisposta la sola TOSAP, secondo quanto stabilito anche nel
Regolamento TOSAP di parte convenuta, in luogo del canone di locazione.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'ingiunzione nella parte relativa ai canoni di locazione dell'area di Via dell'Artigianato, domandando altresì, in relazione ai canoni pregressi asseritamente versati per la stessa locazione, di accertare e dichiarare l'indebito pagamento della somma di
108.000 euro ricevuta da parte convenuta medesima.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza numero 2449 del 2019, passata in giudicato per mancata impugnazione, rigettava integralmente le domande di e la condannava alla CP_3 rifusione delle spese di lite.
Nella sentenza veniva affermato che l'area de qua non era destinata a parcheggio pubblico né costituiva pertinenza stradale, che era interamente recintata, non era accessibile da soggetti diversi da e non era adibita ad alcun uso CP_3 pubblico.
Il Tribunale escludeva dunque con certezza che l'area de qua facesse parte del patrimonio indisponibile di parte convenuta.
4 Essendo l'area de qua separata dalla strada, poi, non costituiva nemmeno una pertinenza stradale e non faceva dunque parte del demanio di parte convenuta.
Ora, sia nelle more del giudizio sia successivamente alla sua definizione non provvedeva all'integrale pagamento CP_3 dei canoni maturati successivamente alla sopra citata ingiunzione.
Parte convenuta dunque, nel mese di gennaio del 2019, le intimava il pagamento della complessiva somma di 73.690,54 euro, a saldo dei canoni di locazione dovuti in forza dei suddetti tre contratti per gli anni 2017 e 2018 e per il primo semestre del 2019.
Si esamini il documento 11 di produzione attorea.
Indi con atto di scissione del 2 dicembre Controparte_7
2019, trasferiva l'intero proprio ramo d'azienda inerente alle infrastrutture passive di supporto agli apparati attivi di trasmissione radio a Vodafone Towers srl.
Il 25 marzo 2020, con atto di fusione, Vodafone Towers srl era incorporata nell'odierna parte attrice con effetto dal 31 marzo 2020.
Perdurava, secondo la prospettazione di parte convenuta, il mancato integrale pagamento di quanto intimato.
Seguivano ulteriori intimazioni di quanto asseritamente dovuto sino al 31 dicembre 2021 (l'ultima delle quali per 131.293,27 euro), salvo il pagamento dei canoni maturati successivamente.
Si esaminino i documenti 11 e 12 di produzione attorea.
Indi, perdurando, secondo la prospettazione di parte convenuta, l'inadempimento, parte convenuta medesima ingiungeva a parte attrice, con ordinanza ai sensi del Regio
Decreto numero 639 del 1910, il pagamento della complessiva somma di 183.031,89 euro (maggiorata degli accessori del credito), riguardante l'inadempimento maturato sino all'annata
2023.
5 Si oppone l'attrice all'ingiunzione de qua e chiede la revoca o l'annullamento della medesima.
In via principale formula tale richiesta affermando di nulla dovere a controparte.
In subordine, chiede che venga accertata la sussistenza di un credito minore rispetto a quello affermato da controparte.
Nel caso di accertamento di un credito di titolarità di controparte chiede che quest'ultimo venga compensato con il controcredito di sua titolarità correlato all'avvenuto pagamento, a favore di controparte, in forza dei tre contratti de quibus, di somme non dovute.
Insiste per la vittoria in punto spese.
Parte convenuta insta per il rigetto dell'opposizione e delle domande tutte attoree.
Per l'effetto chiede la conferma dell'ingiunzione de qua.
Insta per la vittoria in punto spese.
Chiede condannarsi controparte ai sensi del disposto del terzo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Ciò posto, osserva il Giudicante quanto segue.
Eccepisce preliminarmente parte opponente l'intervenuta prescrizione (quinquennale) di una parte del credito azionato dal . CP_1
Trattasi di censura infondata.
Il documento 12 di produzione attorea, sopra già richiamato, si sostanzia chiaramente in atto interruttivo della prescrizione medesima, contenente chiara intimazione di pagamento dei canoni asseritamente insoluti perfezionatasi in data 26 gennaio 2023.
I canoni più risalenti oggetto dell'intimazione all'epoca della medesima erano maturati in data primo luglio 2018: trattasi infatti delle seconde rate semestrali dovute per l'anno 2018, appunto, in forza di due dei tre contratti de quibus.
6 Tale circostanza risulta chiaramente deducibile dalla disamina dei documenti 2, 5 e 13 di produzione della convenuta, analizzando l'entità delle somme oggetto dell'eccezione
(2.104,72 euro e 3.396,38 euro), tenendo conto dei criteri di imputazione dei pagamenti pregressi e paragonando le somme medesime con l'entità dei canoni pattuiti.
Dunque, l'eccezione preliminare di merito in esame non può trovare accoglimento.
A questo punto devesi esplicitare la fondamentale argomentazione di parte attrice posta a sostegno della sua pretesa.
Assume l'attrice, appunto, la nullità o l'inefficacia delle clausole dei tre contratti determinative dell'entità dei canoni, per violazione di svariate norme imperative e, in particolare, dell'articolo 93 del Decreto Legislativo 259 del
2003, dell'articolo 63 del Decreto Legislativo 446 del 1997 e dell'articolo 1 comma 831 bis della Legge 160 del 2019.
Ai fini sopra indicati deduce, in primis, che i contratti de quibus riguarderebbero beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del convenuto. CP_1
Trattasi di censura ad avviso del giudicante infondata.
In punto, infatti, è stata emessa sentenza passata in giudicato sfavorevole all'attrice.
Trattasi della sentenza numero 2449 del 2019, emessa da questo
Tribunale e sopra indicata.
In tale procedimento era stata dedotta in maniera specifica la questione della mancata appartenenza dei terreni locati al patrimonio disponibile del Comune;
in particolare, per due dei sunnominati terreni, era stata affermata dalla stessa attrice l'appartenenza al patrimonio disponibile;
per il terzo terreno l'attrice aveva affermato la non appartenenza, ma il
Tribunale, aveva statuito in senso opposto.
Non si tratta nemmeno, in questo caso, di valutare la fondatezza o meno delle argomentazioni del Tribunale,
7 dovendosi semplicemente prendere atto che sull'appartenenza dei beni de quibus al patrimonio disponibile del si è CP_1 formato il giudicato.
Come è noto la scure del giudicato opera persino nei confronti del “deducibile”.
Nel caso di specie, peraltro, la questione della natura dei beni fa parte addirittura del “dedotto”.
Trattasi infatti di questione entrata chiaramente a far parte del thema decidendum, in due casi a livello di allegazione, nel terzo a livello decisionale.
Dunque i beni de quibus devono ritenersi facenti parte del patrimonio disponibile di parte convenuta.
Ciò doverosamente premesso, devesi evidenziare che parte attrice afferma che, quand'anche i beni dovessero considerarsi come facenti parte del patrimonio disponibile, comunque la nullità o l'efficacia da lei invocata sarebbe sussistente.
La censura è pregevolmente fondata su talune pronunce (non maggioritarie) della giurisprudenza di merito, che peraltro ad avviso di questo giudice non paiono fondate.
Come già accennato, l'attrice assume doversi applicare in suo favore, ai fini della determinazione del corrispettivo dei tre contratti stipulati inter partes, un canone (che risulterebbe ben più basso di quello previsto pattiziamente inter partes) determinato in armonia con l'articolo 63 del Decreto
Legislativo 446 del 1997.
Ora, però, la sunnominata norma, al primo comma, prevede chiaramente che il suo ambito di attività rimane circoscritto alle aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (anche) dei Comuni.
Dunque sotto tale profilo l'opposizione non pare fondata.
Parte attrice deduce peraltro anche la violazione di altre norme imperative (trattasi dell'articolo 93 del Decreto
Legislativo 259 del 2003, già citato in precedenza, e
8 dell'articolo 1 comma 831 bis della Legge 160 del 2019), che,
a suo dire, troverebbero applicazione per lei favorevole anche nel caso in cui i terreni locati facessero parte del patrimonio disponibile del . CP_1
Anche in tal caso la tesi attorea non pare condivisibile.
Devesi premettere che i beni facenti parte del patrimonio disponibile di un ente pubblico ricevono un trattamento giuridico uguale ai beni dei soggetti privati.
Ora, il disposto del sunnominato articolo 93, al secondo comma, fa espresso riferimento alle aree pubbliche;
tali ovviamente non sono le aree facenti parte (come nel caso di specie) del patrimonio disponibile, che riceve, giova ripeterlo, un trattamento giuridico identico a quello dei beni di soggetti privati.
Ciò doverosamente premesso devesi evidenziare che l'attrice afferma che l'articolo 8-bis del Decreto Legge numero 135 del
2018, convertito con modificazioni dalla Legge numero 12 del
2019, ha interpretato l'articolo 93 comma 2 sunnominato ap- plicando il limite ivi previsto al potere dell'amministrazione nella determinazione dei corrispettivi che ci occupano anche alle fattispecie di determinazione del corrispettivo che trovino il loro titolo in una fonte contrattuale e pattizia.
La sunnominata giurisprudenza minoritaria pretende dunque di estendere a qualunque contratto (anche a un normale contratto, come quelli che ci occupano, di locazione, riguardante beni del patrimonio disponibile comunale) la normativa de qua.
Ritiene invece il giudicante che il disposto dell'articolo 8 bis non consente un'ermeneusi così ampia, riguardando, semmai, le convenzioni accessive alle concessioni di beni del patrimonio indisponibile.
L'articolo 8 bis, infatti, si è limitato a integrare l'articolo 12 comma 3 del Decreto Legislativo numero 33 del
2016, che fa sempre riferimento al sunnominato articolo 93 (e
9 ai suoi limiti applicativi, atti a escluderne l'operatività per i beni appartenenti al patrimonio disponibile).
Non può poi nemmeno invocarsi a favore di parte attrice, come dalla stessa preteso, il disposto del comma 831-bis dell'articolo 1 della Legge numero 160 del 2019.
Tale normazione prevede, per gli operatori che forniscono il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, senza occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture, l'applicazione di un canone fisso (c.d. canone antenne) pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente, ma non modifica espressamente il presupposto di applicazione del canone, che resta l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti ai sensi del disposto dell'articolo 1 comma 819 della sunnominata legge.
Si esamini in punto, ex plurimis, (anche) la giurisprudenza della Corte d'Appello di Brescia e in particolare la pronuncia numero 1620 del 2023.
Dunque l'opposizione e le domande tutte attoree non potranno essere accolte.
Dovrà così essere confermata l'ingiunzione de qua.
Non resta quindi che delibare in ordine alle spese, che, per il principio della soccombenza, graveranno sull'attrice opponente.
Non potrà poi accogliersi la domanda di parte convenuta opposta volta a ottenere la condanna di parte attrice ai sensi del disposto dell'articolo 96 del codice di procedura civile, non ritenendosi sussistente l'indefettibile presupposto della temerarietà della lite, che poteva ben meritare, specialmente per i suoi aspetti in diritto, un approfondimento in sede giurisdizionale.
Per questi motivi
10 il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, rigetta l'opposizione e le domande tutte attoree.
Per l'effetto, conferma l'ingiunzione indicata in motivazione.
Condanna parte attrice alla rifusione, a favore di parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in 14.103,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al quindici per cento del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Così deciso a Bergamo il 15 giugno 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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