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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 27649/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 27649/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Corso Parte_1 C.F._1 Castelfidardo 1 presso lo studio dell'avv. LODATO EMILIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Via Controparte_1 C.F._2 Rubens Fattorelli 121 presso lo studio dell'avv. PES SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in TORINO il 29/06/1996.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 361 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nate le figlie, oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti: nata Per_1 il 02/06/1998, e nate il 05/06/2005. Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 18/01/2013.
Con ricorso depositato il 25/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che i ricorrenti continueranno a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) DA' ATTO che entrambi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
3) DA' ATTO che le parti dichiarano che le figlie manterranno la residenza anagrafica presso la madre.
4) DISPONE che il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento di Per_2 e l'importo mensile di € 400,00, (€ 200,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo Per_3 gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese in considerazione del fatto che il padre percepisce lo stipendio il giorno 10 del mese.
5) DISPONE che le spese straordinarie verranno divise tra i genitori in misura del 50% ciascuno. Al fine dell'individuazione delle spese straordinarie e delle modalità di rimborso, i coniugi si atterranno a quanto pagina 2 di 3 dettagliatamente specificato nel Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data 15 marzo 2016 e attualmente in uso presso il Tribunale di Torino.
6) DA' ATTO che i ricorrenti concordano che l'assegno unico per le figlie, di cui al D. L.vo 21 dicembre 2021, n. 230, venga versato interamente in favore della SI.ra mentre le detrazioni Parte_1 per spese anticipate per conto delle figlie spetteranno nella misura del 50% a ciascuna parte.
7) DISPONE che per quanto concerne in considerazione del fatto che, pur mantenendo la residenza Per_1 anagrafica presso la madre, di fatto vive altrove, entrambi i genitori corrisponderanno direttamente alla figlia l'importo mensile di € 100 ciascuno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il 15 di ogni mese.
8) Da' atto che qualora e stipulassero un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, Per_2 Per_3 con stipendio mensile netto pari o superiore agli 800 euro, il padre sospenderà, fin dal primo mese di assunzione, la corresponsione del mantenimento alla madre per tutta la durata del contratto, mentre in capo ad entrambi i genitori rimarrà l'obbligo di concorrere al pagamento delle spese mediche. Allo scadere del contratto il signor riprenderà a corrispondere il mantenimento così come stabilito al CP_1 punto 4 che precede.
9) Da' atto che qualora stipulasse un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, con stipendio Per_1 mensile netto pari o superiore agli 800 euro, entrambi i genitori cesseranno di corrisponderle l'importo di 200 euro mensili fin dal primo mese di assunzione e per tutta la durata del contratto, mentre in capo ad entrambi i genitori rimarrà l'obbligo di concorrere al pagamento delle spese mediche. Allo scadere del contratto i genitori riprenderanno a corrispondere il mantenimento così come stabilito al punto 7 che precede.
10) DA' ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni questione di carattere economico e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere, per alcun titolo o ragione.
NULLA sulle spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Relatore dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 27649/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Corso Parte_1 C.F._1 Castelfidardo 1 presso lo studio dell'avv. LODATO EMILIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Via Controparte_1 C.F._2 Rubens Fattorelli 121 presso lo studio dell'avv. PES SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in TORINO il 29/06/1996.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 361 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nate le figlie, oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti: nata Per_1 il 02/06/1998, e nate il 05/06/2005. Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 18/01/2013.
Con ricorso depositato il 25/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che i ricorrenti continueranno a vivere separati, con l'obbligo di reciproco rispetto.
2) DA' ATTO che entrambi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
3) DA' ATTO che le parti dichiarano che le figlie manterranno la residenza anagrafica presso la madre.
4) DISPONE che il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento di Per_2 e l'importo mensile di € 400,00, (€ 200,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente secondo Per_3 gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese in considerazione del fatto che il padre percepisce lo stipendio il giorno 10 del mese.
5) DISPONE che le spese straordinarie verranno divise tra i genitori in misura del 50% ciascuno. Al fine dell'individuazione delle spese straordinarie e delle modalità di rimborso, i coniugi si atterranno a quanto pagina 2 di 3 dettagliatamente specificato nel Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto in data 15 marzo 2016 e attualmente in uso presso il Tribunale di Torino.
6) DA' ATTO che i ricorrenti concordano che l'assegno unico per le figlie, di cui al D. L.vo 21 dicembre 2021, n. 230, venga versato interamente in favore della SI.ra mentre le detrazioni Parte_1 per spese anticipate per conto delle figlie spetteranno nella misura del 50% a ciascuna parte.
7) DISPONE che per quanto concerne in considerazione del fatto che, pur mantenendo la residenza Per_1 anagrafica presso la madre, di fatto vive altrove, entrambi i genitori corrisponderanno direttamente alla figlia l'importo mensile di € 100 ciascuno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il 15 di ogni mese.
8) Da' atto che qualora e stipulassero un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, Per_2 Per_3 con stipendio mensile netto pari o superiore agli 800 euro, il padre sospenderà, fin dal primo mese di assunzione, la corresponsione del mantenimento alla madre per tutta la durata del contratto, mentre in capo ad entrambi i genitori rimarrà l'obbligo di concorrere al pagamento delle spese mediche. Allo scadere del contratto il signor riprenderà a corrispondere il mantenimento così come stabilito al CP_1 punto 4 che precede.
9) Da' atto che qualora stipulasse un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, con stipendio Per_1 mensile netto pari o superiore agli 800 euro, entrambi i genitori cesseranno di corrisponderle l'importo di 200 euro mensili fin dal primo mese di assunzione e per tutta la durata del contratto, mentre in capo ad entrambi i genitori rimarrà l'obbligo di concorrere al pagamento delle spese mediche. Allo scadere del contratto i genitori riprenderanno a corrispondere il mantenimento così come stabilito al punto 7 che precede.
10) DA' ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni questione di carattere economico e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere, per alcun titolo o ragione.
NULLA sulle spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/07/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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